COMUNE DI BERGAMO OGGETTO: concessione in uso precario dell orto urbano n. sito in via, nell ambito del territorio della circoscrizione n. SCHEMA DI ATTO L anno 2013, il giorno del mese di nella Residenza municipale di P.zza Matteotti n. 27 fra: - il COMUNE DI BERGAMO n. c. f. 80034840167 legalmente rappresentato dal signor dirigente comunale, domiciliato in Piazza Matteotti, 27, Bergamo e: - il sig. nato a il e residente a Bergamo in via SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ARTICOLO 1) Il Comune di Bergamo concede in uso precario al sig., di seguito detto concessionario, che accetta, l orto comunale, identificato con il n. posto in via, secondo le norme previste dal vigente regolamento comunale sugli orti urbani. Il concessionario è tenuto a rispettare le modalità di gestione e di coltivazione dell orto, le norme di comportamento, cosi come previsto nel regolamento per la concessione degli orti urbani su terreni di proprietà del Comune di Bergamo, con particolare riferimento agli artt. 7 e 8, riportate nell articolo 6. ARTICOLO 2) La concessione dell orto è a titolo gratuito e decorre dal 1 gennaio 2014, previa sottoscrizione dell atto di concessione presso la Direzione Contratti e appalti e previo pagamento: - delle spese contrattuali pari ad (euro /00);( le spese sono pari a circa 242,00 e saranno esattamente quantificate da parte della Direzione Appalti e contratti prima della sottoscrizione dell atto) 1
- della cauzione pari ad 50,00 (euro cinquanta/00), che verrà restituita allo scadere della concessione o anche prima, in caso di cessazione anticipata per trasferimento, rinuncia o decesso del concessionario, previa verifica dello stato dell orto, delle opere e delle pertinenze (recinzioni, ricoveri di attrezzi, ecc ). - delle spese di gestione (acqua e luce) che sono attualmente forfettariamente determinate in 50,00 annui (euro cinquanta/00). La concessione è a titolo precario ed è revocabile in qualsiasi momento, con preavviso di almeno tre mesi e senza che nessun diritto o risarcimento possa essere avanzato dal concessionario. La concessione dell'orto ha durata massima triennale e cessa il 31 dicembre 2016; la stessa può essere rinnovata, per un uguale periodo, previa domanda scritta, da presentare al Comune almeno quattro mesi prima della scadenza ed in tal caso, la concessione cessa definitivamente il 31 dicembre 2019, senza possibilità di ulteriori rinnovi, salvo il caso in cui il concessionario abbia già usufruito dell orto e quindi la concessione abbia raggiunto la durata massima e salva la decadenza per gravi motivi nella conduzione, o per incuria, o per cattiva manutenzione delle opere e delle pertinenze e fatta salva, altresì, la decadenza dalla graduatoria per mancato pagamento delle spese contrattuali, della cauzione e di gestione entro i termini stabiliti. Per il rinnovo, il Comune di Bergamo tiene conto e privilegia una opportuna rotazione nella conduzione degli orti sulla base della graduatoria approvata con determinazione dirigenziale del 15.10.2013 N. Reg. Det. 1664-13 e N. Reg. Area 0145-13. La concessione viene a cessare automaticamente, alla fine del raccolto (31 ottobre di ogni anno) per coloro che si trasferiscono fuori dall'ambito territoriale comunale o per rinuncia o decesso del concessionario. ARTICOLO 3) Al momento della consegna, è redatto un verbale, nel quale le parti constatano lo stato dell orto e delle opere e delle pertinenze, corredato da fotografie. Alla scadenza della concessione o anche prima, in caso di cessazione anticipata per trasferimento, rinuncia o decesso del concessionario, è redatto un verbale di riconsegna, nel quale le parti constatano lo stato dell orto e delle opere e delle eventuali pertinenze e, nel caso in cui sia rilevato un cattivo stato di manutenzione delle opere o delle pertinenze o in caso di incuria, il Comune trattiene la cauzione, versata all atto della concessione dell orto, a parziale rivalsa dei danni subiti, fatta salva ogni azione a tutela dei propri diritti. Dato il carattere precario della concessione, il Comune di Bergamo si riserva il diritto di revocarla, con preavviso di tre mesi, qualora intervengano necessità di carattere pubblico o istituzionali senza che il concessionario possa vantare pretese di compensi, indennizzi, risarcimenti od altro. E facoltà del concessionario recedere dal contratto in qualsiasi momento dandone avviso, 2
a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata A. R., almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. ARTICOLO 4) L Amministrazione si riserva di modificare l importo delle spese di gestione, qualora si verifichino, nel triennio, aumenti superiori al 5% nelle voci relative (acqua e luce), senza che il concessionario possa in alcun modo sollevare eccezioni di sorta e fermo restando la possibilità per quest ultimo di rinunciare all orto concesso. Per gli anni successivi al primo, il concessionario deve provvedere, entro il 31 marzo di ogni anno, al pagamento delle spese di gestione relative all anno di riferimento: non è consentita né la rateizzazione, né il pagamento parziale, anche se la concessione abbia una durata inferiore all anno o cessi anticipatamente. Il mancato pagamento di quanto stabilito dall amministrazione determina il mancato perfezionamento della concessione, la revoca della concessione e la decadenza dalla graduatoria. Il concessionario è tenuto a provvedere, a propria cura e spese, alla coltivazione dell orto e alla manutenzione ordinaria delle opere, degli impianti e delle pertinenze