Circolare 9 gennaio 2015



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Rag. Dott. Adriano Sorci Federico Sorci Commercialisti e Revisori Legali Avv. Alessandro Matteo Schippa Sorci adrianosorci@integraassociati.it federicosorci@integraassociati.it Valeria Tocchio Avvocati alessandrosorci@integraassociati.it Dott. Elisa Eracli matteoschippa@integraassociati.it Paola Viviana Lucertini Morozzi valeriatocchio@integraassociati.it Consulenti del Lavoro elisaeracli@integraassociati.it Collaboratori Segreteria segreteria@integraassociati.it Circolare 9 gennaio 2015 A) MORATORIA DEI MUTUI E DEI FINANZIAMENTI B) NUOVI SETTORI INTERESSATI DAL REGIME IVA DELLA INVERSIONE CONTABILE (REVERSE CHARGE) C) GESTIONE SEPARATA INPS: AUMENTO ALIQUOTA CONTRIBUTIVA PREVIDENZIALE D) COMPENSAZIONE CREDITI IVA E CREDITI ERARIALI * * * A) MORATORIA DEI MUTUI E DEI FINANZIAMENTI Studio Integra Associazione professionale Strada Pian della Genna n. 19 06128 Perugia Tel.075 500.47.95 075 501.89.00 Fax 075 501.89.00 Via Sacco e Vanzetti n. 25/B 06063 Magione (PG) Tel. 075 84.31.04 Fax 075 84.17.80 www.integraassociati.it info@integraassociati.it C.F. e P. IVA 02710510542 La Legge di Stabilità 2015 prevede una nuova moratoria per mutui bancari e finanziamenti. Si tratta della possibilità per le PMI e le famiglie di sospendere il pagamento della quota capitale della rata dei mutui e dei finanziamenti, dal 2015 al 2017. In particolare, è stabilito che: Al fine di consentire di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e le micro, piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, il Ministero dell'economia e delle Finanze e il Ministero dello Sviluppo Economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo accordo con l'associazione bancaria italiana e con le associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori, concordano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tutte le misure necessarie al fine di sospendere il pagamento della quota capitale delle rate per gli anni dal 2015 al 2017. Nell attesa è stato prorogato, fino al 31 marzo 2015, il precedente accordo per il credito in scadenza lo scorso 31 dicembre 2014. Rete Integra Contabilità e gestione del personale Area Consulting s.r.l.

B) NUOVI SETTORI INTERESSATI DAL REVERSE CHARGE La legge di Stabilità per l'anno 2015 ha previsto ulteriori ipotesi di reverse charge (o inversione contabile) per talune operazioni effettuate in regime interno tra soggetti passivi d'imposta stabiliti in Italia. Il reverse charge è un meccanismo di applicazione dell IVA volto a porre l obbligo dell assolvimento del tributo in capo allo stesso soggetto che ha diritto alla detrazione dell imposta. Il meccanismo del reverse charge implica che: a) il fornitore emetta una fattura senza applicare alcuna imposta, con l annotazione inversione contabile e con esenzione dall'imposta di bollo pari a 2 euro. b) l acquirente integri la fattura ricevuta dal fornitore con l indicazione dell aliquota e della relativa imposta e la registri sia nel registro delle vendite che nel registro degli acquisti. Dal 1 gennaio 2015, l applicazione del reverse charge, coinvolge nuovi settori e nuove tipologie di prestazioni. L imposta è applicata dall acquirente, soggetto passivo d imposta, nel caso in cui l operazione abbia ad oggetto: - prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici; - trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite all art. 3 della direttiva 13.10.2003 n. 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modificazioni, trasferibili ai sensi dell art. 12 della medesima direttiva 18; - trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all energia elettrica; - cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo-rivenditori di cui all art. 7-bis co. 3 lett. a) del DPR 633/72; - cessioni di beni, anche tramite commissionari, effettuate nei confronti di ipermercati (codice attività 47.11.1), supermercati (codice attività 47.11.2) e discount alimentari (codice attività 47.11.3); - cessioni di bancali di legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo. C) GESTIONE SEPARATA INPS: AUMENTO ALIQUOTA CONTRIBUTIVA PREVIDENZIALE Le aliquote contributive previdenziali applicabili agli iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 8.8.95 n. 335 sono soggette, a decorrere dal 1.1.2015, ad un ulteriore incremento. Sono interessati dall incremento delle aliquote contributive tutti gli iscritti alla suddetta Gestione, sia quelli assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione che quelli iscritti alla sola Gestione separata e non pensionati (ivi compresi, nell ambito di tale categoria, i c.d. professionisti senza Cassa ).

