Anonimato garantito per l'esposto al Garante per la Privacy

Documenti analoghi
OGGETTO: NOVITA IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO E ACCESSO AI DOCUMENTI INDICAZIONI OPERATIVE

FORUM LEGALITÀ SEMINARIO LEGALITÀ E TRASPARENZA Roma 28 gennaio 2017

REGOLAMENTO ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI

REGOLAMENTO ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI C.I. del 21 giugno 2011 n. 273

Accesso agli atti e tutela della riservatezza nelle gare d appalto

IL DIRITTO D ACCESSO Principali innovazioni: 1. Definizioni

IL DIFFICILE EQUILIBRIO TRA TUTELA DELLA RISERVATEZZA E GARANZIA DI MASSIMA TRASPARENZA

REPARTI SPECIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA PROTEZIONE DATI PERSONALI

Se la società costituita in Italia trasferisce la sede all'estero il giudice è competente a dichiarare il fallimento

Provincia di Sondrio Regolamento per l accesso agli atti amministrativi

Segnalazioni ai sensi dell art. 54-bis del D. Lgs. n. n. 165/2001 Atto organizzativo.

ITIS V. E. III MIUR Ass. Regione Sicilia

Stupefacenti. Ha 20 gr. di marijuana: è spaccio? Cassazione, sez. V, 9 febbraio 2012, n. 5000

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI

PARERE LEGALE IN MERITO ALL EMERSIONE DEL LAVORO IRREGOLARE AI SENSI DELLA L. 18 OTTOBRE 2001, N. 383

INAMMISSIBILITA Sottoposto a sorveglianza speciale da parte dell Arma dei carabinieri chiede di accedere a documenti relativi a tale provvedimento

d iniziativa dei deputati BUSINAROLO, AGOSTINELLI, FERRARESI e SARTI (V. Stampato Camera n. 3365)

Controllo a seguito di esposto: il denunciato può accedere agli atti

Diniego di autotutela sugli atti di valore fino a 20mila euro

RISOLUZIONE N. 51/E. OGGETTO: Interpello art. 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.

SERVIZIO LEGALE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO

CIRCOLARE N. 52/E. Roma, 2 dicembre 2011

BANCA D'ITALIA LA BANCA D ITALIA

2

CIRCOLARE N. 52/E INDICE

REGOLAMENTO ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI PTOF

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) SENTENZA

RISOLUZIONE N. 235/E. Roma, 24 agosto Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Il punto di pratica professionale. Accesso agli atti e motivazione del verbale ispettivo

ha pronunciato la presente


ACCORDO DI COLLABORAZIONE

POLITECNICO DI TORINO

contro nei confronti di per l'accesso

Comune di Monteleone di Spoleto

REGOLAMENTO COMUNE DI SCANDICCI SULL ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI IN ATTUAZIONE DEL D.P.R. N.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Ter) SENTENZA

Delibera n. 338/11/CONS

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

per l'esercizio del diritto di accesso

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Università La Sapienza di Roma

Disposizioni organizzative relative ai procedimenti disciplinari a carico del personale regionale.

Oggetto: Assoggettamento ad IVA delle somme corrisposte all associato, nel quadro di un contratto di associazione in partecipazione.

Art.1 - Premessa. Art. 2 Procedure di espletamento della gara d appalto. Art. 3 - Divieto di clausole individualizzanti

Produzione in giudizio di documenti aziendali (Cass. n /2012)

ha pronunciato la presente

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO DELL AGENZIA REGIONALE PER LA TECNOLOGIA E L INNOVAZIONE

Autorità Nazionale Anticorruzione

ha pronunciato la presente

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI E INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI DATI E DELLE OPERAZIONI SU DATI

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

REGOLAMENTO DI RICEZIONE, GESTIONE E TRATTAMENTO SEGNALAZIONI ART C.C.

RISOLUZIONE N. 87/E QUESITO

Giudice Amministrativo

ha pronunciato la presente

Istanza di adesione valida se spedita entro i termini e anche se in busta chiusa

Regolamento sul Procedimento Sanzionatorio della Consob

Corte di Cassazione II Sezione Civile - n del 3 agosto 2016

L ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI DELLA P.A. ALLA LUCE DELLA LEGGE n. 15/2005. AUTORE Dott. G. MODESTI 1

RISOLUZIONE N. 90/E. OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n rilascio visto di conformità - articolo 10 del DL n.

