L INDENNITÀ DI MATERNITÀ/PATERNITA E I CONGEDI PARENTALI PER LE LAVORATRICI E I LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS.

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L INDENNITÀ DI MATERNITÀ/PATERNITA E I CONGEDI PARENTALI PER LE LAVORATRICI E I LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS. Sommario L INDENNITÀ DI MATERNITÀ... 1 PREMESSA.... 1 PERIODO DI ASTENSIONE.... 1 RICOVERO DEL NEONATO: DIRITTO DI RINVIO E SOSPENSIONE DEL CONGEDO DI MATERNITÀ POST PARTUM... 2 ADOZIONE E AFFIDAMENTI PREADOTTIVI.... 3 DIRITTO ALLE INDENNITÀ DI MATERNITÀ/PATERNITÀ IN CASO DI MANCATO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DA PARTE DEL COMMITTENTE O ASSOCIANTE.... 4 L INDENNITÀ DI MATERNITÀ... 5 IL CONGEDO DI PATERNITÀ... 5 IL CONGEDO PARENTALE... 5 LE MODIFICHE APPORTATE DALLA L. N. 81 DEL 22/05/2017 (legge entrata in vigore il 14 giugno 2017)... 6 L INDENNITÀ DI MATERNITÀ Aggiornato alla L. n. 81 del 22 maggio 2017 PREMESSA. Ex art. 64 del D. Lgs. n. 151 del 2001 rubricato Lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 in materia di tutela della maternità, alle lavoratrici di cui all'articolo 2, comma 26 della L. n. 335 del 1995 non iscritte ad altre forme obbligatorie, si applicano le disposizioni di cui al comma 16 dell'articolo 59 della L. n. 449 del 1997 e successive modificazioni. Inoltre, ai sensi del comma 12 dell'articolo 80 della L. n. 388 del 23 dicembre 2000, la tutela della maternità prevista dalla disposizione di cui al comma 16, quarto periodo, dell'articolo 59 della L. n. 449 del 1997, avviene nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente, a prescindere, per quanto concerne l'indennità di maternità spettante per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi, dalla effettiva astensione dall'attività lavorativa PERIODO DI ASTENSIONE. Alle lavoratrici ed ai lavoratori iscritti esclusivamente alla gestione separata Inps e non pensionati, tenuti quindi a versare alla gestione separata il contributo con l aliquota maggiorata prevista dalla legge per finanziare le prestazioni economiche di maternità/paternità spetta un periodo di astensione dal lavoro che comprende: i 2 mesi precedenti la data presunta del parto (salvo flessibilità) e il giorno del parto; i periodi di interdizione anticipata disposti dall azienda sanitaria locale (per gravidanza a rischio) oppure dalla direzione territoriale del lavoro (per mansioni incompatibili); 1

i 3 mesi successivi al parto (salvo flessibilità) e, in caso di parto avvenuto dopo la data presunta, i giorni compresi tra la data presunta e la data effettiva; in caso di parto anticipato rispetto alla data presunta (parto prematuro o precoce), ai tre mesi dopo il parto si aggiungono i giorni non goduti prima del parto, anche qualora la somma dei 3 mesi di post partum e dei giorni compresi tra la data effettiva del parto ed la data presunta del parto, superi il limite complessivo di cinque mesi; i periodi di interdizione prorogata disposti dalla direzione territoriale del lavoro (per mansioni incompatibili con il puerperio). La data del parto è giorno a sé rispetto ai due mesi di ante partum e ai tre mesi post partum e, pertanto, tale giorno deve essere sempre aggiunto ai consueti cinque mesi di congedo di maternità. In caso di parto gemellare la durata del congedo di maternità non varia. Ai sensi dell art. 13 della L. n. 81 del 2017, entrata in vigore il 14 giugno 2017 Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato alle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritte ad altre forme obbligatorie, l indennità di maternità spetta per i 2 mesi antecedenti la data del parto e per i 3 mesi successivi, a prescindere dalla effettiva astensione dall attività lavorativa. Ex art. 14 1 della L. n. 81 del 2017, la gravidanza, la malattia e l infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente non comportano l estinzione del rapporto di lavoro, la cui esecuzione, su richiesta del lavoratore, rimane sospesa, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare, fatto salvo il venir meno dell interesse del committente. In caso di maternità, previo consenso del committente, è prevista la possibilità di sostituzione delle lavoratrici autonome, già riconosciuta dall art. 4, comma 5, del Testo Unico di cui al D. Lgs. n. 151 del 2001, da parte di altri lavoratori autonomi di fiducia delle lavoratrici stesse, in possesso dei necessari requisiti professionali, nonché dei soci, anche attraverso il riconoscimento di forme di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto. RICOVERO DEL NEONATO: DIRITTO DI RINVIO E SOSPENSIONE DEL CONGEDO DI MATERNITÀ POST PARTUM Aggiornato alla Circ. Inps n. 69 del 28 aprile 2016 1 Si consideri che l art. 14 della L. n. 81 del 2017 sopra citata rientra nel capo I della L. n. 81 del 2017, capo rubricato Tutela del lavoro autonomo. L art. 1 della L. n. 81 del 2017 ivi citata specifica che nell ambito di applicazione del Capo I: - sono ricompresi i rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del codice civile, ivi inclusi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile; - sono esclusi gli imprenditori, ivi compresi i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile. 2

In caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, la madre può sospendere, in tutto o in parte, il congedo post partum (art. 16 bis comma 1), riprendendo nel frattempo l attività lavorativa e differendo la fruizione del periodo di congedo residuo a partire dalla data di dimissioni del bambino. Tale diritto può essere esercitato una sola volta per ogni figlio subordinatamente alla sussistenza della compatibilità della ripresa dell attività lavorativa con il proprio stato di salute (comma 2 dell art. 16 bis del T.U.). Tale compatibilità, per espressa disposizione normativa, è comprovata da attestazione medica che dichiari la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell attività lavorativa. La circolare INPS n. 69 del 28 aprile 2016 precisa che per effetto del nuovo comma 6 bis dell art. 26 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, la sospensione del congedo di maternità è attuabile anche in caso di adozione o affidamento di minore; l opzione tuttavia è possibile solo per le lavoratrici dipendenti e non invece per le lavoratrice iscritte alla gestione separata alle quali non si applica il citato art. 26 ma l art. 2 del decreto ministeriale 4 aprile 2002. Per ulteriori chiarimenti in materia si rinvia alle circolari INPS e/o agli uffici INPS di competenza. ADOZIONE E AFFIDAMENTI PREADOTTIVI. Ex art. 64 bis del D. Lgs. n. 151 del 2001, in caso di adozione, nazionale o internazionale, alle lavoratrici di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritte ad altre forme obbligatorie, spetta, sulla base di idonea documentazione, un'indennità per i cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore in famiglia, alle condizioni e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La disposizione in esame che interessa la generalità delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps, sia parasubordinati che liberi professionisti - non comporta variazioni sulle tutele già in atto in quanto si limita ad armonizzare, nell ambito delle disposizioni del T.U. maternità/paternità, il disposto della sentenza della Corte Costituzionale n. 257 del 19 novembre 2012, per effetto del quale il periodo indennizzabile per maternità è stato esteso da 3 a 5 mesi. Or bene, considerati: - la sentenza della Corte costituzionale n. 257/2012, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 64, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, come integrato dal richiamo al decreto ministeriale 4 aprile 2002, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2002, nella parte in cui, relativamente alle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 che adottassero o prendessero in affidamento preadottivo un minore, prevedeva l'indennità di maternità per un periodo di tre mesi anzichè di cinque mesi ; - l'art. 13 del D. Lgs. n. 80 del 15 giugno 2015, che ha aggiunto l'art. 64-bis al D. Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001, n. 151, a mente del quale in caso di adozione, nazionale o internazionale, alle lavoratrici di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, non iscritte ad altre forme obbligatorie, spetti un'indennità per i cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore in famiglia "alle condizioni e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449", 3

