DELIBERAZIONEE n. 13 del 13 marzo 2014

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DELIBERAZIONE n. 28 del 9 giugno 2014

DELIBERAZIONE n. 12 del 7 marzo 2013

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Francesco Ciribì /Sky Italia S.r.l.

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XXXXX XXXXXXX / Sky Italia XXX

DELIBERAZIONE n. 18 del 28 marzo 2014

Presidente Vice Presidente Componente Componente Componente

DELIBERAZIONE n. 41 del 28 ottobre 2013

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Giuseppe Costa /Telecom Italia S.p.A.

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Guido Tavanti /H3G S.p.A.

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Alessandro Carbonara /Vodafone Omnitel B.V.

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Tommaso Casalotti /Sky Italia S.r.l. e Fastweb S.p.A.

DELIBERAZIONE n. 22 del 5 maggio 2014

DETERMINAZIONE n. 15 del 20 aprile Oggetto: Definizione della controversia XXXXXXXX XXXXXXXXX /Vodafone Omnitel XX IL DIRIGENTE

Tit del 29/04/2016

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Vespignani Costruzioni XXX /Wind Telecomunicazioni XXX (ora Wind Tre XXX)

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XXXXXXX Gonzales Rosales /H3G XXX

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Enrico Buoni /Optima Italia S.p.A.

DELIBERAZIONE n. 21 del 27 settembre 2012

DETERMINAZIONE n. 4 del 6 maggio2016. Oggetto: Definizione della controversia Elisa Marino / Wind Telecomunicazioni S.p.A.

Determinazione n. 10/2015 DEFC Tit Del 12/06/2015 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X E WIND TELECOMUNICAZIONI X

DELIBERAZIONE n. 3 del 20 gennaio 2014

Tit del 18/03/2015. La Responsabile del Servizio Corecom

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Umberto Melani /Tiscali Italia S.p.A.//Telecom Italia S.p.A.

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. Comitato Regionale per le Comunicazioni

Il giorno 3 maggio 2017 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 27/02/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: Presidente

Comitato Regionale per le Comunicazioni

DETERMINAZIONE n. 1 del 20 gennaio Oggetto: Definizione della controversia Costanza Tommasi / Sky Italia S.r.l. IL DIRIGENTE

Tit Del 20/7/2016. La Responsabile del Servizio

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Baden S.r.l. /Telecom Italia S.p.A.

DELIBERAZIONEE n. 12 del 13 marzo 2014

Il giorno 18 ottobre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Impresa Edile Edilmonte S.r.l. /H3G S.p.A.

DELIBERAZIONE n. 12 del 24 maggio 2012 IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Il giorno 2 novembre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

Tit del 24/09/2014

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XXXXXX XXXXXXXXXX /Vodafone Omnitel XX

DETERMINAZIONE n. 13 del 20 aprile Oggetto: Definizione della controversia XXXXXXXX XXXXX /Sky Italia XXX IL DIRIGENTE

Presidente Vice Presidente Componente Componente Componente

Tit Del 08/06/2016. La Responsabile del Servizio

Il giorno 28 marzo 2017 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

DELIBERAZIONE n. 6 del 1 febbraio Italia XXX. Oggetto: Presenti: Presidente Vice Presidente Componente Componente Componente

Comitato Regionale per le Comunicazioni

Protocollo: vedi segnatura.xml

Il giorno 18 dicembre 2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

DELIBERAZIONE n. 8 del 4 maggio 2012 IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Parisi Giovanni S.a.s. /Fastweb S.p.A.

Il giorno 10 marzo 2017 è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Comitato Regionale per le Comunicazioni

Il giorno 10 gennaio 2017 è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 21 dicembre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Comitato Regionale per le Comunicazioni

Il Direttore Generale per la Responsabile del Servizio

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XXXXXXX XXXXXXXXXX /Telecom Italia XXX

Determinazione 20/2015 Definizione della controversia Musacchio XXX/Vodafone Omnitel B.V. + Telecom Italia s.p.a. IL DIRIGENTE

DELIBERAZIONE n. 20 del 7 maggio XXXXXXXXX X X XXX / BT Italia XXX. Oggetto: Presenti:

Il giorno 21 dicembre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XXXXXX Manuelli /Fastweb XXX / Sky Italia XXX

DELIBERAZIONE n. 24 del 5 ottobre Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXXX di XXXX & X. XXX / Telecom Italia XXX

Il giorno 22 giugno 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 24 febbraio 2017 è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

DELIBERAZIONE n. 21 del 5 maggio 2014

Comitato Regionale per le Comunicazioni

IL DIRIGENTE. VISTO il D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, Codice delle comunicazioni elettroniche, in particolare l art. 84;

PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI. Definizione della controversia XXXX contro Telecom Italia XX

Il giorno 10 gennaio 2017 è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 10/01/2017 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Il giorno 9 giugno 2017 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

DELIBERA n. 83/12/CIR. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA LODO / TISCALI ITALIA S.P.A. (GU14 n. 548/12) L AUTORITA

Il giorno 12 settembre 2017 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

DELIBERA DL/055/15/CRL/UD DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA E. MERCURI/TELETU VODAFONE OMNITEL

Il giorno 18 ottobre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI. Definizione della controversia XXXX contro Telecom Italia XX

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Giancarlo Cresti /Vodafone Omnitel B.V. (ex TeleTu) /Telecom Italia S.p.A.

