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Pag. 1 Informazioni FISAC BCC Foglio interno di informazione agli iscritti Fondo di Sostegno al Reddito e Previdenza Complementare I dubbi, le incertezze ed alcune risposte rispetto alla propria posizione di previdenza complementare nel Fondo Pensione Nazionale BCC/CRA in caso di accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Sostegno al reddito Premessa: Con questo notiziario ci prefiggiamo l obiettivo di fornire ai lavoratori del Credito Cooperativo alcuni elementi di conoscenza riguardo la Previdenza Complementare ed il Fondo di Sostegno al Reddito di settore, rivolgendoci in particolare a coloro che hanno aderito o aderiranno a procedure di esodo. Stante la complessità della materia, utilizzeremo in alcuni casi anche lo schema domanda-risposta auspicando che ciò possa aiutare la comprensione ma consapevoli che il lavoro non potrà essere esaustivo. Per una valutazione attenta e consapevole sulla tua posizione previdenziale, e fare la scelta più aderente alla tua condizione ed alle tue aspettative, ti invitiamo a rivolgerti ai rappresentanti sindacali FISAC CGIL presenti in azienda e sul territorio oltre che agli uffici preposti del Fondo Pensione Nazionale ed alla Direzione del Personale della tua azienda. Iniziamo a capire quali sono le possibili opzioni disponibili: Domanda: Sono un lavoratore del Credito Cooperativo che ha aderito alle prestazioni del Fondo di sostegno al Reddito (esodo). Cosa posso fare della mia posizione di previdenza complementare (Fondo Pensione Nazionale)? Risposta: Puoi richiedere il RISCATTO che il Fondo Pensione Nazionale eroga sulla base delle previsioni di Legge (D.Lgs. 252/2005 art. 14 comma 2 lettera b) e del proprio Statuto o le PRESTAZIONI. Di seguito cercheremo di approfondire tali argomenti ed i relativi regimi fiscali.

Il RISCATTO: Pag. 2 E il diritto dell aderente, che si verifica solo a determinate condizioni, di poter riscattare parte (riscatto PARZIALE massimo 50%) o tutto (riscatto TOTALE) della posizione individuale maturata nel Fondo Pensione Nazionale. Riassumendo, in caso di esodo: 1. La richiesta di riscatto per inoccupazione superiore a 12 mesi ed inferiore a 48 mesi prevede la possibilità di riscattare: Sia il 50% della posizione individuale maturata (riscatto PARZIALE): senza alcuna penalizzazione fiscale (viene infatti considerata alla stregua di una prestazione) Che il 100% della posizione individuale maturata (riscatto TOTALE con penalizzazione fiscale): sul restante 50% verrà applicata la tassazione prevista per cause diverse (pro rata e meno favorevole) 2. In caso di inoccupazione superiore a 48 mesi con più di 5 anni al raggiungimento della pensione o con meno di 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare è possibile effettuare la richiesta di riscatto TOTALE. Cosa fare per la richiesta di erogazione di RISCATTO: Sul sito del Fondo Pensione Nazionale troverai il modello di domanda All_D2a da inviare al Fondo stesso per la richiesta di riscatto parziale o integrale. In caso di riscatto integrale della posizione individuale il Fondo Pensione dovrà provvedere a liquidare prioritariamente il riscatto parziale e, successivamente, il riscatto per cause diverse, applicando una tassazione mista 1 1 Risoluzione n. 3997/E/2008 Agenzia delle Entrate

Pag. 3 3. In caso di inoccupazione superiore a 48 mesi con meno di 5 anni alla maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari (accesso alle prestazioni nel regime previdenziale obbligatorio di appartenenza), le attuali norme NON ammettono la richiesta di RISCATTO ma, essendo l iscritto al Fondo Pensione equiparato al pensionato, è possibile accedere alla normale richiesta di PRESTAZIONI al pensionamento in rendita o capitale 2 Cosa fare per la richiesta di erogazione di PRESTAZIONI al pensionamento: Sul sito del Fondo Pensione Nazionale troverai il modello di domanda All_D2a al quale andrà allegato anche uno dei seguenti modelli: a) Il modello All_D3VI - domanda di riscatto o di conversione in rendita della posizione individuale per raggiungimento dei requisiti di pensionamento VECCHIO iscritto b) Il modello All_D3NI - domanda di riscatto o di conversione in rendita della posizione individuale per raggiungimento dei requisiti di pensionamento NUOVO iscritto Domanda: Quindi, se rimango al Fondo di Sostegno al Reddito per più di 48 mesi, e andrò in pensione entro i 60 mesi successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro, posso chiedere esclusivamente la prestazione di previdenza complementare? Risposta: Esattamente. In questo caso vale la pena ricordare quali sono le diverse opzioni relative alle prestazioni al pensionamento. 2 D.Lgs. 252/2005 art. 11 comma 4; statuto Fondo Pensione Nazionale art. 10

