Ordinanza su le banche e le casse di risparmio (Ordinanza sulle banche, OBCR)

Documenti analoghi
Ordinanza sui fondi d investimento

Ordinanza sull assicurazione militare

Ordinanza dell Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle banche estere in Svizzera

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (

Ordinanza sugli emolumenti relativi ai compiti dell Ufficio federale dei trasporti

Ordinanza dell Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle banche estere in Svizzera

Ordinanza concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali

Ordinanza relativa ai brevetti d invenzione

Ordinanza relativa ai brevetti d invenzione

Ordinanza relativa alla legge federale sulla Banca nazionale svizzera

Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Legge federale sulle banche e le casse di risparmio

Ordinanza contro l inquinamento fonico

Ordinanza dell Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sull insolvenza di banche e commercianti di valori mobiliari

Ordinanza relativa alla legge federale sulla Banca nazionale svizzera

Legge federale sul diritto internazionale privato

Legge federale sulla nuova disciplina del condono dell imposta

Circolare 1/2014 concernente l assicurazione interna della qualità nelle imprese di revisione (Circ. 1/2014)

Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari

Ordinanza sul computo globale dell imposta

Circolare 2008/3 Depositi del pubblico presso istituti non bancari

Legge federale sull unità monetaria e i mezzi di pagamento

Ordinanza sulle epizoozie

Ordinanza della Commissione federale delle banche relativa al fallimento di banche e di commercianti di valori mobiliari

Ordinanza sui fondi d investimento

Ordinanza concernente le modifiche nel settore delle tasse di bollo, dell imposta preventiva e del computo globale d imposta

Procedura di notifica per dividendi svizzeri da partecipazioni ragguardevoli detenute da società estere.

Legge federale sulla protezione dell ambiente

Legge federale sulla garanzia dei depositi bancari

Codice civile svizzero

Ordinanza relativa ai brevetti d invenzione

Ordinanza dell Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sull insolvenza di banche e commercianti di valori mobiliari

Ordinanza sul Fondo di smaltimento delle scorie radioattive prodotte dalle centrali nucleari

Legge federale sul contratto d assicurazione

Ordinanza che modifica la tariffa doganale allegata alla legge sulla tariffa delle dogane e altri atti normativi in relazione con lo zucchero

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Ordinanza concernente le imprese di costruzione di aeromobili

Ordinanza concernente gli emolumenti dell Ufficio federale delle strade

Ordinanza sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Ordinanza sulle borse e il commercio di valori mobiliari

Ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Ordinanza concernente le designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e per i prodotti agricoli trasformati

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari

Operazioni pronti contro termine e di prestito titoli (PcT o repo /SLB)

Risposte alle vostre domande

Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti ferroviari

Ordinanza sull attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello

Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Ordinanza sull assicurazione degli impiegati dell Amministrazione federale nella Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Ordinanza sull apprezzamento medico delle persone soggette all obbligo di prestare servizio di protezione civile

Ordinanza che istituisce provvedimenti per impedire l aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina

Ordinanza sul sistema d informazione per l analisi dei dati del mercato del lavoro

Ordinanza concernente l importazione e l esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (

Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni

Ordinanza sulle certificazioni in materia di protezione dei dati

Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine

Ordinanza su le banche e le casse di risparmio

Ordinanza sugli emolumenti nella navigazione marittima

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

Ordinanza 3 sull asilo relativa al trattamento di dati personali

Legge federale sull organizzazione dell azienda delle poste della Confederazione

Ordinanza concernente i contributi all esportazione di prodotti agricoli trasformati

Codice civile (Compensazione della previdenza in caso di divorzio)

Ordinanza concernente l adeguamento di ordinanze all ulteriore sviluppo degli accordi programmatici nel settore ambientale

Ordinanza sulle tasse e le indennità per l esame svizzero di maturità e gli esami complementari

Ordinanza concernente l accesso alla rete ferroviaria

1. Codice delle obbligazioni 2. Avamprogetto

Ordinanza concernente gli emolumenti per la vendita di pubblicazioni della Confederazione (Ordinanza sugli emolumenti per le pubblicazioni)

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Ordinanza su le banche e le casse di risparmio

