DISCIPLINARE PER ASSEGNAZIONE DEL BREVETTO DI CONDUTTORE DI CANE LIMIERE E OPERATORE DI GIRATA Articolo 1 Generalità 1) L attività di conduttore di cane Limiere in girata può essere fatta sia in regime di controllo della specie Cinghiale in aree Protette o a vincolo venatorio sia in regime di caccia in zone particolari individuate dalla Provincia. Nelle aree protette, nelle aree a vincolo venatorio e in terreno libero ma in tempo di divieto si configura come un servizio alla comunità per la tutela e la gestione della fauna selvatica e dell ambiente. 2) Il presente regolamento è finalizzato alla disciplina della conduzione del cane Limiere e da esigenze di tipo normativo applicate alla gestione faunistico-venatoria. 3) La girata può essere praticata da: a. un conduttore e un solo cane limiere, entrambi in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, per il conduttore, e all art. 5, per il limiere. Il conduttore del cane ha le funzioni e gli obblighi di caposquadra; b. da un minimo di quattro ad un massimo di quindici operatori in possesso dei requisiti di abilitazione in girata, con apposito corso, anche non appartenenti all'atc nel quale opera il gruppo stesso. 4) In una squadra di girata possono essere iscritti un massimo di tre conduttori con cani abilitati e un massimo di venticinque operatori, fatto salvo che sul campo possono operare nel numero previsto dal comma precedente. Articolo 2 Registro Provinciale dei conduttori dei cani Limieri, dei loro ausiliari e degli operatori di girata 1) Presso la Provincia è istituito il Registro Provinciale dei conduttori di cani Limieri, degli operatori di girata e dei cani abilitati. 2) L iscrizione al Registro Provinciale avviene su richiesta del conduttore e/o dell Operatore di gitata in possesso dell abilitazione di cui all art. 3 del presente disciplinare. 3) Il conduttore presenterà la documentazione di abilitazione del cane di cui all art. 5 per l iscrizione al Registro. L unità cinofila potrà operare solo dopo che avrà conseguito entrambe le abilitazioni.
Articolo 3 Abilitazione 1) La Provincia provvede all organizzazione di corsi formativi per il conseguimento dell abilitazione a. di conduttori di cani limieri (e del cane) b. di operatori di girata riservandosi la possibilità di affidarne l organizzazione. 2) I programmi didattici saranno stabiliti dalla Provincia sentito il parere dell INFS e, per quanto di competenza, l ENCI nazionale. 3) Il/i Docente/i sarà/anno scelto/i tra gli esperti giudici di prove da traccia in superficie e riporto, con provata esperienza di applicazione pratica della girata, e approvati dalla Provincia. 4) Il numero massimo di partecipanti a ciascun corso è di 25. Qualora le domande di partecipazione risultino superiori alle disponibilità di accesso, queste saranno evase considerando titolo preferenziale: il possesso di un cane limiere e/o da traccia, l iscrizione al Registro provinciale dei cacciatori di selezione e, in caso di parità, la data dell istanza. Le domande non accolte rappresentano titolo preferenziale per la partecipazione a corsi successivi. 5) I corsi formativi si articoleranno su 5 lezioni di 3 ore ciascuna, di cui 3 lezioni a carattere teorico e 2 lezioni a carattere pratico. 6) I partecipanti dovranno firmare all inizio e alla fine di ogni singola lezione e/o prova pratica il registro delle presenze. 