DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 290

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Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 290 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori DE LILLO e PORETTI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 APRILE 2008 Nuove norme sullo spettacolo circense e sulla promozione dello spettacolo circense senza uso di animali TIPOGRAFIA DEL SENATO (30)

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica N. 290 Onorevoli Senatori. Non vi è oggi categoria dello spettacolo, quale quello circense, che non sia sottoposta a costanti critiche. La causa è solo il continuato uso di animali. L ampia sensibilità maturata a proposito dei temi della salvaguardia degli animali genera infatti diffusi malumori e proteste, esternate non più solo nelle onnipresenti manifestazioni che puntualmente caratterizzano l arrivo del circo in ogni città italiana. Numerose amministrazioni comunali accogliendo, infatti, le istanze dei cittadini, si provvedono di ordinanze e regolamenti che limitano o addirittura vietano del tutto lo spettacolo circense che fa uso di animali. Come non sottovalutare, inoltre, le umilianti figure che il nostro Paese è costretto a subire quando gli spettacoli circensi sono in tournée all estero? Da Israele alla Francia, dalla Spagna alla Germania fino a Malta ed alla Grecia, i nostri spettacoli circensi sono sottoposti a costanti critiche. Nonostante ciò il Fondo unico per lo spettacolo (FUS) riserva ai circhi quote contributive considerevoli che di fatto annullano gli effetti derivanti dal minor introito dovuto al sempre meno pubblico pagante. Il circo italiano è, infatti, ormai lontanissimo dai milioni di spettatori che annualmente accorrevano, nei decenni passati, ai suoi appuntamenti. Eppure lo Stato continua a sostenerlo in un percorso che di fatto è ormai di lunga penosa agonia. Le statistiche della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e dell Osservatorio dello spettacolo evidenziano come le poche centinaia di migliaia di visitatori all anno (ivi compresi quelli delle scolaresche che in un giorno di vacanza vengono fatte affluire con biglietto a costo ridotto) registrano un incremento di un certo rilievo solo quando in Italia si esibiscono complessi circensi esteri che non fanno uso di animali. Le nostre criticate tournée estere, hanno invece recentemente ricevuto dallo Stato un contributo che, per soggetto finanziato, è il più alto tra tutte le categorie dello spettacolo, ivi compresa la lirica. È quello dei contributi l argomento che questo disegno di legge intende porre al centro della questione. Un nuovo sistema di finanziamenti che sblocchi finalmente gli spettacoli circensi dal cronico abbandono del proprio pubblico. Nessuna immediata fuoriuscita degli animali dal circo, peraltro di difficilissima collocazione, ma bensì l imprescindibile rigoroso divieto di ogni ulteriore acquisizione. Si ritiene infatti che tale previsione, unitamente al diverso contributo finanziario dello Stato, saprà ricomporre la frattura ad oggi esistente tra lo spettacolo circense ed un opinione pubblica ormai chiaramente impossibilitata (basta guardare i dati di afflusso) dall accettare gabbie e catene che tengono bloccati gli animali nel circo.

Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica N. 290 DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Riconoscimento delle attività circensi) 1. La Repubblica italiana riconosce il valore sociale, ricreativo, culturale e pedagogico dell attività circense basata, secondo il principio ispiratore della presente legge, sull impegno e bravura artistica dell uomo, libera da ogni forma di imposizione o costrizione sulla natura. Art. 2. (Tutela dell attività circense) 1. Le imprese o le compagnie circensi, ivi comprese le mostre itineranti di cani e di altri animali, sono rappresentate da un unica, inequivocabile insegna o marchio registrato. 2. I soggetti di cui al comma 1 possono titolare gli spettacoli con una propria denominazione, a condizione che la denominazione medesima consista in un inequivocabile prodotto dell insegna o del marchio registrato dalle imprese. 3. Ai soggetti di cui al comma 1 è vietato l affitto, lo scambio e la cessione a qualsiasi titolo, compreso quello gratuito, dell insegna o del marchio. 4. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto divieto di utilizzare in più località contemporaneamente, sia nel territorio nazionale che non, la stessa insegna o marchio registrato. 5. Le associazioni temporanee dei soggetti di cui al comma 1 devono richiamare in maniera evidente il marchio dell impresa e l insegna di ciascun soggetto partecipante. 6. È fatto divieto ai soggetti di cui al comma 1 di utilizzare denominazioni diverse

Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica N. 290 dal marchio o dall insegna di cui al presente articolo. 7. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge e a partire da tale data con cadenza annuale, i soggetti di cui al comma 1 inviano al Ministero per i beni e le attività culturali Direzione generale per lo spettacolo dal vivo il nome dell impresa o compagnia circense, il nome del procuratore legale, la sede legale, la titolazione dell insegna o del marchio utilizzato. 8. Il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio decreto, pubblica annualmente i dati pervenuti ai sensi del comma 7. Art. 3. (Elenco animali) 1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti di cui all articolo 2, comma 1, comunicano al Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare Direzione per la protezione della natura il numero di esemplari per ogni specie animale posseduta, ivi compresi quelli affittati o a qualsiasi titolo ceduti per spettacoli o esposizioni presso altre strutture, nonché il nome del proprietario degli animali. Art. 4. (Divieti) 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto ai soggetti di cui all articolo 2, comma 1, di acquisire a qualsiasi titolo altri animali, ivi compresa la riproduzione di quelli già detenuti, fatto salvo il rientro di quelli che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultavano affittati o temporaneamente ceduti per lo svolgimento di spettacoli scritturati ad altri soggetti, anche di zoo.

Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica N. 290 2. È fatto divieto ai soggetti di cui all articolo 2, comma 1, di esporre animali in pubblica via. 3. È fatto divieto ai soggetti di cui all articolo 2, comma 1, di proporre o organizzare spettacoli con animali, anche semplicemente esposti nello zoo, per le scolaresche di ogni ordine e grado e per trasmissioni televisive. 4. A decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono vietate le attività itineranti di esposizione di cani ed altri animali, di specie sia domestica che non. Il divieto non è derogabile. Art. 5. (Competenze degli enti locali) 1. I comuni e gli altri enti locali possono prevedere, anche con atto amministrativo, il divieto di permanenza nell ambito territoriale di competenza dei soggetti di cui all articolo 2, comma 1, che fanno uso di animali. Art. 6. (Commissario straordinario) 1. Il Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare nomina con proprio decreto, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, un Commissario straordinario con il compito di coadiuvare i soggetti di cui all articolo 2, comma 1, nella dismissione degli animali reclusi nei circhi. 2. Il Commissario straordinario può fornire assistenza per la diversa collocazione di tutti gli animali ancora reclusi nei circhi. 3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare emana, con proprio decreto, un regolamento volto ad individuare compiti e campi di intervento del Commissario straordinario il quale, anche prima dell emanazione del

Atti parlamentari 6 Senato della Repubblica N. 290 suddetto decreto, può avvalersi della consulenza di un esperto in materie zoologiche, di un esponente delle associazioni di categoria più rappresentative del settore circense e di un esponente delle associazioni animaliste rappresentate sul territorio nazionale. 4. Il Commissario straordinario, anche prima della scadenza prevista dal comma 3, può avere immediato accesso alle informazioni di cui all articolo 2, comma 7, ed all articolo 3. 5. Il Commissario straordinario resta in carica per un periodo di tre anni, eventualmente rinnovabile. 6. Per i primi tre anni di attività del Commissario straordinario è autorizzata a carico del Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare la spesa di cinque milioni di euro. Art. 7. (Sanzioni) 1. Chiunque viola le disposizioni di cui all articolo 2, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ferme restando le eventuali altre sanzioni previste dalle norme vigenti, è punito con la sospensione dell autorizzazione all esercizio dell attività circense per dodici mesi e con l ammenda da euro 2.000 a euro 10.000. In caso di recidiva, è punito con l arresto sino a dodici mesi e con l ammenda da euro 20.000 a euro 50.000. 2. Chiunque viola le disposizioni di cui all articolo 3 è punito con l ammenda da euro 10.000 a euro 20.000 e, in caso di recidiva, con la sospensione dell autorizzazione all esercizio dell attività circense per dodici mesi e l ammenda da euro 20.000 a euro 40.000. 3. Chiunque violi il divieto di cui all articolo 4, comma 1, è punito con la sospensione dell autorizzazione all esercizio dell attività circense per quindici mesi, con la multa da euro 60.000 a euro 150.000 e con

Atti parlamentari 7 Senato della Repubblica N. 290 la reclusione fino a cinque anni, nonché con la confisca degli animali acquisiti. 4. Chiunque contravviene al divieto di cui all articolo 4, comma 2, è punito con l ammenda da euro 10.000 a euro 20.000 e con la confisca degli animali esposti. 5. Chiunque contravviene al divieto di cui all articolo 4, comma 3, è punito con la sospensione dell autorizzazione all esercizio dell attività circense per cinque mesi e con l ammenda da euro 5.000 a euro 10.000. In caso di recidiva, è punito con l arresto sino a dodici mesi e con l ammenda da euro 20.000 a euro 50.000. 6. Chiunque violi il divieto di cui all articolo 4, comma 4, è punito con la multa da euro 60.000 a euro 150.000 e la reclusione fino a cinque anni, nonché alla confisca degli animali. Art. 8. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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