Condominio - Annullamento delibera assembleare - Nomina amministratore senza maggioranza assoluta

Documenti analoghi
contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente

* * * MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato la S. F. s.r.l., impugnando la delibera assembleare del , conveni

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

Firmato Da: ARIENZO MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1156b9

ha pronunciato la presente

Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali

Giudice di Pace del Mandamento di Cosenza Sentenza n del 05 ottobre 2005 Estensore Panzera

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente

Esame di avvocato, ricorsi giurisdizionali e competenza

contro e con l'intervento di per l'annullamento

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

per l'annullamento, previa sospensiva,

contro nei confronti di per l'annullamento

Studio legale law. Anna Teresa Paciotti. Tar Sardegna Sentenza n. 207/2012. Marzo 1, 2012 Categoria Leggi e Sentenze Circolari

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. IL TRIBUNALE DI ROMA I Sezione Lavoro

Una pronuncia sulla decurtazione dei punti della patente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

contro per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

Sinistro avvenuto su strada provinciale - Erronea chiamata in causa del Comune - Estromissione

TRIBUNALE ORDINARIO di CIVITAVECCHIA VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 292/2015 tra

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. (Sezione II) ha pronunciato la seguente

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) SENTENZA

ha pronunciato la presente

contro per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA. Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbale di accertamento: competenza del Giud

ha pronunciato la presente

GIURISTA AMBIENTALE naturagiuridica.com Blog: naturagiuridica.blogspot.com

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

urn:nir:tar.liguria;sezione.1:sentenza: Sentenza Santo Balba 03/05/ Roberto Pupilella 28/04/ /05/

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

contro nei confronti di per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sez. I ter SENTENZA

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

Pubblico impiego, buonuscita ed indennità


contro nei confronti di e con l'intervento di

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO, Sez. III^-quater S E N T E N Z A

ha pronunciato la presente

VI-2 SEZIONE CIVILE. - Presidente Rep. - Consigliere C.C.15/9/2015. CARUSO Assunta, DEL GROSSO Michele e VANGELI Avv. Pietro,

Sentenze interessanti N.29/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce PRIMA SEZIONE SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

Tribunale di Udine. - sezione civile -

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione interna. Presidente. Consigliere. Primo Ref. est SENTENZA

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

Cittadini stranieri e nulla osta lavorativo

Sosteneva che il provvedimento di sospensione della patente di guida, a norma dell'art. 223 C.d.S., ha natura cautelare e trova legittima

ha pronunciato la presente

Ric. n. 578/2004 Sent. n. 2426/08 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione,

ha pronunciato la presente

Autore: sentenza In: Magistratura amministrativa REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA NAPOLI QUINTA SEZIONE

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA. In nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA - I^ SEZIONE - SENTENZA.

Tribunale di Prato. Dott. - R.g. n.. Udienza. Comparsa di costituzione e risposta. del Sig. XXX, nato a, il.. e residente a. in V.le.

REPUBBLICA ITALIANA Sent. N. 7/2008 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ric. N.765/2006 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE SECONDA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Seconda) SENTENZA

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

Segnalata da Nicola Centorrino SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Transcript:

Nulla la delibera assembleare nella parte in cui riconfermava il precedente amministratore in assenza della maggioranza assoluta dei condomini, in violazione del comma 2 dell' art 1136 cc. Tribunale di Brindisi - Sentenza n. 279 del 6 marzo 2012 Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del giudice Donatella De Giorgi, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 1393 del R.G. 2009, 1 / 5

TRA M.M. + 8 rappresentati e difesi dall'avv. S. Del Grosso, procuratore domiciliatario - ricorrenti - CONTRO CONDOMINIO VITTORIA, in persona dell'amministratore p.t. rappresentato e difeso dall' avv. C. Consales, procuratore domiciliatario; - resistente - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato i condomini ricorrenti hanno convenuto in giudizio il condominio Vittoria concludendo per l'annullamento del punto 2 della delibera assembleare del 16.4.2009, avente ad oggetto la riconferma o nomina di nuovo amministratore, poiché approvata senza la maggioranza assoluta dei condomini invece prevista dal comma 2 dell'art 1136; il tutto con vittoria delle spese di lite. 2 / 5

Si costituiva il Condominio Vittoria che si associava alla richiesta di annullamento del punto 2 della delibera impugnato convenendo sull'insufficiente maggioranza dell'assemblea, concludendo per la compensazione delle spese di lite. La causa, acquisiti i documenti agli atti, senza richieste istruttorie è stata rinviata per discussione all'odierna udienza e poi decisa come da sentenza letta in udienza. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata e deve pertanto essere accolta nei limiti e per i motivi che seguono. Pacifico ed ammesso anche dalla resistente la nullità del punto 2 della delibera assembleare nella parte in cui riconfermava il precedente amministratore in assenza della maggioranza assoluta dei condomini, in violazione del comma 2 dell' art 1136 cc. 3 / 5

Ciò comporta l'annullamento in parte qua dell'impugnata delibera. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite si deve tener conto dell'adesione del condominio alla doglianza dei condomini ricorrenti, espressa già prima della sua costituzione in giudizio. Tuttavia a tale volontà non è poi seguita una revoca da parte dello stesso condominio, in via di autotutela, della delibera qui impugnata con la conseguenza che la condotta collaborativa è idonea a giustificare una compensazione parziale delle spese di lite che per la restante parte devono essere poste a carico del condominio resistente per il principio di soccombenza. P.Q.M. Il Tribunale di Brindisi, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede: 1- Accoglie la domanda e per l'effetto annulla il punto 2 della delibera assembleare impugnata 4 / 5

nella parte in cui riconferma il precedente amministratore in violazione della maggioranza prevista dall'art 1136 comma 2 cc. 2- Spese compensate nella misura del 50%. 3- Condanna il condominio convenuto al rimborso, in favore dei ricorrenti, delle residue spese di giudizio che si liquidano, per il residuo 50% in complessivi 1020, di cui 70,00 per spese, 350 per diritti ed 600 per onorari, oltre 12,5% spese generali, CAP ed IV A come per legge. Brindisi 6.3.2012 5 / 5