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LEGGE DELEGA DI RIFORMA FISCALE - DECRETO LEGISLATIVO N. 127 DEL 5 AGOSTO 2915 IN MATERIA DI TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE OPERAZIONI IVA E DI CONTROLLO DELLE CESSIONI DI BENI EFFETTUATE ATTRAVERSO DISTRIBUTORI AUTOMATICI PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE. Premessa. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2015 è stato pubblicato, in attuazione della Legge Delega di Riforma fiscale (L. 11 marzo 2014, n. 23), il decreto legislativo n. 127 del 5 agosto 2015 che introduce misure volte ad incentivare, mediante la riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, l'utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi all'agenzia delle Entrate. Come noto, lo schema di decreto era stato approvato dal Consiglio dei Ministri, in via preliminare, lo scorso 21 aprile, ed analizzato nei contenuti nella nostra nota informativa n. 133 dell'11 maggio 2015. Di seguito, si illustrano le principali novità del predetto Decreto Legislativo, con le modifiche apportate a seguito dei pareri espressi dalla VI Commissione Finanze e Tesoro del Senato e dalla VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati Fatturazione elettronica (Art. 1). L'art. 1 reca disposizioni in merito all'introduzione dell'utilizzo facoltativo della fatturazione elettronica nei rapporti "B2B". La fattura elettronica nei rapporti tra soggetti privati viene, infatti, introdotta su base opzionale e non obbligatoria, lasciando, quindi, ai contribuenti la libera scelta di aderire o meno all'innovazione. La norma prevede un lasso di tempo congruo per predisporre l'infrastruttura tecnologica ed agevolare le imprese nell'uso del nuovo strumento telematico. In particolare sono previsti due "step": dal 1 luglio 2016, l'agenzia delle Entrate metterà a disposizione di tutti i contribuenti, un servizio gratuito per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche anche tra privati. Con un apposito Decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze, sentite le associazioni di categoria, verranno individuate le categorie di soggetti cui sarà destinato il servizio di generazione, trasmissione e conservazione elettronica (ai sensi della prima bozza di decreto, il DPCM avrebbe dovuto individuare solamente i soggetti destinatari della sola conservazione elettronica); dal 1 gennaio 2017, i contribuenti potranno optare per l'invio telematico all'agenzia delle Entrate di tutte le fatture emesse e ricevute mediante il sistema di interscambio (SDI) messo a disposizione dall'amministrazione finanziaria. 2
Spetterà ad un Provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate, sentite le associazioni di categoria, definire le modalità tecniche applicative della trasmissione telematica nel rispetto dei principi di semplificazione, economicità e minimo aggravio per il contribuente. Per i soggetti che sceglieranno di avvalersi della fatturazione elettronica verranno meno una serie di adempimenti amministrativi quali, ad esempio, lo "spesometro", la comunicazione delle operazioni con i Paesi "black list", gli elenchi Intrastat servizi. Beneficeranno, inoltre, di rimborsi Iva più veloci che dovranno essere effettuati entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione. Conseguentemente, importanti novità riguarderanno anche i controlli che potranno essere effettuati, grazie alle informazioni in possesso dell'agenzia delle Entrate, anche "da remoto", riducendo così gli adempimenti dei contribuenti ed evitando di ostacolare il normale svolgimento dell'attività economica. Viene, infine, esclusa la duplicazione nella richiesta di dati. Al riguardo, spetterà ad un Decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze, da emanarsi entro 6 mesi, stabilire le nuove modalità di controllo "a distanza". Il comma 6, infine, stabilisce, apposite sanzioni per le ipotesi di omessa od incompleta trasmissione dei dati. Trasmissione telematica dei corrispettivi (Art. 2). Dal 1 gennaio 2017, i soggetti di cui all'art. 22 del D.P.R. n. 633 del 1972 ("Commercio al minuto e attività assimilate"), avranno la facoltà di trasmettere telematicamente all'agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri, in sostituzione degli obblighi di registrazione. L'opzione ha effetto per cinque anni e se non revocata si estende di quinquennio in quinquennio. In sostanza, si tratta del superamento della valenza fiscale dello scontrino e della ricevuta. Resta, comunque, fermo l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente (necessaria, ad esempio, per attivare una garanzia, o per dimostrare un avvenuto acquisto). Per i gestori dei distributori automatici la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, a partire dal 2017, è obbligatoria. Dunque, anche la trasmissione telematica dei corrispettivi viene introdotta su base opzionale e non obbligatoria, lasciando, quindi, ai contribuenti la libera scelta di aderire o meno all'innovazione. Inoltre, si