COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO (Provincia di Salerno) REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DELL ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DEL VOLONTARIATO

Documenti analoghi
COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA REGOLAMENTO ALBO ASSOCIAZIONI

Il Comune di Rutigliano

Comune di Volpiano Provincia di Torino

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DELL ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 138.DEL

REGOLAMENTO PER LA TENUTA DELL ALBO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

COMUNE DI VILLAPUTZU (PROVINCIA DI CAGLIARI) Regolamento per la costituzione e la tenuta dell Albo Comunale delle Associazioni e del Volontariato

COMUNE DI PAESE Provincia di Treviso REGOLAMENTO DELL ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ALBO COMUNALE DELL ASSOCIAZIONISMO E DEL VOLONTARIATO

COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO Provincia di Roma

COMUNE DI CAMERANO. Regolamento ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

REGOLAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI.

COMUNE DI MONTEGROTTO TERME Provincia di Padova

Regolamento per l istituzione, la disciplina e la gestione dell'albo comunale delle Associazioni

COMUNE DI SPILAMBERTO REGOLAMENTO DELL ALBO DELLE FORME ASSOCIATIVE DEL COMUNE DI SPILAMBERTO

COMUNE DI PARMA REGOLAMENTO PER LA TENUTA DELL ALBO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

COMUNE DI VALENZANO Provincia di Bari

COMUNE DI SUCCIVO Provincia di Caserta

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 febbraio 2003, n. 033/Pres.

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ISCRIZIONE ALL ALBO DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ORGANIZZATE NEL TERRITORIO COMUNALE

REGOLAMENTO ALBO DELLE ASSOCIAZIONI. Art.1 Istituzione Albo delle Associazioni

C O M U N E DI IGLESIAS (PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS) REGOLAMENTO PER LA TENUTA DELL ALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

COMUNE DI SACCOLONGO Provincia di Padova

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'ISTITUZIONE DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI, LE MODALITA' DI GESTIONE E LE REGOLE PER L'ISCRIZIONE

Regolamento per la disciplina e la promozione dell associazionismo nel territorio comunale

Settore Cultura, Centro Donna, Turismo, Pubblica Istruzione, Politiche Sociali. Delibera C.P. n. 54 del 21 dicembre Art. 1 OGGETTO E FINALITÀ

Albo Comunale delle Associazioni non-profit Regolamento per l istituzione e la tenuta

Allegato deliberazione CC6 del REGOLAMENTO PER L ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI ED ISTITUZIONE DELLE CONSULTE INDICE TITOLO I - ALBO

COMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli. Regolamento Comunale per la costituzione dell Albo delle Associazioni

COMUNE DI CAMPAGNA (Provincia di Salerno)

COMUNE DI ASCIANO - PROVINCIA DI SIENA

Città di San Mauro Torinese

Regolamento comunale dell albo delle associazioni

REGOLAMENTO PER LA TENUTA DELL ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI NO-PROFIT

UNIONE DEI COMUNI PIAN DEL BRUSCOLO (Provincia di Pesaro e Urbino)

COMUNE DI CUTROFIANO Provincia di Lecce

Art.1 STRUTTURA DEL REGISTRO

A chi potrei donare?

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA DELL ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 12

COMUNE DI AMATRICE. (Provincia di Rieti) Regolamento Albo Associazioni

COMUNE di PARONA (Prov. di Pavia REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE, LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELL ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

ISTITUZIONE DELLA CONSULTA COMUNALE PER L'INTEGRAZIONE DELLE PERSONE IN SITUAZIONE DI HANDICAP E DELLE LORO FAMIGLIE. IL CONSIGLIO

COMUNE DI FIUMICINO (Provincia di Roma) REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELLE CONSULTE COMUNALI

REGOLAMENTO REGIONALE 17 NOVEMBRE 2006 N. 3

PROVINCIA DI UDINE INDICE

Articolo 1 FINALITÀ. 2. Riconosce altresì alle associazioni presenti sul territorio comunale la rappresentatività di interessi diffusi del cittadini.