7) L accertamento delle presenze al corso è effettuata dagli organizzatori e/o dai docenti, al quale spetta inoltre il compito di redigere anche il registro degli ammessi alle prove d esame. 8) La Provincia si riserva la possibilità di verificare ogni qual volta lo ritenga necessario il rispetto degli obblighi di frequenza e il corretto svolgimento del corso. 9) Consegue l abilitazione il partecipante al corso che non abbia effettuato un numero di assenze, anche se giustificate, superiore a n. 3 ore e che abbia ricevuto una valutazione positiva da parte della Commissione. Articolo 4 Commissione e prove d esame 1) La commissione d esame, nominata dal Dirigente competente, è composta dal Dirigente stesso o suo delegato con funzioni di Presidente, da un docente delle discipline trattate, da un
esperto nominato dalla Provincia (esterno o dipendente). Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Provincia. 2) Ai componenti la commissione è corrisposto un gettone di presenza e, qualora spettanti, i rimborsi spese. L importo del gettone è fissato in 100,00 da aggiornare ogni anno sulla base del tasso di svalutazione calcolato dall ISTAT. 3) Potranno essere ammessi alle prove d esame coloro che: a. risultino iscritti ad un ATC della Provincia di Grosseto; b. abbiano frequentato il corso formativo organizzato dalla Provincia; c. abbiano conseguito l abilitazione a conduttore di cane limiere o operatore d girata in un altra Provincia o Regione, sulla base di analoghi corsi formativi approvati dall INFS. 4) Il certificato di abilitazione sarà consegnato ai candidati che avranno superato: a. una prova scritta consistente nella soluzione di 18 (diciotto) quesiti a risposta multipla; b. una prova orale consistente in 6 (sei) domande inerenti gli argomenti trattati durante il corso; 5) Per l abilitazione a conduttore di cane limiere o operatore di girata la commissione ha a disposizione 30 (trenta) punti, dei quali 18 (diciotto) per la prova scritta e 12 (dodici) per la prova orale. 6) Per la validità delle prove è necessario che il candidato ottenga almeno 15 (quindici) punti nelle prove teoriche e 7 (sette) nella prova attitudinale. 7) Le risultanze relative alle sessioni d esame saranno riportate in un apposito verbale che, sottoscritto dai componenti la commissione d esame, rimarrà agli atti della Provincia. Articolo 5 Qualifica dell ausiliare 1) E consentito l impiego come cane limiere a soggetti, iscritti al L.O.I. o al L.I.R., appartenenti, di norma, ad una delle razze per le quali è prevista la prova di Brevetto per cane limiere approvate dall E.N.C.I. In tale prova il cane deve dimostrare una ottima ubbidienza alla lunga e slegato, dimostrare di ignorare la presenza di altri ungulati e rientrare a comando del conduttore nel tempo previsto (non è considerata valida per limiere la prova a singolo sia in recinto sia in zona aperta). 2) Per poter essere ammesso all esame pratico, il cane dovrà avere almeno 12 mesi di età. 3) La prova d esame per limiere, prevista dalla Provincia, sarà valutata da un giudice E.N.C.I, o in una prova di Brevetto per cane limiere dell E.N.C.I. Tale abilitazione avrà la validità di due anni per i cani alla prima abilitazione, quindi di quattro anni dal secondo esame in poi.
