COMUNE DI PISA SERVIZIO MOBILITA E QUALITA DELLA CITTA IDENTIFICATIVO N. 107493. Ordinanza n. 2 E/PS DEL 9.01.2004 IL SINDACO



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COMUNE DI PISA SERVIZIO MOBILITA E QUALITA DELLA CITTA IDENTIFICATIVO N. 107493 Ordinanza n. 2 E/PS DEL 9.01.2004 Oggetto: APPLICAZIONE IN SEDE LOCALE DELL ACCORDO DI PROGRAMMA STIPULATO IN DATA 10.10.2003 TRA REGIONE TOSCANA, URPT, ANCI, PROVINCE E COMUNI PER IL RISANAMENTO DELLA QUALITÀ DELL ARIA AMBIENTE NELLE AREE URBANE PROVVEDIMENTI DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI MEZZI. IL SINDACO Vista la D.G.R. 1406/01 del 21 dicembre 2001 Presa d atto della valutazione della qualità dell aria ambiente e adozione della classificazione del territorio regionale, ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 351/1999, in cui si rileva che il territorio del Comune di Pisa presenta superamenti dei valori limite previsti dalle direttive CE in materia di qualità dell aria recepite con Decreto 2 aprile 2002 n.60, ed è pertanto tenuto ad adottare ed attuare, con specifici Piani di Azione le misure necessarie a raggiungere i valori limite per tali inquinanti entro i termini stabiliti dalla citata normativa; Visto il Protocollo d intesa del 15 aprile 2003, firmato tra Regione Toscana, ANCI e URPT, titolato Piano di Azione (ex art.7 del D.lgs n. 351/99), avente la finalità di ridurre il rischio di superamento dei valori limite del PM10 e di prevedere la realizzazione di misure di contenimento a breve e medio periodo delle emissioni di tale inquinante e dei suoi precursori, che contiene le linee di indirizzo della strategia congiunta e condivisa da applicare per il contenimento dei livelli di concentrazione del PM10 e parimenti individua una serie di azioni, misure ed interventi a breve e medio periodo, insieme alle relative risorse, idonee alla riduzione delle PM10; Visto l Accordo di Programma, firmato il 10 ottobre 2003, in particolare per la riduzione delle emissioni di PM10, con il quale si individuano nuove e importanti misure per il risanamento, in particolare per la riduzione delle emissioni di PM10 derivanti da veicoli e ciclomotori mediante il progressivo rinnovo dei segmenti più inquinanti del parco veicolare, anche promuovendo iniziative di incentivazione e di finanziamento; Preso atto che l Accordo di Programma impegna i Comuni per l adozione di provvedimenti di limitazione del traffico veicolare selettivi nei confronti delle tipologie di veicoli che maggiormente contribuiscono all inquinamento atmosferico cioè i veicoli non catalitici e i diesel immatricolati prima del 1993, compresi i veicoli a benzina o diesel adibiti al trasporto merci (con capacità di carico inferiore o uguale a 3,5T ed immatricolati prima del 1994), e i ciclomotori a due tempi non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE e che i