Allegato A alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del

P.zza Caduti della Libertà, n Spilamberto. Provincia di Modena DEL COMUNE DI SPILAMBERTO

COMUNE DI VALLEFOGLIA

COMUNE di VILLORBA. (Provincia di Treviso)

Comune di Paullo. Provincia di Milano. Regolamento per la concessione in uso dei locali e degli immobili comunali

COMUNE DI CASTELLANA-GROTTE

REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DEL REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI DEL LAZIO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E ALTRI VANTAGGI ECONOMICI A FAVORE DI ENTI E ASSOCIAZIONI NON AVENTI SCOPO DI LUCRO

Il Presidente. Vista la Delib.G.R. 12 maggio 2010, n. 903 con la quale è stato approvato in via preliminare lo Schema del regolamento sopra indicato;

COMUNE DI TRIVERO. (Provincia di Biella) ALBO delle ASSOCIAZIONI e ORGANIZZAZIONI: REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA

ART. 2 ISTITUZIONE DELL ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

Città di Seregno. Regolamento delle Consulte

REGOLAMENTO DEL TAVOLO DELLE ASSOCIAZIONI

COMUNE DI DECIMOMANNU

Oggetto: Domanda di iscrizione all Albo delle Libere Forme Associative e del Volontariato del Comune di Rossano.

Comune di Mentana Provincia di Roma REGOLAMENTO CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E SOVVENZIONI

(Provincia di Potenza) DELIBERAZIONE N. 25 in data: DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI VILLAFALLETTO

PROVINCIA DI PISA. Articolo 1. OGGETTO E FINALITA

CITTA' PATRIMONIO DELL'UMANITA' REGOLAMENTO ALBO DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE COOPERATIVE SOCIALI

COMUNE DI GRADO PROVINCIA DI GORIZIA

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI IMMOBILI AD ASSOCIAZIONI, COOPERATIVE ED ENTI SENZA FINI DI LUCRO

REGIONE LAZIO ASSESSORATO POLITICHE SOCIALI DIREZIONE SERVIZI SOCIALI AREA 7 TERZO SETTORE GESTIONE ALBI E REGISTRI

COMUNE DI CASTENASO Provincia di Bologna REGOLAMENTO COMUNALE PER L ASSOCIAZIONISMO LOCALE

1. Ai fini della presente legge, per Associazioni Pro Loco, di seguito denominate Pro Loco, si intendono le associazioni di promozione sociale che:

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI AD ENTI, ASSOCIAZIONI, ISTITUZIONI

REGOLAMENTO CONCERNENTE I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE E CONSULTAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI AVENTI PER FINALITA L ESERCIZIO E LO

Regione Liguria L.R. 28 maggio 1992 n.15 "Disciplina del volontariato" B.U.R. n. 10 del 10 giugno 1992

Provincia di Imperia REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI AI SENSI DELL ART. 12 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N.241.

COMUNE DI SORSO PROVINCIA SASSARI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

COMUNE di CROGNALETO Provincia di Teramo

OGGETTO: Aggiornamento Albo comunale delle Associazioni - anno Nuova iscrizione riguardante l Associazione Ubuntu.

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DEL MONDO PRODUTTIVO

SEZIONE II Disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Art. 10 Organizzazioni non lucrative di utilità sociale

COMUNE DI GALLIATE PROVINCIA DI NOVARA

REGOLAMENTO ISTITUTIVO DELL ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

CONSULTA DEL VOLONTARIATO PER I SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI Proposta di Regolamento

LEGGE-QUADRO SUL VOLONTARIATO n agosto 1991

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA

CITTA di AVERSA Provincia di Caserta

Città di Maratea ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DISCIPLINA

Il sottoscritto.residente a.. via..codice fiscale. Resp. Legale dell Associazione... Con sede in Cod. fiscale

REGOLAMENTO FINANZIARIO

Timbro arrivo Timbro protocollo Marca da bollo

Regione Lazio. DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO Atti dirigenziali di Gestione 25/06/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N.

Oggetto: Domanda di iscrizione all Albo delle Associazioni del Comune di Bagnara Calabra.