potrà disporre di un lasso di tempo congruo per predisporre l'infrastruttura tecnologica ed agevolare le imprese nell'uso del nuovo strumento telematico. Spetterà ad un apposito Provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate, sentite le associazioni di categoria, definire le informazioni, le modalità oggetto della trasmissione nonché le caratteristiche tecniche degli apparecchi. Per i commercianti al minuto - oltre ad essere eliminati i medesimi adempimenti previsti per i soggetti che adottano la fattura elettronica ("spesometro", comunicazione delle operazioni con i Paesi "black list", elenchi Intrastat servizi, rimborsi Iva più veloci) - verranno meno gli obblighi di emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale e di registrazione dei corrispettivi. Infine, vengono stabilite, apposite sanzioni per le ipotesi di omessa od incompleta trasmissione dei dati. Incentivi all'opzione per la trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi (Art. 3). L'art. 3 elenca gli incentivi riconosciuti ai soggetti che opteranno per la trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi. In primis, come detto, vengono meno gli obblighi di comunicazione relativi a: "spesometro"; operazioni con i Paesi "black list"; contratti di leasing nonché quelli relativi ad attività di locazione e noleggio (nella prima versione del decreto non erano presenti tali attività); acquisti effettuati da San Marino (nella prima versione del decreto non erano presenti tali attività); elenchi Intrastat servizi. Inoltre, tali soggetti beneficiano di rimborsi Iva più veloci, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale. Infine, i termini di accertamento in materia Iva e di imposte dirette sono ridotti di un anno (da quattro a tre), per i contribuenti che garantiranno la tracciabilità dei pagamenti dagli stessi ricevuti ed effettuati nei modi che saranno stabiliti con un successivo Decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze. 3
Riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili per specifiche categorie di soggetti (Art. 4). Per alcune tipologie di imprese di minori dimensioni la scelta di inviare le fatture elettroniche emesse e ricevute, ovvero, di trasmettere telematicamente i corrispettivi all'agenzia delle Entrate, consentirà di usufruire di un sistema di assistenza on-line ed ottenere ulteriori benefici quali, ad esempio, l'esonero dall'obbligo di registrazione delle fatture emesse e ricevute e dell'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione Iva per il rimborso dei crediti. Ancora non si conoscono i soggetti ammessi a tali ulteriori benefici: spetterà ad un apposito Decreto Ministeriale, sentite le associazioni di categoria (quest'ultima è una modifica introdotta durante l'iter parlamentare), individuare le categorie di contribuenti, tra i quali potranno rientrare anche soggetti non di minore dimensione che intraprendono attività d'impresa, arte o professione (per tali soggetti il regime agevolativo si applicherà per il periodo in cui l'attività inizierà e per i due successivi. Cessazione degli effetti premiali (Art. 5). L'art. 5 prevede che in caso di omissione della trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei corrispettivi, ovvero in caso di dati incompleti od inesatti, i contribuenti perdono i benefici introdotti dal Decreto in esame, a meno che non provvedano a regolarizzare la propria posizione entro un termine da stabilirsi con un successivo Provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate. LEGGE DELEGA DI RIFORMA FISCALE PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 AGOSTO 2015, N. 128, RECANTE DISPOSIZIONI SULLA CERTEZZA DEL DIRITTO NEI RAPPORTI TRA FISCO E CONTRIBUENTE. Premessa. Sulla Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2015, n. 190, è stato pubblicato il D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128, avente ad oggetto la certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23 (Legge Delega di Riforma fiscale). Come già comunicato lo schema del decreto in oggetto era stato approvato, lo scorso 21 aprile, dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle Finanze, per poi essere trasmesso in Parlamento ed assegnato alle Commissioni Finanze di Camera e Senato per il prescritto parere e, per le conseguenze di carattere finanziario, assegnato alle Commissioni Bilancio di entrambi rami del Parlamento. Di seguito, si illustrano le principali novità del predetto Decreto Legislativo, con evidenziazione delle modifiche apportate a seguito dei pareri espressi dalle succitate Commissioni. Abuso del diritto o elusione fiscale (Art. 1). L'art. 1 dello schema di decreto in esame codifica, mediante aggiunta dell'art. 10-bis alla legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei contribuenti), la fattispecie di "abuso del diritto o elusione fiscale". In particolare, l'abuso del diritto si configura qualora una o più operazioni prive di sostanza economica, pur nel rispetto formale