FRIE FVG Un Analisi sul ruolo Dott. Ing. Marco Lanaro 18 Marzo 2012
Il Fondo Garanzie PMI SITO FRIE FVG RELAZIONE FRIE FVG 2011
Il Fondo Garanzie PMI Fondo regionale garanzia pmi (art. 12 bis L.R. 12/2005) Premessa L art. 12 bis della LR 12/2005 ha previsto la costituzione del Fondo Regionale di Garanzia per le PMI deputato al rilascio di una garanzia fideiussoria proporzionale a favore della Banca convenzionata e nell interesse delle piccole e medie imprese che svolgono la propria attività sul territorio regionale. Il regolamento del Fondo è stato emanato con il DPR 5/08/2009, n. 224 e successivamente modificato dal DGR 914. Soggetti finanziabili e loro requisiti Possono beneficiare dell intervento del Fondo le PMI economicamente e finanziariamente sane aventi sede o unità operativa in FVG, di tutti i settori, alle condizioni previste dalla normativa de minimis (art.1 del regolamento (CE) 1998/2006) o, su richiesta della PMI interessata, alle condizioni previste dalla Comunicazione (aiuti di importo limitato ai sensi del DPCM 3 giugno 2009). La concessione della garanzia del Fondo è subordinata al rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro. Tipologia degli interventi del Fondo Il fondo rilascia garanzie per un importo massimo pari al 40% del finanziamento bancario, relativamente al solo debito in linea capitale. La garanzia del Fondo deve essere affiancata dalla garanzia di uno dei Confidi convenzionati e non può mai essere superiore a quest ultima. I finanziamenti garantiti dal Fondo sono classificati in: a) finanziamenti a breve termine : i finanziamenti di durata predeterminata non superiore a 18 mesi concessi a PMI per l operatività corrente; b) consolidamenti : i finanziamenti a medio termine di durata superiore a 18 mesi e non superiore a 5 anni finalizzati al consolidamento finanziario di passività a breve termine; c) altre operazioni : le operazioni effettuate nei tre anni successivi all entrata in vigore della LR 11/2009, inerenti il riscadenzamento, la sospensione temporanea e/o l allungamento di piani di ammortamento per il rimborso di pregresse esposizioni finanziarie e per altre operazioni di rimodulazione dei rapporti in essere di cui all articolo 12 bis, comma 5 della legge regionale 4/2005, intendendosi per tale ogni operazione a titolo oneroso finalizzata all esercizio dell impresa ed effettuata a valere su operazioni già in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale 4.6.2009, n. 11, dalla quale emergano ulteriori oneri in capo alla PMI. Nell ipotesi di consolidamento, i contratti di finanziamento possono prevedere un periodo di preammortamento massimo di 270 giorni oltre che la corresponsione degli interessi in unica soluzione allo scadere di tale periodo. La medesima PMI può beneficiare di più interventi del Fondo nel limite dei tetti massimi di intervento, ove in regola con gli originari piani di ammortamento delle operazioni precedentemente garantite. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia del fondo per altre operazioni che prevedano piani di ammortamento di durata superiore a 5 anni, l intervento del Fondo può essere concesso limitatamente ai primi 5 anni del periodo di ammortamento. SITO FRIE FVG
Il Fondo Garanzie PMI MUTUO Banca Piccola & Media Impresa GARANZIA (FIDEIUSSIONE) FRIE FVG AL 40% GARANZIA PATRIMONIALE Al 60% FRIE FVG copre fino al 40% del Debito in Linea Capitale cioè FRIE FVG Rappresenta il valore complessivo della parte di debito (esclusi gli interessi) che il debitore deve al soggetto finanziatore. Fideiussione Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. Nel diritto romano, la fideiussione è il negozio giuridico con il quale un soggetto, chiamato fideiussore, garantisce un'obbligazione altrui, obbligandosi personalmente nei confronti del creditore del rapporto obbligatorio. Tale nozione è accolta dal codice civile italiano all'art. 1936, ai sensi del quale «È fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce (promessa unilaterale) l'adempimento di un'obbligazione altrui. La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza».
