Newsletter. N. 11 marzo 2015 SOMMARIO

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Newsletter N. 11 marzo 2015 SOMMARIO IL FUTURO DEI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE A PROGETTO FIATA HEADQUARTERS SESSION GENOVA: ASSEMBLEA GENERALE CONGIUNTA APPLICAZIONE DELL ART. 303 TULD ALLE DICHIARAZIONI CONTENENTI PIÙ SINGOLI Il futuro dei contratti di collaborazione a progetto Pur non potendo ancora prevedere il contenuto definitivo dell attesa riforma del lavoro attinente le tipologie contrattuali e la disciplina delle mansioni, riteniamo utile qualche riflessione su uno degli aspetti disciplinati dal terzo decreto delegato attuativo del Jobs Act, in quanto argomento oggetto di notevole eco in sede mediatica, nonché di interesse per molte aziende, anche del nostro settore. Si tratta dell annunciata abolizione del modello contrattuale del lavoro a progetto (i noti co.co.pro.). In sintesi, nella seduta del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2015 si è dato il via allo schema di decreto legislativo di riordino dei contratti di lavoro e del mutamento delle mansioni, ove, tra l altro, nell ottica di evidenziare il favore del Legislatore nei confronti del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, si è previsto il superamento dei contratti di collaborazione a progetto. Naturalmente, prima della definitiva stesura del decreto, occorrerà attendere il benestare della Ragioneria dello Stato che ha espresso qualche giorno fa dei dubbi sulla copertura economica del provvedimento in esame - ed il passaggio alle competenti Commissioni parlamentari; stando ai tempi legati all attività delle Camere, il Decreto Legislativo dovrebbe comunque entrare in vigore nel corso dei mesi di aprile o maggio. Le disposizioni oggetto della presente analisi sono gli articoli 47, 48 e 49 dello Schema di Decreto Legislativo. La data limite per la maggior parte delle collaborazioni viene fissata al 1 gennaio 2016: da quel giorno a tutti i rapporti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni esclusivamente personali, continuative, ripetitive e le cui modalità di esecuzione, anche con riguardo ai tempi ed al luogo di lavoro, sono organizzate dal committente, si applicherà la disciplina tipica del rapporto di lavoro subordinato. Questo afferma il comma 1, che pone l accento sul comportamento fattivo del committente, il quale ultimo, a fronte di una prestazione continuativa e ripetitiva, la organizza, stabilendo una serie di situazioni operative che non possono far altro che pensare ad un attività di natura subordinata. Ma, enunciato questo principio, il Legislatore delegato ha previsto alcune specifiche eccezioni, riferite: (A) alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, strettamente correlato alle particolari esigenze

produttive ed organizzative del relativo settore (si pensi ai call center); B) alle collaborazioni prestate nell esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l iscrizione in appositi albi professionali (vengono dunque salvaguardate quelle collaborazioni, genuine, nelle quali il professionista presta la propria opera nei confronti di uno specifico committente, come è il caso del commercialista, del consulente del lavoro e dell avvocato); C) alle attività prestate dai componenti dei consigli di amministrazione, dei collegi sindacali e degli altri organi di controllo societari e dai partecipanti a commissioni o altri organi collegiali (come già previsto dalla previgente normativa); D) alle prestazioni di lavoro rese ai fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate ed agli Enti di promozione sportiva riconosciute dal Coni, come individuati e disciplinati dall art. 90 della legge n. 289/2002. Fino al 31 dicembre 2017 le disposizioni limitatrici delle collaborazioni non si applicano alle Pubbliche Amministrazioni, per le quali è in corso il riordino della disciplina del lavoro. Nell art. 48 dello schema di decreto si prevede, inoltre, una procedura di stabilizzazione dei rapporti di lavoro autonomo o parasubordinato, sancendo la possibilità di una sanatoria, con estinzione delle violazioni per obblighi contributivi, assicurativi e fiscali connessi all errata qualificazione del rapporto di lavoro pregresso, per chi assume con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (entro il 31 dicembre 2015) soggetti che risultano essere già occupati in collaborazione coordinata e continuativa, a progetto o con partita IVA, a condizione che: a) i lavoratori sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, appositi atti di conciliazione in una delle sedi di conciliazione o certificazione; b) nei 12 mesi successivi alle assunzioni i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa, ovvero per giustificato motivo soggettivo. Il successivo art. 49 decreta l abrogazione degli articoli del D.L.vo n. 276/2003 dal 61 al 69 bis, che restano in vigore esclusivamente per disciplinare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa in essere nel momento in cui entrerà in vigore il Decreto Legislativo, oltre alla previsione dell art. 409 c.p.c. per quel che riguarda le prestazioni a contenuto autonomo. Desta perplessità, nell attuale testo dello Schema di Decreto Legislativo, l apparente volontà abrogativa anche delle collaborazioni coordinate di breve periodo ed importo (fino a 30 giorni e per un massimo di 5.000 euro all anno) e delle collaborazioni, senza progetto, dei pensionati di vecchiaia. Si vedrà, con l emanazione del testo finale, se ciò corrisponde ad un effettiva volontà del Legislatore delegato ovvero ad un mero difetto di coordinamento nella scelta della disciplina da abrogare. (L.P.) Fiata Headquarters Session Gli incontri di primavera della nostra federazione mondiale si sono tenuti a Zurigo dal 18 al 22 marzo e hanno visto la partecipazione di più di 250 delegati, in rappresentanza di 52 paesi. Le sessioni sono state particolarmente apprezzate, non solo per le consuete discussioni su temi pertinenti il settore a livello mondiale ma anche per i relatori, di alto livello. Di particolare interesse la presentazione del Dr. Ian Norton dell Organizzazione Mondiale della Sanità, intervenuto durante i lavori della Commissione Sicurezza, che ha catturato l attenzione dei delegati con una presentazione letteralmente scintillante sulla situazione in Africa Occidentale 2

