SENATO DELLA REPUBBLICA



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SENATO DELLA REPUBBLICA IX LEGISLATURA (N. 2123) DISEGNO DI LEGGE presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CRAXI) dal Ministro del Tesoro (GORIA) e dal Ministro dell'interno (SCALFARO) di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica (ROMITA) e col Ministro delle Finanze (VISENTINI) COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 DICEMBRE 1986 Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 922, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale TIPOGRAFIA DEL SENATO (2150) (Finanza locale)

Atti Parlamentari 2 Senato della Repubblica 2123 ONOREVOLI SENATORI. Con il 31 dicembre 1986 viene a scadere la normativa concernente i trasferimenti di risorse finanziarie dallo Stato agli enti locali. Si pone, pertanto, l'esigenza di adottare provvedimenti urgenti in materia, al fine di assicurare a detti enti i necessari mezzi finanziari sin dai primi giorni dell'anno 1987. Occorre rilevare, peraltro, che è in corso di esame presso il Senato (6 a Commissione finanze e tesoro) il disegno di legge concernente l'ordinamento organico della finanza locale. Il presente provvedimento si muove lungo le direttrici indicate dalla predetta iniziativa legislativa. In tale ottica, con l'articolo 1, si dispone un trasferimento statale a comuni, province e comunità montane pari al 28 per cento del contributo ordinario spettante ai suddetti enti per l'anno 1986, ai sensi del decretolegge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n.488. Sostanzialmente, il trasferimento consentirà di assicurare somme in misura pari al 25 per cento delle risorse che sono state approntate per il finanziamento delle spese correnti degli enti locali per il 1987 e, cioè, somme pari al 25 per cento dei 21.105 miliardi che trovano considerazione nella legge finanziaria 1987. Il volume di dette risorse (21.105 miliardi) non tiene conto dell'ulteriore accantonamento di 850 miliardi, che pure trova riferimento nella citata legge finanziaria. Senza pertanto pregiudicare l'allocazione delle risorse, che verrà definita nel contesto della organica disciplina della finanza locale, la norma è intesa ad attribuire un trasferimento statale corrispondente, sotto il profilo finanziario, ad una trimestralizzazione dei trasferimenti correnti 1986 (contributi ordinari e fondi perequativi) incrementati del 4 per cento. L'articolo 1 prevede altresì la sospensione del termine relativo alla deliberazione del bilancio di previsione per il 1987 fino alla definizione del nuovo ordinamento della finanza locale. L'articolo 2 disciplina la contrazione dei mutui nell'anno 1987 da parte degli enti locali e l'intervento statale sui mutui stessi secondo misure e criteri analoghi a quelli stabiliti per i mutui 1986. Rispetto alla provvisorietà delle disposizioni dell'articolo 1, la disciplina degli investimenti ha un carattere definitivo, in considerazione della esigenza di assicurare certezza agli enti locali per la programmazione di quegli interventi che, per loro natura, non possono essere confinati entro ristretti limiti temporali. Con l'articolo 3 vengono confermate, anche per l'anno 1987, le disposizioni recate per gli anni precedenti in materia di aliquote Invim; aliquote che, pertanto, continuano ad applicarsi nella misura massima in tutti i comuni. L'articolo 4 dispone, per il personale della Direzione generale degli istituti di previdenza, la. proroga sino al 31 marzo 1988 delle prestazioni di lavoro straordinario nei limiti già autorizzati a tutto il 31 dicembre 1986; il relativo onere è a carico dei bilanci delle casse pensioni degli istituti di previdenza. La proroga è intesa a fronteggiare, nelle more dell'assunzione del personale di cui alla legge 7 agosto 1985, n. 428, le numerose incombenze connesse alle prestazioni previdenziali. L'articolo 5, infine, disciplina la copertura finanziaria del provvedimento. * Il presente decreto viene ora sottoposto all'esame del Parlamento ai fini della sua conversione in legge.

