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S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A X I I I L E G I S L A T U R A D I S E G N O D I L E G G E N. 3217 presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) di concerto con il Ministro dell interno (NAPOLITANO) col Ministro di grazia e giustizia (FLICK) col Ministro della difesa (ANDREATTA) e col Ministro per la solidarietà sociale (TURCO) COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 APRILE 1998 Modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio e rinnovo dei passaporti TIPOGRAFIA DEL SENATO (1900)

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica 3217 XIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI ONOREVOLI SENATORI. Il presente disegno di legge mira ad apportare alcune modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, relativa alle norme sui passaporti, in attesa che venga emanata una nuova disciplina organica dell intera materia. Le modifiche che si intendono introdurre con il presente provvedimento rivestono carattere di estrema urgenza e sono in linea con le direttive del Governo concernenti la semplificazione dei documenti. Si espongono qui di seguito le motivazioni a sostegno delle modifiche introdotte: Articolo 3. La modificazione proposta fa venir meno la necessità dell autorizzazione del giudice tutelare nel caso di genitori residenti all estero e nei casi di separazione, divorzio, o filiazione naturale, purchè l altro genitore dia il suo assenso al rilascio del passaporto, nonchè nei casi in cui vi sia un solo genitore titolare dell esercizio esclusivo della potestà (ad esempio perchè l altro è defunto). In mancanza di assenso dell altro genitore permane invece la necessità dell autorizzazione del giudice tutelare. Non è infatti giustificato che operino delle distinzioni a seconda della residenza o meno all estero, o della circostanza che i genitori siano separati, divorziati, eccetera. Tale impostazione è del resto confortata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 464 del 16-30 dicembre 1997 che, su richiesta del pretore di Bari, «dichiara l illegittimità costituzionale dell articolo 3, lettera b), della legge 21 novembre 1967, n. 1185 (Norme sui passaporti), nella parte in cui non si esclude la necessità dell autorizzazione del giudice tutelare al rilascio del passaporto quando il genitore naturale richiedente abbia l assenso dell altro genitore con lui convivente ed esercente congiuntamente la potestà genitoriale, che dimori nel territorio della Repubblica». La Corte costituzionale ha infatti ritenuto che la disposizione in questione risulta in contrasto con gli articoli 3 e 16 della Costituzione in quanto non si giustifica ragionevolmente il diverso trattamento del genitore naturale rispetto al genitore legittimo. Articolo 17. Attraverso l introduzione della validità decennale del passaporto si elimina il rinnovo del medesimo dopo cinque anni, conformando la durata del passaporto italiano a quella prevista dalla maggioranza dei Paesi europei (comma 1) e dagli Stati Uniti. In ambito europeo le uniche rilevanti eccezioni riguardano la Francia, la Svizzera, la Grecia ed i Paesi del Benelux, i quali prevedono una validità quinquennale. Va tra l altro tenuto conto del fatto che la nuova legge sulla cittadinanza (5 febbraio 1992, n. 91), consentendo il mantenimento della cittadinanza italiana da parte di coloro che acquistano una cittadinanza straniera, ha fatto venire meno uno dei principali motivi che hanno giustificato, per un Paese di forte emigrazione come l Italia, la limitazione a soli cinque anni del rilascio o rinnovo del passaporto. Tale modifica sostanzialmente dimezza il numero delle relative pratiche svolte dai consolati e dalle questure. Si introduce inoltre la possibilità di una durata inferiore del documento per tener conto del fatto che il passaporto «può essere dichiarato valido per un periodo

Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica 3217 XIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI più breve a norma delle disposizioni in vigore o su domanda dell interessato» (secondo periodo del primo comma dell articolo 17). Viene inoltre consentito di rinnovare il passaporto in qualunque momento, nell arco dei dieci anni, senza il limite di sei mesi dopo la scadenza, attualmente previsto (comma 3). Infine il presente disegno di legge dichiara abrogato l ultimo comma dell articolo 17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, «Norme sui passaporti». Infatti tale disposizione viene assorbita dal quarto comma dell articolo, nel testo modificato. Dall attuazione del presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio dello Stato.

Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica 3217 XIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI DISEGNO DI LEGGE Art. 1. 1. La lettera b) dell articolo 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, è sostituita dalla seguente: «b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l autorizzazione del giudice tutelare; l autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l assenso dell altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della potestà sul figlio;». Art. 2. 1. All articolo 17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, sono apportate le seguenti modifiche: a) il primo periodo del primo comma è sostituito dal seguente: «Il passaporto ordinario, rilasciato dopo l entrata in vigore della presente legge, è valido per dieci anni.»; b) il terzo comma è sostituito dal seguente: «La validità del passaporto di chi non ha ancora soddisfatto gli obblighi militari, salvo per coloro che risiedono all estero in posizione coscrizionale regolare, non può superare il periodo di un anno.»; c) il quarto comma è sostituito dal seguente: «Il passaporto ordinario, qualora rilasciato per un periodo inferiore a dieci anni, può essere rinnovato, anche prima della scadenza, per periodi complessivamente non superiori a dieci anni dalla data del rilascio.»; d) il quinto comma è abrogato.

Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica 3217 XIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.