ATTO DI CESSIONE DI CREDITI Convenzione per il riconoscimento delle tariffe incentivanti ai sensi del D.M. 6 Luglio 2012 e del D.M.

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NUMERO PRATICA/IMPIANTO) (modello da utilizzare in caso di doppia cessione contestuale) Scrittura privata da valersi ad ogni effetto di legge e da conservarsi agli atti del Notaio che ne autenticherà le sottoscrizioni ai sensi dell art. 69 del R.D. 18 Novembre 1923, n 2440. ATTO DI CESSIONE DI CREDITI Convenzione per il riconoscimento delle tariffe incentivanti ai sensi del D.M. 6 Luglio 2012 e del D.M. 23 Giugno 2016) TRA Il Denominazione Soggetto Responsabile con sede in via, partita IVA rappresentata da, nato a, il, nella qualità di, di seguito denominato/a per brevità il Soggetto Responsabile con sede in via, partita IVA rappresentata da, nato a, il, nella qualità di, di seguito denominato/a per brevità l Impresa Denominazione Terzo, con sede in.rappresentata da nato a, nella sua qualità di, in forza di procura del, di seguito denominata per brevità la Terzo o Denominazione Terzo. E Il Soggetto Responsabile, l Impresa e il Terzo sono di seguito congiuntamente definiti Parti o ciascuno singolarmente Parte. DOCUMENTO DI SINTESI (documento non obbligatorio da inserire solo nei casi in cui si rendano applicabili le disposizioni della Banca d Italia) DOCUMENTO DI SINTESI n. 1/anno del gg/mm/aaaa La Parti concordano che questo Documento di Sintesi è parte integrante del contratto cui è unito. Esso indica le condizioni economiche applicate al rapporto. Condizioni economiche Non è prevista, a carico del cedente, da parte della Banca l applicazione di commissioni o spese. Agli adempimenti notarili sono applicate le relative tariffe professionali

PREMESSO CHE a) il Soggetto Responsabile ha realizzato/fatto realizzare un impianto per la produzione di energia elettrica mediante fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici, denominato e ubicato nel sito di Via/Piazza...... nel Comune di (di seguito denominato Impianto Fotovoltaico ); b) il Soggetto Responsabile ha stipulato con il Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. con sede in Roma, viale Maresciallo Pilsudski, 92 (di seguito denominato anche GSE ) la Convenzione (allegata al presente atto sub. All. A e di seguito denominata Convenzione ), riferita al n. pratica/impianto.., per il riconoscimento delle tariffe incentivanti all energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili diversi da fotovoltaici (di seguito denominate anche Tariffe Incentivanti ); c) la Convenzione attribuisce al Soggetto Responsabile il diritto a percepire le Tariffe Incentivanti sino al.; d) il Soggetto Responsabile intende cedere pro soluto all Impresa la totalità dei crediti, presenti e futuri, vantati dal Soggetto Responsabile verso il GSE derivanti dalla Convenzione a parziale/totale compensazione di un debito del Soggetto Responsabile nei confronti dell Impresa medesima per la (ad es. realizzazione/locazione/gestione) dell impianto di cui al punto a) delle premesse; e) l Impresa, a sua volta, divenuta titolare dei crediti, conseguentemente alla cessione pro soluto da parte del Soggetto Responsabile di cui al punto d) delle premesse, intende cedere pro solvendo al Terzo la totalità dei crediti, presenti e futuri vantati verso il GSE, a garanzia del finanziamento concluso tra..e in data..identificato con il n ; f) Il Terzo intende acquisire pro solvendo la totalità dei crediti, presenti e futuri, di cui al punto e) delle premesse; Tutto ciò premesso le parti stipulano e convengono quanto segue. Art. 1 Premesse e allegati 1.1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto di cessione di crediti. Art. 2 Oggetto 2.1. Con il presente atto, il Soggetto Responsabile cede pro soluto all Impresa, che accetta, e quest ultima cede pro solvendo al Terzo, che pure accetta, tutti i crediti presenti e futuri, al netto dei corrispettivi spettanti al GSE, derivanti dalla Convenzione fino a scadenza di quest ultima. 2.2. Ai sensi dell art. 1262 c.c. il Soggetto Responsabile consegna al Terzo la Convenzione quale documento probatorio dei crediti oggetto di duplice cessione. 2.3. La cessione di cui al superiore punto 2.1 viene effettuata: dal Soggetto Responsabile all Impresa a parziale/totale compensazione di un debito del Soggetto Responsabile nei confronti dell Impresa medesima;

