DECRETO RETTORALE n.593/2011 del Regolamento per l erogazione di incentivi alla mobilità per la ricerca Programma Marco Polo.

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Transcript:

1 DECRETO RETTORALE n.593/2011 del 28.06.2011. IL RETTORE VISTO l art. 4, c. 3 della legge n. 210/1998; VISTO l art. 12, c. 2 del Regolamento in materia di dottorato di ricerca, emanato con D.R. n. 442 del 12/04/2010; VISTO l art. 14, c. 4 del Regolamento per gli assegni di ricerca di cui alla L. 240/2010, emanato con D.R. n. 416 del 19/04/2011; VISTA la delibera del Senato Accademico del 14 giugno 2011; VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 giugno 2011 E emanato il seguente: DECRETA REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DI INCENTIVI ALLA MOBILITA PER LA RICERCA PROGRAMMA MARCO POLO Articolo 1 Finalità, oggetto e ambito di applicazione L'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna istituisce il Programma Marco Polo per l erogazione di incentivi per la mobilità, con lo scopo di promuovere la formazione scientifica all'estero dei giovani ricercatori dell'università di Bologna e favorire l'opportunità di condurre ricerche in un contesto internazionale. Gli incentivi hanno ad oggetto soggiorni di ricerca all estero presso università o centri di ricerca pubblici e privati situati in paesi esteri. Sono esclusi soggiorni di ricerca presso imprese e l iscrizione e frequenza a corsi di studio e/o formazione. Art. 2 Definizioni 1. Ai sensi del presente regolamento si intende per: - ricercatore non confermato: ricercatore presso l Università di Bologna al quale non sia ancora pervenuta la comunicazione di conferma in ruolo; - ricercatore a tempo determinato: titolare di un contratto stipulato con l Università di Bologna ai sensi del Regolamento vigente in materia, in applicazione dell art. 24 comma 3 della legge 29 dicembre 2010, n. 240. - assegnista di ricerca: titolare di un contratto per assegno di ricerca stipulato con l Università di Bologna ai sensi dei regolamenti vigenti per gli assegni di ricerca e finanziato anche in parte con fondi a carico del Bilancio di Ateneo. Non possono accedere al Programma Marco Polo gli assegnisti di ricerca il cui contratto è finanziato interamente con risorse esterne ed è stato bandito successivamente all entrata in vigore del Regolamento per gli assegni di ricerca di cui alla L. 240/2010.

2 - dottorando di ricerca: a) studente iscritto a un corso di dottorato; b) studente iscritto a un corso di dottorato per il quale sia stato stipulato un accordo di cotutela di tesi. Tutti gli studenti di cui al presente regolamento devono essere iscritti a corsi di dottorato con sede amministrativa presso l Università di Bologna. Art. 3 Tipologie di incentivi e finanziamento del Programma Gli incentivi di cui al presente Regolamento vengono attribuiti a seguito di selezione comparativa e danno luogo alle seguenti due tipologie: a) finanziamenti competitivi per la ricerca: a tale tipologia posso accedere i ricercatori non confermati e i ricercatori a tempo determinato. Tali finanziamenti devono essere utilizzati prioritariamente per il rimborso delle spese di trasferta relative al soggiorno approvato. Gli importi eventualmente residui dovranno essere utilizzati per la copertura di spese strettamente connesse al sostegno della propria ricerca. b) borse di studio post lauream per la ricerca: a tale tipologia possono accedere gli assegnisti di ricerca e i dottorandi. E consentito presentare domande di incentivo Marco Polo più volte, anche nello stesso anno, anche avendone già usufruito. I Dipartimenti deliberano in merito a proprio insindacabile giudizio e possono adottare criteri che escludano preventivamente tale possibilità, purché siano esplicitamente riportati nel bando. Il soggiorno di ricerca all estero deve essere continuativo, salvo gravi e documentate ragioni personali e familiari, con l eccezione di interruzioni per ragioni scientifiche autorizzate dal tutor o per la necessità di presenza in sede per attività indifferibili e non programmabili connesse ad impegni istituzionali e/o contrattuali del beneficiario nei confronti dell Università. Non sono ammessi periodi frazionati che sommati nel tempo coprano il periodo approvato. Gli incentivi di cui al presente Regolamento sono finanziati con fondi a carico del bilancio di Ateneo stabiliti annualmente e possono essere cofinanziati dai Dipartimenti con propri fondi, fatti salvi eventuali vincoli di rendicontazione o di altra natura connessi a detti fondi. Art. 4 Durata La durata del soggiorno dovrà essere compresa tra un minimo di tre mesi ed un massimo di sei mesi. Per i periodi di permanenza superiori a tre mesi si considera mensilità completa ogni frazione di mese superiore ai 15 giorni. I dottorandi di cui all art. 2 lettera a) possono presentare domanda entro la durata legale del corso di dottorato. I dottorandi di cui all art. 2 lettera b) possono presentare domanda prima della discussione dell esame finale di dottorato. Tutti i soggiorni oggetto della domanda devono concludersi entro e non oltre la data di discussione della tesi finale di dottorato. In tutti i casi, inclusi anche quelli previsti al successivo art. 11, le borse erogate ai sensi dell art. 3 lettera b) devono essere interamente godute entro 12 mesi dalla data di scadenza del bando. La domanda di incentivo può riguardare: - soggiorni con partenze previste non oltre sei mesi dalla data di scadenza del bando; - soggiorni iniziati prima dell emanazione del bando purché sia previsto il rientro dopo la data di scadenza del bando stesso. La partenza antecedente alla presentazione della domanda non dà in alcun modo diritto all incentivo qualora la domanda non venga approvata dal Dipartimento.