il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto del 24 febbraio 2016 ha sostituito l'art. 2 del decreto 4 aprile 2002 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno 2002, n. 136 con il seguente: «Art. 2. (Indennità' in caso di adozione o affidamento). - 1. In caso di adozione, nazionale o internazionale, e di affidamento preadottivo di un minore, le lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto all'indennità di maternità per un periodo di cinque mesi, secondo le modalità previste dall'art. 26, commi 2, 3 e 5 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. 2. L'Ente autorizzato, che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione internazionale, certifica la data di ingresso del minore e l'avvio presso il tribunale italiano delle procedure di conferma della validità dell'adozione o di riconoscimento dell'affidamento preadottivo.». DIRITTO ALLE INDENNITÀ DI MATERNITÀ/PATERNITÀ IN CASO DI MANCATO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DA PARTE DEL COMMITTENTE O ASSOCIANTE. Aggiornato alla Circ. Inps n. 42 del 2016 La circ. INPS n. 42 del 2016 specifica che il diritto all indennità di maternità/paternità spetta a condizione che nei 12 mesi precedenti il mese di inizio del congedo di maternità (o paternità) risultino effettivamente accreditati o dovuti alla gestione separata almeno 3 contributi mensili. Ciò in conseguenza delle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 80 del 2015, attuativo dell art. 1, commi 8 e 9 della legge delega n. 183 del 2014, c.d. Jobs Act, apportate al T.U. In particolare, l art. 13 del D. Lgs. sopra citato ha introdotto nel T.U. gli artt. 64 bis e 64 ter in materia, rispettivamente, di adozione/affidamenti e di automaticità delle prestazioni. L art. 64 ter del D. Lgs. n. 151 del 2001, comporta il riconoscimento del diritto all indennità per congedo di maternità in favore delle lavoratrici e dei lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione separata, anche nel caso di mancato versamento dei contributi da parte del committente. La norma trova applicazione anche per il riconoscimento dell indennità per congedo di paternità laddove ricorrano i presupposti di cui all art. 3 del D.M. 4 aprile 2002. Come noto, i decreti ministeriali del 4 aprile 2002 e del 12 luglio 2007 subordinano l erogazione delle indennità economiche di maternità/paternità in favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui alla legge 335/1995, all accreditamento effettivo di almeno 3 mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti l inizio del periodo indennizzabile a titolo di maternità. Fermo restando quanto sopra, l art. 64-ter introduce la possibilità di corrispondere l indennità in argomento anche nei casi di mancato versamento dei contributi da parte del committente o associante, sulla base di contributi dovuti, secondo le indicazioni di seguito dettagliate. Si precisa che queste nuove disposizioni si applicano in favore delle lavoratrici e dei lavoratori parasubordinati, in quanto non sono responsabili dell adempimento dell obbligazione contributiva (collaboratori o associati in partecipazione) che è in capo invece al committente/associante. 4

La Circ. INPS n. 42 del 2016, ricorda, infatti, che l onere contributivo è ripartito tra committente/associante e collaboratore/associato - nella misura, rispettivamente, di due terzi e un terzo (nel caso di committente) ovvero del 55% e 45% (nel caso di associante) - e che l adempimento dell obbligazione contributiva è interamente a carico del committente/associante, con diritto di rivalsa sul collaboratore/associato per la quota parte a carico di quest ultimo. Per le predette ragioni, la norma non trova applicazione in favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata che sono responsabili dell adempimento dell obbligazione contributiva, quali, ad esempio, i liberi professionisti iscritti alla Gestione stessa. Per quanto non modificato dalla circ. INPS n. 42 del 2016, rimangono salve le istruzioni operative già adottate sugli argomenti trattati; si richiamano in particolare le istruzioni a suo tempo fornite con: circolare INPS n. 47 dell 1 marzo 1999 per le modalità di accredito dei contributi; circolare n. 93 del 26 maggio 2003 per la misura ed il calcolo della indennità di maternità/paternità prevista dal Decreto ministeriale 4/4/2002 a favore dei soggetti iscritti alla gestione separata; circolare n. 137 del 21 dicembre 2007 per l individuazione dei periodi di maternità/paternità indennizzabili. L INDENNITÀ DI MATERNITÀ Come specificato alla pagina web dell INPS https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50586 aggiornata all 8 giugno 2017, per gli iscritti alla Gestione separata, se il reddito deriva da attività libero professionale o di collaborazione coordinata e continuativa parasubordinata, l'indennità di congedo è pari all'80% di 1/365 del reddito. CONGEDO DI PATERNITÀ Il congedo di paternità è riconosciuto dal momento in cui si verificano determinati eventi riguardanti la madre del bambino. Il congedo di paternità spetta in caso di: morte o grave infermità della madre; abbandono del figlio o mancato riconoscimento del neonato da parte della madre; affidamento esclusivo del figlio al padre (art. 155 bis cod. civ) In caso di adozione o affidamento di minori, oltre agli eventi sopra riportati, il congedo di paternità è fruibile dal padre a seguito della rinuncia totale o parziale della madre lavoratrice al congedo di maternità al quale ha diritto. IL CONGEDO PARENTALE 5