per quanto concerne il virus Ebola e gli ostacoli logistici che si presentano durante una reazione rapida ad un disastro. Ricordiamo che Fiata ha lanciato una raccolta fondi, in occasione dello scorso congresso mondiale di Istanbul, cui Fedespedi ha aderito, a favore della Croce Rossa/Mezza Luna e di Medici Senza Frontiere. Per chi volesse contribuire: US Dollars Account Number: CH92 0070 0130 0083 3435 8 BICC/SWIFT CODE: ZKBKCHZZ80A Reference: Ebola Fund Bankers' Address: Zürcher Kantonalbank Lindenstrasse, 1 CH 8302 Kloten Switzerland Vivo interesse hanno suscitato la presentazione da parte della Federazione canadese di corsi online dedicati alle nuove norme in materia di trasporto delle batterie al litio, quella sui progetti cinesi di ripristino della Via della Seta e di single window (con un pilota in corso a Zhuhai e l ambizione di applicazione a tutto il territorio cinese entro il 2017), quella del rappresentante di Hong Kong, dove gli operatori stanno progettando una piattaforma di scambio dati multimodale basata su tecnologia cloud, pensata per le PMI e prevista per il 2016 e la discussione aperta sul futuro dell associazione mondiale (comunicazione, riassetto organizzativo con offerta di ulteriori servizi, rafforzamento dei rapporti con altre organizzazioni internazionali). La parte del leone è stata ancora una volta fatta dalla riunione di AFI, l istituto che si occupa di trasporto aereo, in quanto già da qualche tempo si discute e vengono dati aggiornamenti sui lavori del Cargo Modernization Project (CAMP). Il CAMP definirà il nuovo programma che verrà gestito in modo paritetico da Fiata e Iata e dovrebbe sostituire quello attuale per agenti, che andrà a decadere. In futuro infatti, gli spedizionieri non saranno più agenti delle compagnie, ma riconosciuti quali caricatori o agenti di questi ultimi. Al momento Fiata sta effettuando una valutazione, affidata ad uno studio legale specializzato in normative antitrust, prima di proseguire. Se verranno sciolte le ultime riserve, si potrebbe arrivare alla firma dell accordo di collaborazione entro l anno, per partire con un progetto pilota nel corso del 2016. (A.S.) Genova: Assemblea Generale congiunta Il 27 marzo si è tenuta a Genova la prima assemblea generale congiunta che ha riunito le tre associazioni territoriali degli spedizionieri liguri di Genova, La Spezia e Savona, segno concreto del percorso di collaborazione intrapreso lo scorso anno con la costituzione di Ligurian Logistic System, luogo di aggregazione e rappresentazione degli interessi della categoria presso le pubbliche istituzioni, ma anche società operativa impegnata nell elaborazione dati e nello sviluppo di progetti logistici. La Relazione Morale del Consiglio Direttivo, dopo una breve disanima del quadro economico generale, è entrata nel merito delle principali problematiche che riguardano il mondo dei trasporti marittimi e delle attività portuali. Un primo aspetto analizzato è quello dell attuale tendenza al gigantismo navale da parte delle compagnie di navigazione, con navi portacontainer sempre più grandi, e le conseguenze che tali scelte avranno sui porti, sia dal punto di vista infrastrutturale (lunghezza banchine, profondità, ecc.), sia organizzativo (capacità di gestire un ingente numero di container ed inoltrarlo a destino in tempi contenuti). La risposta alle nuove sfide richiede non solo interventi di tipo hardware (infrastrutture), ma anche software (sistemi informatici adeguati, modelli organizzativi nuovi), oltre ad un adeguato livello di programmazione e coordinamento tra i 3

