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1 Consiglio regionale Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA - ATTI CONSILIARI - PROGETTI DI LEGGE E RELAZIONI PROPOSTA DI LEGGE N. 240 Presentata dai Consiglieri Ciani, Ciriani, Di Natale, Dressi, Ritossa <<Disposizioni per la cremazione dei defunti, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri>> Presentata il 22 marzo 2007

2 Presidente, colleghi, La presente proposta di legge si propone di adeguare la normativa regionale alla legge nazionale n. 130 del 30 marzo 2001 inerente la cremazione, dando l opportunità, anche in modo innovativo, di soddisfare esigenze e sensibilità sempre più diffuse nella cultura dei cittadini del Friuli Venezia Giulia. La cremazione infatti è una civilissima e antichissima pratica in uso presso popoli di varie culture, anche la Chiesa cattolica dal 1963 ha abolito il divieto di farsi cremare ai propri fedeli ed è infatti proprio da allora che le sensibilità sono via via cresciute sino ad arrivare in Italia a una percentuale di cremazione rispetto alle consuete inumazioni di circa l 8 per cento; nel resto d Europa queste percentuali sono molto più elevate andando dal 18 per cento dell Austria, al 17 per cento della Spagna al 21 per cento della Francia al 47 per cento della Slovenia e raggiungendo percentuali altissime come in Gran Bretagna 72 per cento, la Svizzera e la Repubblica Ceca il 76 per cento. La legge che presentiamo, all articolo 1, esprime la necessità della salvaguardia della dignità umana e della sua libera scelta. L articolo 2 concede la pratica della cremazione nel territorio della regione con l obbligatorietà dell uso di feretri in legno non verniciato o in materiali alternativi ai fini dell inquinamento dei fumi di combustione. Prevede la possibilità della dispersione, anche in natura, delle ceneri, e del loro affidamento. L articolo 3 indica le funzioni pianificatorie delle Province, essendo le stesse deputate all autorizzazione delle emissioni in atmosfera. L articolo 4 detta le funzioni dei Comuni, che vanno dalla realizzazione dei crematori, all individuazione nel proprio territorio di cinerari e di aree di dispersione delle ceneri, all istituzione di uno specifico registro, alle autorizzazioni e all informazione dei cittadini. CIANI CIRIANI DI NATALE DRESSI RITOSSA I

3 - 1 - Art. 1 (Oggetto e finalità) 1. La presente legge disciplina la pratica della cremazione dei defunti, l affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell ambito delle norme di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri). 2. La presente legge ha il fine di salvaguardare la dignità di ogni persona, la sua libera scelta, le sue convinzioni religiose e culturali, il suo diritto a una corretta e adeguata informazione. Art. 2 (Cremazione, dispersione e affidamento delle ceneri) 1. L autorizzazione alla cremazione sul territorio regionale è concessa nel rispetto dei principi e delle modalità di cui alla legge 130/ Al fine di ridurre i fumi inquinanti e i tempi di combustione è obbligatorio l uso di feretri di legno dolce non verniciato o in alternativa di feretri ecologici in materiali alternativi (truciolato, cartone, vimini, etc.) 3. La dispersione delle ceneri è consentita nel rispetto della volontà del defunto unicamente in aree appositamente destinate all interno delle aree cimiteriali, o in natura, o in aree private. 4. La dispersione delle ceneri all interno delle aree cimiteriali è disciplinata dai Comuni che individuano apposite aree. Tali aree possono essere sostitutive del cinerario comune previsto dall articolo 80, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria). 5. La dispersione delle ceneri in natura avviene all aperto ed è consentita nel rispetto delle seguenti condizioni: a) in montagna a una distanza non inferiore ai 200 metri da centri o insediamenti abitativi; b) in mare a oltre mezzo miglio dalla costa; c) nei laghi a oltre 100 metri dalla riva; d) nei fiumi, nei tratti liberi da manufatti e natanti.