Il Fondo Smobilitazione Crediti Fondo regionale smobilizzo crediti (art. 12 ter L.R. 12/2005) Premessa La L.R. 11/2009 ha autorizzato la costituzione del Fondo Regionale Smobilizzo Crediti, il cui funzionamento è stato disciplinato con il regolamento emanato con il D.P.R. 191/2009, come modificato dal D.G.R. n. 915. Il Fondo è destinato alla concessione di finanziamenti agevolati a breve e a medio termine a favore delle microimprese e delle piccole imprese (di seguito indicate come PI) artigiane, industriali, del commercio, del turismo e dei servizi aventi sede o unità operativa nel territorio del FVG, a fronte di crediti vantati verso imprese aventi sede legale nel territorio di uno Stato membro dell Unione Europea o verso Pubbliche Amministrazioni (regionali e nazionali). Soggetti finanziabili e loro requisiti Lo smobilizzo dei crediti e l intervento del Fondo possono essere richiesti dalle PI aventi sede o unità operativa in FVG, la cui situazione economica non sia irrimediabilmente compromessa, alle condizioni previste dalla normativa de minimis (art.1 del regolamento (CE) 1998/2006) o, su richiesta della PI interessata, alle condizioni previste dalla Comunicazione (aiuti di importo limitato ai sensi del DPCM 3 giugno 2009). Tipologie di crediti ammesse all intervento del Fondo I crediti verso le imprese e le Pubbliche Amministrazioni debitrici devono essere di natura contrattuale e commerciale, nonché maturati dalla PI richiedente nel corso della propria attività imprenditoriale caratteristica. I crediti sono conseguenti a contratti regolarmente eseguiti e non devono essere oggetto di contestazione giudiziale o stragiudiziale in ordine alla loro misura od esistenza da parte del debitore. Interventi di finanziamento del Fondo Fino alla data di attivazione del sistema di smobilizzo crediti, a seguito dell espletamento delle procedure di selezione delle banche emittenti, il Fondo concede finanziamenti il cui importo è calcolato con riferimento al valore originario dei crediti vantati dalle PI verso le imprese e le Pubbliche Amministrazioni debitrici alla data di presentazione della domanda: a) 100% del valore originario dei crediti nel caso in cui i relativi termini di pagamento siano già scaduti alla predetta data ovvero nel caso di crediti verso procedure concorsuali; b) 80% del valore originario dei crediti nei casi diversi dalle ipotesi di cui alla lettera a). I finanziamenti sono concessi al tasso variabile corrispondente all Euribor 6 mesi / 360 o al tasso fisso pari all IRS corrispondente al periodo di durata dei finanziamenti medesimi. Salva l applicazione di commissioni stabilite nelle convenzioni con le Banche, le PI hanno facoltà di richiedere che il finanziamento sia posto in essere al tasso zero nei seguenti casi: a) la PI richiedente è inserita in un piano di crisi settoriale o territoriale; b) il finanziamento è calcolato con riferimento a crediti vantati dalla PI nei confronti di procedure concorsuali. SITO FRIE FVG
DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI AIUTI A FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) DELLA COMMISSIONE N. 800/2008 (GUUE L 214 del 09/08/2008) ARTICOLO 11 - SPESE AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO Sono ammissibili al finanziamento le spese per investimenti iniziali in attivi materiali e immateriali relativi alla creazione di un nuovo stabilimento, all estensione di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi o al cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente, o nell acquisizione degli attivi direttamente connessi ad uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe chiuso qualora non fosse stato acquisito e gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente. Per essere considerati costi ammissibili i beni immateriali soddisfano le seguenti condizioni: a) essere utilizzati esclusivamente nell impresa beneficiaria degli aiuti; b) essere considerati ammortizzabili; c) essere acquistati da terzi a condizioni di mercato, senza che l acquirente sia in posizione tale da esercitare il controllo, ai sensi dell articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004 sul venditore o viceversa; d) figurare all attivo dell impresa per almeno tre anni. È facoltà del Comitato di gestione di verificare con i mezzi ritenuti più opportuni la congruità delle spese. Le domande di ammissione al finanziamento F.R.I.E. debbono essere presentate prima che inizi l'avvio dei lavori per l'esecuzione dei relativi progetti di investimento. SITO FRIE A) Componente impiantistica Sono ammissibili le spese relative all'acquisto in proprietà di impianti e singole macchine, purché nuove, anche se acquisite da impresa collegata a quella richiedente il finanziamento B) Componente immobiliare Sono ammissibili le spese relative all'acquisto di terreni nonché le spese relative al piano di caratterizzazione, alla caratterizzazione e alle eventuali bonifiche e all acquisto e/o realizzazione di fabbricati di nuova costruzione purché risultino funzionali allo svolgimento dell'attività in atto o prevista. C) Consulenza ed altri servizi e attività Limitatamente alle PMI, sono ammissibili a finanziamento fino al 50% dei costi ammissibili, le spese per servizi forniti da consulenti esterni purché: - non continuativi o periodici - non connessi alle normali spese di funzionamento dell impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità e le spese aggiuntive sostenute per la locazione, installazione e gestione dello stand nel caso della sola prima partecipazione a fiere ed esposizioni. D) Componenti diverse Le spese per l'acquisto di "software" e "hardware" sono ammissibili. La spesa per l'acquisto di dotazioni d'ufficio è ammissibile. La spesa per l'acquisto di stampi è ammissibile purché gli stessi siano destinati al processo produttivo. Non sono ammissibili al finanziamento le spese per l'acquisto di materiale di trasporto (attivi mobili) quale autoveicoli targati destinati al trasporto merci.