delle norme fiscali e indipendentemente dalle intenzioni del contribuente, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Sono, dunque, tre i presupposti per l'esistenza dell'abuso: assenza di sostanza economica delle operazioni effettuate; realizzazione di vantaggi fiscali indebiti; circostanza che il vantaggio è l'effetto essenziale dell'operazione. Il comma 2 dell'art. 10-bis, chiarisce il significato dei termini utilizzati nella definizione di abuso di cui al comma 1, specificando cosa debba intendersi per "operazioni prive di sostanza economica" e per "vantaggi fiscali indebiti". In particolare: le operazioni prive di sostanza economica sono i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali. Sono indici di mancanza di sostanza economica, in particolare, la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la non conformità dell'utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato; 4
i vantaggi fiscali indebiti sono i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario. Non si considerano, invece, abusive le operazioni giustificate da "valide ragioni extrafiscali non marginali", anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa o dell'attività professionale del contribuente. Secondo quanto chiarito nella relazione illustrativa allo schema di decreto in esame, le valide ragioni extrafiscali non marginali sussistono solo se l'operazione non sarebbe stata posta in essere in loro assenza. Il comma 4 dell'art. 10-bis, ribadisce il principio generale secondo cui il contribuente può legittimamente perseguire un risparmio di imposta, scegliendo tra gli atti, fatti e contratti, quelli meno onerosi sotto il profilo impositivo. Il contribuente ha, inoltre, la possibilità di proporre interpello per conoscere se le operazioni che intende realizzare costituiscano fattispecie di abuso del diritto. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, saranno disciplinate le relative modalità applicative. In seguito all'approvazione dei pareri resi dalle Commissioni, il decreto legislativo prevede che il contribuente possa presentare un'istanza di interpello in relazione non solo ad operazioni che intende realizzare, ma anche ad operazioni che siano state realizzate. L'istanza, inoltre, deve essere presentata prima della scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima. I commi da 6 a 9 dell'art. 10-bis recano speciali regole procedimentali destinate a garantire un efficace confronto con l'amministrazione finanziaria e a salvaguardare il diritto alla difesa del contribuente. In particolare, l'abuso del diritto deve essere accertato con apposito atto dell'amministrazione, preceduto, a pena di nullità, dalla notifica al contribuente di una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta giorni, in cui sono indicati i motivi per i quali si ritiene configurabile un abuso del diritto. La richiesta di chiarimenti deve essere notificata dall'amministrazione finanziaria, entro il termine di decadenza previsto per la notificazione dell'atto impositivo. Tra la data di ricevimento dei chiarimenti ovvero di inutile decorso del termine assegnato al contribuente per rispondere alla richiesta e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo devono intercorrere non meno di sessanta giorni. In difetto, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei 60 gg. L'atto impositivo deve essere specificamente motivato, a pena di nullità, in relazione alla condotta abusiva, alle norme o ai principi elusi, agli indebiti vantaggi fiscali realizzati, nonché ai chiarimenti forniti dal contribuente. Viene, inoltre, esplicitato che l'amministrazione finanziaria ha l'onere di dimostrare la sussistenza della condotta abusiva, mentre il contribuente ha l'onere di dimostrare l'esistenza delle eventuali ragioni extrafiscali. La disciplina dell'abuso del diritto ha un carattere meramente residuale, dunque trova applicazione solo se una determinata situazione non configura le fattispecie della frode o della simulazione, regolate con il D.Lgs. n. 74 del 2000. Inoltre, le operazioni abusive non danno luogo all'applicazione delle sanzioni penali, ma solo all'applicazione di sanzioni amministrative-tributarie. Le previsioni del decreto, sia quelle relative agli adempimenti procedimentali sia quelle che riguardano la nozione di abuso, hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della norma e si applicano anche alle operazioni effettuate prima, ma non ancora accertate. La nozione di abuso, come configurata dallo schema di decreto delegato, non ha, quindi valore interpretativo. Revisione della disciplina del raddoppio dei termini di accertamento (Art. 2). L'art. 2 del decreto dà attuazione al principio contenuto nell'art. 8, comma 2, della legge 23/2014, che prevede la definizione della portata applicativa della disciplina sul raddoppio dei termini di accertamento, nell'ipotesi di invio della denuncia, ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale, per uno dei reati penal-tributari previsti dal D.Lgs 74/2000. Fino da oggi, tale raddoppio operava a beneficio dell'azione accertatrice dell'amministrazione finanziaria anche nel caso in cui la formale denuncia fosse stata presentata oltre i termini ordinari di accertamento previsti in materia di imposte dirette e IVA. Per garantire maggiore certezza delle situazioni giuridiche e una correlata miglior tutela dei diritti dei contribuenti, viene stabilito che, d'ora in avanti, il raddoppio si verifichi solo in presenza dell'effettivo 5