CITTA DI GROSSETO REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARITA E LE PARI OPPORTUNITA TRA UOMO E DONNA

Città di Desenzano del Garda. Approvato con deliberazione di C.C. n. 45 del 18/06/2004 Aggiornato con deliberazione di C.C. n.

CITTÀ DI ALESSANDRIA REGOLAMENTO COMUNALE DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI NO-PROFIT

COMUNE DI PESCOSOLIDO

Transcript:

COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO (Provincia di Salerno) REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DELL ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DEL VOLONTARIATO Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 27/11/2014 1

TITOLO I ISTITUZIONE ALBO E ISCRIZIONI Art. 1 Finalità 1. Il Comune di Pontecagnano Faiano riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela dei cittadini e per il perseguimento, nell interesse generale della comunità locale, dei fini civili, sociali, culturali, educativi, sportivi, ricreativi e del tempo libero. 2. Il Comune favorisce l attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco di autonomia e garantisce i diritti alle stesse attribuiti dalla legge generale, dalla legge regionale e dallo Statuto comunale. 3. Il presente Regolamento è redatto nel rispetto delle norme contenute nello Statuto Comunale, in particolare dall art. 17, nello Statuto della Consulta Comunale delle Associazioni, nonché delle norme legislative in materia, citate in appendice al presente documento. 4. In questo documento non si intende disciplinare la materia dell accesso alle contribuzioni ed alle diverse agevolazioni. Art. 2 Istituzione dell Albo 1. È istituito l Albo delle Associazioni, senza fini di lucro, che perseguono una o più delle finalità di cui al successivo art. 3, operanti nell ambito del territorio comunale di Pontecagnano Faiano, ai sensi dell art. 17 dello Statuto Comunale e dell art. 3 comma 8 dello Statuto della Consulta Comunale delle Associazioni. 2. L Albo e il presente Regolamento disciplinano i rapporti tra Amministrazione Comunali e libere Associazioni per favorire la partecipazione dei cittadini nella definizione dei problemi di interesse locale e per rafforzare i valori di convivenza civile e di solidarietà umana. 3. Nel presente Regolamento il termine Associazioni deve essere inteso in senso generico, in quanto è comprensivo di tutte le tipologie descritte al successivo art. 3, commi 1, 4 e 5. Art. 3 Requisiti per l iscrizione all Albo 1. Possono richiedere l iscrizione all Albo Comunale le Associazioni, formalmente costituite e operanti nell ambito comunale, con o senza personalità giuridica, che hanno sede nel territorio comunale e che: a) non abbiano finalità di lucro; b) si riconoscano nei valori espressi dalla Costituzione Italiana; c) svolgano attività riconducibili ad almeno uno degli ambiti indicati al comma 1 del suddetto art. 1; d) siano costituite sul territorio del Comune di Pontecagnano Faiano e vi operino da almeno un anno; e) siano effettivamente operative e realizzino iniziative concrete rivolte alla comunità locale. 1.bis Possono essere iscritte all Albo anche le Associazioni costituite sul territorio di un altro Comune ma che svolgano regolarmente nel territorio del Comune di Pontecagnano Faiano significative attività, riconducibili alle finalità e alle attività contemplate dal presente Regolamento, da almeno 2 anni. 2. Possono altresì essere iscritti all Albo i soggetti associativi a carattere nazionale, regionale e provinciale che svolgono, tramite una loro sezione, attività nell ambito comunale. 2