Le aliquote contributive applicabili per il 2015 agli iscritti alla Gestione separata INPS risultano stabilite nelle misure riepilogate nella seguente tabella. TABELLA RIEPILOGATIVA ALIQUOTE GESTIONE SEPARATA Soggetti iscritto Aliquota 2013 Aliquota 2014 Aliquota 2015 Pensionato o soggetto iscritto 20% 22% 23,5% ad altra gestione obbligatoria Non iscritto ad Titolare di altra gestione obbligatoria e partita IVA 27,72% 27,72% 30,00 (+0,72%) non pensionato Non titolare di partita IVA 27,72% 28,72% 30,00% (+0,72%) Con riferimento alla categoria dei soggetti iscritti solo alla Gestione separata e non pensionati, resta fermo, l obbligo di versare un contributo aggiuntivo a titolo assistenziale, pari allo 0,72 %. Non cambia, invece, la ripartizione dell onere contributivo tra collaboratore e committente. D) COMPENSAZIONE CREDITI IVA E CREDITI ERARIALI Crediti Iva Dal 1 gennaio 2015 è possibile procedere con la compensazione (con altri tributi e contributi) del credito Iva annuale maturato nel 2014, prestando però attenzione all importo e alle regole previste in materia. La normativa vigente prevede le seguenti ipotesi: per i crediti Iva di importo inferiore o uguale ad euro 5.000, la compensazione tramite F24 (con canali telematici Fisconline o Entratel se la compensazione porta il modello F24 a zero) può essere effettuata, senza limitazioni, dal primo giorno dell anno successivo alla maturazione, ovvero senza attendere la presentazione della dichiarazione annuale dalla quale emerge il credito tributario. Il limite di 5.000,00 euro da utilizzare liberamente in compensazione: - è riferito all anno di maturazione del credito IVA e non all anno solare di utilizzo in compensazione; - è calcolato distintamente per ciascuna tipologia di credito IVA (annuale o trimestrale), anche se i crediti sono relativi alla medesima annualità; - non comprende i crediti IVA (o parte di essi) che vengono utilizzati in compensazione interna con i versamenti IVA. Ai fini del calcolo del limite di 5.000,00 euro, occorre tenere distinti: - il credito IVA annuale maturato nel 2013, che emerge dalla relativa dichiarazione IVA presentata nel 2014 e che è utilizzabile in compensazione entro la data di presentazione nel 2015 della dichiarazione annuale relativa al 2014; il credito

