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INDICE 1. QUADRO NORMATIVO...1 2. SETTORE DI INTERVENTO...2 3. DEFINIZIONI...2 4. CONDIZIONI PER LA PRATICA DELL ARRICCHIMENTO...3 5. SCRITTURE CONTABILI OBBLIGATORIE...4 6 COMUNICAZIONE DELL OPERAZIONE DI ARRICCHIMENTO...5 7. DOMANDA DI CONCESSIONE DELL AIUTO...5 8. CONTROLLI CON LE DICHIARAZIONI VITIVINICOLE E DELLE SUPERFICI VITATE...7 9. SANZIONI...7 ALLEGATI...8

1. QUADRO NORMATIVO Normativa comunitaria: Regolamento (CE) del Consiglio n. 1493 del 17 maggio 1999, relativo all organizzazione comune del mercato vitivinicolo; Regolamento (CE) della Commissione n. 1622 del 24 luglio 2000, che fissa talune modalità d applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 relativo all organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici; Regolamento (CE) della Commissione n. 1623 del 25 luglio 2000 e successive modifiche, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio relativo all organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato; Regolamento (CE) della Commissione n. 884 del 14 aprile 2001 che stabilisce modalità di applicazione relative ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo; Normativa statale: Decreto Ministeriale del 30 luglio 2003, modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1622/2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici; Decreto legislativo n. 260 del 10 agosto 2000 e successive modifiche, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 221 del 21 settembre 2000, recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all organizzazione comune del mercato vitivinicolo; Provvedimenti ART A: Decreto del Direttore di ART A n. 197 del 21 novembre 2002, che dispone in merito alle condizioni per l accesso e l uso dei dati contenuti nei programmi informatici on line di ARTEA ai fini dell assistenza alla compilazione; Decreto del Direttore di ART A n. 162 del 18 settembre 2003, che dispone le modalità di iscrizione ed il trattamento dei dati dell'anagrafe attraverso il Sistema Informativo di ARTEA;

2. SETTORE DI INTERVENTO Il presente provvedimento contiene le modalità operative per la concessione degli aiuti per l utilizzo di mosti d uva concentrati e mosti d uva concentrati rettificati nelle operazioni di aumento della gradazione alcolica dei vini. 3. DEFINIZIONI Nel presente provvedimento sono utilizzate le seguenti definizioni: Organismo Pagatore: ART A Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura, Organismo pagatore ai sensi del Reg. CE 1663/95 riconosciuto per il territorio della Regione Toscana MC: acronimo che identifica il mosto di uve concentrato, cioè il mosto di uve non caramellizzato, ottenuto mediante disidratazione parziale del mosto di uve effettuata con qualsiasi metodo autorizzato, escluso il fuoco diretto, in modo che la lettura a 20 C al rifrattometro, utilizzato secondo metodo a stabilirsi, non sia inferiore a 50,9 %: E proveniente esclusivamente dalle varietà di viti di cui all'articolo 42, paragrafo 5, del Reg. CE 1493/99. E ottenuto da mosto di uve avente almeno il titolo alcolometrico volumico naturale minimo fissato per la zona viticola in cui le uve sono state raccolte. Per il mosto di uve concentrato è ammesso un titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 1 % vol. MCR: acronimo che identifica mosto concentrato rettificato, cioè un mosto di uve non non caramellizzato, ottenuto mediante disidratazione parziale del mosto di uve effettuata con qualsiasi metodo autorizzato, escluso il fuoco diretto, in modo che il valore indicato, alla temperatura di 20 C, dal rifrattometro, utilizzato secondo un metodo da stabilirsi, non sia inferiore a 61,7 %. Tale mosto ha subito trattamenti autorizzati di disacidificazione e di eliminazione dei componenti diversi dallo zucchero: E proveniente esclusivamente dalle varietà di viti di cui all'articolo 42, paragrafo 5 del Reg. CE 1493/99 ed è ottenuto da mosto di uve avente almeno il titolo alcolometrico volumico naturale minimo fissato per la zona viticola in cui le uve sono state raccolte. Per il mosto di uve concentrato rettificato è ammesso un titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 1 % vol. Comunicazione dell operazione di arricchimento: redatta in base all allegato V, sezione G, punto 5, del regolamento (CE) n. 1493/1999, per notificare all Organismo Pagatore le operazioni destinate ad aumentare il titolo alcolometrico da parte di persone fisiche o giuridiche che procedono a operazioni di arricchimento su mosti effettuata tramite l utilizzo di MC o MCR nel rispetto dei

