REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO AREA DI COORDINAMENTO POLITICHE PER LO SVILUPPO RURALE SETTORE PRODUZIONI AGRICOLE VEGETALI. Dirigente Responsabile: Stefano Barzagli Decreto N 2671 del 11 Maggio 2004 Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale Allegati n : 1 Denominazione Pubblicazione Tipo di trasmissione A Si Cartaceo+Digitale Oggetto: Iscrizione agli albi dei vigneti DO e agli elenchi delle vigne IGT: elenco dei codici identificativi per ciascuna DO e IGT e relative sottozone e tipologie, anno di entrata in produzione degli impianti a decorrere dalla data di impianto o sovrinnesto e rese unitarie nei primi quattro anni produttivi. Atto soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003 Controllo eseguito senza rilievi. Atto certificato il 17-05-2004 Errata Corrige: All'ultimo punto del dispositivo dopo "pubblicazione per intero del presente provvedimento" ADDE "compreso l'allegato"
IL DIRIGENTE Vista la legge 10 Febbraio 1992, n.164 concernente Nuova disciplina delle denominazioni d origine dei vini, ed in particolare l articolo 15 che detta disposizioni per la costituzione, la tenuta e l aggiornamento degli albi dei vini a denominazione di origine (DO) e degli elenchi delle vigne a indicazione geografica tipica (IGT); Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2001 concernente Modalità per l aggiornamento dello schedario vitivinicolo nazionale e per l iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti DOC e DOCG e negli elenchi delle vigne a IGT e norme aggiuntive ; Visto in particolare l articolo 5 del citato decreto ministeriale 27 marzo 2001 che prevede il passaggio delle competenze per l istituzione e l aggiornamento degli albi DO e degli elenchi IGT dalle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) alle Regioni secondo modalità definite dalle stesse Regioni in conformità a criteri adottati a livello nazionale; Visto l accordo tra il Ministero delle Politiche agricole e forestali, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 25 luglio 2002 che detta criteri per l istituzione e l aggiornamento degli albi DO e degli elenchi IGT; Vista la legge regionale 20 giugno 2002, n. 21, successivamente modificata ed integrata dalla legge regionale 14 aprile 2003, n. 22, che prevede, tra l altro, che tutte le funzioni inerenti alla gestione ed il controllo del potenziale viticolo, compresa la tenuta degli albi DO e degli elenchi IGT, siano ricondotte alle province e che la Giunta Regionale con regolamento disciplini l iscrizione agli albi ed elenchi medesimi, l aggiornamento e la tenuta degli stessi; Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 25 Settembre 2003 n.50/r concernente "Regolamento per la disciplina dell'iscrizione delle superfici vitate agli albi dei vigneti per vini a denominazione di origine (DO) e agli elenchi delle vigne per vini ad indicazione geografica tipica (IGT) e per l'aggiornamento e la tenuta degli albi e degli elenchi"; Visto in particolare l'art.2 comma 3 del sopracitato regolamento che prevede che per ciascuna DO e IGT e relative sottozone e tipologie la competente struttura della Giunta regionale con decreto dirigenziale stabilisca: 1) gli elenchi dei codici identificativi; 2) l'anno di entrata in produzione degli impianti, a decorrere dalla data di impianto o sovrinnesto, e le rese unitarie nei primi quattro anni produttivi. Ritenuto pertanto stabilire con il presente decreto l'elenco dei codici identificativi per ciascuna DO e IGT e relative sottozone e tipologie, tenuto tuttavia conto dei codici identificativi già stabiliti da AGEA; Considerato che alcuni disciplinari di produzione fissano già le produzioni massime di uva nei primi anni di vita dell'impianto, nonché in determinati casi l'anno di iscrizione all'albo dei vigneti DO;
Ritenuto pertanto, ove necessario, fissare con il presente atto l'anno di entrata in produzione degli impianti, a decorrere dalla data di impianto o sovrinnesto, e le rese unitarie nei primi quattro anni produttivi espresse in valore percentuale rispetto alla produzione massima fissata dal disciplinare; Ritenuto a tal fine che a seguito del diverso periodo di messa a dimora delle barbatelle e di esecuzione del sovrinnesto (periodo primaverile o autunnale) debba essere fatto riferimento all'anno vegetativo di entrata in produzione; Ritenuto altresì che per impianto primaverile si intenda anche quello effettuato nel periodo successivo con barbatelle in vaso; Visti i disciplinari di produzione dei vini DOCG Brunello di Montalcino, Chianti e Chianti Classico e dei vini DOC Montecucco, Moscadello di Montalcino e Rosso di Montalcino che fissano già le produzioni massime di uva nei primi anni di vita dell'impianto; Richiamato l'art. 3 comma 6 del disciplinare di produzione del vino DOCG Brunello di Montalcino