invio della denuncia effettuato entro i termini ordinari di decadenza, facendo salvi gli effetti degli atti impositivi precedentemente notificati. In particolare, in materia di imposte dirette, il comma 1 integra il contenuto dell'art. 43, comma 3 del DPR 600/1973, prevedendo che il raddoppio non operi qualora la denuncia sia presentata o trasmessa oltre la scadenza dei termini ordinari previsti nello stesso articolo 43. Lo schema di decreto governativo ha ricevuto il parere favorevole da parte delle competenti Commissioni parlamentari, con la precisazione che la condizione sull'applicabilità del raddoppio dei termini comprenda esplicitamente anche le denunce presentate dalla Guardia di finanza. Pertanto, in accoglimento di tali condizioni, all'art. 43, comma 3, del DPR 600/1973, è aggiunto, infine, il seguente periodo "il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'amministrazione finanziaria, in cui è compresa la Guardia di Finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui ai commi precedenti". In materia di IVA, è stato integrato l'art. 57, comma 3, del DPR 633/1972, con l'aggiunta del seguente periodo "il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di Finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui ai commi precedenti." In altri termini, con l'entrata in vigore del decreto legislativo, il raddoppio dei termini opera solo se la violazione, di natura penal-tributaria, sarà denunciata all'autorità giudiziaria entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi ovvero, in caso di presentazione omessa o nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo. Il comma 3, poi, prevede che sono fatti salvi gli effetti dei seguenti atti, sempreché notificati alla data di entrata in vigore del decreto: avvisi di accertamento; provvedimenti di irrogazione sanzioni di natura amministrativa; tutti gli atti impugnabili con i quali l'agenzia delle Entrate fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria. Inoltre, viene specificato che, qualora i relativi atti aventi a oggetto la pretesa impositiva o sanzionatoria siano notificati entro il 31 dicembre 2015, sono fatti salvi gli effetti: degli inviti a comparire previsti dall'art. 5 del Dlgs 218/1997, notificati entro la data di entrata in vigore del decreto; dei processi verbali di constatazione dei quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza entro la data di entrata in vigore del decreto. Infine, il comma 4 del decreto contiene una norma specifica che risolve i dubbi interpretativi derivanti dal coordinamento tra termini di prescrizione penale e termini di decadenza del potere di accertamento, che aveva ripercussioni anche in tema di voluntary disclosure. In specie, viene stabilito che ai fini della causa di non punibilità di cui all'art. 5-quinquies, commi 1 e 2, del DL 26 giugno 1990, n. 167, si considerano oggetto della procedura di collaborazione volontaria anche gli imponibili, le imposte e le ritenute correlati alle attività dichiarate nell'ambito di tale procedura per i quali è scaduto il termine per l'accertamento. In altri termini, i contribuenti che si avvarranno della collaborazione volontaria beneficeranno, anche per gli anni già decaduti (ma non prescritti ai fini penali), della non punibilità per le violazioni costituenti reato (illeciti fiscali e riciclaggio). Adempimento collaborativo (Art. 3). L'art. 3 dello schema di decreto legislativo in esame istituisce il regime di adempimento collaborativo fra l'agenzia delle entrate e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale. Il decreto prevede che l'accesso al regime sia su base volontaria e sia subordinato al possesso, da parte del contribuente, di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale. Il rischio fiscale è qualificato quale rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento tributario. In specie, il sistema deve assicurare: 1. una chiara attribuzione di ruoli e responsabilità ai diversi settori dell'organizzazione dei contribuenti in relazione ai rischi fiscali; 6
