TRIBUNALE DI AVELLINO - SEZIONE LAVORO - COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA Per: l associazione ( ) PROVINCIALI DI AVELLINO in persona del presidente legale rappresentante p.t., (C.F. 80014000642) rappresentata e difesa giusta mandato a margine del presente atto dall Avv. Francesco Ettore Bruno (C.F. BRNFNC79D17A509T) ed insieme a questi domiciliata in Avellino al Corso Umberto I, 61, il quale procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni nel corso della procedura alternativamente alla notifica a mezzo U.G. al fax n. 0825/756566 o all indirizzo PEC francescoettore.bruno@avvocatiavellinopec.it - resistente - Contro:, rappresentato e difeso dall avvocato - ricorrente - PREMESSO CHE 1. Con ricorso depositato in data 25.11.2009, Salvatore ha chiesto all intestato Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, di accertare l esistenza di un rapporto di collaborazione del ricorrente con l associazione provinciali di Avellino e, per l effetto, condannare la medesima associazione al pagamento del corrispettivo per l opera da lui svolta nel periodo dicembre 2006 dicembre 2007. 2. Con decreto del 18.12.2009, il Tribunale ha fissato l udienza di discussione ex art. 420 c.p.c., per il 19.05.2010. PROCURA AD LITEM Sig.ri Avv. Avv. Francesco Et. Bruno La nomino mio avvocato e procuratore nel presente giudizio e in ogni successivo stato e grado, anche esecutivo, conferendole, all uopo, le più ampie facoltà di legge e, quindi, anche quelle di conciliare e di transigere, quale procuratore a conoscenza dei fatti di causa, di rinunziare alla domanda, di chiamare in causa terzi, di richiedere sequestri, di proporre domande riconvenzionali, di sottoscrivere il presente atto. Dichiaro di essere stato informato ai sensi dell art. 4, 3 comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato. Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, espressamente acconsento al trattamento dei miei dati personali per l espletamento del presente incarico e per i fini di cui alla ricevuta informativa. Eleggo domicilio come in atti consentendole, altresì, di farsi sostituire da altro procuratore con elezione di domicilio diverso è autentica 1
3. Il decreto non è stato notificato nei termini di legge ed, all udienza suindicata, il Tribunale ha fissato la nuova udienza del 26.10.2010, onerando il ricorrente di notificare nei termini alla controparte. Con la presente comparsa si costituisce in giudizio l associazione provinciali di Avellino (nel prosieguo le ), la quale nel contestare tutto quanto dedotto da controparte nel ricorso introduttivo chiede il rigetto delle domande proposte per i seguenti MOTIVI IN FATTO E DIRITTO A) Della prova del presunto rapporto di lavoro 4. Il ricorrente ha adito il tribunale in funzione di giudice del lavoro, assumendo che tra le parti sia intercorso un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del art. 409 I comma, n. 3 c.p.c. Tale assunto è assolutamente falso, in quanto tra le parti non si è mai instaurato alcun rapporto di lavoro. Del resto il ricorrente non ha indicato alcun documento da cui si possa evincere l esistenza di un contratto di lavoro per l anno 2007. Anzi; il ha chiesto l ammissione di una prova testimoniale sull esistenza del rapporto. Tale richiesta è del tutto inammissibile, in quanto la prova dell esistenza di tali rapporti può essere data solo per iscritto. A norma degli artt. 61 e ss. del d.lgs 267 del 10.09.2003 (recante Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14.02.2003, n. 30 ), infatti, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile devono essere ricondotti nella categoria dei contratti a progetto 1 che, a norma del successivo art. 62, richiedono la forma scritta ad probationem. 1 In tal senso vedi Trib. Milano, 30/12/2008 2
L art. 62 d.lgs 267/2003 afferma testualmente che: il contratto di lavoro a progetto è stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi:a) indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro; b) indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuata nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto; c) il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese; d) le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l'autonomia nella esecuzione dell'obbligazione lavorativa; e) le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto, fermo restando quanto disposto dall'articolo 66, comma 4. Il ricorrente, quindi, avrebbe dovuto provare per iscritto sia la durata del rapporto, che il corrispettivo pattuito. Sul punto la giurisprudenza ha precisato che l'art. 62 del D.Lgs. n. 276/03 ha imposto la forma scritta (sia pure ad probationem) del contratto a progetto e di una serie di elementi dello stesso, con la conseguenza che tale contratto potrà essere considerato, solo se risultante da un documento o da una confessione (interrogatorio formale) o dal giuramento, con esclusione di prova testimoniale e presunzioni (salvo il caso eccezionale della perdita del documento con conseguente onere di provarne l'esistenza, la perdita incolpevole e il contenuto) 2. Tale considerazione unitamente a quella per la quale nel rito del lavoro è precluso formulare richieste istruttorie successivamente al deposito della memoria introduttiva è sufficiente ad un rigetto della domanda nel merito. B) Della inesistenza del rapporto di lavoro e della gratuità della prestazione 5. Per mero tuziorismo e per far luce sul callido tentativo di controparte di ottenere somme a lui non dovute, è opportuno svolgere alcune 2 Trib. Monza Sent., 12/02/2009 3