Le PRESTAZIONI pensionistiche complementari: Pag. 4 Sono le diverse modalità previste dal Fondo Pensione Nazione secondo cui l aderente, sulla base della propria tipologia di iscritto alla previdenza complementare, ha diritto di utilizzare la posizione individuale maturata. Tipologia dell aderente ( VECCHIO iscritto o NUOVO iscritto ) Domanda: Quale è la differenza tra VECCHIO iscritto e NUOVO iscritto? Risposta: Viene considerato VECCHIO iscritto chi alla data del 28 aprile 1993 era già iscritto ad una forma di previdenza complementare e che non abbia effettuato il riscatto della posizione previdenziale in essa maturata. E NUOVO iscritto, invece, chi ha aderito a forme di previdenza complementare dopo il 28 aprile 1993. Tipologia delle diverse PRESTAZIONI: Le diverse opzioni relative alla prestazione pensionistica complementare sono rappresentate nello schema che segue:

Pag. 5 Permanenza nel Fondo Pensione Nazionale: Domanda: In caso di accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Sostegno al Reddito (esodo) posso decidere di mantenere la mia posizione presso il Fondo Pensione Nazionale? Risposta: Si, fino a quando non si deciderà di esercitare l opzione di riscatto o di prestazione secondo le regole fissate dalle previsioni di legge e conseguentemente dallo Statuto del Fondo Pensione Nazionale 3. Durante tale periodo si potrà decidere di effettuare una eventuale contribuzione volontaria (è esclusa la contribuzione del datore di lavoro) così come si avrà comunque diritto a richiedere eventuali anticipazioni o riscatti parziali qualora ne ricorrano le condizioni. 3 Statuto Fondo Pensione art. 12 comma 2 lett. E)

Pag. 6 La TASSAZIONE: La TASSAZIONE applicata in caso di PRESTAZIONE: Domanda: Quale tassazione verrà applicata in caso di prestazione in forma capitale e quale in caso di rendita? Risposta: Il tema della tassazione sulle prestazioni di previdenza complementare è abbastanza complesso. Una prima distinzione va effettuata relativamente alla condizione di VECCHIO iscritto e di NUOVO iscritto ; così come per le diverse tipologie di prestazione (in forma di capitale, capitale e rendita, solo rendita) ed infine secondo il regime fiscale di tassazione relativo ai periodi cui si riferisce la contribuzione (precisamente i periodi sono: prima del 31/12/200; dal 1/1/2001 al 31/12/2006 e dal 1/1/2007). NB: Va inoltre precisato che in caso di prestazione sotto forma di capitale le somme da tassare sono incrementate dell importo lordo di eventuali anticipazioni che vanno a ricostituire, fino a capienza, i montanti tempo per tempo a partire dal periodo più lontano. Proviamo di seguito a descrivere sinteticamente il regime fiscale applicabile alle prestazioni di previdenza complementare per le diverse casistiche:

Pag. 7 Nota su ritenuta a titolo di imposta definitiva da anno 2007: L aliquota del 15% è ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme di previdenza complementare, con una riduzione massima di sei punti

Pag. 8 percentuali. Per il periodo di partecipazione vanno considerati utili tutti i periodi di iscrizione a previdenza complementare, per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale, a prescindere dall effettiva contribuzione. Per anno deve intendersi un periodo di 365 giorni dalla data di iscrizione. Se la data di iscrizione è antecedente il 1/1/2007 tali periodi vanno computati fino ad un massimo di quindici anni Nota su Aliquota Interna: Per il calcolo della aliquota interna si determina prima un Reddito di Riferimento (RR) derivante dalla seguente operazione: Montante (M) moltiplicato il coefficiente fisso 12 diviso anni e frazioni d anno di anzianità nel periodo considerato (inteso come numero di anni di effettiva contribuzione e non mera iscrizione). Nel calcolo del Reddito di Riferimento se il montante è posto a cavallo tra il 2000 e il 2001 gli anni e frazione di anni di anzianità sono da considerare congiuntamente nei due periodi. Su tale RR si applicano gli scaglioni IRPEF e si ottiene una imposta denominata T, si procede quindi con la seguente operazione T/RR * 100= e si ottiene l aliquota media applicabile al montante soggetto

Pag. 9 Nota su Aliquota Interna: Per il calcolo della aliquota interna si determina prima un Reddito di Riferimento (RR) derivante dalla seguente operazione: Montante (M) moltiplicato il coefficiente fisso 12 diviso anni e frazioni d anno di anzianità nel periodo considerato (inteso come numero di anni di effettiva contribuzione e non mera iscrizione). Nel calcolo del Reddito di Riferimento se il montante è posto a cavallo tra il 2000 e il 2001 gli anni e frazione di anni di anzianità sono da considerare congiuntamente nei due periodi. Su tale RR si applicano gli scaglioni IRPEF e si ottiene una imposta denominata T, si procede quindi con la seguente operazione T/RR * 100= e si ottiene l aliquota media applicabile al montante soggetto Nota su ritenuta a titolo di imposta definitiva da anno 2007: L aliquota del 15% è ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme di previdenza complementare, con una riduzione massima di sei punti percentuali. Per il periodo di partecipazione vanno considerati utili tutti i periodi di iscrizione a previdenza complementare, per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale, a prescindere dall effettiva contribuzione. Per anno deve intendersi un periodo di 365 giorni dalla data di iscrizione. Se la data di iscrizione è antecedente il 1/1/2007 tali periodi vanno computati fino ad un massimo di quindici anni