3. Nell atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile e dalla normativa di settore per le diverse forme giuridiche che i soggetti associativi assumono, devono essere espressamente previsti: - l assenza di scopo di lucro; - l elettività e la gratuità delle cariche associative; - i criteri di ammissione e di esclusione degli associati ed i loro diritti ed obblighi. 4. Possono richiedere inoltre l iscrizione all Albo, fatti salvi i requisiti di cui al precedente comma 1 e 1 bis: a) associazioni di promozione sociale formalmente costituite al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati e di terzi, senza finalità di lucro, in base all art. 2 comma 1 della Legge n. 383/00; b) organizzazioni di volontariato costituite con fine solidaristico e verso terzi, con l esclusione di ogni scopo di lucro e di remunerazione, anche indiretti, che fanno riferimento all art. 3 della Legge n. 266/91 e agli art. 2 e 3 della Legge regionale n. 9/93 ed eventuali modificazioni ed integrazioni. 5. Possono, inoltre, chiedere l iscrizione al detto Albo i Comitati e gli Organismi rappresentativi di interessi diffusi, costituiti sul territorio di Pontecagnano Faiano ed ivi operanti, che possiedano i requisiti di cui al comma 1 e 1 bis del presente articolo. 6. Sono comunque esclusi dall iscrizione all Albo Comunale i partiti politici, i movimenti e le Associazioni che abbiano presentato proprie liste alle elezioni politiche generali e/o a quelle amministrative, i sindacati dei lavoratori e gli organismi di rappresentanza di categorie economiche. 7. Sono, inoltre, escluse dall Albo Comunale le Associazioni i cui rappresentanti legali o membri del direttivo ricoprano cariche istituzionali. 8. L osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento costituisce condizione necessaria per poter accedere e mantenere l iscrizione all Albo Comunale delle Associazioni. 9. L iscrizioni all Albo Comunale è, inoltre, condizione preferenziale per fruire di benefici economici. Art. 4 Articolazioni dell Albo in sezioni 1. L Albo delle Associazioni è articolato nelle seguenti sezioni: a) CIVILE: impegno civile, tutela e promozione diritti umani; b) CULTURALE: educazione permanente, valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni locali, comunicazione e divulgazione; c) RICREATIVA: animazione ricreativa; d) SOCIALE: assistenza sociale sanità; e) SPORTIVA: attività, promozione ed organizzazione sportiva. 2. Le Associazioni e le Organizzazioni di Volontariato, all atto dell iscrizione, possono individuare la sezione o le sezioni tematiche in cui essere iscritte. 3. Responsabile ai soli fini della tenuta e dell aggiornamento dell Albo è il Responsabile del V Settore (PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA E BIBLIOTECA POLITICHE GIOVANILI SPORT PARI OPPORTUNITA POLITICHE COMUNITARIE TURISMO) successivamente denominato V SETTORE, che dovrà provvedervi con proprio atto. 4. Il Responsabile di cui al punto precedente dovrà preventivamente informare il Responsabile dei Servizi Sociali, in riferimento alle procedure del presente Regolamento relative alle Associazioni socio sanitarie ed assistenziali. 5. L Amministrazione Comunale dovrà essere aggiornata circa le iscrizioni, le variazioni, le cancellazioni dall Albo, attraverso una semplice comunicazione del Responsabile. 3

Art. 5 Richiesta di iscrizione 1. La domanda di iscrizione all Albo Comunale delle Associazioni è presentata al Sindaco, scritta su carta semplice a firma del legale rappresentante dell Associazione, unitamente alle seguenti indicazioni: a) la denominazione, ovvero la ragione sociale e l eventuale sigla dell Associazione; b) la sede legale o, comunque, operativa; c) il nominativo del rappresentante legale, codice fiscale e fotocopia della carta di identità in corso di validità; d) numeri di telefono e fax; e) indirizzo e-mail ed eventualmente di PEC (posta elettronica certificata); f) l oggetto e la finalità dell Associazione; g) la data di costituzione; h) la data di inizio dell attività nel territorio comunale; i) il possesso degli ulteriori requisiti di cui all art. 4 comma 1 del presente Regolamento; j) l attività prevalente per la quale l Associazione richiede l iscrizione all Albo Comunale. 2. Alla domanda devono essere allegati in carta semplice: a) copia dell Atto Costitutivo e dello Statuto; b) relazione dell attività e delle iniziative svolte negli ultimi due anni solari; c) bilancio o, in alternativa, resoconto economico con relativa documentazione giustificativa allegata. 3. Le Associazioni iscritte al Registro Generale nella sezione regionale o provinciale sono esenti dalla presentazione della documentazione di cui al punto a) del comma 2, previa presentazione di apposito attestato comprovante l iscrizione stessa. 4. Il Responsabile del V SETTORE dovrà inviare copia della domanda di ammissione e dei relativi allegati alla Consulta delle Associazioni, la quale è tenuta ad esprimere il proprio parere sull effettiva aderenza dei principi statutari e delle attività svolte dall Associazione ai requisiti richiesti dal presente Regolamento. Il parere motivato della Consulta dovrà essere espresso entro 20 gg. dall invio della domanda e decorso il termine senza che la Consulta si sia pronunciata si riterrà il parere della Consulta favorevole. L Amministrazione Comunale, sentito il parere della Consulta delle Associazioni, decide sulla iscrizione o meno dell Associazione all albo, dandone comunicazione all Associazione stessa. Art. 6 Provvedimento d iscrizione 1. L iscrizione all Albo Comunale delle Associazioni è disposta con determinazione del Responsabile del V SETTORE, di norma entro 40 giorni dalla data di presentazione della domanda, previo accertamento dei requisiti richiesti. 2. Il termine di 40 giorni è sospeso in caso di richiesta di integrazione di documentazione e fino alla data di ricezione degli elementi integrativi richiesti. L integrazione di documentazione dovrà comunque pervenire anche alla Consulta entro 40 giorni dalla richiesta, pena l esclusione dall Albo. 3. Il provvedimento di iscrizione verrà comunicato per iscritto alle Associazioni richiedenti. 4. L eventuale procedimento di diniego, opportunamente motivato, verrà comunicato per iscritto all Associazione interessata. 4