4 La dispersione delle ceneri non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro. 7. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dalla legislazione vigente. 8. L affidamento delle ceneri avviene mediante consegna dell urna sigillata, al coniuge, al convivente, ad altro famigliare avente diritto, all esecutore testamentario o al rappresentante legale dell associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, i quali possono disporre, nel rispetto della volontà del defunto, la tumulazione, l interramento o l affidamento personale. L urna è sigillata in modo da consentire in ogni caso l identificazione dei data anagrafici del defunto. 9. In caso di affidamento personale, l ufficio comunale competente annota nel registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 285/1990, le generalità della persona che ha in consegna l urna e quelle del defunto medesimo. Se l affidatario intende rinunciare all affidamento dell urna è tenuto a conferirla, per la conservazione, presso un cinerario comune istituito nelle aree cimiteriali. 10. Al fine di assicurare l identità certa delle ceneri è adottato un sistema identificativo da applicare sul cofano della bara prima della cremazione allo scopo di certificare la diretta relazione tra le ceneri da consegnare agli aventi diritto. 11. Il trasporto delle urne non è soggetto a misure igieniche precauzionali, salvo diversa disposizione dell autorità sanitaria. 12. Per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato sono predisposte apposite sale attigue ai crematori. Art. 3 (Funzioni delle Province) 1. Le Province entro un anno dall entrata in vigore della presente legge valutano, d intesa con i Comuni interessati, il fabbisogno di crematori nell ambito del proprio territorio tenendo conto della popolazione residente, della distanza chilometrica, e delle necessità di consentire il pieno esercizio di libera scelta della cremazione di ciascun cittadino. Le Province garantiscono l accessibilità e la fruibilità del servizio di cremazione anche attraverso forme di collaborazione con crematori situati in ambiti territoriali contigui anche extra provinciali tramite accordi tra le diverse Province.

5 - 3 - Art. 4 (Funzioni dei Comuni) 1. Spetta ai Comuni, singoli o associati, la realizzazione di crematori. 2. I crematori devono essere realizzati all interno delle aree cimiteriali esistenti o di ampliamenti degli stessi. Non è consentito l utilizzo di crematori mobili. 3. I Comuni devono allestire sul proprio territorio almeno una camera mortuaria con annessa struttura per il commiato, collocata prevalentemente in uno dei cimiteri del territorio, al fine di consentire, in situazione di sicurezza igienico-sanitaria, la custodia provvisoria delle salme, in attesa di cremazione. 4. Individuano e disciplinano con proprio regolamento, all interno del proprio territorio, un cinerario e una o più aree cimiteriali dedite alla dispersione delle ceneri. 5. Adottano uno specifico registro cui vengono annotati i cittadini ancora in vita che sottoscrivono la propria volontà alla cremazione, all affidamento e/o dispersione delle ceneri. La sottoscrizione può essere reversibile e può avvenire anche attraverso la comprovata iscrizione a un associazione di cui all articolo 2 attraverso i propri rappresentanti. 6. Rilasciano l autorizzazione alla dispersione delle ceneri. 7. I Comuni favoriscono e promuovono l informazione ai cittadini residenti nel proprio territorio sulle diverse pratiche funerarie anche con riguardo agli aspetti economici. Specifiche dettagliate informazioni sono dedicate alla cremazione, all affidamento delle ceneri e alle modalità di dispersione o conservazione delle stesse. 8. Per non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell urna cineraria al soggetto affidatario o nel caso di dispersione delle ceneri è realizzata nel cimitero apposita targa individuale o collettiva che riporta i dati anagrafici del defunto. 9. Sono consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

6 - 4 - TESTO NOTIZIALE Nota all articolo 2 - L articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 recante Approvazione del regolamento di polizia mortuaria, è il seguente: Art La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall'autorità comunale, ponendo nel crematorio l'intero feretro. 2. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. 3. Nel cimitero deve essere predisposto un edificio per accogliere queste urne; le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati. 4. Le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche edilizie di questi edifici vengono stabilite dai regolamenti comunali. 5. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 24, 27, 28 e 29, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi. 6. Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

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