DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 23 del 31/10/2012



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C O M U N E D I A L L U M I E R E

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COMUNE DI URBANA PROVINCIA DI PADOVA DELIBERAZIONE DEL CONIGLIO COMUNALE 23 del 31/10/2012 C O P I A OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2012. L'anno DUEMILADODICI il giorno TRENTUNO del mese di OTTOBRE alle ore 21:00 convocato con le prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale. All'appello risultano presenti: Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre. BALBO MARCO BATTAGLIA FILIPPO N CREMA DR.A ALBERTA N DANIELLI MICHELE GIOACHIN GIOACHINO BALBO RENZO BOGGIAN MATTEO FATTORE DR.A ANNA LORENZETTO ING. GIUEPPE TONATO PIERANTONIO GOZZO RICCARDO PIMPOLO DORI BIZZO DR.A MARIA LUIA Totale Presenti: 11 Totali Assenti: 2 Assenti Giustificati i signori: BATTAGLIA FILIPPO; CREMA ALBERTA Assenti Non Giustificati i signori: Nessun convocato risulta assente ingiustificato Partecipa il EGRETARIO COMUNALE DOTT.A GIUEPPA CHIRICO il quale provvede alla redazione del presente verbale. In qualità di INDACO, BALBO MARCO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato. Designa scrutatori per la verifica delle votazioni i sig.ri Consiglieri (Art. 22 Regolamento Consiglio Comunale): PIMPOLO DORI TONATO PIERANTONIO LORENZETTO GIUEPPE L'ordine del giorno diramato ai igg. Consiglieri secondo le modalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato. Nella ala Consiliare sono depositate le proposte relative con i documenti necessari.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2012. Il indaco ed il Vice-indaco illustrano i criteri con i quali sono state decise le aliquote I.M.U. (All.ti A e B). egue intervento dell Assessore al Bilancio Dr. Gianluca Corradin (All. C). IL CONIGLIO COMUNALE VITO l art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina dell Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore viene anticipata all annualità 2012; VITO il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria; VITO l art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l IMU; VITO l art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; Visto l art. 13 comma 6 D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l aliquota di base dell imposta pari allo 0,76% sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione; Visto l art. 13 comma 7 D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 secondo cui i Comuni possono modificare l aliquota ridotta dell imposta per l abitazione principale e delle relative pertinenze pari allo 0,4% sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione; Visto l art. 13 comma 8 D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 secondo cui i Comuni possono modificare l aliquota ridotta dell imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui l art. 9 comma 3 bis D.L. 557 del 30.12.1993 convertito con modificazioni, dalla legge 26.02.1994, pari allo 0,2% riducendola fino allo 0,1%; VITO l art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui: - dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00= rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; - per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo

complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00=; VITO l art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento; RICHIAMATO il comma 16 quater dell art. 29 del D.L. 29/12/2011 n. 216, aggiunto dalla legge di conversione 24/02/2012 n. 14, il quale ha previsto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l anno 2012 è differito al 30/06/2012; VITA la propria precedente deliberazione con la quale si è approvato il Regolamento per l approvazione dell Imposta Municipale Unica; VITO il Decreto Ministeriale del 02.08.2012 il quale ha previsto il differimento al 31.10.2012 del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2012; VITO il Decreto Legge 174/2012; VITO lo tatuto Comunale; VITO il Regolamento comunale di contabilità; VITO il parere del Revisore del Conto; VITO il parere del Responsabile dell Area finanziaria; CON votazione espressa per alzata di mano, votazione che dà il seguente risultato: presenti 11, votanti 8, favorevoli 8, astenuti 0, contrari 3 (Consiglieri Lorenzetto Giuseppe, Balbo Renzo, Bizzo Maria Luisa); I PROPONE 1. di approvare per l annualità 2012 le aliquote da applicare all Imposta municipale propria come indicate nella seguente tabella: Tipologia imponibile Abitazioni principali e relative pertinenze Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993 Tutti gli altri immobili Immobili posseduti da anziani o disabili che acquistano la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l immobile non risulti locato. Aliquota 0,56% (5,60 per mille) 0,10% (1,00 per mille) 0,86% (8,60 per mille) 0,56% (5,60 per mille) 2

2. di confermare, così come previsto dall art. 13, comma 10, del D.L. n 201/2011 convertito nella legge n 214/2011, la misura di 200,00= (duecentoeuro) quale detrazione per abitazione principale e relative pertinenze. Tale detrazione viene elevata ad 300,00 nel caso in cui dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell abitazione principale del soggetto passivo una persona alla quale la competente autorità abbia riconosciuto una invalidità permanente in misura pari al 100%, come da art. 9 comma 6 del Regolamento I.M.U. 3. di stabilire che, per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50,00= (cinquantaeuro) per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l importo massimo di 400,00= (quattrocentoeuro). 4. di stabilire come previsto dall art. 10 del Regolamento che viene considerata abitazione principale l unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in Istituti di Ricovero o anitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la spessa non risulti locata. Viene altresì considerata abitazione principale l unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello tato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulta locata art. 10 comma 2 Regolamento I.M.U. 5. di delegare il Responsabile del ervizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma. 6. con separata votazione che dà il seguente risultato: presenti 11, votanti 8, astenuti 0, contrari 3 (Lorenzetto Giuseppe, Balbo Renzo, Bizzo Maria Luisa), il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile. 3