5. Contro l esclusione dall Albo è possibile presentare ricorso in opposizione al Sindaco entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, fermo restando il ricorso giurisdizionale nei termini previsti dalla legge. Art. 7 Revisione periodica dell Albo Comunale 1. Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta l iscrizione, viene effettuata una revisione annuale dell Albo stesso, in previsione della quale i soggetti associativi, entro il 30 giugno di ogni anno, devono inviare al Comune: a) eventuali variazioni dello Statuto o delle cariche sociali o autocertificazione di riconferma dei dati dichiarati in sede di iscrizione; b) una relazione sull attività e le iniziative svolte nel precedente anno solare con riferimento ai dati finanziari e l utilizzo delle risorse (schema di bilancio). 2. Ogni altra variazione dello Statuto, che si verifichi nel corso dell anno, andrà comunicata tempestivamente al Sindaco. 3. In caso di inadempienza il Responsabile della tenuta dell Albo Comunale invita l Associazione a produrre la documentazione di cui sopra, assegnando il termine di presentazione, scaduto il quale si provvede alla cancellazione d ufficio dell Associazione stessa dall Albo. 4. Il Responsabile del V SETTORE può comunque procedere d ufficio alla revisione periodica dell Albo Comunale, ai fini della verifica generale della permanenza dei requisiti previsti dal presente Regolamento per l iscrizione all Albo. Art. 8 Cancellazione dall Albo 1. La cancellazione dall Albo può essere disposta su domanda del rappresentante legale dell Associazione con apposita richiesta scritta. 2. La cancellazione dall Albo può, inoltre, essere disposta d ufficio, con provvedimento del Responsabile della tenuta dell Albo, in uno dei seguenti casi: a) perdita di uno o più dei requisiti richiesti per l iscrizione; b) mancata produzione della documentazione richiesta per il mantenimento dell iscrizione. 3. Il provvedimento di avvenuta cancellazione deve essere comunicato in breve tempo, comunque entro 30 giorni, all Associazione interessata, anche attraverso lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC (posta elettronica certificata). 4. L Associazione nei confronti della quale è stata disposta la cancellazione può ripresentare domanda di iscrizione all Albo trascorsi 6 mesi dalla data di cancellazione. 5. Contro la cancellazione dall Albo è possibile presentare ricorso in opposizione al Sindaco entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, fermo restando il ricorso giurisdizionale nei termini previsti dalla legge. TITOLO II MODALITA di PARTECIPAZIONE Art. 9 Diritti delle Associazioni iscritte all Albo Comunale 1. Alle Associazioni iscritte all Albo Comunale sono riconosciuti i diritti previsti dallo Statuto e dai vigenti regolamenti comunali e dal presente Regolamento. 2. Fatto comunque salvo quanto previsto da altri vigenti regolamenti comunali, l iscrizione all Albo Comunale è condizione preferenziale per accedere, compatibilmente alle vigenti disposizioni di legge in materia e con le norme regolamentari: 5