Pag. 10 Nota su ritenuta a titolo di imposta definitiva da anno 2007: L aliquota del 15% è ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme di previdenza complementare, con una riduzione massima di sei punti percentuali. Per il periodo di partecipazione vanno considerati utili tutti i periodi di iscrizione a previdenza complementare, paio i quali non sia stato esercitato il riscatto totale, a prescindere dall effettiva contribuzione. Per anno deve intendersi un periodo di 365 giorni dalla data di iscrizione. Se la data di iscrizione è antecedente il 1/1/2007 tali periodi vanno computati fino ad un massimo di quindici anni

Pag. 11 Nota su Aliquota Interna: Per il calcolo della aliquota interna si determina prima un Reddito di Riferimento (RR) derivante dalla seguente operazione: Montante (M) moltiplicato il coefficiente fisso 12 diviso anni e frazioni d anno di anzianità nel periodo considerato (inteso come numero di anni di effettiva contribuzione e non mera iscrizione). Nel calcolo del Reddito di Riferimento se il montante è posto a cavallo tra il 2000 e il 2001 gli anni e frazione di anni di anzianità sono da considerare congiuntamente nei due periodi. Su tale RR si applicano gli scaglioni IRPEF e si ottiene una imposta denominata T, si procede quindi con la seguente operazione T/RR * 100= e si ottiene l aliquota media applicabile al montante soggetto Nota su ritenuta a titolo di imposta definitiva da anno 2007: L aliquota del 15% è ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme di previdenza complementare, con una riduzione massima di sei punti percentuali. Per il periodo di partecipazione vanno considerati utili tutti i periodi di iscrizione a previdenza complementare, paio i quali non sia stato esercitato il riscatto totale, a prescindere dall effettiva contribuzione. Per anno deve intendersi un periodo di 365 giorni dalla data di iscrizione. Se la data di iscrizione è antecedente il 1/1/2007 tali periodi vanno computati fino ad un massimo di quindici anni

Pag. 12 La TASSAZIONE applicata in caso di RISCATTO: Domanda: Quale tassazione verrà applicata in caso di Riscatto? Risposta: Come detto in precedenza, ci sono 2 possibilità di riscatto in caso di esodo che comporti la inoccupazione da 12 a 48 mesi: il riscatto parziale o il riscatto totale (con penalizzazione fiscale). Inoltre, la tassazione varia sulla base dei diversi periodi di contribuzione così come illustrato nello schema che segue:

Pag. 13 Nota su Aliquota Interna: Per il calcolo della aliquota interna si determina prima un Reddito di Riferimento (RR) derivante dalla seguente operazione: Montante (M) moltiplicato il coefficiente fisso 12 diviso anni e frazioni d anno di anzianità nel periodo considerato (inteso come numero di anni di effettiva contribuzione e non mera iscrizione). Nel calcolo del Reddito di Riferimento se il montante è posto a cavallo tra il 2000 e il 2001 gli anni e frazione di anni di anzianità sono da considerare congiuntamente nei due periodi. Su tale RR si applicano gli scaglioni IRPEF e si ottiene una imposta denominata T, si procede quindi con la seguente operazione T/RR * 100= e si ottiene l aliquota media applicabile al montante soggetto

Pag. 14 Nota su Aliquota Interna: Per il calcolo della aliquota interna si determina prima un Reddito di Riferimento (RR) derivante dalla seguente operazione: Montante (M) moltiplicato il coefficiente fisso 12 diviso anni e frazioni d anno di anzianità nel periodo considerato (inteso come numero di anni di effettiva contribuzione e non mera iscrizione). Nel calcolo del Reddito di Riferimento se il montante è posto a cavallo tra il 2000 e il 2001 gli anni e frazione di anni di anzianità sono da considerare congiuntamente nei due periodi. Su tale RR si applicano gli scaglioni IRPEF e si ottiene una imposta denominata T, si procede quindi con la seguente operazione T/RR * 100= e si ottiene l aliquota media applicabile al montante soggetto Nota su ritenuta a titolo di imposta definitiva da anno 2007: L aliquota del 15% è ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme di previdenza complementare, con una riduzione massima di sei punti percentuali. Per il periodo di partecipazione vanno considerati utili tutti i periodi di iscrizione a previdenza complementare, paio i quali non sia stato esercitato il riscatto totale, a prescindere dall effettiva contribuzione. Per anno deve intendersi un periodo di 365 giorni dalla data di iscrizione. Se la data di iscrizione è antecedente il 1/1/2007 tali periodi vanno computati fino ad un massimo di quindici anni

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