LE MODIFICHE APPORTATE DALLA L. N. 81 DEL 22/05/2017 (legge entrata in vigore il 14 giugno 2017) Periodo massimo di fruibilità individuale del congedo parentale A decorrere dal 14 giugno 2017, data dell entrata in vigore della L. n. 81 del 22 maggio 2017, le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all art. 2, comma 26, della L. n. 335 del 1995 2, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, tenuti al versamento della contribuzione maggiorata di cui all'articolo 59, comma 16, della L. n. 449 del 27 dicembre 1997 3 hanno diritto ad un trattamento economico per congedo parentale per un periodo massimo pari a 6 mesi entro i primi 3 anni di vita del bambino. Periodo massimo di fruibilità complessiva del congedo parentale I trattamenti economici per congedo parentale, ancorché fruiti in altra gestione o cassa di previdenza, non possono complessivamente superare tra entrambi i genitori il limite complessivo di sei mesi. Condizioni Il trattamento economico per congedo parentale è corrisposto a condizione che risultino accreditate almeno 3 mensilità di contribuzione maggiorata nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile. Si consideri, tuttavia, che il trattamento economico per i periodi di congedo parentale fruiti entro il I anno di vita del bambino è corrisposto, a prescindere dal predetto requisito contributivo ai lavoratori e alle lavoratrici che abbiano titolo all'indennità di maternità o paternità. Indennità L'indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari al 30% del reddito di lavoro relativo alla predetta contribuzione, calcolato ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 aprile 2002, pubblicato nella G.U. n. 136 del 12 giugno 2002. L'indennità per i periodi di congedo parentale fruiti entro il I anno di vita del bambino è calcolata in misura pari al 30% del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità o paternità. 2 L art. 2, comma 26 della L. n. 335 del 1995 stabilisce che a decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'inps, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività. 3 L art. 59, comma 16, della L. n. 449 del 1997 stabilisce che, per i soggetti che non risultano iscritti ad altre forme obbligatorie, con effetto dal 1 gennaio 1998 il contributo alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della L. n. 335 del 1995, e' elevato di 1,5 punti percentuali. Lo stesso e' ulteriormente elevato con effetto dalla stessa data in ragione di un punto percentuale ogni biennio fino al raggiungimento dell'aliquota di 19 punti percentuali. La relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche e' maggiorata rispetto a quella di finanziamento di due punti percentuali nei limiti di una complessiva aliquota di computo di 20 punti percentuali. E' dovuta una ulteriore aliquota contributiva pari a 0,5 punti percentuali per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni al nucleo familiare e alla malattia in caso di degenza ospedaliera. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' disciplinata tale estensione nei limiti delle risorse rinvenienti dallo specifico gettito contributivo. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro della sanità, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede alla disciplina della tutela per malattia in caso di degenza ospedaliera nei limiti delle risorse derivanti dallo specifico gettito contributivo e in relazione al reddito individuale. 6

Genitori adottivi o affidatari In caso di adozione e affidamento preadottivo, il congedo parentale è riconoscibile per un massimo di 6 mesi entro 3 anni dall ingresso in famiglia del minore adottato/affidato. 7