Determinazione 19/2015 Definizione della controversia Galante XXX/NGI s.p.a. IL DIRIGENTE

DELIBERA DL/068/15/CRL/UD del 10 aprile 2015 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA ADGMH ITALIA xxx / POSTE MOBILE xxx (LAZIO/D/627/2013)

DELIBERA n. 12/14/CIR. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA PANNUNZIO/ H3G S.P.A. (GU14 n. 1279/13) L AUTORITÀ

Il giorno 13 febbraio 2017 è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 28 settembre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: T.D. Acque XXX /Telecom Italia XXX

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Leonardo Briganti /Wind Telecomunicazioni S.p.A.

Il giorno 1 dicembre si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

DETERMINAZIONE n. 26 del 3 dicembre Oggetto: Definizione della controversia Lino Tiezzi / Sky Italia S.r.l. IL DIRIGENTE

DELIBERAZIONE n. 18 del 5 settembre Fastweb XXX. Oggetto: Presenti: Presidente Vice Presidente Componente Componente Componente

Il giorno 28/07/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: Presidente

Presidente Vice Presidente Componente Componente Componente

OGGETTO: Definizione controversia XXX ed YYY / Fastweb X e H3G X ora Wind Tre X

Il giorno 02/11/2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

Presidente Vice Presidente Componente Componente

Il giorno 15/11/2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

DETERMINAZIONE n. 1/2016 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX ZUCCARINI / FASTWEB XXX IL DIRIGENTE

REGIONE LIGURIA. Deliberazione n. 63 del 20 dicembre 2016

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Transcript:

Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XXXXX XXXX / Vodafone Omnitel XX Presenti: SANDRO VANNINI GIANCARLO MAGNI RENATO BURIGANA LETIZIA SALVESTRINI MAURIZIO ZINGONI Presidente Vice Presidente Assenti: Presiede: Sandro Vanninii Segretario: Luciano Moretti Dirigente della struttura di assistenza al Comitato incaricato della redazione del presente atto Allegati N. 0

Il COMITATO REGIONALE per le COMUNICAZIONI VISTI: - la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"; - la legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l art. 1, comma 6, lettera a), n. 14 e comma 13; - la Delibera Agcom n. 179/ /03/CSP Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e successive modifiche e integrazioni; - la Delibera Agcom n. 173/ /07/CONS, All. A "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e successive modifiche ed integrazioni; - la Delibera Agcom n. 529/09/CONS Approvazione delle Linee Guida relative all attribuzione delle deleghee ai CoReCom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche ; - la Delibera Agcom n. 73/ /11/CONS All. A Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori ; - la legge regionale Toscanaa 25 giugno 2002, n. 22 Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni, in particolare l art. 30, e il Regolamento Interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (ex art. 8 legge regionale Toscana 1 febbraio 2000, n. 10); - l Accordo quadro tra l Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008; - la Convenzione per l esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana in data 16 dicembre 2009, e in particolare l art. 4, comma 1, lett. e); - l istanza n. 154 del 5 aprile 2012 con cui il Sig. XXXXX XXXX chiedeva l intervento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (di seguito, per brevità, CoReCom) per la definizione della controversia in essere con la società Vodafone Omnitel XX (di seguito, per brevità, Vodafone) ai sensi dell art. 14 del Regolamento in materia di 2 /5

procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera n. 173/07/CONS, Allegato A (di seguito, il Regolamento ); - la nota del 12 aprile 20122 con cui questo Ufficio ha comunicatoo alle parti, ai sensi dell articolo 15 del summenzionato Regolamento, l avvio di un procedimento finalizzato alla definizione della deferita controversia e la successiva nota del 15 giugno 2012 con la quale ha invitato le parti stesse a presentarsi all udienza per la discussione della controversia in data 12 luglio 2012; UDITO il rappresentante dell operatore Vodafone nella suindicata udienza, stante l assenza dell istante; ESAMINATO pertanto il relativo verbale di udienza, con il quale ci si riservava di svolgere le opportune valutazioni al fine di definire la res controversa; ESAMINATI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell istruttoria; CONSIDERATO quanto segue: 1. Oggetto della controversia e risultanze istruttorie. Il Sig. XXXX, intestatario di un utenza di telefonia mobile con l operatore Vodafone, lamenta la fatturazione di un profilo tariffario diverso da quello sottoscritto. In particolare, dagli atti del procedimento è emerso che: l istante riferisce che a seguito della sottoscrizione, avvenuta in data 26 ottobre 2010 per il tramite di un promotore commerciale, di una non meglio specificata proposta di abbonamento relativa alla propria utenza di telefonia mobile n. XXX XXXXXXX, l operatore Vodafone attivava un piano tariffario diverso da quello asseritamente sottoscritto. Dichiara inoltre che, a fronte del fatto che non gli era stato rilasciato, né dal promotore commerciale, né dal gestore, altro che la copia relativa all anagrafica del cliente e nessun documento specificante il profilo tariffario, chiedeva per iscritto di sostituire il piano tariffario attivato da Vodafone con quello da lui richiesto. Nel precisare, infine, di avere sospeso i pagamenti delle fatture relativi all utenza de qua, evidenziava la propria volontà di corrispondere comunque quanto dovuto nel momento in cui l operatore avesse provveduto ad applicare il piano tariffario da lui effettivamente sottoscritto. L istante sostiene di non avere mai ricevuto dall operatore alcuna risposta a tali doglianze e, nel contestare le fatture emesse, di avere comunicato nel marzo 2012 la propria volontà di recedere dal contratto de quo e la propria disponibilità al pagamento del solo traffico effettuato, oltre che della tassa di concessione governativa. In data 22 marzo 2012, la parte istante esperiva presso la C.C..I.A.A. di XXXXXXX tentativo obbligatorio di conciliazione nei confronti dell operatore Vodafone, tentativo che si concludeva con verbale attestante il fallimento dello stesso per mancata adesione dell operatore alla procedura di conciliazione. Con l istanza di definizione della controversia il Sig. XXXX ha chiesto: 3 /5

1) la disdetta del contratto in totale esenzione spese ; 2) l annullamento di tutte le fatture emesse. 2. Valutazioni in ordine al caso in esame. In via preliminare, con riferimento alla richiesta di disdetta del contratto in totale esenzione spese si rileva, ai sensi dell art. 19 comma 4 del Regolamento, che l oggetto della pronuncia di quest Autorità è limitata agli eventuali rimborsi o indennizzi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizione normative o dalle delibere; pertanto tale richiesta, esulando dai suddetti casi, deve ritenersi inammissibile in questa sede. Con riferimento, poi, alla richiesta di annullamento di tutte le fatture emesse, si deve evidenziare la genericità e l incompletezza dell istanza introduttiva del presente procedimento, che si presenta eccessivamente scarna e non circostanziata. Dalla documentazione agli atti non risulta alcuna evidenza delle circostanze dichiarate dall istante, né di reclami effettuati; soprattutto, non risulta possibile accertare l an, il quomodo ed il quantum delle fatture di cui parte istante reclama l annullamento, attesa l insussistenza di ogni allegazione al riguardo. La domanda non risulta dunque determinata e per tale ragione non può essere accolta. CONSIDERATO tutto quanto sopra esposto; VISTI la relazione istruttoria redatta dal responsabile del procedimento, Dott.ssa Elisabetta Gonnelli, e lo schema di decisione predisposto dal dirigente Dott. Luciano Moretti, ex art. 19, comma 1, del Regolamento; UDITA l illustrazione del Dirigente, Dott. Luciano Moretti, svolta su proposta del Presidente nella seduta del 13 marzo 2014; Con voti unanimi D E L I B E R A 1) il rigetto dell istanza avanzata in data 5 aprile 2012 dal Sig. XXXXX XXXX nei confronti di Vodafone Omnitel XX; 2) la corresponsione, da parte della società Vodafone Omnitel XX, della somma di euro 20,00 a titolo di spese di procedura, considerate, ai sensi dell art. 19, comma 6, del Regolamento e delle Linee Guida approvate con la Delibera Agcom n. 276/13/CONS, la mancata partecipazione dell operatore all udienza di conciliazione e l assenza dell istante all udienza di definizione. E fatta salva la possibilità per l utente di richiedere in sedee giurisdizionale il risarcimento dell eventuale maggior danno subito, come previsto dall art. 19, comma 5, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A. 4 /5

Ai sensi dell art. 19, comma 3, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS Allegato A, il provvedimento di definizionee della controversia costituisce un ordine dell Autorità ai sensi dell art. 98, comma 11, D.lgs. n. 259/2003. La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito internet istituzionale del CoReCom, nonché trasmessa all Autorità per le garanzie nellee comunicazioni per gli adempimenti conseguenti. Ai sensi dell articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. Ai sensi dell art. 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere provvedimento è di 60 giornii dalla notifica dello stesso. avverso il presente Il Segretario Luciano Moretti Il Presidente Sandro Vannini 5 /5