Onorario del Ctu: come si applica la vacazione? La materia è connotata da un quadro normativo complesso e da orientamenti giurisprudenziali che è bene conoscere. Iniziamo dall onorario a vacazione L art. 49, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) individua, con elencazione da ritenersi tassativa, le spettanze degli ausiliari del magistrato. Al Consulente Tecnico e all Ausiliario Giudiziario spettano: l onorario; l indennità di viaggio e soggiorno; le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per l adempimento dell incarico. Per quanto gli onorari, l art. 50 del T.U., configura un sistema tabellare che riguarda sia gli onorari fissi sia quelli variabili, sia quelli a tempo, con una significativa modifica rispetto alla legge previgente. Il Testo Unico, in maniera innovativa, estende il sistema tabellare agli onorari a tempo, perseguendo il fine di una maggiore elasticità del sistema. Le normative, dunque, a cui far riferimento per la liquidazione dei compensi sono: il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che fissa i criteri di calcolo; il D.M. 30 maggio 2002 che regola la misura dei compensi tabellari; l art. 4, Legge 8 luglio 1980, n. 319, sulle modalità di applicazione delle vacazioni. Riguardo alla classificazione dei compensi spettanti al Consulente Tecnico e all ausiliario giudiziario, va riferito che la Legge n. 319/1980 e successivi decreti, nonché l art. 49, comma 2, D.P.R. n. 115/2002, distinguono tre categorie di onorari:
gli onorari fissi; gli onorari variabili; gli onorari a tempo. La finalità del D.P.R. del 2002 è stata quella di riunire e coordinare programmaticamente, mediante la tecnica del testo unico appunto, le norme sulle spese del processo giurisdizionale, tentando di superare la confusa frammentazione del quadro previgente, che rendeva difficile e, a volte, quasi impossibile la ricostruzione del sistema e l individuazione della disciplina applicabile alle singole fattispecie. La misura degli onorari, invece, è stabilita dal titolo VII del D.P.R. del 2002 dove vengono disciplinate le spettanze degli ausiliari del magistrato nel processo penale e civile ed è relativo all Adeguamento dei compensi spettanti ai Periti, Consulenti Tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell autorità giudiziaria in materia civile e penale con pedisseque Tabelle contenenti la misura degli onorari fissi e variabili dei Periti, Consulenti Tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell autorità giudiziaria in materia civile e penale in attuazione all art. 2 della Legge n. 315 del 8 luglio 1980. Resta poi in vigore la legge del 1980, limitatamente all art. 4, relativa alla modalità di applicazione della vacazioni. Uno dei punti essenziali del D.P.R. 115/2002 è la determinazione degli onorari con il sistema delle tabelle che ne disciplinano la misura, sia che siano fissi o variabili o a tempo. La formazione delle tabelle viene delegata dall art. 50 all autorità amministrativa, ossia al Ministero della Giustizia; tuttavia, le tabelle ministeriali non sono così vincolanti e insormontabili, dal momento che il Giudice mantiene ben salda la propria discrezionalità nella liquidazione dei compensi, lasciando ampi spazi di intervento nell ambito delle stesse.
