Nulla la delibera assembleare nella parte in cui riconfermava il precedente amministratore in assenza della maggioranza assoluta dei condomini, in violazione del comma 2 dell' art 1136 cc. Tribunale di Brindisi - Sentenza n. 279 del 6 marzo 2012 Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del giudice Donatella De Giorgi, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 1393 del R.G. 2009, 1 / 5
TRA M.M. + 8 rappresentati e difesi dall'avv. S. Del Grosso, procuratore domiciliatario - ricorrenti - CONTRO CONDOMINIO VITTORIA, in persona dell'amministratore p.t. rappresentato e difeso dall' avv. C. Consales, procuratore domiciliatario; - resistente - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato i condomini ricorrenti hanno convenuto in giudizio il condominio Vittoria concludendo per l'annullamento del punto 2 della delibera assembleare del 16.4.2009, avente ad oggetto la riconferma o nomina di nuovo amministratore, poiché approvata senza la maggioranza assoluta dei condomini invece prevista dal comma 2 dell'art 1136; il tutto con vittoria delle spese di lite. 2 / 5
Si costituiva il Condominio Vittoria che si associava alla richiesta di annullamento del punto 2 della delibera impugnato convenendo sull'insufficiente maggioranza dell'assemblea, concludendo per la compensazione delle spese di lite. La causa, acquisiti i documenti agli atti, senza richieste istruttorie è stata rinviata per discussione all'odierna udienza e poi decisa come da sentenza letta in udienza. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata e deve pertanto essere accolta nei limiti e per i motivi che seguono. Pacifico ed ammesso anche dalla resistente la nullità del punto 2 della delibera assembleare nella parte in cui riconfermava il precedente amministratore in assenza della maggioranza assoluta dei condomini, in violazione del comma 2 dell' art 1136 cc. 3 / 5
Ciò comporta l'annullamento in parte qua dell'impugnata delibera. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite si deve tener conto dell'adesione del condominio alla doglianza dei condomini ricorrenti, espressa già prima della sua costituzione in giudizio. Tuttavia a tale volontà non è poi seguita una revoca da parte dello stesso condominio, in via di autotutela, della delibera qui impugnata con la conseguenza che la condotta collaborativa è idonea a giustificare una compensazione parziale delle spese di lite che per la restante parte devono essere poste a carico del condominio resistente per il principio di soccombenza. P.Q.M. Il Tribunale di Brindisi, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede: 1- Accoglie la domanda e per l'effetto annulla il punto 2 della delibera assembleare impugnata 4 / 5
nella parte in cui riconferma il precedente amministratore in violazione della maggioranza prevista dall'art 1136 comma 2 cc. 2- Spese compensate nella misura del 50%. 3- Condanna il condominio convenuto al rimborso, in favore dei ricorrenti, delle residue spese di giudizio che si liquidano, per il residuo 50% in complessivi 1020, di cui 70,00 per spese, 350 per diritti ed 600 per onorari, oltre 12,5% spese generali, CAP ed IV A come per legge. Brindisi 6.3.2012 5 / 5