2. efficaci, procedure di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali il cui rispetto sia garantito a tutti i livelli aziendali; 3. efficaci procedure per rimediare ad eventuali carenze riscontrate nel suo funzionamento e attivare le necessarie azioni correttive. Il regime comporta per l'agenzia delle Entrate diversi impegni: 1. valutazione trasparente, oggettiva e rispettosa dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità del sistema di controllo adottato, con eventuale proposta degli interventi ritenuti necessari ai fini dell'ammissione e delle permanenza nel regime; 2. pubblicazione periodica sul proprio sito istituzionale dell'elenco aggiornato delle operazioni, strutture e schemi ritenuti di pianificazione fiscale aggressiva; 3. promozione di relazioni con i contribuenti improntate a principi di trasparenza, collaborazione e correttezza nell'intento di favorire un contesto fiscale di certezza; 4. realizzazione di specifiche semplificazioni degli adempimenti tributari, in conseguenza degli elementi informativi forniti dal contribuente nell'ambito del regime; 5. esame preventivo delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali significativi e risposta alle richieste dei contribuenti nel più breve tempo possibile; 6. debita considerazione degli esiti dell'esame e della valutazione effettuate dagli organi di gestione, delle risultanze delle attività dei soggetti incaricati, presso ciascun contribuente, della revisione contabile, nonché di quella dei loro collegi sindacali e dei pareri degli organismi di vigilanza. Atri impegni sono previsti a carico dei contribuenti: 1. istituzione e mantenimento del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, nonché attuazione delle modifiche del sistema adottato eventualmente ritenute necessarie dalla Agenzia delle Entrate; 2. comportamento collaborativo e trasparente, mediante comunicazione tempestiva ed esauriente all'agenzia delle entrate dei rischi di natura fiscale e, in particolare, delle operazioni che possono rientrare nella pianificazione fiscale aggressiva; 3. risposta alle richieste della Agenzia delle entrate nel più breve tempo possibile; 4. promozione di una cultura aziendale improntata a principi di onestà, correttezza e rispetto della normativa tributaria, assicurandone la completezza e l'affidabilità, nonché la conoscibilità a tutti i livelli aziendali. L'adesione al regime comporta diversi benefici: in primis, la possibilità per i contribuenti di pervenire con l'agenzia delle entrate a una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali, attraverso forme di interlocuzione costante e preventiva su elementi di fatto, inclusa la possibilità dell'anticipazione del controllo. L'adesione al regime comporta altresì per i contribuenti una procedura abbreviata di interpello preventivo in merito all'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti, in relazione ai quali l'interpellante ravvisa rischi fiscali. L'Agenzia delle Entrate, entro quindici giorni dal ricevimento, verifica e conferma l'idoneità della domanda presentata, nonché la sufficienza e l'adeguatezza della documentazione prodotta con la domanda. Il termine per la risposta all'interpello è in ogni caso di quarantacinque giorni, decorrenti dal ricevimento della domanda ovvero della documentazione integrativa richiesta, anche se l'agenzia delle Entrate effettua accessi alle sedi dei contribuenti, definendone con loro i tempi, per assumervi elementi informativi utili per la risposta. I contribuenti comunicano all'agenzia il comportamento effettivamente tenuto, se difforme da quello oggetto della risposta da essa fornita. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati i termini e le modalità applicative del presente articolo in relazione alla procedura abbreviata di interpello preventivo. In fase di prima applicazione, il regime è riservato ai contribuenti di maggiori dimensioni, che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a dieci miliardi di euro e, comunque, ai contribuenti che abbiano presentato istanza di adesione al Progetto Pilota sul Regime di Adempimento Collaborativo di cui all'invito pubblico del 25 giugno 2013, pubblicato sul sito ufficiale dell'agenzia delle entrate dotati di un sistema di controllo interno per la gestione del rischio fiscale e che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a un miliardo di euro. 7
Come indicato dalle Commissioni, il decreto ora prevede che entro il 31 dicembre 2016, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze deve essere fissato il termine finale della fase di prima applicazione del regime. Il Ministero dell'economia e delle finanze, inoltre, deve trasmettere annualmente alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sullo stato dell'attuazione del regime di adempimento collaborativo. La prima relazione deve essere trasmessa entro il 31 luglio 2017. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI AD USO NON ABITATIVO. INDICI ISTAT Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale n.201 del 31 agosto 2015 è stato pubblicato il comunicato ISTAT concernente l'indice dei prezzi al consumo relativo al mese di luglio 2015, necessario per l'aggiornamento del canone di locazione degli immobili ai sensi della Legge 392/78 ed ai sensi della Legge 449/97. La variazione annuale luglio 2014 luglio 2015 è pari a meno 0,1 (75% = -0,075). La variazione biennale luglio 2013 luglio 2015 è pari a 0,0. 8