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Condizioni di Assicurazione VH Italia 2009/2010 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE (CG-2009/2010-COLL) Premessa Le presenti Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione sono redatte in applicazione delle norme nazionali che disciplinano il Fondo di Solidarietà Nazionale (D.L. 102 del 29 marzo 2004, e successive modificazioni ed integrazioni). In caso di contrasto tra le Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione di seguito riportate e quelle indicate nella Polizza Convenzione concordata, per l annata in corso, tra la Società ed il Contraente, del quale l Assicurato è socio, prevalgono queste ultime. DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono per: Appezzamento: porzione di terreno, avente superficie dichiarata, senza soluzioni di continuità, con confini fisici e dati catastali propri indicati nel Certificato di Assicurazione, coltivato con la medesima varietà di prodotto all interno dello stesso Comune. Sono da considerarsi appezzamenti a se stanti quelli coltivati con prodotti coperti da sistemi di difesa attivi. Assicurato: Il Socio del Contraente, o la persona giuridica o fisica Contraente per proprio conto, le cui produzioni siano oggetto di assicurazione. Certificato di assicurazione: l applicazione alla Polizza Convenzione che contiene la dichiarazione delle produzioni che l Assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte; Consorzio di Difesa: Il Consorzio di Difesa che conclude con la Società di assicurazione la Polizza Convenzione, base contrattuale della copertura assicurativa a favore dell Assicurato, socio del Consorzio di Difesa. Contraente:Il Consorzio di Difesa, la Cooperativa o le altre Organizzazioni, abilitati legalmente, a stipulare la Polizza Convenzione con le Società di assicurazione per conto dell Assicurato, ovvero l Assicurato stesso per proprio conto. Cooperativa: La Cooperativa che conclude con la Società di assicurazione la Polizza Convenzione, base contrattuale della copertura assicurativa a favore dell Assicurato, socio della Cooperativa. Franchigia: Le centesime parti del risultato della Produzione in garanzia escluse dall Indennizzo. Indennizzo: La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro. Limiti assuntivi: quantitativi massimi di Prodotto espressi in quintali o numero di piante assicurabili per ettaro. Limite d Indennizzo:Importo massimo indennizzabile espresso in percentuale della somma assicurata per il Prodotto colpito da uno o più sinistri. Notifica: la comunicazione alla Società del rischio ed eventuali variazioni, a cura dell intermediario assicurativo, autorizzato dalla stessa Società, avvenuta con trasmissione telematica, lettera raccomandata, telegramma o telefax. Partita: la Produzione relativa ad ogni singola varietà del Prodotto assicurato, coltivata ciascun Appezzamento situato in un medesimo Comune.

Polizza Convenzione: Documento nel quale la Società o un gruppo di Società ed il Contraente stabiliscono le norme contrattuali delle stipulande assicurazioni. Polizza Regolazione: Documento emesso dalla Società e sottoscritto da quest ultima e dal Contraente, in conformità alla Polizza Convenzione, contenente il computo del Premio sulla base dei certificati di assicurazione emessi. Premio: La somma dovuta dal Contraente alla Società. Prodotto:La singola specie o sottospecie botanica indicata nel Certificato di Assicurazione. Produzione: l intera Produzione aziendale relativa al Prodotto assicurato, coltivata in tutti gli appezzamenti situati in un medesimo Comune. Relazione di Perizia: Il documento che riporta i risultati di perizia. Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Società: La Società che presta la garanzia. Soglia: Limite di danno, risarcibile a termine di polizza, espresso in percentuale, superato il quale matura il diritto per poter accedere all Indennizzo. DEFINIZIONI DEGLI EVENTI ATMOSFERICI ASSICURABILI Nel testo che segue si intendono per: Eccesso di pioggia: eccesso di disponibilità idrica nel terreno e/o di precipitazioni prolungate eccedenti le medie del periodo (almeno 80 mm in 72 ore) che abbia causato danni alle Produzione assicurate. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe, per un raggio di almeno 3 km. Gelo/brina: Abbassamento termico inferiore a 0 C dovuto a pres enza di masse d aria fredda e/o congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze e insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe, per un raggio di almeno 3 km. Grandine: Precipitazione violenta di chicchi di ghiaccio Vento forte: fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7 grado della scala Beaufort, limitatamente agli effetti meccanici diretti sul Prodotto assicurato, ancorché causato dall abbattimento dell impianto arboreo. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe, per un raggio di almeno 3 km. ARTICOLO 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA La Società presta la garanzia e determina il Premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall Assicurato, che, con la firma del Certificato di Assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c/c. ARTICOLO 2 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE La Società si obbliga a risarcire il danno di quantità causato dagli eventi assicurati, indicati sul certificato, al Prodotto in garanzia ottenibile in una superficie dichiarata ed il danno di qualità ove previsto dalle apposite Condizioni Speciali. L assicurazione riguarda tutta la Produzione complessiva aziendale del Prodotto posto in copertura all'interno di uno stesso Comune e relativa ad un solo ciclo produttivo. ARTICOLO 3 ESCLUSIONI Sono esclusi dal risarcimento i danni provocati da qualsiasi altra causa, anche atmosferica, che abbia preceduto, accompagnato o seguito gli eventi atmosferici assicurati nonché l aggravamento dei danni coperti da garanzia che possa conseguirne.