CITTÀ DI ARIANO IRPINO Provincia di Avellino Piazza Plebiscito,

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DOCUMENTO PROGRAMMATICO

Commette reato il padre che registra le telefonate dei figli minorenni

Città di Tortona Provincia di Alessandria

BREVI NOTE IN TEMA DI DOMANDA DI FISSAZIONE DI UDIENZA di Licia Grassucci, Dirigente del Consiglio di Stato

BANCA D ITALIA LA BANCA D ITALIA. visto l art. 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e successive modificazioni ed integrazioni;

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REGOLAMENTO ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI. Il presente regolamento disciplina l esercizio del diritto di accesso ai documenti

INDICE SOMMARIO. Parte I FONTI ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL RINVIO PREGIUDIZIALE CAPITOLO I LE FONTI

Autorizzazione alla delocalizzazione temporanea dell'attività Agenzia Immobiliare Amatrice di Leonetti Anna Maria

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO Decreto Ministeriale 23 dicembre 2013 numero 163 C A R M E L O L E O T T A

RISOLUZIONE N. 166/E

Avv. Silvia Ciampolini

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RISOLUZIONE N. 25/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 5 febbraio 2003

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RELAZIONE FINALE ATTIVITA DI STAGE COMUNE DI FASANO SEGRETERIA GENERALE

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza- (P.T.P.C.T.) Sezione (P.T.T.I.)

Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

contro nei confronti di per l'annullamento

Regolamento in materia di accesso civico e accesso generalizzato Art. 1. Definizioni Art. 2. Oggetto

Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell art. 1 della L. n. 244 del 2007, è stato esposto il seguente QUESITO

INDICE GENERALE. Prefazione (di Silvia Curione)...VII CAPITOLO I LE CONFISCHE PENALI: PRINCIPI GENERALI E QUESTIONI PROBLEMATICHE

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA Delibera Ufficio di Presidenza n. 67 del 28 luglio 2015 (Scheda 1)

ha pronunciato la presente

L esclusione da Irap per gli agenti di commercio, i promotori finanziari e i lavoratori autonomi: normativa e recenti pronunce giurisprudenziali

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO, Sez. III^-quater S E N T E N Z A

Commissione di garanzia dell attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali

Riconoscimento sentenze estere di separazione e divorzio in Italia e sentenze italiane all estero

La demolizione degli immobili abusivi realizzati su aree assoggettate a vincolo

L'ordinamento statale e l'ordinamento sportivo in pillole Avv. Giuseppe Febbo

REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL SEDE DI TRENTO. composta dai Magistrati:

PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA

Novità e profili di criticità

Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa Procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità

RISOLUZIONE N. 134/E

Transcript:

Anonimato garantito per l'esposto al Garante per la Privacy Autore: Graziotto Fulvio In: Diritto amministrativo, Diritto civile e commerciale La riservatezza di chi rende dichiarazioni in sede ispettiva assume una peculiare rilevanza e può prevalere sul diritto di identificare chi segnala presunti abusi in mancanza di un interesse diretto, concreto e attuale. Decisione: Sentenza n. 3364/2016 Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Classificazione: Amministrativo, Civile Parole chiave: accesso - dati personali privacy Il caso. Un'agenzia di elaborazione dati aveva richiesto l'accesso all'esposto-denuncia presentato al Garante per un presunto trattamento illecito di dati sensibili. La segnalazione si era chiusa con l'archiviazione del caso da parte del Garante, il quale aveva respinto la richiesta di accesso, eccependo che l'agenzia richiedente non aveva alcun interesse diretto, concreto e attuale all'accesso, anche perché gli atti non la avevano danneggiata. 1 di 6

L'agenzia ricorre al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, il quale boccia la richiesta. La decisione. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio spiega anzitutto che «l art. 2, d.p.r. 12.4.2006, n. 184, recante la disciplina applicativa in materia di accesso, prevede che Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile nei confronti di tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario, da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso. Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso. Il delineato quadro normativo fa ritenere al Collegio che l interesse all accesso deve evidenziare la sua strumentalità rispetto alla sussistenza di un ulteriore situazione soggettiva cui l ordinamento riconosce tutela ( per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, giusta l art. 22, legge n. 241 del 1990, sopra richiamato) che deve essere necessariamente, a sua volta, d interesse legittimo o di diritto soggettivo, onde evitare che, attraverso il ricorso a tale mezzo di tutela si determini, di fatto, l accesso indifferenziato alla attività amministrativa, mentre invece la struttura normativa come sopra indicata porta ad escludere che il diritto di accesso comporti un indiscriminato potere esplorativo né, tantomeno, un generalizzato potere di vigilanza sull operato delle Amministrazioni». Poiché il procedimento si è concluso favorevolmente con una archiviazione, non essendo emerse violazioni della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali suscettibili di costituire oggetto di specifici interventi da parte dell Autorità, il Collegio identifica il nodo da sciogliere: «la questione giuridica da porsi è quella della prevalenza comunque del diritto alla ostensione rispetto alla 2 di 6

