AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELL UMBRIA Regolamento per la gestione del recupero crediti degli studenti universitari per benefici indebitamente fruiti Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento definisce le modalità di contabilizzazione e di restituzione degli importi dovuti all Agenzia dagli studenti a seguito di provvedimento di decadenza dai benefici attribuiti, per ciascun anno accademico, a valere sul Bando di concorso per l assegnazione di borse di studio e servizi per il diritto allo studio universitario. 2. Gli studenti idonei/beneficiari di borsa di studio, del contributo per la mobilità internazionale, dei servizi di ristorazione e abitativo nonché dall esonero della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, qualora perdano i requisiti per l ottenimento dei benefici messi a concorso, con specifico provvedimento amministrativo saranno dichiarati decaduti dai benefici attribuiti. Conseguentemente verrà assunto il provvedimento di contabilizzazione degli importi da restituire all Agenzia da parte degli studenti morosi che dovranno provvedere a restituire. Art. 2 Determinazione degli importi da restituire 1. L importo da restituire verrà determinato dall Agenzia sommando gli importi delle quote in contanti eventualmente già erogate, relative alla borsa di studio, al contributo per la mobilità internazionale e dal rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e quelli corrispondenti ai servizi abitativi e ristorativi indebitamente fruiti con applicazione delle tariffe definite annualmente dal Bando di concorso di cui al precedente art. 1. 1
2. La eventuale dichiarazione di decadenza dai benefici assegnati per gli studentiche non hanno riscosso i mandati rende il diritto di credito non più esigibile da parte degli stessi. 3. Se la contabilizzazione degli importi ha quale esito una somma pari o inferiore ad euro 10,00 non si procederà alla formale richiesta di restituzione e la relativa pendenza verrà dichiarata risolta. 4. Non si da corso al procedimento giudiziale di cui al successivo art. 7 se il credito è determinato in un importo inferiore o pari ad euro 50,00. Art. 3 Modalità di notifica dei provvedimenti di cui all art. 1 1. Per posta, tramite raccomandata A/R, o all indirizzo di posta elettronica certificata, qualora lo studente abbia comunicato all Agenzia tale domicilio digitale. Art. 4 Modalità e tempi di pagamento 1. Lo studente può procedere alla restituzione degli importi in un unica soluzione in più rate Il pagamento dell importo dovuto dovrà essere effettuato entro i seguenti termini e comporterà la definitiva estinzione dell obbligazione: pagamento in unica soluzione: entro l ultimo giorno del secondo mese successivo alla data di adozione del provvedimento di contabilizzazione degli importi da restituire pagamento in più rate: I rata: entro l ultimo giorno del secondo mese successivo alla data di adozione del provvedimento di contabilizzazione degli importi da restituire rate successive: entro l ultimo giorno di ciascun mese successivo a quello di pagamento della prima rata. 2. Per il pagamento lo studente deve obbligatoriamente utilizzare il modello INC1. Tale modello, debitamente compilato dall Agenzia (sia per il pagamento in unica soluzione che per il pagamento rateizzato) potrà essere scaricato dallo studente dal sito dell Agenzia con decorrenza dalla data di notifica del provvedimento di 2
contabilizzazione degli importi da restituire. Nel modello saranno indicate le scadenze per i relativi pagamenti. 3. L ammontare della rata è determinato in un importo non inferiore a euro 100,00 per un numero di rate definite sulla base dell importo da restituire. 4. Entro il termine perentorio di 15 giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di contabilizzazione degli importi da restituire, gli studenti interessati possono presentare apposita istanza digitale di riesame. Successivamente, entro 30 giorni decorrenti dalla data di scadenza della istanza di riesame verrà assunto il provvedimento di accoglimento/rigetto della stessa, che comporta: nel caso di ACCOGLIMENTO: la rideterminazione dell importo da restituire con conseguente aggiornamento, da parte dell Agenzia, del modello INC1 e/o l estinzione del debito. L istanza di riesame sospende i tempi del procedimento e quindi i termini fissati al comma 1 del presente articolo per il pagamento. nel caso di RIGETTO: la conferma degli importi da restituire, con conseguente obbligo da parte dello studente di saldare il debito secondo le scadenze già determinate in sede di notifica del provvedimento di cui al presente articolo con immediato saldo delle rate già scadute. 5. Qualora lo studente non provveda al pagamento dei bollettini INC1 entro le scadenze in essi riportate, l Ufficio Pendenze provvederà a trasmettere la pratica all ufficio Avvocatura per il recupero giudiziale e stragiudiziale del credito. Art. 5 Attività in capo all ufficio Pendenze 1. Non appena adottato il provvedimento amministrativo di decadenza dai benefici attribuiti, l ufficio Pendenze provvede: a estrapolare dal sistema informatico gli studenti che da beneficiari e /o idonei sono stati dichiarati esclusi e/o non idonei e, conseguentemente, dichiarati decaduti dai benefici assegnati; a verificare per ciascuno studente per il quale è stata dichiarata la decadenza dai benefici assegnati, gli importi monetari eventualmente già erogati e a contabilizzare le somme da restituire per servizi indebitamenti fruiti, al fine di determinare il corrispettivo di cui all art. 2; a realizzare l istruttoria del provvedimento di contabilizzazione degli importi da restituire e il relativo accertamento delle entrate; 3
a inserire nel sistema informatico le pendenze dei singoli studenti, i dati tecnici e amministrativi previsti e conseguenti le distinte fasi del procedimento, anche riferiti all eventuale azione legale di cui al successivo art. 7; a rendere disponibili sul sito dell Agenzia i file INC1; a notificare il provvedimento di cui all art. 1 con la modalità di cui al precedente art. 3; ad elaborare l elenco dei morosi e a curare l istruttoria del provvedimento di incarico del recupero del credito all Avvocatura dell Agenzia; a generare i flussi INC1 non appena l Avvocatura dell Agenzia avrà provveduto a comunicare i dati di cui al successivo art. 7, tenuto conto dei termini di impugnazione. Art. 6 Studenti irreperibili e dichiarazione di decadenza del credito 1. Gli studenti morosi che risultano sconosciuti presso l indirizzo di residenza o domicilio indicato nella istanza digitale di borsa di studio, all atto di notifica del provvedimento di contabilizzazione degli importi, sono soggetti da parte dell Ufficio pendenze alla verifica presso le anagrafi comunali dell ultima residenza o domicilio, al fine di procedere ad una nuova notifica del provvedimento amministrativo; Nel caso in cui, anche a seguito di quanto sopra, non sia possibile acquisire l attuale residenza o domicilio si provvederà a dichiarare l irreperibilità dello studente e l inesigibilità del credito. Art. 7 Attività in capo all Avvocatura dell Agenzia 1. Cura, per effetto del provvedimento di incarico del Dirigente del Servizio competente, il recupero giudiziale e stragiudiziale dei crediti, mediante eventuale deposito dei decreti ingiuntivi presso l Autorità Giudiziaria. 2. Riferisce all ufficio Pendenze l esito dei procedimenti e la quantificazione delle spese legali liquidate nei provvedimenti giudiziari nonché la relativa data di notifica, dalla quale decorrono i tempi per l eventuale impugnazione (40 gg.) e/o definitività dei decreti stessi. 4
3. Provvede, in caso di richiesta di rateizzazione, a comunicare all Ufficio Pendenze l importo complessivamente dovuto per la sorte e per spese legali al fine di predisporre, da parte dell Agenzia, l apposito modello INC1. 5