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Ordinanza sulla Cassa di previdenza del personale delle dogane

Ordinanza sulla tassa di sorveglianza e sugli emolumenti dell Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro

Ordinanza sull allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa

Ordinanza contro l inquinamento fonico

Ordinanza sull indennizzo delle perdite subite nell utilizzazione delle forze idriche

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

Codice penale svizzero

Ordinanza sulle sanzioni in caso di limitazioni illecite della concorrenza

Ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist)

Ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo

Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Ordinanza sul personale del Tribunale federale delle assicurazioni (OPersTFA)

Ordinanza concernente la vigilanza nella previdenza professionale

Ordinanza sull istituzione e la gestione delle scuole universitarie professionali (Ordinanza sulle scuole universitarie professionali, OSUP)

Ordinanza sullo stato civile

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 25 capoverso 3 e 34 capoverso 1 della legge del 14 dicembre sul cinema (legge), ordina:

Concessione rilasciata a Teleclub

Reporting prudenziale dopo la chiusura annuale e semestrale banche

Codice delle obbligazioni

Transcript:

Ordinanza su le banche e le casse di risparmio (Ordinanza sulle banche, OBCR) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 17 maggio 1972 1 sulle banche è modificata come segue: Art. 16 cpv. 1 lett. c, e, f e h 1 Come attivi disponibili (liquidità) ai sensi dell articolo 4 della legge valgono al valore contabile: c. titoli di credito di debitori svizzeri negoziati su un mercato rappresentativo, ad eccezione dei propri titoli della banca e di quelli appartenenti a società costituenti con la banca un entità economica; e. titoli di credito di Stati esteri e di altri enti di diritto pubblico, se sono negoziati su un mercato rappresentativo; f. titoli di credito e accettazioni di banche estere di primo ordine e valori analoghi, scadenti entro sei mesi; h. conti correnti debitori e anticipazioni fisse, scadenti entro un mese e coperti da valori ai sensi delle lettere b e c; Art. 16a lett. b I seguenti attivi disponibili sono da compensare se scadono entro il termine di un mese: b. titoli di credito, fintanto che non sono contabilizzati nell articolo 16; Art. 19 Liquidità supplementare 1 Le banche che detengono depositi privilegiati ai sensi dell articolo 37b della legge devono disporre, oltre alla liquidità dell articolo 18, di attivi disponibili supplemen- 1 RS 952.02 2005 1049 1

tari ai sensi dell articolo 16 equivalenti al loro obbligo di garanzia secondo l articolo 37h capoverso 3 della legge. 2 Le banche comunicano alla Commissione delle banche, nell ambito delle generali procedure di notifica, la somma: a. dei depositi iscritti alla chiusura dell esercizio nelle poste del bilancio di cui all articolo 25 capoverso 1 numeri 2.3 2.5; b. dei depositi secondo la lettera a che sono privilegiati conformemente agli articoli 37b della legge e 23 dell ordinanza del 30 giugno 2005 2 sul fallimento bancario; c. dei depositi privilegiati secondo la lettera b che non superano 5000 franchi per deponente. 3 La Commissione delle banche calcola, sulla base dei dati notificati conformemente al capoverso 2 lettera b, le liquidità supplementari necessarie e le comunica a ogni banca. 4 Le liquidità supplementari devono essere garantite proporzionalmente a partire dal 1 o luglio. 5 La Commissione delle banche può eccezionalmente esigere che una banca pubblichi in maniera appropriata la somma comunicata secondo il capoverso 2 lettera b, se tale misura appare necessaria per tutelare i creditori non privilegiati. Titolo prima dell art. 55 15. Garanzia dei depositi Art. 55 Obbligo di comunicazione 1 La Commissione delle banche comunica al responsabile della garanzia dei depositi il rilascio delle misure di protezione secondo l articolo 26 capoverso 1 lettere e h della legge o la dichiarazione del fallimento bancario secondo l articolo 33 della legge e lo informa sugli ultimi dati comunicati secondo l articolo 19 capoverso 2 lettere b e c. 2 Può rinunciare a tale comunicazione fintanto che nell ambito di un risanamento: a. vi è fondato motivo di ritenere che le misure di protezione decise saranno revocate; o b. i crediti privilegiati secondo gli articoli 37b della legge e 23 dell ordinanza del 30 giugno 2005 3 sul fallimento bancario non sono colpiti dalle misure di protezione. 2 RS 952 812.32 3 RS 952 812.32 2

