NORME DI INTERVENTO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E SOCIALI PROMOSSE DA COOPERATIVE E ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE DELL UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO Approvate dal Consiglio di Amministrazione dell Università degli Studi di Trento e dal Consiglio di Amministrazione
INDICE art. 1 - Finalità... 2 art. 2 - Destinatari degli interventi - requisiti... 2 art. 3 - Tipologie di intervento... 2 art. 4 - Commissione... 3 art. 5 Contributo annuale di gestione... 3 art. 6 Domanda ed assegnazione dei fondi... 3 art. 7 - Criteri per l assegnazione... 4 art. 8 - Spese ammesse... 4 art. 9 - Liquidazione contributi... 4 art. 10 - Modalità di promozione delle iniziative... 5 art. 11 - Norme transitorie... 5 Art. 1 - Finalità 1. La Legge 2 dicembre 1991 n. 390, recante Norme sul diritto agli studi universitari attribuisce all Università compiti di promozione delle attività culturali, sportive e ricreative, mediante l istituzione di servizi e strutture collettive, anche in collaborazione con le Regioni e avvalendosi altresì delle associazioni e cooperative studentesche. 2. La Legge Provinciale 24 maggio 1991 n. 9, recante Norme in materia di diritto allo studio nell ambito dell Istruzione superiore, attribuisce all Opera Universitaria competenza per l erogazione di servizi di carattere culturale, editoriale, turistico e sportivo. 3. In attuazione di tali finalità, l Università e l Opera Universitaria, di seguito denominate Università e Opera, stabiliscono annualmente, in sede di redazione del bilancio di previsione, l entità della spesa da destinare al finanziamento delle associazioni/cooperative di studenti dell Ateneo per l anno successivo. Art. 2 - Destinatari degli interventi - requisiti 1. La domanda di contributi può essere presentata dalle associazioni e cooperative studentesche, costituite con atto pubblico e composte da almeno 50 studenti iscritti all Università di Trento che non siano fuori corso da più di 3 anni. Per studenti iscritti si intendono coloro che abbiano preso iscrizione all anno accademico in cui viene presentata la domanda, compresi coloro che pur avendo preso iscrizione per l anno si siano già laureati. 2. Per poter accedere ai finanziamenti le Associazioni/Cooperative dovranno accreditarsi annualmente presso l Università presentando apposito modulo con 50 firme d appoggio di studenti dell ateneo trentino e sottoscritto dal legale rappresentante dell Associazione/Cooperativa. 3. Le associazioni/cooperative dovranno comunque tenere un registro dei soci aggiornato annualmente, da esibire su richiesta della Commissione di cui all art. 4. Art. 3 - Tipologie di intervento 1. Gli interventi a sostegno delle attività culturali e sociali di cooperative e associazioni studentesche sono: a) il contributo annuale di gestione; b) il finanziamento di iniziative. 2. Tali interventi vengono erogati direttamente dall Opera con il contributo dell Università, secondo quanto disposto dalla Convezione annuale stipulata tra i due enti. Pagina 2 di 5
3. Le domande di contributo annuale di gestione e di finanziamento delle iniziative, disponibili anche sul sito dell Opera www.operauni.tn.it, devono essere presentate all Opera nei termini fissati dagli artt. 5 c.2. e 6 c.1 dal legale rappresentante dell associazione/cooperativa che risulti iscritto all Università e in possesso dei requisiti di cui all art. 2 c.1 e 2. Art. 4 - Commissione 1. Sulle domande esprime parere obbligatorio e vincolante un apposita Commissione di durata quadriennale i cui membri sono designati dal Consiglio di Amministrazione dell Università e dell Opera. 2. Il Direttore dell Opera, preso atto del verbale della Commissione, dispone con proprio provvedimento l assegnazione dei finanziamenti che saranno comunicati alle associazioni/cooperative entro 30 gg. dalla data di scadenza della presentazione della domanda. 3. La Commissione è composta da: a) 2 studenti nominati tra i rappresentanti degli studenti in Consiglio di Amministrazione dell Università; b) 2 studenti nominati tra i rappresentanti degli studenti in Consiglio di Amministrazione dell Opera; c) 2 docenti nominati tra i rappresentanti dei docenti nel Consiglio di Amministrazione dell Università; d) 2 docenti nominati tra i rappresentanti dei docenti nel Consiglio di Amministrazione dell Opera. La Commissione è coadiuvata da due dipendenti amministrativi (uno dell Università e uno dell Opera). 4. Il Presidente viene eletto a maggioranza assoluta tra i docenti membri della Commissione e dura in carica due anni. Il mandato può essere rinnovato. 5. La Commissione delibera sulle richieste di finanziamento a maggioranza dei presenti. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del Presidente. Art. 5 Contributo annuale di gestione 1. La Commissione stabilirà l ammontare del contributo annuale di gestione. 2. La richiesta per il contributo annuale di gestione deve essere presentata a firma del legale rappresentante dell associazione/cooperativa entro il mese di novembre dell anno precedente a quello relativo al contributo. Tale termine non viene applicato alle associazioni che presentano domanda per la prima volta. 3. L acconto del contributo annuale di gestione, nella misura dei 2/3, verrà liquidato entro il mese di febbraio; il saldo sarà liquidato a seguito della presentazione di un rendiconto finanziario, sottoscritto dal legale rappresentante, contenente tutte le iniziative svolte dall associazione/cooperativa da presentare entro il 28 febbraio dell anno successivo a quello in cui si è ottenuto il finanziamento. La mancata presentazione della rendicontazione, comporterà la restituzione della parte di contributo già incassato. 