Per le diverse garanzie, sono esclusi dal risarcimento i danni causati da: - errate pratiche agronomiche o colturali; - terremoti, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, slavine, salvo che il contraente o l assicurato dimostri che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi; - incendio; - danni provocati da qualsiasi altra causa che abbia preceduto, accompagnato o seguito un evento assicurato, nonché l aggravamento dei danni coperti da garanzia che possa conseguirne; - malfunzionamento o rottura dell impianto di irrigazione; - fitopatie conseguenti; - inquinamento della matrice ambientale, imputabile a qualsiasi causa. Per la garanzia eccesso di pioggia, sono esclusi dal risarcimento i danni causati da: - allagamenti per fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi e specchi d acqua naturali o artificiali; - mareggiata e penetrazione di acqua marina; - formazione di ruscelli; - innalzamento della falda idrica; - fitopatie conseguenti; - deficiente sistemazione idraulica del terreno; - deficiente manutenzione della rete scolante. ARTICOLO 4 EFFICACIA DELL ASSICURAZIONE DECORRENZA E SCADENZA DELLA GARANZIA Dopo la sottoscrizione della Polizza Convenzione e prima della sottoscrizione della Polizza Regolazione, la Società presta le singole coperture assicurative mediante il Certificato di Assicurazione. Fermo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione per ciascun Prodotto assicurato, la garanzia prestata per ogni singolo Certificato di Assicurazione decorre: - per la copertura dei danni causati dal Gelo-brina dalle ore 12 del sesto giorno successivo a quello della Notifica, a cura dell intermediario, alla Società con lettera raccomandata o con gli altri mezzi previsti nella Convenzione; - per la copertura dei danni causati dalla Grandine, dal Vento Forte, dall Eccesso di Pioggia, dalle ore 12 del giorno successivo da quello della Notifica, a cura dell intermediario, alla Società con lettera raccomandata o con gli altri mezzi previsti dalla Convenzione. La data di Notifica dovrà essere indicata nel certificato. La Notifica dovrà essere inviata in pari data anche al Contraente. La garanzia, comunque, non sarà operante prima delle ore 12.00 del giorno indicato nella Convenzione Assicurativa fermo restando quanto previsto dalle Condizioni Speciali per la fase fenologica di ciascun Prodotto. II Certificato di Assicurazione dovrà essere trasmesso al Contraente che dovrà convalidare il Certificato di Assicurazione attestando che l Assicurato è suo Socio. In mancanza della convalida l assicurazione è inefficace dall inizio. La garanzia cessa alla maturazione del Prodotto od anche prima, se il Prodotto è stato raccolto o se lo prevedono le Condizioni Speciali. La garanzia Gelo/Brina cessa comunque alle ore 12 del 20 maggio di ogni anno. ARTICOLO 5 COMPILAZIONE DEL CERTIFICATO D ASSICURAZIONE

Nel Certificato di Assicurazione dovrà essere tassativamente riportato, pena la nullità dello stesso, quanto segue: - nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale ed indirizzo dell Assicurato se si tratta di persona fisica, ovvero denominazione, data di costituzione, P.IVA e sede se si tratta di Società o di persona giuridica; - numero di socio dell Assicurato; - comune di appartenenza dell azienda ed indirizzo aziendale; - superficie coltivabile totale in ettari (ha) dell azienda; - denominazione rurale e dati catastali (foglio di mappa e particelle) di ogni Partita - superficie coltivata in ettari (ha) per Partita; - confini delle partite assicurate; - specie e varietà del Prodotto assicurato; - numero delle piante/alberi/arbusti per Partita; - la dichiarazione della messa a disposizione dei periti della planimetria catastale relativa alla superficie delle partite assicurate; - la dichiarazione della disponibilità o non disponibilità di impianti di irrigazione; - presumibile raccolto quantitativo in quintali (100 kg) ovvero in numero di pezzi per Partita; - la descrizione esatta di ulteriori valori dei prodotti, oltre alla classificazione del valore e