Atti Parlamentari 3 Senato della Repubblica 2123 DISEGNO DI LEGGE Art. 1. 1. È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 922, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale. 2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Atti Parlamentari 4 Senato della Repubblica 2123 Decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 922, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1986. Provvedimenti urgenti per la finanza locale IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare l'operatività degli enti locali in attesa del perfezionamento del disegno di legge organico di finanziamento dei medesimi enti; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1986; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e dell'interno, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e delle finanze; EMANA il seguente decreto: Articolo 1. Finanziamento degli enti locali e bilancio 1. In attesa della definizione dell'ordinamento della finanza locale, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere entro il 31 gennaio 1987: a) a ciascun comune un contributo pari al 28 per cento delle somme spettanti per l'anno 1986 al netto di quelle la cui erogazione è stata rinviata al 1987 ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488; b) a ciascuna provincia un contributo pari al 28 per cento delle somme spettanti per l'anno 1986 ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del richiamato decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318. e) a ciascuna comunità montana un contributo pari al 28 per cento delle somme spettanti per l'anno 1986 ai sensi dell'articolo 7, comma 1, dello stesso decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318. 2. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1987 è sospeso sino alla definizione dell'ordinamento della finanza locale.

Atti Parlamentari 5 Senato della Repubblica 2123 Articolo 2. Investimenti e contributi erariali 1. Per la contrazione dei mutui nell'anno 1987 da parte di comuni, province e loro consorzi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1, 2, 3 e 5, del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n.488. 2. Continuano ad applicarsi, per i mutui con la Cassa depositi e prestiti, le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, intendendosi corrispondentemente aggiornati i riferimenti temporali. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 6 del citato decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318. 3. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ai consorzi composti da enti locali e da altri enti pubblici, purché questi ultimi non siano in posizione maggioritaria. 4. Il contributo erariale per le rate di ammortamento dei mutui contratti dai comuni e dalle province nell'anno 1987 è attribuito entro il limite massimo indicato nell'articolo 6, comma 1, lettere d) ed e), del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, ed è corrisposto dal Ministero dell'interno secondo i criteri indicati nel comma 2 dello stesso articolo 6. 5. È autorizzata la spesa di lire 157 miliardi per l'anno 1987, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93. Articolo 3. Imposta sull'incremento di valore degli immobili 1. Per l'anno 1987 le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili si applicano, in tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella misura massima prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni. Articolo 4. Prestazioni di lavoro straordinario del personale degli Istituti di previdenza 1. Fino alla data di assegnazione delle unità di personale di cui all'articolo 6, terzo comma, della legge 7 agosto 1985, n. 428 e, in ogni caso, non oltre il periodo 1 gennaio 1987-31 marzo 1988, nei confronti del personale comunque addetto ai servizi degli Istituti di previdenza, è confermata, in deroga alle vigenti disposizioni, l'autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario contenuta nel comma 5 dell'articolo 25 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

Atti Parlamentari 6 Senato della Repubblica 2123 2. Le prestazioni di lavoro oltre il normale orario di servizio potranno essere richieste, anche con il sistema del cottimo, sulla base di criteri da stabilirsi dal consiglio di amministrazione. 3. La spesa relativa ai compensi per lavoro straordinario connessa con le sopraindicate prestazioni è posta a carico dei bilanci delle casse pensioni degli Istituti di previdenza. Articolo 5. Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 5.400.000 milioni per l'anno 1987 e lire 1.100.000 milioni per l'anno 1988, si provvede: a) quanto a lire 5.243.000 milioni per l'anno 1987 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento riguardante «Disposizioni finanziarie per i comuni e le province (comprese comunità montane)»; b) quanto a lire 157.000 milioni per l'anno 1987 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento riguardante «Contributi in favore delle comunità montane»; e) quanto a lire 1.100.000 milioni per l'anno 1988 utilizzando le proiezioni per lo stesso anno 1988 dell'accantonamento «Concorso statale per mutui contratti dagli enti locali per finalità di investimento» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987. 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Articolo 6. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 dicembre 1986. COSSIGA CRAXI GORIA SCALFARO ROMITA VISENTINI Visto, il Guardasigilli: ROGNONI