Ordinanza su le banche e le casse di risparmio (Ordinanza sulle banche, OBCR) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 17 maggio 1972 1 sulle banche è modificata come segue: Art. 16 cpv. 1 lett. c, e, f e h 1 Come attivi disponibili (liquidità) ai sensi dell articolo 4 della legge valgono al valore contabile: c. titoli di credito di debitori svizzeri negoziati su un mercato rappresentativo, ad eccezione dei propri titoli della banca e di quelli appartenenti a società costituenti con la banca un entità economica; e. titoli di credito di Stati esteri e di altri enti di diritto pubblico, se sono negoziati su un mercato rappresentativo; f. titoli di credito e accettazioni di banche estere di primo ordine e valori analoghi, scadenti entro sei mesi; h. conti correnti debitori e anticipazioni fisse, scadenti entro un mese e coperti da valori ai sensi delle lettere b e c; Art. 16a lett. b I seguenti attivi disponibili sono da compensare se scadono entro il termine di un mese: b. titoli di credito, fintanto che non sono contabilizzati nell articolo 16; Art. 19 Liquidità supplementare 1 Le banche che detengono depositi privilegiati ai sensi dell articolo 37b della legge devono disporre, oltre alla liquidità dell articolo 18, di attivi disponibili supplemen- 1 RS 952.02 2005 1049 1
tari ai sensi dell articolo 16 equivalenti al loro obbligo di garanzia secondo l articolo 37h capoverso 3 della legge. 2 Le banche comunicano alla Commissione delle banche, nell ambito delle generali procedure di notifica, la somma: a. dei depositi iscritti alla chiusura dell esercizio nelle poste del bilancio di cui all articolo 25 capoverso 1 numeri 2.3 2.5; b. dei depositi secondo la lettera a che sono privilegiati conformemente agli articoli 37b della legge e 23 dell ordinanza del 30 giugno 2005 2 sul fallimento bancario; c. dei depositi privilegiati secondo la lettera b che non superano 5000 franchi per deponente. 3 La Commissione delle banche calcola, sulla base dei dati notificati conformemente al capoverso 2 lettera b, le liquidità supplementari necessarie e le comunica a ogni banca. 4 Le liquidità supplementari devono essere garantite proporzionalmente a partire dal 1 o luglio. 5 La Commissione delle banche può eccezionalmente esigere che una banca pubblichi in maniera appropriata la somma comunicata secondo il capoverso 2 lettera b, se tale misura appare necessaria per tutelare i creditori non privilegiati. Titolo prima dell art. 55 15. Garanzia dei depositi Art. 55 Obbligo di comunicazione 1 La Commissione delle banche comunica al responsabile della garanzia dei depositi il rilascio delle misure di protezione secondo l articolo 26 capoverso 1 lettere e h della legge o la dichiarazione del fallimento bancario secondo l articolo 33 della legge e lo informa sugli ultimi dati comunicati secondo l articolo 19 capoverso 2 lettere b e c. 2 Può rinunciare a tale comunicazione fintanto che nell ambito di un risanamento: a. vi è fondato motivo di ritenere che le misure di protezione decise saranno revocate; o b. i crediti privilegiati secondo gli articoli 37b della legge e 23 dell ordinanza del 30 giugno 2005 3 sul fallimento bancario non sono colpiti dalle misure di protezione. 2 RS 952 812.32 3 RS 952 812.32 2
Art. 56 Termine 1 Il termine per il pagamento dei depositi garantiti secondo l articolo 37h della legge è di tre mesi. 2 Il termine decorre a partire dalla comunicazione al responsabile della garanzia dei depositi. 3 Non decorre o è interrotto fintanto che la decisione secondo l articolo 55 capoverso 1 non è eseguibile. Art. 57 Piano di pagamento 1 Il liquidatore, l incaricato del risanamento o l incaricato dell inchiesta (il mandatario) nominato dalla Commissione delle banche allestisce un piano di pagamento indicante i crediti allibrati che sono considerati privilegiati ai sensi degli articoli 37b della legge e 23 dell ordinanza del 30 giugno 2005 4 sul fallimento bancario e non sono versati secondo l articolo 37a della legge. 2 Il mandatario non è tenuto a verificare i crediti allibrati da inserire nel piano di pagamento. I crediti manifestamente ingiustificati non sono iscritti nel piano di pagamento. 3 Il responsabile della garanzia dei depositi può consultare il piano di pagamento presso il mandatario. Art. 58 Pagamento dei depositi garantiti 1 Il responsabile della garanzia dei depositi mette a disposizione del mandatario l importo necessario al pagamento. Il mandatario rimborsa i depositi privilegiati. 2 Se tale importo non è sufficiente al pagamento di tutti i crediti iscritti nel piano di pagamento, i singoli importi sono versati proporzionalmente. Art. 59 Diritto dei depositanti Decorso il termine di cui all articolo 56, i depositanti hanno nei confronti del responsabile della garanzia dei depositi di un diritto al rimborso dei loro depositi garantiti secondo l articolo 37h della legge. 16. Disposizioni finali Art. 62 Disposizioni transitorie della modifica del... 1 La Commissione delle banche stabilisce le liquidità supplementari secondo l articolo 19 che devono essere garantite dal 1 gennaio 2006 al 30 giugno 2007 sulla base dei depositi iscritti per l esercizio 2004 nelle poste del bilancio di cui all articolo 25 capoverso 1 numeri 2.3 2.5. 4 RS 952 812.32 3
2 Gli importi di cui all articolo 19 capoverso 2 devono essere notificati per la prima volta nel 2006. 3 La Commissione delle banche può prolungare di un anno i termini di cui ai capoversi 1 e 2 o applicare a singole banche un regime speciale. 4 L organo di revisione deve esaminare tali importi per la prima volta nell ambito della revisione del conto annuale 2007. Art. 63 rubrica e cpv. 2 2 Abrogato Entrata in vigore II Le disposizioni finali delle modifiche del 1 dicembre 1980 5, del 23 agosto 1989 6, del 4 dicembre 1989 7, del 12 dicembre 1994 8, del 29 novembre 1995 9 e dell 8 dicembre 1997 10 sono abrogate. III L ordinanza del 2 dicembre 1996 11 sulle borse è modificata come segue: Art. 29 rubrica Art. 29a Fondi propri, ripartizione dei rischi e rendiconto (art. 12 14 e 16 LBVM) Garanzia dei depositi (art. 17, 19 e 36a LBVM) 1 L articolo 19 dell ordinanza del 17 maggio 1972 12 sulle banche è applicabile ai commercianti di valori mobiliari che devono garantire delle liquidità supplementari secondo l articolo 37h capoverso 3 della legge sulle banche. 2 Nell ambito della sua attività di revisione, l organo di revisione esamina se sono presenti le liquidità supplementari necessarie e indica il risultato di tale esame nel suo rapporto di revisione. 5 RU 1980 1814 6 RU 1989 1772 7 RU 1989 2542 8 RU 1995 253 9 RU 1994 45 10 RU 1998 16 11 RS 954.11 12 RS 952.02 4
IV La presente modifica entra in vigore il 1 gennaio 2006. 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz 5