della qualità - il tasso applicato; - l indicazione della garanzia assicurativa prestata; - il livello minimo di danno (Soglia) per accedere al risarcimento; - la Franchigia applicata; - l attestazione della titolarità dell Assicurato e la convalida del documento da parte del Contraente L Assicurato, con la sottoscrizione del Certificato di assicurazione attesta la veridicità e l esattezza dei dati in esso indicati. ARTICOLO 6 SOMMA ASSICURATA La somma assicurata deve corrispondere al valore che si determina moltiplicando le quantità di Prodotto assicurate, in base alle aspettative di raccolta relative ad ogni ciclo produttivo, per il prezzo unitario del Prodotto assicurato. I prezzi unitari massimi applicabili sono indicati annualmente con Decreto emesso dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Al rispetto di tali limiti massimi sono vincolati la Società, l Assicurato ed il Contraente se diverso dall Assicurato. L Assicurato ha il diritto, secondo l art.10 delle Condizioni Generali, di richiedere per iscritto la riduzione o l aumento della somma assicurata. 5.1 Prodotti soggetti alla disciplina delle quote e/o ai disciplinari di Produzione. In attuazione alla normativa dell'unione Europea, le produzioni soggette alla disciplina delle quote sono assicurabili al mercato agevolato nei limiti assegnati a ciascun produttore; mentre quelle soggette ai disciplinari di Produzione sono assicurabili nei limiti produttivi previsti dai disciplinari stessi. ARTICOLO 7 PREMIO Il Premio, comprensivo di imposte se dovute, deve essere corrisposto dal Contraente alla Società entro la data convenuta nella Polizza Convenzione.

Il pagamento è dovuto dal Consorzio di difesa, dalla Cooperativa o dalle altre Organizzazioni per conto dei propri soci assicurati. Questi rispondono per il pagamento della propria quota quando il Consorzio di difesa, la Cooperativa o le altre Organizzazioni non sono in grado di onorare i propri impegni. Il Premio è dovuto da ciascun Assicurato per l intero periodo di copertura a prescindere dalla durata dello stesso. ARTICOLO 8 FRANCHIGIA E SOGLIA L assicurazione è prestata con l applicazione delle aliquote di Franchigia previste nella Polizza Convenzione ed indicate nel Certificato espresse in centesime parti del Prodotto in garanzia. Per danni superiori alle aliquote di Franchigia viene risarcita l eccedenza. Se non diversamente pattuito, l assicurazione è operante al superamento di una Soglia di danno pari al 30% della Produzione assicurata. Superato tale limite il danno complessivo viene risarcito al netto della Franchigia contrattuale, entro i Limiti di Indennizzo eventualmente previsti dalla Polizza Convenzione. ARTICOLO 9 DANNO VERIFICATOSI PRIMA DELLA DECORRENZA DELLA GARANZIA (DANNO ANTERISCHIO) Salvo patto contrario, non possono formare oggetto di assicurazione i prodotti che siano già stati colpiti anche da uno solo degli eventi atmosferici che si intende assicurare. Qualora detti eventi si verificassero tra la data di Notifica dell assicurazione e quella di decorrenza della garanzia, l Assicurato dovrà presentare denuncia alla Società entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, successivi all evento, affinché la stessa possa promuovere una perizia che accerti il danno per escluderlo dal risarcimento nell eventualità di un ulteriore Sinistro. In entrambi i casi la garanzia avrà corso ugualmente e la Società ridurrà proporzionalmente l ammontare del Premio complessivo. ARTICOLO 10 RIDUZIONE E AUMENTO DELLA PRODUZIONE ASSICURATA Quando si verifichi sopra una Partita assicurata la distruzione di almeno un quinto del Prodotto per qualsiasi evento diverso da quelli assicurati, l Assicurato, sempreché la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell epoca della raccolta e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel Certificato di Assicurazione per detta Partita, con conseguente proporzionale riduzione del Premio complessivo a partire dalla data di invio per raccomandata, o con gli altri mezzi previsti nella Polizza Convenzione, della