considerazioni in ordine alla vera natura del rapporto intercorso tra le parti. Innanzitutto è opportuno precisare che le sono una associazione di promozione sociale. Tutti i dirigenti delle, compresi il presidente ed il vice-presidente, sono associati che offrono il contributo personale alla sviluppo della associazione, senza ricevere alcun corrispettivo. L unica forma di contribuzione prevista per i dirigenti è quella degli eventuali rimborsi spese e contributi una tantum per l organizzazione di eventi di promozione sociale. Il corrispettivo è previsto, invece, per i lavoratori dipendenti, che hanno sottoscritto un regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato (all. 1). L odierno ricorrente ha iniziato la sua collaborazioni con le nell anno 2006 ed ha ricevuto la delega dal Presidente di organizzare eventi nell ambito del settore Welfare in via sperimentale e solo per l anno 2006. Al momento del conferimento dell incarico gli organi direttivi delle non hanno pattuito con il ricorrente alcun corrispettivo mensile; e questo perché non si è instaurato alcun rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Senza voler invertire l onere della prova, è il caso di precisare, quindi, che l unica prova scritta fornita da controparte (una comunicazione interna inviata ad altre associazioni facenti capo alle e, solo per conoscenza al ricorrente (all. 2)) è relativa all anno 2006 e testimonia l esistenza di una collaborazione gratuita. Del resto, così come la prova della esistenza del rapporto di lavoro, anche la prova della onerosità dello stesso spetta al ricorrente 3 e, per quanto detto in 3 Cass. civ. Sez. lavoro, 20/02/1990, n. 1236 secondo cui Soltanto in presenza di un rapporto di lavoro subordinato può invocarsi il principio della presunzione di onerosità del rapporto stesso e dell'onere di provare la gratuità della prestazione anche, eventualmente, effettuata affectionis vel benevolentiae causa. Cass. Civ. Sez Lavoro 29/08/2003 n. 12681 secondo cui chi chiede il compenso di prestazioni eseguite nell'ambito di un rapporto di c.d. parasubordinazione (art. 409, n. 3 c.p.c.) non può limitarsi a provare l'esistenza del rapporto, ma deve provare le singole prestazioni che del diritto al corrispettivo rappresentano i fatti costitutivi. 4
precedenza, tale prova deve essere fornita per iscritto e non può certo essere fornita attraverso testimonianza. C) Della inammissibilità delle richieste istruttorie di controparte Un ultima considerazione deve svolgersi sulla richiesta di controparte di ammissione di prova testimoniale. 6. Sul punto deve, innanzitutto, rilevarsi che il ricorrente non ha articolato la prova in capitoli separati così come espressamente richiesto dall art. 244 c.p.c. In particolare per ciò che attiene al rito del lavoro la Suprema Corte ha precisato che la mancata formulazione di appositi capitoli di prova non osta alla ammissibilità della testimonianza soltanto qualora l'articolazione della narrativa si componga di capitoli separati nei quali vengono schematicamente ed analiticamente indicati i fatti su cui la domanda si fonda. 4 In un recente arresto la Suprema Corte ha, altresì, specificato che nel rito del lavoro, i poteri istruttori officiosi di cui all'art. 421 c.p.c. non possono sopperire alle carenze probatorie delle parti (nella specie, mancata indicazione nel ricorso dei capitoli di prova testimoniale ), così da porre il giudice in funzione sostitutiva degli oneri delle parti medesime. 5 7. Va, poi, comunque precisato che, nel caso di specie, la prova dell esistenza del rapporto di lavoro, per quanto detto supra al capo 4 relativamente all art. 62 d.lgs 267/2003, non può in alcun modo essere fornita tramite testimoni. P.T.M. L associazione Provinciali di Avellino, come sopra domiciliata, rappresentata e difesa conclude perché l On. Le Giudicante adito voglia così provvedere: 4 Cass. civ. Sez. lavoro, 22/07/2004, n. 13753 5 Cass. civ. Sez. lavoro, 21/05/2009, n. 11847 5
rigettare la domanda attorea per l inesistenza di alcun rapporto di lavoro tra le parti e per l effetto condannare il ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio ai sensi dell art. 91 e 96 u.c. c.p.c. RICHIESTE ISTRUTTORIE Ai fini istruttori si chiede la formale allegazione dei documenti depositati in uno con la comparsa di costituzione e risposta e cioè: 1. contratto di lavoro a tempo indeterminato del sig. ; 2. comunicazione del 08/05/2006. Ci si oppone, per quanto sopra rilevato, alla richiesta di ammissione di prova testimoniale articolata dal ricorrente. In via subordinata e nel caso di ammissione della prova avversa, si chiede di essere ammessi alla prova contraria con gli stessi testi di controparte sulle circostanze articolate dal ricorrente, nonché sulle seguenti circostanze: 4. Vero che lei ha ricoperto incarichi dirigenziali nell associazione provinciale di Avellino? 5. Vero che per i detti incarichi non ha mai ricevuto alcun corrispettivo, salvo meri rimborsi spese? 6. Vero che le instaurano rapporti di lavoro solo con i lavoratori dipendenti? Avellino 15.10.2010 Avv. Francesco Ettore Bruno 6