Articolo 6 Tesserino di Conduttore di cane limiere o di Operatore di girata 1) Il tesserino, rilasciato su richiesta del conduttore/operatore iscritto al registro Provinciale, deve riportare le generalità del conduttore/operatore, la data dell abilitazione (nel caso del conduttore i dati anagrafici del/i cane/i, tatuaggio e/o microchip). 2) Durante le operazioni di girata, agli autorizzati di cui al comma precedente è consentito portare ed usare i mezzi di caccia di cui all art. 31 della L.R. 3/94, sia quelle ad anima liscia caricate esclusivamente a palla asciutta, che quelle a canna rigata provviste o meno di sistemi di puntamento di calibro non inferiore al 270 W o ai 7 mm. 3) E fatto obbligo a tutti i partecipanti alla girata di portare giubbini ad alta visibilità per motivi di sicurezza. Articolo 7 Servizio di girata 1) L attività di girata si svolge durante tutto l anno a livello dei comprensori omogenei corrispondenti agli ATC grossetani e degli Istituti interessati. 2) La Provincia provvederà, entro il 15 Maggio di ogni anno, ad inviare al Corpo di Polizia provinciale l elenco nominativo dei conduttori con cani abilitati e degli operatori di girata iscritti al Registro di cui all art. 2 del presente disciplinare. 3) Il Corpo di Polizia provinciale procederà a convocare le squadra di girata. assicurandone l alternanza e ne darà comunicazione all Ufficio Caccia e Pesca. 4) L elenco di cui sopra dovrà contenere anche i recapiti telefonici nonché prevedere possibilità di interscambi tra i conduttori/operatori nel caso si verifichi la indisponibilità di uno o più conduttori/operatori. 5) Il conduttore/caposquadra, prima di ogni uscita dovrà riportare i nomi dei partecipanti alla girata su un registro della Provincia e far firmare tutti gli operatori partecipanti. Il cane, qualora necessario, può essere sostituito da altro soggetto, in possesso dei requisiti all. art. 5.il cui conduttore abilitato diventa caposquadra. Il tutto dovrà essere riportato sul registro cosi come a fine girata dovranno essere registrati gli animali abbattuti e/o feriti. 6) Possono fare parte delle operazioni di girata solo gli iscritti al registro provinciale in qualità di operatore di girata o di conduttore di cane limiere, che impieghino i cani di cui al precedente art. 5; prescindendo dall abilitazione di cui all Art. 37. 7) Non possono essere condotte girate in aree adiacenti in contemporanea.
8) Le poste devono essere in possesso di regolare iscrizione al registro 9) In caso di ferimento è fatto obbligo ai conduttori/caposquadra di attivare il recupero del/degli animali feriti. Articolo 8 Infrazioni e sanzioni 1) Il conduttore di cane limiere e l operatore di girata hanno il dovere di rispettare quanto contenuto nel presente disciplinare, così come quanto disposto dalle vigenti normative nazionali, regionali e provinciali. 2) Comportano inoltre penalità: a. la girata effettuata con cani non abilitati comporta l immediata sospensione della autorizzazione per il periodo di tre mesi, per gli operatori, e del conduttore/caposquadra per un anno. b. la girata effettuata senza l autorizzazione della Provincia, prevede l immediata sospensione, per la durata di un anno, di tutti i partecipanti alle operazioni. c. In caso di recidiva sarà prevista l esclusione dal Registro provinciale. Articolo 9 Erogazione delle sanzioni 1) Fatto salvo ciò che concerne le eventuali violazioni compiute dai conduttori di cani limiere e dagli operatori di girata previste dal codice penale e di procedura penale nonché dalle normative nazionali e regionali in materia, il Comitato di gestione dell ATC, la U.O.C. Aree Protette e Biodiversità e il Corpo di Polizia Provinciale, nonché agli organi preposti alla vigilanza di cui alla LR 3/94 art. 51, per le violazioni di cui al presente disciplinare, informano la Provincia che, con atto del Dirigente preposto, disporrà le penalità di cui al precedente articolo dandone comunicazione all interessato. 2) In caso di reiterate violazioni gli organi preposti inviano gli atti alla Provincia per richiedere la cancellazione dal registro provinciale del conduttore che abbia compiuto la trasgressione. 3) Della penalità applicata, di eventuali periodi di sospensione nonché di eventuali cancellazioni, sarà data immediata comunicazione al Corpo di Polizia Provinciale, nonché agli organi preposti alla vigilanza di cui alla LR 3/94 art. 51.
Articolo 10- Norme transitorie e finali 1) Durante l espletamento del servizio con i propri automezzi, per quanto di competenza della Provincia, i conduttori di cani limiere e gli operatori di girata, sono compresi nelle deroghe di cui all art. 3 della LRT 48/94. 2) Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, valgono le norme di cui alla vigente normativa nazionale, regionale e provinciale e relativi regolamenti attuativi.