richiesta alla Società, fino alla data stabilita o presumibile di cessazione della garanzia. La riduzione è accordata nel caso in cui il Prodotto non sia stato colpito dagli eventi assicurati; tuttavia può essere accordata anche in caso di Sinistro purché non sia stata effettuata la perizia e siano rispettate le condizioni del precedente comma. È inoltre possibile richiedere per iscritto la riduzione della somma assicurata senza pagamento proporzionale del Premio se la domanda viene inoltrata entro e non oltre la data prevista per i vari prodotti nella Polizza Convenzione. L Assicurato ha il diritto di aumentare la somma assicurata, entro e non oltre la data prevista per i vari prodotti nella Polizza Convenzione, con l obbligo di corrispondere il Premio assicurativo calcolato in base ai nuovi valori. L aumento è accordato nel caso in cui il Prodotto non sia stato colpito da uno degli eventi atmosferici assicurati. La riduzione sostituisce la quantità ed il capitale assicurato indicati nel Certificato d Assicurazione.

ARTICOLO 11 DENUNCIA DI DANNO Per quanto riguarda i danni da Gelo/Brina, l Assicurato dovrà, entro le 36 ore successive al verificarsi dell evento, esclusi il sabato ed i festivi, presentare all Agenzia della Società denuncia redatta e sottoscritta su apposito stampato, dichiarando se intende richiedere la perizia o segnalare l evento per semplice memoria qualora ritenga che lo stesso non comporti risarcimento. E possibile trasformare la denuncia per memoria in richiesta di perizia entro 10 giorni dall evento denunciato. Per quanto riguarda invece i danni da Grandine, da Vento Forte e da Eccesso di Pioggia, l Assicurato dovrà, entro i 3 giorni successivi al verificarsi dell evento esclusi il sabato ed i festivi, presentare, all Agenzia della Società, denuncia redatta e sottoscritta su apposito stampato, dichiarando se intende richiedere la perizia o segnalare l evento per semplice memoria qualora ritenga che lo stesso non comporti risarcimento. E ammessa la trasformazione della denuncia di danno per semplice memoria in denuncia di danno con richiesta di perizia entro 20 giorni dalla data dell evento e comunque prima dell inizio della raccolta. ARTICOLO 12 OBBLIGHI DELL ASSICURATO IN CASO DI DANNO In caso di danno, l Assicurato dovrà eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stadio di vegetazione della coltura e dei prodotti assicurati. L Assicurato non potrà raccogliere il Prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dal successivo art. 14. ARTICOLO 13 RILEVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL DANNO Ricevuta la denuncia di danno, la Società, senza pregiudizio di eventuali riserve ed eccezioni, dispone la perizia con facoltà di far ispezionare, anche ripetutamente, i prodotti colpiti. La rilevazione del danno può essere eseguita direttamente tra le parti oppure da uno o più periti che siano in possesso di laurea in scienze agrarie, ovvero di diploma di geometra o di perito agrario o di altro titolo di studio equipollente e che siano autorizzati all esercizio della rispettiva professione ai sensi delle norme di legge vigenti. La rilevazione e la conseguente liquidazione del danno, devono eseguirsi Partita per Partita in base ai prezzi unitari prestabiliti per i singoli prodotti con le seguenti norme: a) le centesime parti di Prodotto distrutte, al verificarsi di uno solo degli eventi previsti dalla polizza, devono essere applicate al valore corrispondente alla quantità del Prodotto realmente ottenibile in ogni Partita, oppure alla Somma Assicurata ove questa sia inferiore a detto valore; b) dalle centesime parti di danno devono essere detratte quelle relative ai danni causati da uno più eventi garantiti verificatisi nelle ipotesi di cui all art. 9 e quelle relative alla Franchigia; c) in caso di danni successivi, le centesime parti di danno, subite dal Prodotto residuo, devono essere sempre riferite al totale valore assicurato inizialmente, fermo quanto previsto alla lettera a). Nel caso in cui il Sinistro si verifichi prima del diradamento manuale, o della cascola naturale, vengono riconosciuti nel conteggio del danno i fiori e/o i frutti asportati dagli eventi garantiti, solo se la quantità dei fiori e/o frutti asportati sia tale da ridurre significativamente il raccolto. Appartiene altresì alla competenza dei periti: - verificare l esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali con particolare riguardo ai confini degli appezzamenti e alla qualità dei prodotti assicurati e la corrispondenza dei dati previsti dall art. 5;

