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Transcript:

TAX ALERT NO. 18/2017 Milano, 14 dicembre 2017 GLI OMAGGI NATALIZI Come capita ogni anno al termine dell esercizio e in concomitanza con l arrivo del Natale le aziende provvedono ad omaggiare i propri clienti, fornitori, dipendenti e terzi di un dono e/o di una cena natalizia. La scelta tra le diverse tipologie di omaggio può essere dettata da svariati fattori, tuttavia dal punto di vista fiscale occorre tener conto dei limiti di deducibilità dei costi e della relativa detraibilità dell IVA, ed è pertanto necessario identificare: la tipologia dei beni oggetto dell omaggio, le caratteristiche del soggetto ricevente. In merito al primo discrimine occorre difatti distinguere, come si è già detto, tra dipendenti, clienti, consulenti, agenti e rappresentanti o altri soggetti terzi rispetto all impresa. Relativamente ai beni, invece, occorre differenziare tra beni acquisiti appositamente per essere omaggiati e omaggi costituiti da beni oggetto dell attività di impresa. OMAGGI A SOGGETTI TERZI DI BENI CHE NON RIENTRANO NELL ATTIVITÀ D IMPRESA I costi sostenuti per l acquisto di beni ceduti gratuitamente a terzi la cui produzione o il cui scambio non rientra nell attività propria dell impresa sono: integralmente deducibili dal reddito di impresa nel periodo di sostenimento, se di valore unitario non superiore a 50 euro; qualificati come spese di rappresentanza.

Valore unitario inferiore a 50 euro Valore unitario superiore a 50 euro integralmente deducibili la spesa rientra tra quelle di rappresentanza In merito alle spese di rappresentanza occorre ricordare che a far data dal 1 gennaio 2016 il testo dell articolo 108, comma 2, Tuir è stato modificato. Nella sua versione attuale esso lega la deducibilità delle spese di rappresentanza sostenute nel periodo di imposta ai requisiti di inerenza, come stabiliti con decreto del Mef (tenuto conto anche della natura e della destinazione delle stesse), e di congruità. L inerenza si intende soddisfatta qualora le spese siano: sostenute con finalità promozionali e di pubbliche relazioni; ragionevoli in funzione dell obiettivo di generare benefici economici; coerenti con gli usi e le pratiche commerciali del settore. Quanto alla congruità essa andrà determinata rapportando: il totale delle spese imputate per competenza nell esercizio con i ricavi e proventi della gestione caratteristica del periodo di imposta in cui sono sostenute (come risultanti da dichiarazione). Le nuove soglie contenute nel testo dell articolo 108, Tuir sono le seguenti: 1. 1,5% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro; 2. 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10 milioni di euro e fino a 50 milioni; 3. 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50 milioni di euro

Superato il limite di deducibilità così stabilito, la restante parte delle spese sono da intendersi indeducibili con necessità di operare apposita variazione in aumento in dichiarazione dei redditi. Nuove percentuali di deducibilità valide dal 2016 Fino a 10 milioni di euro 1,5% Oltre i 10 milioni e fino a 50 milioni di euro 0,6% Oltre 50 milioni di euro 0,4% In merito all IVA il D.P.R. 633/1972 afferma che non è ammessa la detrazione dell IVA relativa alle spese di rappresentanza, tranne quelle sostenute per l acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50 euro. Da cui: Spese di rappresentanza di importo non superiore a 50 euro detraibilità del 100% Spese di rappresentanza superiori a 50 euro indetraibilità del 100% OMAGGI A SOGGETTI TERZI DI BENI CHE RIENTRANO NELL ATTIVITÀ D IMPRESA In taluni casi, a essere destinati a omaggio sono i beni che costituiscono il prodotto dell azienda erogante o i beni che l azienda commercializza. La precisa individuazione della documentazione relativa al bene omaggiato è tutt altro che agevole e, quasi sempre, la successiva destinazione a omaggio del bene richiede una rettifica delle scelte (in termini di classificazione contabile) originariamente operate:

dal punto di vista reddituale, tali beni acquistati o prodotti per la commercializzazione e successivamente destinati a omaggio costituiscono spesa di rappresentanza, con la conseguenza che andrà cambiata la classificazione contabile degli stessi e andranno rispettate le regole già esposte per la deduzione dei costi (le medesime previste nel caso di omaggio di beni che non rientrano nell attività di impresa); dal punto di vista IVA, la cessione gratuita deve essere assoggettata a imposta (tramite fattura al cliente, con o senza rivalsa; solitamente si preferisce l utilizzo dell autofattura o del registro omaggi) sulla base del prezzo di acquisto o, in mancanza, del prezzo di costo dei beni, determinato nel momento in cui si effettua la cessione gratuita. OMAGGI A DIPENDENTI DI BENI DA PARTE DELL IMPRESA Nel caso in cui i destinatari degli omaggi siano i dipendenti dell impresa, il costo di acquisto di tali beni va classificato nella voce spese per prestazioni di lavoro dipendente e non nelle spese di rappresentanza; pertanto, tali costi saranno interamente deducibili dalla base imponibile al fine delle imposte dirette, a prescindere dal fatto che il bene sia o meno oggetto di produzione e/o commercio da parte dell impresa. Ai fini IVA, invece, nel caso di cessione gratuita a dipendenti di beni che non rientrano nell attività propria dell impresa, l imposta per tali beni è indetraibile e la loro cessione gratuita è esclusa dal campo di applicazione dell IVA. L acquisto e la successiva cessione gratuita di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa segue il medesimo trattamento già commentato relativamente agli omaggi effettuati nei confronti di soggetti terzi (clienti, fornitori, etc.).

Si ricorda che le erogazioni liberali in natura (sotto forma di beni o servizi o di buoni rappresentativi degli stessi) concesse ai singoli dipendenti costituiscono reddito di lavoro dipendente per questi ultimi se di importo superiore a 258,23 euro nello stesso periodo d imposta (se di importo complessivo inferiore a 258,23 euro sono esenti da tassazione). Pertanto, il superamento per il singolo dipendente della franchigia di 258,23 euro comporterà la ripresa a tassazione di tutti i benefits (compresi gli omaggi) erogati da parte del datore di lavoro. OMAGGI EROGATI DAGLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI I professionisti e gli studi associati che acquistano beni per cederli a titolo di omaggio devono distinguere il trattamento fiscale in relazione al fatto che gli stessi vengano donati a clienti o a dipendenti. Nell ambito del reddito di natura professionale, il trattamento degli omaggi risulta certamente più semplice, in quanto ci si trova sempre e comunque nella categoria di beni che non fanno parte dell attività propria dell impresa. Omaggi a clienti/fornitori È Il costo sostenuto all atto dell acquisto costituisce spesa di rappresentanza, indipendentemente dal valore unitario del bene, e la sua deducibilità è integrale fino al limite dell 1% dei compensi percepiti nel periodo di imposta (oltre tale limite l importo degli acquisti per omaggi non risulta più deducibile). Gli omaggi di beni acquisiti appositamente a tal fine di valore imponibile inferiore a 50 euro scontano la piena detrazione dell imposta, mentre quelli di valore superiore a 50 euro sono caratterizzati dalla totale indetraibilità dell IVA Omaggi a dipendenti È Il costo di acquisto degli omaggi va classificato nella voce spese per prestazioni di lavoro dipendente e non nelle spese per omaggi; pertanto, tali costi sono interamente deducibili dalla base imponibile al fine delle imposte dirette. L IVA è indetraibile

Clarkson Hyde - Studio Associato - rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. A cura del Dipartimento Italiano Tax Alberto C. Magrì ac.magri@clarksonhyde.it Giuseppe Pepe g.pepe@clarksonhyde.it La presente è da considerarsi quale nota di studio. Quanto espresso non potrà pertanto essere utilizzato e/o interpretato quale parere legale né preso a riferimento da un qualsiasi soggetto o da suoi consulenti per qualsiasi scopo che non sia un analisi generale delle questioni in esso affrontate. La riproduzione è consentita purché ne venga citato il titolo e la data accanto all indicazione: Clarkson Hyde - Studio Associato. CH International offices: Australia Belgium China & Hong Kong Cyprus Czech Rep. Denmark France Germany Greece Iceland India Indonesia Ireland Israel Italy Kuwait Lithuania Luxembourg Malaysia Malta Mauritius Netherlands Norway Pakistan Portugal Romania Russia Singapore Slovenia Spain Sweden Switzerland Thailand Turkey UAE United Kingdom Clarkson Hyde - Studio Associato - è un Associazione Professionale regolata ai sensi della Legge 23 novembre 1939 n. 1815 ed è membro del network CH International, una associazione globale di commercialisti, avvocati e consulenti fiscali (www.chint.org). CH International indica l organizzazione globale di member firms di CH International (Group) Limited, ciascuna delle quali rappresenta un entità legale separata e non un associazione professionale. CH International Group Limited, Company Limited by Guarantee del Regno Unito, non fornisce servizi ai clienti. I servizi sono forniti dalle singole member firms.