termini e delle opportune condizioni di controllo stabilite dalle autorità competenti dello Stato membro sui cui territorio ha luogo l operazione. Modelli: o Comunicazione dell operazione di arricchimento (ID 380) o Domanda di aiuto all arricchimento del vino (ID 381) o Dichiarazione di fabbricazione del mosto di uve concentrato o concentrato rettificato (modello A) o Elenco dei mosti e dei vini in fermentazione acquistati con l'indicazione dei documenti di accompagnamento, se presenti, e della gradazione potenziale (modello B) 4. CONDIZIONI PER LA PRATICA DELL ARRICCHIMENTO Il Reg. 1493/99 al titolo V, Capo I identifica i trattamenti e le pratiche enologiche ammessi nella Comunità Europea impiegati per consentire una buona vinificazione, una buona conservazione o un buon invecchiamento dei prodotti. Tali procedimenti sono dettagliati nel Reg. CE 1622/00 che stabilisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici. Il D.M. 30 luglio 2003 individua quale Organismo competente per svolgere i controlli idonei a garantire il rispetto di suddette disposizioni comunitarie l Uficio periferico dell Ispettorato Centrale Repressione Frodi territorialmente competente. Tra i trattamenti e le pratiche enologiche fissate dalla suddetta normativa l art. 34 del Reg. CE 1493/99 stabilisce un aiuto ai produttori di vini da tavola o di vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.) che utilizzano mosti di uve concentrati e mosti di uve concentrati rettificati prodotti nella Comunità per aumentare la gradazione alcolometrica volumica naturale dei prodotti di cui all'allegato V, lettera C e D del regolamento (CE) n. 1493/1999. Ai fini della corretta applicazione delle norme comunitarie e statali in vigore ogni produttore deve effettuare i seguenti adempimenti: - dichiarazione preventiva di arricchimento da inoltrare all Ufficio periferico Repressione Frodi competente per territorio così come previsto dal D.M. 30 luglio 2003 e dalla Circolare applicativa del 1 agosto 2003 indipendentemente dalla richiesta di aiuto; - comunicazione dell operazione di arricchimento da inoltrare ad ART A secondo quanto disposto dal presente provvedimento e attraverso la compilazione del modello ID 380. Le operazioni di arricchimento sono permesse soltanto quando il titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei prodotti a monte del vino è: per il vino da tavola: - di almeno 8% Vol nella zona viticola C Ib,

- di almeno 8,5% Vol. nella zona viticola C II - di almeno 9% Vol. nella zona viticola C IIIb per il V.Q.P.R.D.: - di almeno 9% Vol nella zona viticola C Ib, - di almeno 9,5% Vol. nella zona viticola C II - di almeno 10% Vol. nella zona viticola C IIIb L aggiunta di mosto di uve concentrato (M.C.) e mosto di uve concentrato rettificato (M.C.R.) non può avere l effetto di aumentare: di oltre il 2% vol. il titolo alcolometrico; di oltre il 6,5% il volume iniziale del prodotto oggetto delle operazioni di arricchimento. Inoltre, per i vini da tavola, il titolo alcolometrico volumico dei prodotti oggetto delle operazioni di arricchimento non deve risultare superiore al 12,5% vol. per la zona viticola CIb, 13% vol. per la zona viticola CIIb e 13,5% vol. per la zona viticola CIIIb. L'arricchimento con il mosto d'uva concentrato o concentrato rettificato può essere eseguito, fino al 31 dicembre 2004, solamente sulle uve fresche, sul mosto di uva, sul mosto di uva parzialmente fermentato e sul vino nuovo ancora in fermentazione nella stessa zona viticola in cui le uve fresche sono state raccolte. Per la determinazione del titolo alcolometrico potenziale del mosto concentrato e/o rettificato riferito al grado rifrattometrico si dovrà utilizzare la tabella che figura nell'allegato I del Reg. (CE) n 1623/2000 del 25/07/00. Qualora si tratti di prodotti provenienti da altri Paesi Comunitari si richiama l'attenzione che gli stessi possono beneficiare degli aiuti comunitari a condizione che il documento che accompagna la merce o altra documentazione rilasciata dall'autorità di controllo del Paese di provenienza, attesti che il prodotto è stato ottenuto esclusivamente da uve da vino od a duplice attitudine. Ai sensi dell art. 4 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole 26 luglio 2000, la presentazione della dichiarazione delle superfici vitate costituisce il presupposto per l accesso alle misure di mercato e strutturali previste dalla normativa comunitaria di cui al Reg. CE n.1493/99. Ciò significa che il richiedente deve essere pienamente consapevole che, in caso di acquisto di uve o mosti, la eventuale mancata presentazione, da parte del suo fornitore, delle dichiarazione delle superfici vitate e delle dichiarazioni vitivinicole comporterà, a suo sfavore, la riduzione od esclusione dell aiuto all arricchimento, come previsto dalla normativa di riferimento. 5. SCRITTURE CONTABILI OBBLIGATORIE Ai sensi della normativa comunitaria la richiesta di aiuto è subordinata alla tenuta di ben identificate scritture contabili ai sensi del Titolo II del Reg. CE 884/01. ART A provvede successivamente all effettuazione dell ultima operazione di arricchimento e su