Art. 56 Termine 1 Il termine per il pagamento dei depositi garantiti secondo l articolo 37h della legge è di tre mesi. 2 Il termine decorre a partire dalla comunicazione al responsabile della garanzia dei depositi. 3 Non decorre o è interrotto fintanto che la decisione secondo l articolo 55 capoverso 1 non è eseguibile. Art. 57 Piano di pagamento 1 Il liquidatore, l incaricato del risanamento o l incaricato dell inchiesta (il mandatario) nominato dalla Commissione delle banche allestisce un piano di pagamento indicante i crediti allibrati che sono considerati privilegiati ai sensi degli articoli 37b della legge e 23 dell ordinanza del 30 giugno 2005 4 sul fallimento bancario e non sono versati secondo l articolo 37a della legge. 2 Il mandatario non è tenuto a verificare i crediti allibrati da inserire nel piano di pagamento. I crediti manifestamente ingiustificati non sono iscritti nel piano di pagamento. 3 Il responsabile della garanzia dei depositi può consultare il piano di pagamento presso il mandatario. Art. 58 Pagamento dei depositi garantiti 1 Il responsabile della garanzia dei depositi mette a disposizione del mandatario l importo necessario al pagamento. Il mandatario rimborsa i depositi privilegiati. 2 Se tale importo non è sufficiente al pagamento di tutti i crediti iscritti nel piano di pagamento, i singoli importi sono versati proporzionalmente. Art. 59 Diritto dei depositanti Decorso il termine di cui all articolo 56, i depositanti hanno nei confronti del responsabile della garanzia dei depositi di un diritto al rimborso dei loro depositi garantiti secondo l articolo 37h della legge. 16. Disposizioni finali Art. 62 Disposizioni transitorie della modifica del... 1 La Commissione delle banche stabilisce le liquidità supplementari secondo l articolo 19 che devono essere garantite dal 1 gennaio 2006 al 30 giugno 2007 sulla base dei depositi iscritti per l esercizio 2004 nelle poste del bilancio di cui all articolo 25 capoverso 1 numeri 2.3 2.5. 4 RS 952 812.32 3

2 Gli importi di cui all articolo 19 capoverso 2 devono essere notificati per la prima volta nel 2006. 3 La Commissione delle banche può prolungare di un anno i termini di cui ai capoversi 1 e 2 o applicare a singole banche un regime speciale. 4 L organo di revisione deve esaminare tali importi per la prima volta nell ambito della revisione del conto annuale 2007. Art. 63 rubrica e cpv. 2 2 Abrogato Entrata in vigore II Le disposizioni finali delle modifiche del 1 dicembre 1980 5, del 23 agosto 1989 6, del 4 dicembre 1989 7, del 12 dicembre 1994 8, del 29 novembre 1995 9 e dell 8 dicembre 1997 10 sono abrogate. III L ordinanza del 2 dicembre 1996 11 sulle borse è modificata come segue: Art. 29 rubrica Art. 29a Fondi propri, ripartizione dei rischi e rendiconto (art. 12 14 e 16 LBVM) Garanzia dei depositi (art. 17, 19 e 36a LBVM) 1 L articolo 19 dell ordinanza del 17 maggio 1972 12 sulle banche è applicabile ai commercianti di valori mobiliari che devono garantire delle liquidità supplementari secondo l articolo 37h capoverso 3 della legge sulle banche. 2 Nell ambito della sua attività di revisione, l organo di revisione esamina se sono presenti le liquidità supplementari necessarie e indica il risultato di tale esame nel suo rapporto di revisione. 5 RU 1980 1814 6 RU 1989 1772 7 RU 1989 2542 8 RU 1995 253 9 RU 1994 45 10 RU 1998 16 11 RS 954.11 12 RS 952.02 4

IV La presente modifica entra in vigore il 1 gennaio 2006. 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz 5