provvedimenti si articoleranno in fasi successive di limitazione della circolazione fino al divieto totale a partire dal primo gennaio 2006; Vista la D.G.R. 990 del 6 ottobre 2003 Approvazione delle finalità dell Accordo di Programma tra Regione Toscana, URPT, ANCI, Province e Comuni per il risanamento della qualità dell aria ambiente nelle aree urbane, in particolare per la riduzione delle emissioni di PM10. Abrogazione deliberazione G.R. 1133/2002, con la quale si approvano le misure indicate nell Accordo di Programma suddetto ; Ritenuto di dover adottare, nei giorni di mercoledì e giovedì, a partire dal 14 gennaio 2004 e fino al 31 dicembre 2004, il divieto di circolazione su tutto il territorio individuato nella planimetria allegata, con orario 7,30 17,30, per le autovetture non conformi alla direttiva 91/441/CE e successivi aggiornamenti, per i ciclomotori non catalizzati ed i veicoli commerciali a benzina e diesel, destinati al trasporto merci con massa a pieno carico non superiore a 3,5T, non conformi alle direttive CEE 91/441 e CEE 93/59 e successive; Ritenuto necessario di provvedere con atti successivi all applicazione delle misure previste dall Accordo per gli anni 2005 e 2006; Visti gli artt.5, 6 e 7 del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n.285, con i quali si dà facoltà ai Comini di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali; Vista la legge 267/00; ORDINA dal 14 gennaio 2004 al 31 dicembre 2004 nei giorni di MERCOLEDI e GIOVEDI, eccetto i periodi pasquale, natalizio ed estivo (da definire con atto successivo), il divieto di circolazione, con orario 7,30 17,30 per i seguenti veicoli: Autovetture alimentate a benzina e diesel immatricolate prima del 1/1/1993 ad eccezione di quelle conformi alla direttiva CEE 91/441; Ciclomotori non omologati in conformità alla direttiva CEE 97/24; Veicoli a benzina e diesel destinati al trasporto merci con capacità di carico non superiore a 3,5 T, immatricolati rispettivamente prima del 1/10/1993 e del 1/10/1994, ad eccezione di quelli conformi alle direttive CEE 91/441 e CEE 93/59 e successive modifiche. L area interessata dal presente provvedimento è delimitata dai seguenti confini: a) ad Ovest la Statale Aurelia, dall inizio del centro abitato alla intersezione con la S.G.C. FI-Pi-Li; b) a Sud dalla S.G.C. FI-Pi-Li; c) ad Est da via G.Gronchi, Ponte delle Bocchette, via P. Pio da Petrelcina, Via A. Manghi; d) a Nord dal perimetro del centro abitato, ad eccezione del tratto tra la via Provinciale Vicarese-Calcesana e via del Brennero, dove il confine è definito dalle strade: via di Pratale (parte Est fino alla rotatoria), via Paparelli, via del Brennero (tratto Nord Est, fino alla rotatoria).

Sulle strade sopra citate il traffico è consentito senza limitazioni; è inoltre permesso l accesso ai parcheggi scambiatori nelle modalità seguenti: - al parcheggio di via Pietrasantina, ai mezzi provenienti dalla via S.Jacopo e dalla via Pietrasantina; - ai parcheggio di via Paparelli e di via di Pratale, ai mezzi provenienti dalla via del Brennero e dalla via Fabbricone Pontecorvo; - ai parcheggio di via Bargagna, ai mezzi provenienti dalle via Cisanello, primo tratto di via di Padule. Restano in vigore le limitazioni già previste dall ordinanza sindacale n. 303 del 29.05.2002 (Istituzione delle aree ZTL); Sono esonerati dal divieto previsto dalla presente ordinanza i seguenti veicoli: a) veicoli a benzina e diesel destinati al trasporto merci non conformi alla direttiva CEE 93/59 e successive, i cui proprietari dimostrano di essere in possesso di un contratto di acquisto di un veicolo commerciale a metano, o gpl, o bifuel, o comunque conforme alla direttiva CEE 93/59 e successive, in attesa di consegna del medesimo; b) autovetture alimentate a benzina e diesel, non conformi alla direttiva CEE 94/441 e successive, i cui proprietari dimostrano di essere in possesso di un contratto di acquisto di un autovettura a metano, o gpl, o bifuel, o comunque conforme alla direttiva CEE 93/59 e successive, in attesa di consegna della medesima; c) ciclomotori non omologati in conformità alla direttiva CEE 97/24, i cui proprietari dimostrano di essere in possesso di un contratto di acquisto di un motoveicolo o ciclomotore elettrico, o euro 2, o comunque conforme alla direttiva CEE 97/24/CE e in attesa di consegna della medesima; d) automezzi intestati a soggetti residenti nel Comune di Pisa e veicoli adibiti al trasporto merci inerenti attività commerciali, artigianali o imprenditoriali operanti nel comune di Pisa, in possesso di autocertificazione nella quale l interessato assume l impegno formale di acquisto di un nuovo veicolo nel rispetto delle Direttive CEE ed in attuazione della D.G.R. n.990 del 6.10.2003. L autocertificazione dovrà essere redatta su apposito modello prestampato in distribuzione dal 10.01.2004 presso l ufficio U.R.P. del Comune di Pisa, presso la sede della Polizia municipale e le Circoscrizioni e scaricabile dai siti www.comune.pisa.it/doc/ambiente, www.comune.pisa.it/mobility e www.comune.pisa.it/polizia, valida fino al 30.06.2004. Per i veicoli adibiti al trasporto merci inerenti attività commerciali, artigianali o imprenditoriali, che attestino con idonea documentazione di esercitare l attività nel comune di Pisa, la presente deroga resterà in vigore fino al 30.09.2004. I veicoli intestati a residenti in Comuni diversi e che non rientrano nei casi di cui ai precedenti punti a), b), c), potranno circolare purché muniti di idonea documentazione dalla quale risulti che è stata avviata la procedura tendente ad ottenere i contributi per l acquisto di un veicolo catalizzato. e) automezzi in possesso di analoga autocertificazione in deroga, presentata al Comune di Cascina; f) mezzi adibiti a compiti di sicurezza e di soccorso; g) autobus e ad ogni mezzo adibito al servizio pubblico e al servizio di Enti, Aziende, Comunità e Scuole, che sono già sottoposti a controllo annuale da parte della direzione Generale per la Motorizzazione Civile, limitatamente all anno 2004; h) veicoli adibiti esclusivamente al pronto intervento su impianti essenziali al funzionamento delle telecomunicazioni, dei servizi dell acqua, del gas, dell elettricità, nonché alla gestione di emergenza di impianti, limitatamente all anno 2004;