a) alla possibilità di ottenere la concessione di contributi e benefici economici sotto qualsiasi forma, nei limiti delle disponibilità economico finanziarie del bilancio comunale, secondo le modalità e le forme di ammissione previste nel Regolamento rappresentanza dell Ente ; b) alla possibile messa a disposizione, secondo le modalità e condizioni previste da apposite convenzioni, di locali di proprietà dell Amministrazione Comunale da utilizzare come sede dell Associazione, nel limite delle disponibilità esistenti, con agevolazioni per le Associazioni disponibili a condividere gli spazi ad essa assegnati; c) alla possibilità di utilizzo locali, servizi, materiali ed attrezzature comunali, nel limite delle disponibilità esistenti, a titolo gratuito o con tariffe agevolate. 3. Le concessioni derogative dei punti a. b. e c. del comma precedente dovranno essere motivate. 4. L accesso alla concessione di patrocinio, contributi, sovvenzioni e convenzioni seguirà le modalità e le forme di ammissione disciplinate dallo specifico Regolamento rappresentanza dell Ente. Art. 10 Obblighi ed impegni delle Associazioni iscritte all Albo Comunale 1. Le Associazioni iscritte all Albo Comunale assicurano la propria disponibilità alla collaborazione con altre Associazioni, con l Amministrazione Comunale o con le altre realtà sociali ed istituzionali locali, specialmente nelle occasioni di particolare rilievo per la comunità locale. 2. Le Associazioni iscritte all Albo Comunale sono tenute, all inizio dell anno, a dare una indicazione di massima all Amministrazione Comunale delle richieste che intendono inoltrare all Ente relativamente a contributi economici, all utilizzo di strutture o servizi che si intendono richiedere per lo svolgimento delle attività programmate. 3. Le Associazioni iscritte all Albo Comunale assicurano all Amministrazione Comunale la necessaria informazione circa le modalità di attuazione dell attività associativa e le garantiscono l accesso alle informazioni in loro possesso, nel rispetto delle leggi vigenti. TITOLO III NORME FINALI Art. 11 Pubblicità all Albo 1. Il Comune dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte degli organismi di partecipazione, degli Enti ed Istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini attraverso la pubblicazione all Albo Pretorio on line per il periodo previsto dalla legge e la pubblicazione permanente sul sito internet comunale. 2. L Albo delle Associazioni, oltre ad essere depositato presso il Servizio Istruzione/Cultura e Sport, sarà pubblicato permanentemente sul sito internet comunale. Art. 12 Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva ad ogni effetto la deliberazione della sua adozione. 6