IVA annuale maturato nel 2014, che emerge dalla relativa dichiarazione IVA presentata o da presentare nel 2015; - i crediti IVA maturati nei primi tre trimestri del 2014 (sommatoria dei relativi importi), che emergono dai modelli TR presentati nel 2014, utilizzabili in compensazione entro la data di presentazione nel 2015 della dichiarazione annuale relativa al 2015; - i crediti IVA che matureranno nei primi tre trimestri del 2015 (sommatoria dei relativi importi), che emergeranno dai modelli TR da presentare nel 2015. per i crediti Iva di importo superiore ad euro 5.000, ma inferiore ad euro 15.000, la compensazione, tramite modello F24 (con canali telematici Fisconline o Entratel e non Home Banking), può essere effettuata solo dal giorno 16 del mese successivo a quello della presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza trimestrale; per crediti Iva di importo superiore ad euro 15.000, la compensazione tramite modello F24 (con canali telematici Fisconline o Entratel e non Home Banking) può essere effettuata solo dal giorno 16 del mese successivo a quello della presentazione della dichiarazione annuale; dichiarazione che dovrà contenere l'apposizione del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato, oppure dalla sottoscrizione del soggetto a cui è demandato il controllo contabile, che certifichi la verifica della corrispondenza dei dati. I contribuenti che intendano utilizzare in compensazione il credito IVA per importi che eccedono euro 5.000 possono: - presentare in via anticipata la dichiarazione annuale in forma autonoma, a decorrere dall 2 Febbraio 2015 (poiché l 1 febbraio cade di domenica), ed attendere il giorno 16 marzo 2015, per utilizzare il credito emergente in compensazione; - presentare la dichiarazione IVA all interno del modello UNICO 2015, ovvero entro il 30 settembre 2015, fermo restando l obbligo di dover attendere la presentazione della stessa, prima di poter utilizzare in compensazione il credito IVA per l importo che eccede euro 5.000,00 (in questo caso dal 16 ottobre 2015). Crediti erariali Ricordiamo, sempre in tema di compensazione orizzontale, l obbligo di richiedere l apposizione del visto di conformità, da parte di un soggetto abilitato, per compensare, mediante modello F24, i crediti di importo superiore a 15.000,00 euro annui, derivanti da: - imposte sui redditi e relative addizionali; - IRAP; - ritenute alla fonte; - imposte sostitutive delle imposte sui redditi. In particolare, le disposizioni riguardano esclusivamente la compensazione orizzontale dei crediti relativi alle imposte sui redditi (Ires e Irpef) e addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all Irap; il limite di quindicimila euro, superato il quale scatta l obbligo del visto di conformità, è riferibile alle singole tipologie di crediti emergenti dalla dichiarazione;

la compensazione di crediti da imposte dirette e Irap superiori a quindicimila euro non prevede espressamente l obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione ai fini del loro utilizzo in compensazione; il credito risultante dalla dichiarazione 2014 (anno 2013) può essere utilizzato in compensazione senza applicazione dei limiti alla compensazione fino a quando lo stesso non trovi rappresentazione nella dichiarazione annuale 2015 (relativa al 2014), all interno della quale tale credito viene rigenerato sommandosi al credito maturato nel 2013. Quindi, i contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l obbligo di richiedere l apposizione del visto di conformità, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. Sintesi Compensazione di crediti IVA: Orizzontale - per importi inferiori o uguali ad euro 5.000,00, può essere effettuata liberamente a partire dal 1 gennaio dell anno successivo alla maturazione (con canali telematici Fisconline o Entratel se la compensazione porta il modello F24 a zero); - per importi superiori ad euro 5.000,00 ma inferiori o uguali ad euro 15.000,00, può essere effettuata dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione del modello Iva, senza visto di conformità, avvalendosi del canale Entratel o Fisconline e non Home Banking; - per importi superiori ad euro 15.000,00, può essere effettuata dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione del modello Iva, con visto di conformità, avvalendosi del canale Entratel o Fisconline e non Home Banking. Verticale - la compensazione del credito in sede di versamento periodico/in acconto/a saldo IVA non è soggetta ad alcuna limitazione. Compensazione di altri crediti (NON IVA): Orizzontale - nel mod. F24, per importi inferiori ad euro 15.000 annui, può essere effettuata dal 1 gennaio 2015 senza nessuna alcuna autorizzazione preventiva (con canali telematici Fisconline o Entratel se la compensazione porta il modello F24 a zero); - per importi superiori a euro 15.000 annui è richiesto di inviare la dichiarazione nei termini ordinari munita di visto di conformità da parte di un soggetto abilitato (con canali telematici Fisconline o Entratel se la compensazione porta il modello F24 a zero).

Verticale - la compensazione del credito in sede di versamento periodico/in acconto/a saldo IVA non è soggetta ad alcuna limitazione. Rimanendo a disposizione per i chiarimenti che dovessero occorrere, formuliamo cordiali saluti.