richiesta del produttore alla chiusura dei registri previa verifica della corretta registrazione delle operazioni effettuate. I registri sono i seguenti: - Registro carico e scarico (art.11 Reg. (CE) 884/01 - Registro degli arricchimenti (art.14 Reg. (CE) 884/01 - Registro di fabbricazione o elaborazione del concentrato (art.14 Reg. (CE) 884/01) - Registro di magazzino del concentrato (ART. 15 Reg.(CE) 884/01) 6 COMUNICAZIONE DELL OPERAZIONE DI ARRICCHIMENTO Per ogni operazione di arricchimento ed almeno 48 ore prima dell inizio dell operazione stessa, l Azienda inoltra ad ART A per conoscenza la medesima comunicazione prevista dal D.M. del 30/07/2003 tramite le seguenti modalità: Invio per posta elettronica all indirizzo vino@artea.toscana.it; Invio per Fax al numero 055-3241799. Il giorno stesso in cui viene effettuata l operazione ed a conclusione della stessa il produttore deve inviare per Fax (055-3241799) la fotocopia delle pagine del registro di arricchimento in cui è stata registrata l operazione (art. 25, par. 6 Reg.(CE) 1622/2000). Per ogni operazione di arricchimento identificata dalla singola trascrizione nell apposito registro deve essere compilata la comunicazione prevista dal Modello ID 380. Restano invariati tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti dell Ufficio Periferico Repressioni Frodi. 7. DOMANDA DI CONCESSIONE DELL AIUTO I produttori che intendano beneficiare dell aiuto devono presentare a questa Agenzia una domanda per l insieme delle operazioni di arricchimento (Modello ID 381) entro due mesi a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l ultima operazione e le comunicazioni di arricchimento (Modello ID 380) compilate a seguito di ogni operazione effettuata e trascritta sul relativo registro. Nel caso di arricchimento effettuato in più stabilimenti appartenenti alla medesima azienda costituisce ultima operazione quella eseguita per ultima. ART A, in sede di chiusura dei registri, acquisisce copia conforme dei seguenti documenti: 1) Frontespizio del registro di carico e scarico e di tutte le pagine corrispondenti alle operazioni per le quali viene richiesto il contributo; 2) Frontespizio del registro degli arricchimenti e di tutte le pagine corrispondenti alle operazioni per le quali viene richiesto il contributo;.