Appendice riferimenti normativi Statuto Comunale Art. 17 (La valorizzazione delle Associazioni e l istituzione dell Albo) Comma 1: La valorizzazione delle libere forme associative e del volontariato avviene mediante la concessione di diverse forme di beneficio ai sensi di legge e secondo quanto previsto dagli appositi Regolamenti. Comma 2: E istituito l Albo Comunale delle libere Associazioni. Comma 3: Le libere Associazioni per poter fruire di qualsiasi beneficio dal Comune devono farne richiesta ed essere iscritte all apposito Albo Comunale. Comma 4: La Giunta, previo parere della Commissione Consiliare designata, valuterà, secondo le disponibilità dell Ente, la natura dell erogazione dei benefici, secondo il Regolamento. Statuto della Consulta delle Associazioni del Comune di Pontecagnano Faiano Art. 3 Funzioni della Consulta La Consulta svolge funzioni di impulso e sostegno alla realizzazione, da parte del Comune di Pontecagnano Faiano, di politiche sociali rispettose del principio di sussidiarietà e dei diritti del singolo, con attività consultive, propositive e di attivo concorso all esercizio delle funzioni comunali per quanto riguarda tutte le politiche di competenza della Consulta. Le funzioni della Consulta sono le seguenti: 1. favorire le relazioni ed il confronto tra diverse esperienze, impegnate in tutti gli ambiti in cui opera la Consulta; 2. favorire la predisposizione di iniziative comuni tra Amministrazione Comunale ed associazionismo; 3. sviluppare l osservazione delle dinamiche sociali, attraverso il confronto delle informazioni; 4. promuovere relazioni tra i diversi soggetti, Istituzionali e non, che operano in città; 5. esprimere, quando richiesto, pareri su tutte le materie di competenza comunale riguardanti le attività di competenza della Consulta, ovvero tutte le attività rientranti nello Statuto delle Associazioni aderenti; 6. promuovere iniziative atte a fornire una cultura dell eguaglianza come istituzione sociale fondamentale ed a rendere la società e le altre istituzioni più attente ed adeguate ai problemi che riguardano la stessa; 7. provvedere a dotarsi di norme di autoregolamentazione. 8. Istituire e gestire l Albo Comunale delle Associazioni, secondo le modalità indicate nello Statuto del Comune di Pontecagnano Faiano. La Consulta può, inoltre: - costituire, autonomamente o su richiesta del Comune, gruppi di lavoro su temi specifici; - invitare ai suoi lavori Amministratori, Funzionari Pubblici ed esperti, al fine di acquisire pareri, informazioni o approfondimenti. 7

Legge 266/91 articolo 3 Comma 1: E considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l attività di cui all art. 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti. Comma 2: Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico. Comma 3: Negli accordi degli aderenti, nell atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l assenza ai fini di lucro, la democraticità della struttura, l elettività e la gratuità delle cariche associative, nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti l obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell assemblea degli aderenti. Legge 383/00 articolo 2 Comma 1: Sono considerate Associazioni di promozione sociale le Associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Comma 2: Non sono considerate Associazioni di promozione sociale, ai fini e per gli effetti della presente legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati. Comma 3: Non costituiscono altresì associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. D.lgs. 267/2000 articolo 3 Comma 5: I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente. esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali. D.lgs. 267/2000 articolo 8 Comma 1: I comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative sono disciplinati dallo statuto. Comma 2: Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dallo Statuto, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Comma 3: Nello Statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonché procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere, altresì, determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. 8

Legge regionale 8 febbraio 1993 n.9 (pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 7 del 10 febbraio 1993) Articolo 2 - Attività di volontariato Comma 1: Ai fini della presente legge, per attività di volontariato, si intendono quelle prestazioni offerte dai cittadini in modo personale, spontaneo e gratuito, attraverso organizzazioni regolarmente costituite, anche se prive di personalità giuridica, che operano esclusivamente per fini di solidarietà, senza scopo di lucro anche indiretto e di remunerazione da parte dei singoli aderenti. Comma 2: Le attività sono comunque quelle previste dall' art. 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266, recante: "Legge quadro sul volontariato". Art. 3 - Organizzazione di volontariato Comma 1: Sono considerate organizzazioni di volontariato quegli organismi liberamente costituiti che svolgono le attività di cui all'art. 1 della presente legge avvalendosi delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti e che concorrono a realizzare i programmi di politica sociale dell'ente Locale e della Regione. Comma 2: Lo Statuto, l'accordo fra aderenti o l'atto costituito delle organizzazioni di volontariato devono esplicitamente prevedere: a. la finalità dell'organizzazione associativo; b. la democraticità della struttura; c. l'elettività e la gratuità delle cariche associative; d. i criteri di ammissione degli aderenti nonché i loro diritti e doveri; e. l'obbligo della formazione del bilancio preventivo e consuntivo: modalità di approvazione da parte dell'assemblea degli aderenti; f. l'assenza di fini di lucro. Legge 449/1997 articolo 43 Comma 1: Al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile. Comma 2: Le iniziative di cui al comma 1 devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti. Comma 3: Ai fini di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari. D.lgs. 267/2000 - articolo 119 Comma 1: In applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n.449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati,i comuni, le province e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi. 9