approvato con Decreto Dirigenziale del 19 Maggio 1998 che prevede che " la resa massima di uva per ettaro consentita non potrà superare la percentuale del 30% al terzo anno di impianto e del 70% al quarto anno di impianto, rispetto al massimale di cui all'art.4"; Richiamato l'art. 4 comma 5 del disciplinare di produzione del vino DOCG Chianti approvato con Decreto Dirigenziale del 5 Agosto 1996, poi modificato dal Decreto Direttoriale del 10 Marzo 2003 che prevede che " i vigneti potranno essere adibiti alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita Chianti solo a partire dal terzo anno dall'impianto e qualora portino il riferimento alle sottozone Colli aretini, Colli Fiorentini, Colli Senesi, Colline Pisane, Montalbano, Rufina e Montespertoli e con la specificazione superiore solo a partire dal quarto anno"; Richiamato l'art. 4 comma 12 del disciplinare di produzione del vino DOCG Chianti Classico approvato con Decreto Dirigenziale del 5 Agosto 1996 e successive modifiche ed integrazioni che prevede che " i vigneti potranno essere adibiti alla produzione di vino Chianti Classico solo a partire dal quarto anno dall'impianto "; Richiamato l'art. 5 comma 1 del disciplinare di produzione del vino DOC Montecucco approvato con Decreto Dirigenziale del 30 Luglio 1998 che prevede che " i vigneti potranno essere adibiti alla produzione dei vini Montecucco solo a partire dal terzo anno dall'impianto "; Richiamato l'art. 3 comma 4 del disciplinare di produzione del vino DOC Moscadello di Montalcino approvato con Decreto Dirigenziale del 28 Settembre 1995 che prevede che " la resa massima per ettaro consentita nei primi due anni di produzione non potrà superare la percentuale del 30% al terzo anno di vegetazione e del 70% al quarto anno di vegetazione, rispetto al massimale di cui all'art.4"; Richiamato infine l'art. 3 comma 6 del disciplinare di produzione del vino DOC Rosso di Montalcino approvato con Decreto Dirigenziale del 7 Giugno 1996 che prevede che " la resa massima di uva per ettaro consentita non potrà superare la percentuale del 30% al terzo anno di vegetazione e del 70% al quarto anno di vegetazione, rispetto al massimale di cui all'art.4";
Visto l'art.3 della legge regionale 17 marzo 2000 n.26 "Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione del personale" e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge regionale 5 agosto 2003, n.44 "Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000 n.26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione del personale) ed in particolare l'art.8; Visto il Decreto del Direttore Generale n. 1660 del 30 Marzo 2004 con il quale è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del Settore "Produzioni Agricole Vegetali" della Direzione Generale dello Sviluppo Economico; Visto l art.41, comma 1 della Legge Regionale 9/95 inerente Disposizioni in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti in base al quale il presente provvedimento è soggetto a pubblicità e pubblicato per intero sul BURT ai sensi dell art.3 comma 1 della Legge Regionale 18/96; DECRETA 1. di stabilire l'elenco dei codici identificativi per ciascuna DO e IGT e relative sottozone e tipologie riportato nell'allegato A, parte integrante del presente decreto; 2. di stabilire che, per le DOCG Brunello di Montalcino, Chianti e Chianti Classico e DOC Montecucco, le percentuali massime di produzione di uva nei primi anni di vita del vigneto previsti dai rispettivi disciplinari di produzione debbano essere riferiti a partire dall'anno vegetativo; 3. di prendere atto che per le DOC Moscadello di Montalcino e Rosso di Montalcino richiamate in premessa, nei primi anni di vita del vigneto, le percentuali massime di produzione di uva rispetto alla produzione massima di uva sono quelle stabilite dai rispettivi disciplinari; 4. di stabilire per le rimanenti DOCG, DOC e IGT della Regione Toscana, in caso di impianto, le seguenti percentuali massime di produzione di uva nei primi anni di vita del vigneto: - 30% il III anno vegetativo - 70% il IV anno vegetativo - 100% a partire dal V anno vegetativo. fatti salvi eventuali diversi limiti che potranno essere fissati dai rispettivi disciplinari di produzione; 5. di stabilire per le DOCG, DOC e IGT della Regione Toscana, in caso di sovrinnesto, le seguenti percentuali massime di produzione di uva nei primi anni di vita del vigneto: - 50% il II anno vegetativo - 100% il III anno vegetativo fatti salvi eventuali diversi limiti che potranno essere fissati dai rispettivi disciplinari di produzione;
6. di disporre la pubblicazione per intero del presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai sensi dell art.41, comma 1, lettera b) della Legge Regionale 9/95, sul BURT ai sensi dell art.3 comma 1 della Legge Regionale 18/96. Il Dirigente STEFANO BARZAGLI