COMUNE DI URBANA PROVINCIA DI PADOVA Allegato sub. A) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 31/10/2012 P A R E R I (art. 49 ed art. 151-4 comma - del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000) OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2012. ERVIZI FINANZIARI - AFFARI GENERALI - TRIBUTI PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE CONTRARIO Li, 29/10/2012 IL REPONABILE DEL ERVIZIO (F.to Feffin Antonella) ETTORE ERVIZIO FINANZIARIO - AFFARI GENERALI PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: FAVOREVOLE CONTRARIO Li, 29/10/2012 IL REPONABILE DEL ERVIZIO F.to FEFFIN ANTONELLA

DELIBERAZIONE DEL CONIGLIO COMUNALE NR. 23 DEL 31/10/2012 Letto, approvato e sottoscritto. IL INDACO F.to BALBO MARCO IL EGRETARIO COMUNALE F.to CHIRICO Dott.ssa GIUEPPA Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'albo Pretorio comunale dal 14/11/2012 al 29/11/2012 ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000. Urbana, li 14/11/2012 IL MEO COMUNALE Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale. Urbana, li 10/11/2012 IL REPONABILE DEL ERVIZIO FEFFIN FEFFIN ANTONELLA La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000 il giorno 24/11/2012 dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 3 ), sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 2 ) Urbana, li 24/11/2012 IL EGRETARIO COMUNALE F.to CHIRICO Dott.ssa GIUEPPA