- accertare la data in cui l evento e/o gli eventi si sono verificati; - accertare la regolarità dei campioni lasciati dall Assicurato in relazione alle condizioni di polizza; - accertare lo stadio di maturazione del Prodotto; - procedere alla stima ed alla definizione del danno, come previsto dalle condizioni della Polizza Convenzione. I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni, formulate dai periti, sono riportati nella Relazione di Perizia, che deve essere sottoposta alla firma dell Assicurato. La firma dell Assicurato equivale ad accettazione della perizia. In caso di mancata accettazione o di assenza dell Assicurato, copia della Relazione di Perizia sarà consegnata o spedita al Contraente entro la giornata successiva non festiva a quella della perizia. Trascorsi tre giorni da tale consegna o spedizione, la predetta Relazione di Perizia verrà inviata al domicilio ovvero alla sede dell Assicurato, come da indirizzo risultante dal Certificato di Assicurazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. ARTICOLO 14 RILEVAZIONE DEI DANNI IN PROSSIMITÀ DELLA RACCOLTA Qualora il Prodotto sia giunto a maturazione e non abbia ancora avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, regolarmente denunciato, l Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma è in obbligo di informare la Società ed il Contraente a mezzo telegramma, da inviare prima dell inizio o della ripresa della raccolta, e deve lasciare su ogni Partita denunciata i campioni occorrenti per la stima del danno. Tali campioni, lasciati nello stato in cui si trovavano al momento del Sinistro, dovranno essere - a pena di decadenza dal diritto al risarcimento - pari almeno al 3 % di ogni Partita assicurata e dovranno essere costituiti da una striscia di Prodotto condotta dai confini della Partita e passante per la zona centrale, salvo non sia diversamente disposto da condizioni speciali. Se, entro i 5 (cinque) giorni successivi alla comunicazione telegrafica, la Società omette di far procedere a tale rilevazione, l Assicurato è in diritto di fare eseguire la perizia da un perito rilevatore avente i requisiti di cui all art. 13 e secondo le norme di cui all art. 15. In tal caso l Assicurato deve inviare copia della perizia alla Società ed al Contraente a mezzo lettera raccomandata entro tre giorni dalla data di effettuazione della perizia. Le spese di perizia sostenute dall Assicurato saranno rimborsate dalla Società. ARTICOLO 15 PERIZIA D APPELLO L Assicurato che non accetta le risultanze della perizia può richiedere la perizia d appello. A tal fine, entro 3 (tre) giorni, esclusi il sabato ed i festivi, dalla data di consegna o di ricevimento della Relazione di Perizia, l Assicurato che non ne accetti le risultanze può richiedere la revisione della perizia dandone comunicazione alla Direzione della Società mediante telegramma, indicando nome e domicilio del proprio perito scelto tra le categorie professionali di cui all art. 13. Entro 3 (tre) giorni, escluso il sabato ed i festivi, dalla data di ricevimento della richiesta di revisione, la Società deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito dandone comunicazione all Assicurato. Entro 3 (tre) giorni dalla nomina del perito da parte della Società i periti designati dovranno tassativamente incontrarsi per la revisione della perizia. In caso di mancato accordo i periti dovranno seduta stante, procedere alla nomina del Terzo Perito per procedere alla Perizia di Appello. Il Terzo Perito dovrà essere scelto fra i nominativi indicati nella Polizza Convenzione.