tutela, non tanto della riservatezza di un terzo che, peraltro, nemmeno è parte del presente giudizio, ma, più in radice, delle forme di tutela che il legislatore ha posto a presidio del diritto alla protezione dei dati personali, attraverso la garanzia dell anonimato di chi, esercitando un diritto espressamente previsto dall ordinamento, si pone quale stimolo dei poteri di accertamento e di controllo, anche a mezzo di ispezioni, propri del Garante per la protezione dei dati personali». E quindi, con una serie di passaggi nei quali richiama l'indirizzo del Consiglio di Stato nei controlli sui contratti di lavoro (sentenza 5779/2014), ribadisce l'importanza della riservatezza di chi denuncia: «E il caso, invero, dei procedimenti avviati sulla base di segnalazioni, ai sensi dell art. 141, lett. b), che il d.lgs. n. 196/2003 annovera tra le forme di tutela del diritto alla protezione dei dati personali, cui il Collegio ritiene possano essere estesi i principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa in materia affine a quella oggetto della presente controversia. Esiste, infatti, un orientamento assunto dal Consiglio di Stato (ancorché in occasione di controversie su una differente tipologia di procedimento, ma i cui tratti sono assimilabili per i fini di interesse; cfr. Sez. VI, n. 5779/2014)), secondo cui l esigenza di tutela della riservatezza di chi rende dichiarazioni in sede ispettiva assume una peculiare rilevanza, onde scongiurare eventuali ritorsioni o indebite pressioni da parte del soggetto nei cui confronti sono state rese le dichiarazioni, ma anche, (e, ritiene il Collegio, soprattutto) per preservare, su di un piano più ampio, il generale interesse ad un compiuto controllo delle attività oggetto di ispezione (nella specie, si trattava dell attività ispettiva sulla regolarità dei rapporti di lavoro). Se, infatti, il bilanciamento tra diritto di accesso per la difesa e cura dei propri interessi, da un lato, e diritto di riservatezza del terzo, dall altro, è stato risolto dal legislatore con la prevalenza alla tutela del diritto di accesso, quando questo sia strumentale alla cura o difesa di propri interessi giuridici (art. 24, co. 7, legge n. 241/21990), non può essere trascurato che, nel caso di specie esiste, sullo sfondo, un preminente interesse dell ordinamento giuridico, quale la tutela dei dati personali come declinata nei diversi mezzi pure previsti dal legislatore, che è altrettanto meritevole di essere preservato nella sua integrità ed effettività. 3 di 6

Come si evince dall incipit della nota oggetto di contestazione, il Garante ha precisato che l attività istruttoria in merito al trattamento dei dati personali effettuato dalla ricorrente in qualità di titolare dell Agenzia Il filo rosso, era stata avviata d ufficio e sulla base di una segnalazione. Si tratta, dunque, di un caso in cui l attività amministrativa è stata sollecitata facendo legittimo ricorso ad uno strumento (la segnalazione) che costituisce una precisa forma di tutela, a prescindere dal fatto che poi il procedimento si sia concluso, per la ricorrente, con una archiviazione. Ed invero, il potere di controllo, che il Garante può esercitare anche in via del tutto autonoma, ottiene la più completa ed esauriente esplicazione anche con l esercizio dei mezzi di tutela posti dall art. 141, d.lgs. 196/2001, tra cui, le segnalazioni che possono essere presentate in mancanza di elementi tali da consentire la presentazione di un ricorso o di un reclamo circostanziato. Pertanto, ammettere che la conoscenza del nominativo del segnalatore costituisca un diritto indefettibile del soggetto che tratta dati personali, che, in ragione di ciò, si ricorda, è sottoposto al permanente potere di controllo del Garante circa la regolarità e conformità a legge di tale trattamento si risolverebbe, di fatto, in un depotenziamento di questo utile strumento posto a tutela di un bene giuridico considerato di particolare rilievo, quali sono, appunto, i dati personali». Osservazioni. Per il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, la riservatezza di chi rende dichiarazioni in sede ispettiva assume una peculiare rilevanza e può prevalere sul diritto di identificare chi segnala presunti abusi in mancanza di un interesse diretto, concreto e attuale. 4 di 6

Il Collegio, in sostanza, sottolinea che identificare chi segnala un presunto abuso si risolverebbe in un depotenziamento dello strumento della segnalazione, posto a tutela di un bene giuridico di particolare rilievo come i "dati personali". Disposizioni rilevanti. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 2006, n. 184 Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi. Vigente al: 9-4-2016 Art. 2 - Ambito di applicazione 1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile nei confronti di tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario, da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso. 2. Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al 5 di 6

momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso. https://www.diritto.it/anonimato-garantito-per-l-esposto-al-garante-per-la-privacy/ 6 di 6