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2012. All. A) alla deliberazione di C.C. n. 23 del 31.10.2012 Dichiarazioni del indaco Le aliquote IMU sono strettamente legate al Bilancio di Previsione 2012 approvato a giugno di quest anno. La norma prevede che il termine ultimo per la loro determinazione sia il 31/10/2012, termine volutamente atteso dall Amministrazione, per monitorare le modifiche attuate dal Governo sull IMU e in merito alle ripetute riduzioni dei trasferimenti ai Comuni. Il gettito IMU, che il Comune di Urbana dovrà introitare, corrisponde a 519.000. Questo valore non è stato determinato a discrezione dell Amministrazione Comunale, ma è scaturito pressoché automaticamente dal bilancio, mantenendo inalterata la spesa dei precedenti bilanci e mantenendo in essere i servizi offerti ai cittadini. Questo è stato, infatti, il principio sul quale l Amministrazione ha espresso la propria scelta politica: mantenere in essere i servizi erogati fino ad oggi, evitando nuove spese di bilancio, evitando di aumentare le entrate tenendo inalterate l addizionale Irpef e le tariffe dei vari servizi. I miniori trasferimenti dello stato incidono in maniera importante sulla determinazione delle aliquote IMU. Il indaco chiede di mettere agli atti una tabella riassuntiva della quale da lettura per sommi capi: trasferimenti statali 2010 609.763-2011 578.688-2012 408.542. La riduzione dei trasferimenti dal 2011 ad oggi corrisponde a 170.000, equivalente all 11% sul totale delle entrate correnti. Il indaco comunica anche le agevolazioni più importanti riportate sul regolamento IMU. E stata data particolare attenzione alle persone con invalidità permanete del 100 % elevando la detrazione a loro carico a 300. Anche per gli anziani e disabili che risiedono in Casa di Riposo beneficeranno di agevolazioni; le loro abitazioni di proprietà saranno, infatti, assimilate a prima casa quando in realtà la norma in origine le considerava altri fabbricati. E evidente, conclude il indaco, che per l utente l IMU diventa un aggravio se paragonata alla vecchia ICI con la quale però è improprio fare dei confronti. L ICI, infatti, era un imposta comunale che veniva introitata per intero dai Comuni. Per l IMU in realtà non è così, in quanto circa metà del gettito degli altri fabbricati va allo stato. i è di fronte ad una rivoluzione epocale sia per i bilanci comunali, quanto per l alto carico di imposizione addossato ai cittadini.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2012. All. B) alla deliberazione di C.C. n. 23 del 31.10.2012 RELAZIONE CONIGLIO COMUNALE DEL 31.10.2012 Il Vicesindaco illustra al Consiglio i criteri con i quali sono state decise le aliquote comunicate dal indaco. Nel valutare le aliquote applicate abbiamo effettuato un approfondita analisi sulle tipologie di fabbricati presenti nel territorio comunale, quali sono i soggetti che ne fanno uso, e l impatto che potrebbero avere sulle attività produttive. Dall analisi è emerso che ad Urbana ci sono: 600 fabbricati adibiti ad abitazione principale, 354 abitazioni adibite ad altro uso che comprendono anche abitazioni locate e abitazioni in uso ai figli che per decreto non possono essere purtroppo considerate prima casa - e 580 tra negozi e capannoni ad uso artigianale/industriale/commerciale/agricolo. Moltissimi sono i terreni agricoli condotti con professionalità da imprenditori e pensionati coltivatori diretti. Abbiamo anche analizzato le rendite medie delle abitazioni principali. Considerando che l IMU prima casa è più alta dello 0,1 per mille rispetto all ICI 2009 - ultimo anno di applicazione ICI prima casa -, è emerso che l 84% delle abitazioni ha una rendita media inferiore a 450 e il relativo aumento dell IMU sulla vecchia ICI è mediamente sostenibile, in alcuni casi anche pari a zero, tenendo conto anche dell aumento delle detrazioni. Cosa diversa per le seconde case, negozi e capannoni ad uso artigianale/industriale/commerciale/agricolo e per i terreni, per i quali l aliquota applicata è l 8,6 per mille. In questo caso è da precisare che il 50 % dell imposta incassata sul 7,6 per mille va allo stato. Altro dato interessante è il raffronto delle aliquote applicate con gli altri comuni contermini, in quanto ad Urbana le rendite attribuite a vano/mq dei fabbricati e dei terreni, sono più basse. Per esempio l aliquota del 5,6 per mille applicata ad Urbana per la prima casa equivale ad un 4,67 a Casale e ad un 4,94 a Montagnana, mentre per quanto riguarda i fabbricati ad uso artigianale l aliquota dell 8,6 applicata ad Urbana equivale al 7,6 a Casale di codosia. tesso discorso vale per i terreni, ad esempio l 8,6 per mille applicato dal Comune di Urbana equivale al 7,6 applicato dal Comune di Montagnana. Per essere più espliciti i comuni di Casale e Montagnana a parità di tipologia di fabbricato, terreno agricolo e mq, con l aliquota del 7,6 incassano quanto incassa il Comune di Urbana con l aliquota dell 8,6 per mille. Nel concludere, vorrei ribadire quanto già espresso dai colleghi in merito all attenzione che abbiamo avuto nei confronti di tutte le fasce sociali del paese puntando a ridistribuire l imposta in maniera equa su prime case ed attività in genere. In particolare un ulteriore riguardo l abbiamo avuto per il settore primario riducendo l aliquota dal 2 all 1 per mille per i fabbricati strumentali. Questa scelta è stata dettata in particolare dagli importanti costi che stanno sostenendo i proprietari - coltivatori diretti, iap e pensionati coltivatori diretti - di fabbricati strumentali agricoli per i quali è stato introdotto l obbligo di accatastare nuovamente tutti i fabbricati agricoli. Colgo questa occasione per ribadire l importanza del ruolo che ha il settore nella gestione e nella tutela del territorio in cui viviamo e che nel nostro Comune oltre a tantissime imprese vitali professionali, annovera la presenza di molti pensionati coltivatori diretti che continuano ad esercitare attività con importanti risvolti sociali. Voglio ricordare ancora una volta che circa il 50% dell IMU pagata dai ns cittadini va allo stato.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2012. All. C) alla deliberazione di C.C. n. 23 del 31.10.2012 Intervento Assessore al Bilancio Dr. Corradin Gianluca L'Assessore rileva come il gettito IMU sia stato determinato sulla base di precise esigenze di bilancio che l'attuale Amministrazione si è trovata a affrontare indipendentemente dal proprio operato. i evidenzia la sussistenza di importanti voci di bilancio che incidono pesantemente sui conti senza possibilità di intervenire concretamente allo scopo di contenerle. A titolo esemplificativo si osserva che le spese per il personale pari ad oltre 400/mila euro incidono per oltre il 30% sul totale delle spese correnti mentre l'incidenza delle rate di rimborso mutui pari a ca. 220.000 euro annui -al netto dei contributi direttipesa per quasi il 20%. e teniamo conto della marcata riduzione dei trasferimenti commentata poco fa dal indaco, è evidente che il pareggio dei conti, unitamente alla garanzia dei servizi ai cittadini, possono essere garantiti solo grazie all Imposta Municipale Unica. Ritornando all esempio precedente, l Assessore al Bilancio ricorda che attualmente sono accesi 61 mutui per un residuo debito complessivo di circa 2,48 milioni di euro. Di questi mutui solo uno è stato acceso da questa Amministrazione senza alcun aggravio di bilancio trattandosi di un finanziamento destinato ad impianti fotovoltaici che per sua natura si auto estingue grazie al sistema degli incentivi previsti. In merito al confronto con le aliquote applicate dai comuni limitrofi, l Assessore Corradin cita la precisa ed esaustiva analisi comparativa condotta dal Vicesindaco da cui si desume come ad aliquote più basse applicate dagli altri Enti, corrispondano valori catastali significativamente più alti rispetto a quelli del nostro Comune. Urbana presenta infatti le rendite catastali più basse del mandamento rendendo quindi necessario compensare la minore base imponibile con aliquote mediamente più elevate dei comuni contigui.