COMUNE DI COMACCHIO Provincia di Ferrara Reg. delib. N. 1 Verbale di deliberazione della Giunta Comunale Seduta del 08/01/2008 alle ore 09.30. In seguito ad inviti si è riunita nell apposita sala della Sede Comunale la Giunta Comunale. Fatto l appello nominale risultano: Presenti Assenti 1) CICOGNANI MARIA CRISTINA Sindaco 1 2) CAVALIERI FOSCHINI WALTER Assessore 1 3) FARINELLI GIULIANO Assessore 1 4) CAVALLARI BERTO Assessore 1 5) FELLETTI FABRIZIO Assessore 1 6) BELLINI GIUSEPPE Assessore 1 7) GRAMOLELLI EUGENIO Assessore 1 Assiste il SIG. DOTT. GIUSEPPINA PASCALE. Presiede il SIG. WALTER CAVALIERI FOSCHINI. OGGETTO : POLIZIA MORTUARIA. ADOZIONE DI UN ATTO DI INDIRIZZO IN MATERIA DI DISPERSIONE DELLE CENERI E DI AFFIDAMENTO PERSONALE E CONSERVAZIONE DELLE URNE CINERARIE.
LA GIUNTA COMUNALE Vista la Legge n. 130 del 30.03.2001, avente oggetto: Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri ; Vista la Legge Regionale dell Emilia Romagna n 19 del 29.07.2004, che tra le altre detta disposizioni in materia di cremazione, dispersione delle ceneri e affidamento ai familiari dell urna cineraria, nel rispetto della volontà del defunto; Visto l art.11, commi 2, 3 e 4 della Legge R.E.R. sopra indicata che rispettivamente dispongono, con prescrizioni di tipo generale, la materia della dispersione delle ceneri in aree appositamente destinate all interno dei cimiteri o in natura o in aree private, e l affidamento personale, per la dispersione o per la conservazione delle urne cinerarie, rimandando ad apposito regolamento comunale lo stabilire le dimensioni delle urne, le caratteristiche dei luoghi di conservazione da parte dei privati in modo da garantire la sicurezza da ogni forma di profanazione e ogni altra prescrizione di carattere igienico sanitario; Vista la Direttiva della Giunta della Emilia Romagna n. 10 del 10.01.2005, avente oggetto: Direttiva in merito all applicazione dell art.11 della Legge Regionale 29 luglio 2004, n. 19 Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria, con la quale la Regione E.R. detta chiarimenti e indicazioni riguardo ai contenuti dell art.11 della Legge Regionale n.19, in particolare per quanto attiene all autorizzazione alla cremazione, all autorizzazione alla dispersione e all affidamento personale delle ceneri; Visto il parere igienico-sanitario del Dipartimento di Sanità pubblica della Ausl di Ferrara prot. n.7894 del 17.09.2005, che afferma il principio della non assimilabilità del regime igienico sanitario dell autorizzazione all affidamento personale delle ceneri con quello applicato a tutte le altre autorizzazioni di polizia mortuaria, nel senso che tale autorizzazione non necessita di alcuna prescrizione a tutela della salute pubblica; Ritenuto opportuno ottemperare alle prescrizioni della Legge Regionale succitata adottando un atto di indirizzo per regolamentare le modalità e le condizioni per l affidamento personale per la dispersione, in aree appositamente destinate all interno dei cimiteri comunali o in natura o in aree private, e per l affidamento e la conservazione dell urna cineraria ai familiari del defunto, al fine, principalmente, di garantire modalità applicative uniformi a tutela dei diritti degli utenti delle attività funebri comunali e per garantire la parità di trattamento degli stessi, nonché per assicurare da ogni profanazione le ceneri affidate personalmente, e infine per tutelare anche le condizione igienico-sanitarie e l identificazione dei dati anagrafici del defunto; Acquisito il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio interessato, e dato atto che il presente provvedimento non comporta né impegno di spesa né diminuzione di entrata; Visto l art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000; A voti unanimi, resi nei modi di legge; - 2 -
D E L I B E R A - di approvare per quanto citato in narrativa la disciplina in materia di dispersione delle ceneri e affidamento personale dell urna cineraria di cui all allegato A) del presente atto; - di affidare all Ufficio Stato civile e in particolare al Dirigente del Servizio stesso o suo delegato il compito di concedere l autorizzazione per la dispersione delle ceneri, per l affidamento personale e la conservazione delle ceneri del defunto ai familiari richiedenti, secondo le modalità specificate nell atto di indirizzo di cui all allegato A. La proposta del Presidente di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l urgenza, viene approvata con separata ed unanime votazione dagli Assessori presenti e votanti. Prot. n. 2/7/SSDD/FV/TD/as - 3 -
ALLEGATO A DISCIPLINA DELLE MODALITA DI DISPERSIONE ED AFFIDAMENTO DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI. - 4 -