ARTICOLO 11 - SPESE AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO Sono ammissibili al finanziamento le spese per investimenti iniziali in attivi materiali e immateriali relativi alla creazione di un nuovo stabilimento, all estensione di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi Per essere considerati costi ammissibili i beni immateriali soddisfano le seguenti condizioni: a) essere utilizzati esclusivamente nell impresa beneficiaria degli aiuti; b) essere considerati ammortizzabili; c) essere acquistati da terzi a condizioni di mercato, senza che l acquirente sia in posizione tale da esercitare il controllo, ai sensi dell articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004 sul venditore o viceversa; d) figurare all attivo dell impresa per almeno tre anni. Per quanto concerne le immobilizzazioni immateriali la deducibilità di quote di ammortamento è consentita solamente nel caso di beni immateriali (diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, brevetti industriali, processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico; marchi d'impresa; diritti di concessione e altri diritti iscritti nell'attivo del bilancio) e dell avviamento (Art.103 TUIR). Una azienda che investe nel costruire una rete commerciale è un bene immateriale non finanziabile
ARTICOLO 17 TASSO DI INTERESSE L'agevolazione può essere accordata per una somma non superiore, rispettivamente, all 80% della spesa, per le micro e piccole imprese, al 75% per le media imprese e al 65% per le grandi imprese fermi restando i limiti previsti per gli aiuti a finalità regionale dal regolamento (CE) 800/2008. Ai sensi del decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 29 luglio 1999 (G. U. n. 183 del 6 agosto 1999) e successive modifiche, il tasso di interesse è definito come segue: a) grandi imprese: tasso Euribor a 6 mesi ridotto del 20% (zone in deroga all'art. 87, par. 3, lett. c, del Trattato); b) medie imprese: tasso Euribor a 6 mesi ridotto del 50%; c) piccole imprese: tasso Euribor a 6 mesi ridotto del 65%; ARTICOLO 20 - GARANZIE Il prestito pubblico deve essere assistito da normali garanzie che non comportino rischi anormali e si possa ritenere non contengano elementi di garanzie pubbliche. Ogni mutuo deve essere assistito da idonee garanzie, reali o personali. Nel caso in cui le garanzie reali non siano ritenute idonee ad assicurare il recupero del credito dovranno essere integrate da altre garanzie reali o personali quali, ad esempio, le fideiussioni, che sono considerate idonee solo se prestate da aziende di credito o da imprese di assicurazioni, restando riservata al prudente apprezzamento del Comitato la possibilità di considerare equipollenti quelle prestate da altri soggetti. Nella valutazione della congruità del rapporto di copertura cauzionale il Comitato terrà conto del merito di credito complessivo dell'azienda finanzianda con l'avvertenza che l'ammontare massimo del finanziamento, assistito dalle sole garanzie reali, di norma, non potrà superare il 66,70% del valore di queste ultime. Restano ferme eventuali limitazioni poste dalle convenzioni con i datori di fondi. Al fine della verifica, in ordine alla sufficienza delle garanzie reali, si assumono i seguenti valori: per i terreni: valore venale; per i fabbricati industriali e commerciali: fino all'80% del valore venale; per gli immobili civili di abitazione: fino al 100% del valore venale; per impianti e macchine nuove: fino al 60% del valore venale (esclusi automezzi, apparecchi elettronici ed impianti fotovoltaici); per impianti e macchine usati: fino al 50% del valore venale; per automezzi: fino al 40% del valore venale; per apparecchi elettronici: fino al 30% del valore venale. Per impianti fotovoltaici 0% del valore venale. Nella determinazione dei valori netti di garanzia, in presenza di altri precedenti mutui in regolare ammortamento, le Banche potranno non prendere in considerazione le successive due semestralità, riducendo di due rate l'ammontare del residuo debito.