soggetti della filiera, autorità pubbliche comprese (es. Agenzia delle dogane). Tali interventi sono necessari a reggere la concorrenza dei porti del North Range che per una serie di motivi di natura geografica (vicinanza ai mercati di O/D), economica (rilevanti economie di scala) e di efficienza complessiva sono spesso preferiti dagli operatori rispetto a quelli mediterranei, anche per servire territori più vicini a questi ultimi come la Svizzera, l Austria, la Baviera. Come noto infatti un numero consistente di container, stimabile intorno ai 900.000 Teu, che hanno come O/D il territorio italiano, passano per i porti del Nord Europa con un grave danno per lo Stato (mancati introiti IVA e doganali) e per il settore legato all economia del mare, di cui gli spedizionieri sono un asse portante, che la relazione stima intorno ai 6,3 miliardi di euro. Ancora più alto naturalmente il potenziale introito per il Sistema Italia, se si considera il mercato situato al di là delle Alpi e stimato dalla relazione in circa 10 milioni di Teu. In questo caso si tratta di circa 71 miliardi di euro contendibili ai porti del North Range. Riuscire a servire questi più ampi mercati deve essere un obiettivo strategico non solo per gli spedizionieri, ma per l intero sistema portuale ligure nelle sue varie componenti pubbliche e private e può essere raggiunto, come accennato in precedenza, solo dal combinato disposto di scelte strategiche legate al fattore hardware ed al fattore software. piattaforma informatica di collegamento e raccordo tra i porti e le realtà logistiche retroportuali, al fine di snellire le procedure, favorire la cultura della collaborazione pubblico/privato, rendere compatibili e dialoganti i vari sistemi informatici, con l obiettivo finale di rendere più competitivo ed appetibile agli operatori esteri il Sistema Italia. (S.C.) *** Servizio di assistenza legale Applicazione dell art. 303 Tuld alle dichiarazioni contenenti più singoli L Agenzia delle dogane, con la circolare 9 febbraio 2015, prot. 16407, ha espresso la propria interpretazione sull applicazione dell art. 303 Tuld, in materia di sanzioni relative al caso di dichiarazione doganale contenente più singoli. Ad avviso dell Agenzia, per ogni singolo che presenti difformità tra il dichiarato e l accertato, troverebbero applicazione le sanzioni di cui all art. 303 Tuld. Ciascun elemento della dichiarazione, dunque, sarà oggetto di sanzione, senza alcuna possibilità di effettuare una compensazione tra diritti versati in eccesso e in difetto. Tale interpretazione, tuttavia, provoca effetti paradossali, come si evince dal seguente esempio, riguardante una dichiarazione composta da due singoli: Da questo punto di vista di grande significatività è stata l esperienza genovese del Port Community System (PCS), una piattaforma informatica per lo scambio dati tra gli operatori portuali (spedizionieri, terminalisti, agenti e trasportatori) che ha permesso un miglioramento dei tempi di lavoro del 30% circa. Un esperienza che gli spedizionieri liguri vogliono estendere a livello regionale ed oltre con il progetto InterPort Community System (ICPS), 4

Se prima di irrogare la sanzione si operasse una compensazione tra i due singoli all interno della dichiarazione doganale, nel caso esaminato, non essendoci tributo evaso, si applicherebbero esclusivamente le modeste sanzioni previste per le violazioni formali (da 103 a 516 euro). L interpretazione della Dogana, invece, comporterebbe l applicazione al singolo n. 1 di una sanzione da 5.000 a 15.000 euro (art. 303, terzo comma, lett. c, Tuld) e al singolo n. 2 di una sanzione da 103 a 516 euro (art. 303, primo comma, Tuld). Si tratta di un interpretazione che, nel complessivo irrigidimento delle sanzioni previste per le violazioni più lievi, risulta eccessivamente penalizzante, anche in considerazione dell unitarietà di ogni dichiarazione doganale, a prescindere dal risultato intermedio concernente ogni singolo. Unica attenuazione della disciplina sanzionatoria è l applicazione del concorso di violazioni, previsto dall articolo 12 del d.lgs. 472 del 1997. In particolare, nel caso in cui con un unica azione (sottoscrizione della dichiarazione doganale) vengano commesse più violazioni, a causa della presenza di più singoli all interno di una dichiarazione, sarà possibile applicare esclusivamente la sanzione per la violazione più grave, contenuta in un singolo, aumentata da un quarto al doppio. (avv. Sara Armella) AGENDA 16/4 MILANO, SEMINARIO GRATUITO: NOVITÀ DOGANALI, RESPONSABILITÀ, RISCHI ED OPPORTUNITÀ 16/4 MILANO, SPORTELLO ASSISTENZA LEGALE 17/4 RIMINI, ASSEMBLEA DEL TRENTENNALE DI CREDIMPEX-ITALIA 21/4 MILANO, GIUNTA CONFETRA E RIUNIONE COMMISSIONE SINDACALE CONFETRA 22/4 MILANO, SPORTELLO ASSISTENZA LEGALE 23-24/4 VIENNA, INCONTRI FIATA/UIC PERMANENT CONTACT GROUP Fedespedi, Via Cornalia 19, 20124 Milano - fedespedi@fedespedi.it www.fedespedi.it 5