i) mezzi adibiti al servizio di portatori di handicap e segnalati da apposito contrassegno o guidati da soggetti portatori di handicap con patente speciale con adattamenti (O.S. n.165/88); j) mezzi che trasportano pazienti che si recano presso strutture sanitarie per trattamenti d urgenza o visite specialistiche già prenotate; k) mezzi operativi di ditte artigianali operanti in cantieri edili e stradali interni all area, limitatamente all anno 2004; l) mezzi dell Amministrazione delle Poste e corrieri espressi, limitatamente all anno 2004; m) veicoli diretti o provenienti da Alberghi, intestati a proprietari residenti al di fuori del Comune di Pisa; n) veicoli al servizio di magistrati inquirenti; o) auto d epoca; p) autovetture alimentate a benzina e diesel, immatricolate prima del 1/1/1993, non conformi alla direttiva CEE 91/44, ma che hanno installato un impianto di alimentazione a metano o gpl; q) mezzi appositamente autorizzati da parte del Comando di Polizia Municipale, sulla base di accertate situazioni di necessità, non contemplate specificatamente nella presente ordinanza. - La Polizia Municipale, gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di far osservare la presente ordinanza; - I trasgressori saranno puniti a termine di legge. DISPONE 1) che copia della presente Ordinanza venga affissa all Albo del Comune di Pisa e che ne sia data la massima diffusione alla cittadinanza, a mezzo stampa ed emittenti radio televisive locali; 2) di incaricare il Comando della Polizia Municipale del rispetto della presente Ordinanza; 3) la trasmissione del presente atto a: Prefetto di Pisa Questore di Pisa; Presidente della Provincia; Polizia di Stato; Arma dei Carabinieri; Guardia di Finanza; Polizia Municipale; Polizia Provinciale; Polizia Penitenziaria; Corpo Forestale dello Stato; Tribunale di Pisa; Vigili del Fuoco; Società di Servizi Pubblici (ACQUE, GEOFOR, CPT, COTAPI...) Azienda ASL 5 ARPAT Dipartimento di Pisa

Pisa, lì IL SINDACO Copia conforme all originale, in carta semplice per uso amministrativo. Dalla Segreteria del Comune di Pisa, lì Il Funzionario Il sottoscritto Messo attesta che la presente decisione trovasi in pubblicazione all Albo Pretorio del Comune dal e che vi rimarrà affissa per la durata di quindici giorni consecutivi e cioè fino al Il Messo Incaricato

Pisa. lì IL SINDACO Il sottoscritto Messo attesta che la presente decisione trovasi in pubblicazione all Albo Pretorio del Comune dal e che vi rimarrà affissa per la durata di quindici giorni consecutivi e cioè fino al Il Messo Incaricato