4. L associazione/cooperativa non deve ricevere alcun contributo similare da altri enti pubblici o privati per il medesimo anno. A tal fine al momento della rendicontazione il legale rappresentante rilascia apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell art. 47 del DPR 445/2000 e ss.mm.. 5. A partire dal secondo anno di attività, il contributo di gestione verrà revocato nella misura dei 2/3 qualora l associazione/cooperativa non abbia realizzato nessuna iniziativa nell anno di riferimento. Art. 6 Domanda ed assegnazione dei fondi 1. La domanda di assegnazione del finanziamento delle iniziative dell associazione/cooperativa può essere presentata due volte all anno nei seguenti termini: entro il 30 novembre dell anno precedente per le iniziative da realizzare entro il primo semestre; entro il 31 maggio per le iniziative da realizzare entro il secondo semestre; e deve contenere: Pagina 3 di 5
il programma dettagliato delle iniziative per cui si richiedono i contributi e le relative modalità di attuazione (tempi, luogo e modalità di pubblicità intesa a promuovere la partecipazione degli studenti); il preventivo di spesa per ciascuna iniziativa con indicazione degli esperti o dei professionisti a cui si intende fare ricorso e presentazione dei relativi curricula; la specifica delle attrezzature ed impianti che si intendono utilizzare per la realizzazione delle manifestazioni, con l indicazione dei costi corrispondenti; la designazione di un delegato e di un supplente, quale responsabile nei confronti dell Università e dell Opera e dei terzi per tutto quanto attiene la regolare esecuzione e attuazione delle iniziative; la dichiarazione del rappresentante legale riguardante eventuali richieste di contributo inoltrate per le stesse iniziative presso altri enti pubblici o privati; l eventuale richiesta di liquidazione di un acconto del 50% dell importo ammesso a contributo. 2. In occasione della presentazione della prima richiesta di contributo l associazione/cooperativa deve allegare una copia dell atto costitutivo e dello statuto. 3. In via straordinaria la Commissione può accogliere al di fuori delle scadenze prefissate richieste di finanziamento opportunamente motivate e corredate della documentazione prevista al comma 1. Art. 7 - Criteri per l assegnazione 1. Le iniziative oggetto di sostegno finanziario, di cui all Art. 3, debbono riferirsi ad attività culturali e sociali con prioritario riferimento a cinema, teatro, musica, arti visive (pittura, scultura, fotografia, ecc.), narrativa e poesia, iniziative editoriali. 2. Alle iniziative proposte dall associazione/cooperativa e finanziate devono poter accedere tutti gli studenti dell Ateneo. 3. La Commissione potrà stabilire dei criteri generali che terranno conto della pertinenza, della congruità dell iniziativa e dell effettivo coinvolgimento degli studenti. 4. Le associazioni/cooperative che non risultino in regola con la documentazione richiesta non potranno accedere ad ulteriori finanziamenti fino all avvenuta regolarizzazione della posizione. Art. 8 - Spese ammesse 1. I finanziamenti concessi potranno essere utilizzati soltanto per le seguenti voci: a) spese di stampa e pubblicità; b) spese per affitto locali e per impianti tecnici di diffusione, registrazione, allestimento scenografico, ecc. solo se le attività non possono essere realizzate presso le strutture di proprietà degli enti Università e Opera o convenzionate; c) spese per ospitalità degli esperti e relatori quando siano esterni all Università di Trento; d) spese per vitto e alloggio, preferibilmente presso le strutture dell Opera. Se non è possibile l utilizzo di tali strutture, la Commissione stabilirà un importo massimo entro cui riconoscere le spese di cui al presente punto; e) spese di viaggio da effettuarsi prevalentemente con mezzi pubblici; f) compensi per prestazioni artistiche. 2. La Commissione valuta l iniziativa e determina l importo massimo delle singole voci ammesse a contributo. 3. Non possono essere rimborsate spese relative a voci non ammesse a contributo. Art. 9 - Liquidazione contributi 1. Le iniziative ammesse a finanziamento dovranno essere rendicontate entro 30 giorni dal termine di ogni singola iniziativa. La mancata presentazione da parte del responsabile legale dell associazione/cooperativa del rendiconto e della relazione conclusiva (con copia del materiale pubblicitario esposto) comporta la restituzione dell eventuale anticipo già incassato. Pagina 4 di 5
2. I contributi concessi saranno liquidati in base alla documentazione delle spese sostenute e nei limiti del finanziamento approvato. 3. Le associazioni/cooperative saranno comunque tenute alla restituzione delle somme eventualmente riscosse e non spese o non adeguatamente supportate da idonea documentazione o relazione inerente la tipologia e l iniziativa finanziata. 4. Per ogni singola iniziativa la Commissione stabilisce nei criteri generali l importo massimo delle spese non documentabili. Rispetto a queste ultime, spetta all associazione/cooperativa provvedere alla autocertificazione delle spese sostenute presentando apposito modulo fornito dall Opera. Art. 10 - Modalità di promozione delle iniziative 1. Le varie forme di pubblicità delle iniziative ed attività finanziate devono recare la dicitura con il contributo finanziario dell Università degli Studi di Trento e dell Opera Universitaria. Art. 11 - Norme transitorie 1. Decorso un anno dall approvazione delle presenti norme la Commissione provvederà ad effettuare una verifica sull efficacia delle stesse riservandosi di proporre eventuali modifiche o integrazioni. 2. Le presenti norme sono approvate dai Consigli di Amministrazione dell Opera e dell Università. Pagina 5 di 5