ART. 1 Riferimenti normativi La materia di cui alla presente disciplina è regolamentata dalle seguenti disposizioni normative: - Legge n. 130 del 30.03.2001 Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri ; - Legge Regione Emilia-Romagna n. 19 del 29.07.2004 Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria ; - Direttiva Giunta Regione Emilia-Romagna n. 10 del 10.01.2005; - Parere Dipartimento Sanità Pubblica AUSL Ferrara del 17.09.2005, prot. n. 7894. ART. 2 Oggetto e finalità La presente disciplina regola l affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione di defunti nell ambito dei principi di cui alla normativa indicata nell art. 1. ART. 3 Luoghi di dispersione delle ceneri 1. La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi: - nel cinerario comune di cui all art. 80, comma 6, del d.p.r. 285/1990; - nell area a ciò destinata posta all interno dei cimiteri comunali; - in mare ad oltre mezzo miglio dalla costa; - nei laghi ad oltre cento metri dalla riva; - nei fiumi; - in aree naturali a distanza di oltre duecento metri da centri ed insediamenti abitativi; - in aree private. 2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall art. 3, comma 1, numero 8) del nuovo codice della strada. 3. La dispersione in area privata, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all aperto con il consenso del proprietario / o dei proprietari e non può dar luogo ad attività aventi fini di lucro. 4. La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti. ART. 4 Sanzioni amministrative La violazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli comporta l applicazione di una sanzione amministrativa di entità pari a quella stabilita dalla legge. Per quanto non stabilito dalla legge si applicano le disposizioni contenute nel regolamento comunale in materia di sanzioni amministrative. - 5 -
ART. 5 Senso comunitario della morte Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell urna cineraria al soggetto affidatario, nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, espressa attraverso una delle modalità di cui alla legge regionale n. 19/2004, è realizzata nel cimitero apposita targa individuale, che riporta i dati anagrafici del defunto con costo a carico dell affidatario dell urna. La permanenza della targa è prevista in 5 anni, rinnovabili in frazioni annuali, fino ad un massimo di 10 anni. Saranno consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri. ART. 6 Registri cimiteriali Deve essere predisposto apposito Registro a cura dei Servizi interessati nel quale deve essere evidenziato: - l affidatario con descrizione del luogo di residenza e dove verrà tenuta l urna cineraria con le descrizioni anagrafiche del richiedente, oltre che ai dati del defunto cremato; - il luogo di dispersione delle ceneri. ART. 7 Procedura 1. Procedura per la concessione dell autorizzazione all affidamento delle ceneri: 1) l affidamento dell urna cineraria è autorizzato alle seguenti condizioni: a) presentazione di istanza in bollo da parte del familiare individuato in vita dal defunto per l affidamento delle proprie ceneri su modulo predisposto dall ufficio competente a riceverla, conforme a modello regionale; b) espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, manifestata sia nella forma testamentaria che in altra forma olografa, o volontà manifestata dal coniuge e dai parenti di primo grado all unanimità, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con sottoscrizione autenticata, ai sensi dell art. 47 del DPR 445/2000; 2) nell istanza dovranno essere indicati: - generalità e residenza del richiedente e della persona cui verrà consegnata l urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna; - il luogo di conservazione; - la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell urna; - 6 -
- la conoscenza della possibilità di trasferimento dell urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla; 3) l Amministrazione comunale potrà effettuare, ove lo ritenesse opportuno, controlli periodici sull effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare al quale è stata affidata l urna cineraria, tramite un vigile urbano o personale comunale del servizio competente al rilascio dell autorizzazione; 4) il trasporto dell urna contenente le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell autorità giudiziaria. L urna sigillata contenente le ceneri può essere: a) Tumulata: 1. la tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in celletta individuale o collettiva, in sepoltura di famiglia o loculo anche in presenza di un feretro; 2. la durata della tumulazione è prevista in 30 anni o frazioni annuali fino alla concorrenza di tale periodo; 3. la tumulazione in sepoltura di famiglia o loculi è per il periodo concessorio residuo. b) Inumata in area cimiteriale: 1. l inumazione è effettuata solo in area cimiteriale ed è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri; 2. la durata dell inumazione è prevista in 5 anni, rinnovabile per frazioni annuali fino alla durata massima di 10 anni; 3. le fosse per l inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di m. 0,30 sia di lunghezza sia di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a m. 0,25. E d obbligo uno strato minimo di terreno di m. 0,30 tra l urna ed il piano di campagna del campo; 4. ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, cognome, della data di nascita e di morte del defunto, nonché un identificativo numerico progressivo di fila e fossa; 5. l urna cineraria destinata alla inumazione deve essere in materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione; 6. il servizio di inumazione delle ceneri, la fornitura del cippo comprensivo di targhetta è effettuato dal Comune, previo pagamento della relativa tariffa, a cura del Servizio di Polizia Mortuaria. - 7 -
c) Conservata all interno del cimitero, nel luoghi di cui all articolo 80, comma 3, del d.p.r. 285/1990 (Cinerario comune); d) Consegnata alla persona affidataria; 5) la consegna dell urna cineraria agli effetti dell art. 343 del Testo unico Leggi Sanitarie 1265/1934, deve risultare da apposito verbale redatto in n. 3 esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna concretamente l urna e il terzo deve essere trasmesso all ufficio comunale competente al rilascio dell autorizzazione; 6) il luogo di conservazione dell urna cineraria può essere realizzato all esterno o all interno dell abitazione e deve essere idoneo a garantire la non profanazione. Nel caso di luogo di conservazione esterno all abitazione devono essere osservate le dimensioni delle urne destinate alla tumulazione nei colombari cimiteriali. Inoltre deve rispettare la distanza prevista dalle normative vigenti dal confine della proprietà del vicino e deve essere sottratto alla vista dalla pubblica via. Se il luogo di conservazione dell urna cineraria si trova all interno dell abitazione è necessario che sia costruito un manufatto in muratura (nicchia o tabernacolo ecc.), oppure in altro materiale idoneo (legno, metallo, vetro) purché sia ancorato al muro o al pavimento. Sia che sia realizzato all esterno che all interno dell abitazione, è necessario che il luogo di conservazione delle ceneri sia costruito nel rispetto delle norme in materia sanitaria e di edilizia privata, nazionale e locale. L autorizzazione all affidamento dell urna cineraria non implica il permesso a costruite il colombario stesso; 7) l affidatario ha l obbligo di informare l Amministrazione comunale della variazione di residenza entro il termine massimo di 60 giorni, nonché delle eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri nell ambito dell abitazione di residenza; 8) l affidatario deve dichiarare che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza. 2) Procedura per la concessione dell autorizzazione alla dispersione delle ceneri: Presentazione di un istanza da parte del soggetto individuato in vita dal de cuius per effettuare la dispersione delle proprie ceneri.. Nella istanza dovranno essere indicati: a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente; b) la dichiarazione del luogo ove disperdere le ceneri, nonché una dichiarazione nella quale viene indicato dove l urna cineraria vuota viene conservata, le modalità di smaltimento nel - 8 -
c) caso in cui non sia consegnata al cimitero che provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente; d) l Autorizzazione dell Ente e/o proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri; e) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza. ART. 8 Deposito provvisorio E consentita la sosta gratuita per un periodo massimo di 12 mesi dell urna cineraria presso i Cimiteri Comunali. Trascorso il termine suddetto, senza che le procedure per la conservazione, l affido o la dispersione siano state definite, o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri verranno avviate d ufficio al Cinerario Comune. - 9 -
Letto e sottoscritto IL PRESIDENTE SIG. WALTER CAVALIERI FOSCHINI IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GIUSEPPINA PASCALE Questa deliberazione viene pubblicata all albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal., art. 124 D.Lgs. 267/00 e contestualmente trasmessa, in elenco, ai Capigruppo Consiliari, art. 125 D.Lgs. 267/00. Dalla Sede Comunale, addì IL DIRIGENTE SETTORE II DOTT. FERNANDA VALLARIO Esecutiva per decorrenza del termine (10 giorni) dall inizio della pubblicazione, art. 134 3 comma, D.Lgs. 267/00. Il. IL DIRIGENTE SETTORE II La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134-4 comma del D.Lgs. 267/2000. Il 08/01/2008 IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GIUSEPPINA PASCALE - 10 -