La Perizia di Appello dovrà comunque eseguirsi non oltre il terzo giorno decorrente dalla data di designazione del Terzo Perito. Nel caso in cui la Società non provveda nel termine stabilito alla nomina del proprio perito, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall Assicurato e da due periti scelti dall Assicurato stesso tra quelli indicati nella Polizza Convenzione, comunque rispettando i termini stabiliti nel comma precedente. ARTICOLO 16 NORME PARTICOLARI DELLA PERIZIA DI APPELLO Allorché sia stata chiesta la revisione della perizia, l Assicurato deve lasciare il Prodotto della Partita per la quale è stata richiesta la revisione nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia di cui chiede la revisione; nel caso in cui il Prodotto sia giunto a maturazione, l Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare per ogni Partita appellata i campioni nel rispetto di quanto prevede l art. 14 delle Condizioni Generali salvo quanto diversamente disposto dalle Condizioni Speciali. Qualora I Assicurato non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la richiesta si intenderà decaduta. Quando la Società non abbia designato come proprio il perito che eseguì la perizia non accettata, quest ultimo potrà assistere alla revisione della perizia e all eventuale perizia d appello. La revisione della perizia non potrà avere luogo se prima dell effettuazione della stessa si dovessero verificare altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall art. 14. ARTICOLO 17 MODALITÀ DELLA PERIZIA DI APPELLO La perizia d appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto e riguardare tutte le partite appellate. I periti redigeranno collegialmente la relazione senza essere vincolati da alcuna formalità legale; la perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuti di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste, fin d ora, a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio. Qualunque sia l esito della perizia di appello, ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del Terzo. ARTICOLO 18 PAGAMENTO DELL INDENNIZZO II pagamento dell Indennizzo deve essere effettuato all Assicurato nei termini ed alle condizioni convenute con il Contraente. ARTICOLO 19 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI. Al momento della compilazione del Certificato di Assicurazione, l Assicurato deve dichiarare se i Prodotti sono già assicurati presso un altra Società ed in tal caso per quale estensione e misura esiste o è stata richiesta la copertura assicurativa. Qualora l Assicurato ometta dolosamente o con colpa grave tale dichiarazione, la Società non sarà tenuta al pagamento dell Indennizzo. ARTICOLO 20 ISPEZIONE DEI PRODOTTI ASSICURATI La Società, senza pregiudizio di eventuali riserve od eccezioni, può disporre accertamenti, con facoltà di inviare anche ripetutamente suoi incaricati, per ispezionare i prodotti assicurati. ARTICOLO 21 DECADENZA DEL DIRITTO ALL INDENNIZZO

Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Società circa la valutazione del danno e che abbia per fine od effetto il conseguimento di un indebito lucro dall assicurazione, produce la decadenza dell Assicurato dal diritto all Indennizzo. ARTICOLO 22 ERRORI DI CONTEGGIO Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili purché Notificati entro un anno dalla sottoscrizione del certificato, dalla data di redazione della Relazione di Perizia o dalla data di redazione collegiale della perizia d appello. ARTICOLO 23 FORO COMPETENTE Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del Convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l Agenzia cui è assegnata la polizza. ARTICOLO 24 NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Vereinigte Hagelversicherung VVaG - Sede Secondaria Italia VH ITALIA - Codice fiscale e Registro delle imprese: 03461030235 I-37121 Verona Stradone San Fermo, 19 Telefono: +39 045 806 2100 Telefax: +39 045 806 2108 www.vh-italia.it e-mail: info@vh-italia.it Vereinigte Hagelversicherung VVaG Part. IVA: DE 158765644 Registro delle imprese: 2380 Sede legale e direzione generale: D-35392 Giessen Wilhelmstrasse 25 Telefono: +49 641 7968-0 Telefax: +49 641 7968-222