dall Impresa al Terzo a parziale/totale compensazione di un debito del Soggetto Responsabile ovvero a garanzia del finanziamento concluso tra...e in data..identificato con il n ; a totale/parziale pagamento di un finanziamento contratto da terzi; a fronte di un atto di liberalità identificato. Art. 3 Dichiarazioni e garanzie 3.1. Il Soggetto Responsabile e l Impresa dichiarano che i crediti ceduti con questo atto sono nella loro piena titolarità e disponibilità e non sono soggetti a pignoramento, sequestro o ad altri vincoli di qualsivoglia natura. 3.2. Il Terzo prende atto e accetta che: - l adempimento da parte del GSE delle obbligazioni di pagamento dei crediti ceduti è subordinata, anche in ipotesi di ulteriore cessione dei crediti da parte del Terzo a beneficio di terzi, all osservanza delle condizioni elencate in Convenzione; - l accettazione della cessione dei crediti non pregiudica la facoltà di GSE di opporle la compensazione che avrebbe potuto opporre al Soggetto Responsabile e all Impresa. 3.3. Il Terzo dichiara altresì di conoscere che i crediti ceduti derivano dal riconoscimento al Soggetto Responsabile di Tariffe Incentivanti a fronte della produzione di energia elettirca dell impianto meglio individuato in Convenzione. Art. 4 Pagamenti 4.1 Fermo quanto previsto dalla Convenzione, le parti si danno atto che i crediti ceduti dovranno essere pagati dal GSE direttamente a favore del Terzo, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a (inserire la denominazione del Terzo)... codice IBAN.; 4.2 E facoltà del Terzo poter modificare, esclusivamente mediante comunicazione al GSE con lettera raccomandata A/R, il numero di conto corrente sul quale dovranno essere pagati i crediti.. Art. 5 Retrocessione dei crediti 5.1. L eventuale retrocessione dei crediti residui all Impresa dovrà avvenire nei modi e nei termini indicati nell art. 4 della Convenzione. 5.2. Le parti prendono atto ed accettano, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione, che alcuna responsabilità potrà essere ascritta al GSE in caso di mancata, errata e/o ritardata notifica dell atto di retrocessione dei crediti. Art. 6 Spese ed oneri fiscali 6.1. Tutte le spese e gli oneri, anche relativi ad atti successivi, incluse le imposte e le tasse, dirette o indirette, presenti o future, relativi o connessi con il presente atto di cessione dei crediti sono a carico del... 6.2. Le Parti dichiarano che ai fini fiscali la presente cessione è stipulata a garanzia di un credito pari a (indicazioni da inserire a cura delle parti)

Art. 7 Legge applicabile e foro competente 7.1. Il presente atto di cessione e i rapporti da esso scaturenti sono regolati dalla legge italiana. 7.2. Per qualunque controversia che dovesse sorgere tra le Parti in relazione al presente atto di cessione di crediti sarà competente il Foro in cui ha sede il.. Art. 8 Comunicazioni 8.1. Ogni comunicazione, inerente al presente atto di cessione dei crediti, dovrà essere effettuata in forma scritta e potrà essere inviata: con lettera raccomandata ai seguenti indirizzi: (i) se diretta al Soggetto Responsabile: in.. (.), Via n. CAP., nella persona del (ii) se diretta all Impresa: in (.), Via, n..cap, nella persona del (iii) se diretta al Terzo in (.), Via, n..cap, nella persona del Se diretta al Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A.: in Viale Maresciallo Pilsudski n.92, 00197 Roma. Ovvero a mezzo posta elettronica ai seguenti indirizzi: - Soggetto Responsabile: (inserire indirizzo posta elettronica) - Impresa: (inserire indirizzo posta elettronica) - Terzo: (inserire indirizzo posta elettronica) 8.2. Le comunicazioni si intenderanno effettuate alla data di ricezione. Art. 9 Notifica della cessione 9.1. Il presente atto di cessione verrà notificato al GSE, a tutti gli effetti di legge, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento nel testo che qui si allega sub All. B e dovrà essere accompagnato dai seguenti allegati:

- All. C consenso al trattamento dei dati personali del Cedente come previsto dall art. 23 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 affinché il GSE possa procedere ad una verifica in capo al Cedente, per assolvere alle finalità indicate dall art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; - All. D consenso al trattamento dei dati personali del Cessionario per le medesime finalità, propedeutiche ai singoli pagamenti derivanti dalla presente cessione. (richiesto nel caso in cui il cessionario sia una persona fisica) 9.2. Al suddetto testo dovrà essere allegata copia della Convenzione. Art. 10 Efficacia della cessione 10.1. Le Parti concordano che il presente atto è efficace nei confronti del GSE solo a seguito di una esplicita accettazione da parte di quest ultimo, subordinata all insussistenza di situazioni di inadempienza in capo al cedente a seguito di verifica effettuata ai sensi dell art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; 10.2. Le Parti autorizzano il GSE ad inviare la comunicazione di accettazione a mezzo posta elettronica agli indirizzi riportati al paragrafo 8.1 del presente atto. Data... [Firme autenticate dal Notaio] Firma del Soggetto Responsabile... Firma dell Impresa... Firma del Terzo.... Il Terzo. approva specificamente ai sensi e per gli effetti dell art. 1341, comma 2, cod. civ. le seguenti clausole: Art.3.; Art.5.2 (limitazione di responsabilità) Art. 7 (Foro competente) Art. 10 (Efficacia della cessione) Firma del Terzo....