eventualmente presenti (recinzioni, ricoveri per gli attrezzi, ecc.) e delle parti comuni ( vialetti, ecc), che devono essere tenuti con la diligenza del buon padre di famiglia, in ordine e in modo decoroso. Allo scadere della concessione, o anche prima, in caso di cessazione anticipata per trasferimento, rinuncia o decesso, il concessionario o suoi eredi devono darne immediata comunicazione al Comune e rilasciare il terreno in ordine e libero da persone e cose, tranne i ricoveri di attrezzi realizzati dal Comune, che devono essere riconsegnati al Comune in buono stato di manutenzione. Rimangono a beneficio del fondo i lavori, gli impianti e le colture eseguite durante il periodo della concessione, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere indennità o compenso alcuno. L orto non è cedibile, né trasmissibile a terzi a nessun titolo: il concessionario non può subconcedere il terreno avuto in concessione né può locarlo a terzi. L orto concesso deve essere coltivato direttamente dal concessionario o da un familiare convivente, che non possono avvalersi di manodopera retribuita ARTICOLO 5) Il concessionario è responsabile dei furti, delle manomissioni, degli infortuni e degli altri eventuali eventi dannosi, quali anche l incendio, che dovessero verificarsi ai beni concessi sia se prodotti per fatto, per colpa propria o di terzi durante la coltivazione dell orto e per tutta la durata della concessione ed esonera il Comune di Bergamo da ogni danno e responsabilità che rimangono, pertanto, a suo esclusivo e totale carico. 3
ARTICOLO 6) Il concessionario deve rispettare durante la concessione le prescrizioni previste nel regolamento degli orti urbani e in particolare quelle previste dagli articoli 7 e 8, di seguito specificate : 1. mantenere l orto assegnato in stato decoroso; 2. non recintare il lotto assegnato; 3. assicurare la manutenzione ordinaria, il taglio dell erba, la potatura delle siepi, la rastrellatura e la pulizia del fondo, tenere pulite le parti comuni, viottoli e fossi di scolo; 4. non costruire capanni, serre o manufatti similari, salvo espressa autorizzazione da parte dell Amministrazione comunale; 5. non scaricare o lasciare in deposito materiali di alcun genere, non danneggiare gli orti limitrofi e il sistema di irrigazione; fare buon uso del sistema di irrigazione e limitare l uso dell acqua, nei mesi da aprile ad ottobre, tra le 18,00 e le 9,00, con divieto di conservare l acqua in fusti o barili aperti; 6. non tenere stabilmente cani o altri animali negli orti; 7. coltivare l orto biologicamente: è pertanto vietato l uso di concimi chimici e di prodotti inquinanti (diserbanti, antiparassitari, ecc...) che possano recare danno all ambiente; 8. non accedere alla zona orti con auto o motocicli; 9. rispettare eventuali altre prescrizioni particolari dettate dall Amministrazione comunale. In caso di inadempienza alle prescrizioni degli articoli 7 e 8 del regolamento degli orti urbani, l amministrazione provvede alla risoluzione della concessione. Resta fra l altro stabilito sin d ora che tecnici e funzionari comunali possono accedere all orto, salvo preavviso, per le verifiche in ordine allo stato e all uso dell immobile concesso. ARTICOLO 7) A titolo di garanzia della regolare osservanza degli obblighi di cui al presente atto, il concessionario costituisce e mantiene per tutta la durata della concessione, il deposito cauzionale di 50,00 (euro cinquanta/00) come risulta dalla reversale n. in data, che trovasi in atti del Comune. Tale somma è restituita a fine concessione, solo dopo che il Comune ha accertato l avvenuto integrale adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente atto. ARTICOLO 8) Tutte le clausole del presente atto hanno carattere essenziale e pertanto la violazione di una sola di dette condizioni dà luogo alla revoca della concessione, alla decadenza dalla graduatoria e alla risoluzione per inadempimento del contratto e al pagamento di quanto dovuto sino alla effettiva riconsegna del bene, salvo il rimborso delle spese, 4
eventualmente sostenute dal Comune e il risarcimento del danno. Il procedimento di revoca e di risoluzione per inadempimento comporta de jure l incameramento del deposito cauzionale. ARTICOLO 9) Il concessionario è a piena conoscenza che il presente atto non è soggetto alla disciplina dettata dalle norme in vigore in materia di patti agrari, trattandosi di concessione precaria di natura amministrativa, disciplinata, quindi, da peculiari principi valevoli per tali atti. ARTICOLO 10) Tutte le spese relative al presente atto, sua registrazione e copie, imposte e tasse di qualsiasi natura, presenti e future, sono a completo carico del concessionario. Il presente atto, mentre è immediatamente vincolante per il concessionario, lo sarà per il Comune di Bergamo una volta divenuto esecutivo il provvedimento di concessione. Il concessionario si obbliga a presentarsi alla competente Direzione Appalti e contratti del Comune di Bergamo per la sottoscrizione dell atto di concessione, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta dell Ufficio stesso, munito di tutto quanto richiesto, pena la decadenza della concessione e la decadenza dalla graduatoria. Per quanto non previsto dal presente atto, si fa riferimento alle norme del codice civile e alle norme vigenti in materia. Per ogni causa, controversia o azione promossa in sede giudiziaria relativa alla concessione o alla sua esecuzione, è competente il foro di Bergamo. Letto, confermato e sottoscritto. IL CONCESSIONARIO IL DIRIGENTE 5