3) Frontespizio del Registro di fabbricazione o elaborazione del concentrato e di tutte le pagine corrispondenti alle operazioni per le quali viene richiesto il contributo;. 4) Dichiarazione di fabbricazione del mosto di uve concentrato o concentrato rettificato (modello A); 5) Elenco dei mosti e dei vini in fermentazione acquistati con l'indicazione dei documenti di accompagnamento, se presenti, e della gradazione potenziale (modello B); 6) Dichiarazione di raccolta delle uve e di produzione vinicola della campagna precedente; 7) Dichiarazione rilasciata dal distillatore relativa ai sottoprodotti consegnati ai sensi degli art. 45 e seguenti del Reg CE 1623/00; 8) Copia di richiesta di rilascio della certificazione antimafia rivolta alla prefettura competente ai sensi del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, per le domande di importo superiore a euro 154.937,07. Tali documenti, insieme a una copia di un documento di riconoscimento valido del titolare (impresa individuale) o rappresentante legale (società) in corso di validità, costituiranno gli allegati alla domanda di aiuto. Il documento di riconoscimento deve essere allegato ai fini della sottoscrizione della domanda ai sensi dell art. 38 comma 3 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. La sottoscrizione della domanda è un requisito indispensabile per la validità della domanda stessa. Nella domanda devono essere dichiarate eventuali operazioni di controllo effettuate dall Ufficio periferico della Repressione Frodi per le operazioni oggetto di richiesta dell aiuto. La domanda deve essere ricevuta da ART A, tenendo conto della scadenza prevista dalla normativa vigente, al seguente indirizzo ART A OCM Vitivnicolo Aiuti arricchimento Campagna 2004/2005 VIA SAN DONATO, 42/1 50127 FIRENZE tramite le seguenti modalità: Raccomandata A/R; Consegna a mano entro le ore 16.00 del termine previsto dalla normativa vigente.

8. CONTROLLI CON LE DICHIARAZIONI VITIVINICOLE E DELLE SUPERFICI VITATE L erogazione dell aiuto è condizionato dai controlli sulle dichiarazioni di raccolta uva e produzione vino della campagna precedente e della campagna in corso e sulla dichiarazione delle superfici vitate. Sono altresì controllate le medesime dichiarazioni, se dovute, dei fornitori dei prodotti utilizzati per l arricchimento. L aiuto sarà determinato a conclusione del procedimento di controllo, escludendo dal calcolo le quantità di mosti a cui corrisponde una situazione di anomalia. 9. SANZIONI Qualora dalla documentazione prodotta risulti che le operazioni di arricchimento non sono state eseguite come stabilito all'art. 34 paragrafo 1 del Reg. (CE) n 1493/99 e in conformità con l'allegato V, lettera C dello stesso regolamento e dalle disposizioni applicative contenute nel Reg. n 1622/2000 e nella presente circolare, l'aiuto non sarà corrisposto. In caso di mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di aiuto, l'aiuto sarà ridotto dello 0,5% per ogni giorno di ritardo durante il periodo di 2 mesi. Qualora il termine in questione venga superato di oltre due mesi l'aiuto non sarà corrisposto.

ALLEGATI Modello A - Dichiarazione di fabbricazione del mosto di uve concentrato o concentrato rettificato Ditta fornitrice del mosto Destinatario del mosto Oggetto: Dichiarazione di fabbricazione del mosto di uve concentrato o concentrato rettificato proveniente da uve raccolte in zona viticola prodotto nella campagna. La sottoscritta Ditta fornitrice del mosto con sede in dichiara di aver consegnato a codesta Ditta in vendita: QUINTALI di MOSTO CONCENTRATO/CONCENTRATO RETTIFICATO partiti dallo stabilimento di con i seguenti documenti amministrativi: N IT IN DATA QUINTALI MASSA VOLUMICA 20 C GRADO RIFRATTOMETRICO BRIX % (p.p.) Le operazioni di spedizione del MOSTO CONCENTRATO/CONCENTRATO RETTIFICATO sono iscritte nel registro vidimato da in data. Questa Ditta garantisce, sotto la propria responsabilità, che il MOSTO CONCENTRATO/CONCENTRATO RETTIFICATO risponde a tutti i requisiti di legge, è stato ottenuto da mosti d uva, che tali mosti non risultano già arricchiti, che tali mosti provengono da Comuni situati nella zona viticola e originari esclusivamente da varietà di viti di cui agli artt. 19 e 42 del Reg. CE 1493/99 le cui uve sono state raccolte nella stessa zona viticola. Il MOSTO CONCENTRATO/CONCENTRATO RETTIFICATO è stato fabbricato presso l impianto di. Il Fabbricante

Modello B - Elenco dei mosti e dei vini in fermentazione acquistati con l'indicazione dei documenti di accompagnamento, se presenti, e della gradazione potenziale DATI AZIENDA Natura Azienda Codice Fiscale Cognome e Nome/Denominazione Indirizzo e n. civico Comune CAP Partita Iva Provincia ELENCO DEI MOSTI E DEI VINI IN FERMENTAZIONE ACQUISTATI FORNITORE Denominazione C. F. Qualità N. Doc. accomp. Data doc accomp. Hl Q.li Massa Volumica Gradazione potenziale Zona