Del resto, il compenso del Consulente Tecnico d Ufficio è stato definito come una spesa per un atto necessario al processo che l ausiliario compie nell interesse superiore della giustizia. Dopo vari interventi normativi, diretti ad aumentare gli importi delle vacazioni, la n. legge 319/1980 ha introdotto un sistema tariffario con riferimento ai compensi contemplati nelle tariffe professionali (allora vigenti) delle corrispondenti materie. Quindi si contemplava la liquidazione a tempo attraverso il sistema delle vacazioni come criterio speciale e residuale per il calcolo del compenso, rispetto alle tabelle e all applicazione di queste. Una disciplina mista, quindi, che, accanto agli onorari fissi e variabili, calcolati sulla base di tabelle redatte con riferimento alle allora vigenti tariffe professionali, includeva la permanenza degli onorari commisurati al tempo impiegato dall ausiliario per l espletamento dell attività. In merito a ciò, anche la Suprema Corte di Cassazione aveva sottolineato come i Consulenti Tecnici, i Periti, gli esperti non sono chiamati a svolgere nel giudizio l attività di liberi professionisti, ma di Ausiliario del Giudice, nel superiore interesse dell amministrazione della giustizia, ricoprendo così un incarico di cooperazione in ragione di una generale disponibilità, data dagli stessi ausiliari mediante l iscrizione all albo (Cass. civ., Sez. I, 23 settembre 1994, n. 7837). Gli onorari a vacazione o a tempo, sono quelli che si determinano commisurandoli al tempo necessario per il completo svolgimento dell incarico, inteso dalla prima udienza al deposito della relazione peritale, in ogni caso circoscrivibili agevolmente in un preciso arco temporale e l art. 1 del D.P.R. n. 352/1988 prevede l applicabilità degli onorari a tempo ove non siano applicabili altre forme di onorario ed anche quando non sia determinabile il valore dell accertamento o della controversia. E l art. 50, comma 3, T.U. che detta i criteri da applicare,
ossia l individuazione del compenso orario (diverso tra la prima e le ore successive), la percentuale di aumento dello stesso in caso di urgenza dichiarata dall Autorità giudiziaria sia precedente, il numero massimo di ore computabili per ogni giorno e l eventuale superamento del limite in caso di attività svolta alla presenza del magistrato. E se l art. 4 della legge n. 319 dell 8 luglio 1980, come già accennato, è il solo articolo della legge rimasto in vigore e regola le modalità di applicazione delle vacazioni, l importo delle stesse è stabilito dall art. 1 del D.M. 30 maggio 2002. Gli onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono determinati in base alle vacazioni. La vacazione è di 2 ore. L onorario per la prima vacazione (da intendersi prima vacazione in assoluto dell incarico e non prima vacazione per ogni sessione di lavoro, secondo la norma dettata dall art. 4 della citata legge n. 319/1980) è pari a 14,68 e per ciascuna delle successive è di 8,15. Va ricordato che secondo la giurisprudenza della Cassazione al CTU non spetta alcun compenso aggiuntivo per avere effettuato dopo il deposito della relazione un supplemento d indagine se tale supplemento è stato reso necessario dalle carenze della prima relazione (Cass. Civ. Sez. 1, 8 ottobre 1997 n. 9761). Occorre inoltre precisare che: la prima vacazione è da intendersi la prima in assoluto dell incarico e non la prima di ogni giornata di lavoro. l onorario per la vacazione non si divide che per metà: trascorsa un ora e un quarto se ne computa una il giudice non può liquidare più di 4 vacazioni al giorno per ciascun incarico, corrispondenti a otto ore di lavoro. Questa limitazione però non si applica agli incarichi che vengono espletati alla presenza dell autorità giudiziaria per i quali deve risultare dagli atti e dal verbale di udienza il numero delle vacazioni (art. 4, L. n. 319/80) l onorario per la vacazione può essere raddoppiato quando
per il compimento delle operazioni è fissato un termine non superiore a quindici giorni il calcolo delle vacazioni da liquidare, fatto dal giudice sotto la sua personale responsabilità, va operato con rigoroso riferimento al numero delle ore strettamente necessarie per l espletamento dell incarico, a prescindere quindi dal termine assegnato per il deposito della relazione o traduzione in riferimento all art. 172, D.P.R. n. 115/2002. In conclusione, si può sostenere che il metodo di calcolo a vacazione è un criterio residuale del conteggio dei compensi spettanti al consulente tecnico, al quale ricorrere solo quando l accertamento richiesto dal giudice non rientri in alcuna delle fattispecie previste nelle tabelle allegate al D.M. 30 maggio 2002, ossia quando non è possibile procedere all applicazione degli onorari fissi e variabili, sia che essi siano da un minimo ad un massimo o a percentuale, o quando risulti indeterminabile il valore dell oggetto della causa, o quando non è dichiarato il valore della controversia ai sensi dell art. 10 c.p.c. Inoltre, ai sensi dell art. 29 delle tabelle allegate al D.M. 30 maggio 2002, tutti gli onorari comprendono la relazione sui risultati dell incarico espletato, la partecipazione alle udienze e ogni attività concernente i quesiti; pertanto, non è consentito al consulente richiedere al giudice un compenso aggiuntivo per avere effettuato altre attività (ad es: accessi ai pubblici uffici, partecipazioni alle udienze, etc.). LEGGI ANCHE: Privacy e consulenza tecnica: come tutelare la riservatezza Copyright - Riproduzione riservata