3 Art. 5 Importo dell incentivo Marco Polo L importo mensile dell incentivo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione e può essere differenziato per tipologia di beneficiario e per Paese di destinazione. L importo totale è proporzionalmente ridotto se la permanenza all estero effettiva risulta inferiore a quella autorizzata. L incentivo non può essere aumentato rispetto a quello concesso, ad eccezione del caso di prolungamento approvato del periodo. Art. 6 Trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo delle borse erogate ai sensi dell art. 3 lettera b) L incentivo erogato in forma di borsa di studio post lauream in base all art. 3 lettera b) è esente da imposte sul reddito ai sensi dell art. 4, comma 3 della legge n. 210/1998 e non è soggetto a contributi previdenziali. Il Dipartimento, a propria discrezione, può integrare l importo delle borse di studio con rimborsi a piè di lista relativi alle spese di viaggio e soggiorno. I beneficiari delle borse godono dell estensione all estero della copertura assicurativa contro il rischio di infortuni e responsabilità civile previo espletamento delle procedure amministrative necessarie. Art. 7 Modalità di pagamento Le borse di studio erogate ai sensi dell art. 3 lettera b) sono pagate in rate mensili posticipate. Il contributo erogato ai sensi dell art. 3 lettera a) è reso disponibile al beneficiario al rientro dal periodo svolto, previa approvazione della relazione da parte del Consiglio del Dipartimento. Art. 8 Bando di selezione I bandi sono pubblicati almeno una volta all anno dai Dipartimenti. I bandi devono contenere informazioni dettagliate sui requisiti di ammissione, sull importo e sul trattamento fiscale e previdenziale spettante, nonché le modalità di presentazione delle domande e di selezione dei candidati. Ai bandi deve essere data adeguata pubblicità tramite pubblicazione nel Portale di Ateneo nel sito web dei singoli dipartimenti. I bandi sono pubblicati per almeno 15 giorni naturali e consecutivi. I termini decorrono dalla data di pubblicazione sul sito web del Dipartimento. La procedura di valutazione comparativa dei candidati è effettuata dal Consiglio del Dipartimento o da Organo da esso designato, previa definizione dei criteri di valutazione. Art. 9 Requisiti di partecipazione alla selezione Al bando di selezione per l attribuzione degli incentivi sono ammessi a partecipare i seguenti soggetti, come definiti al precedente articolo 2: ricercatore non confermato, ricercatore a tempo determinato, assegnista di ricerca, dottorando di ricerca. I requisiti di ammissione alla selezione devono essere posseduti alla data di scadenza del bando e per tutta la durata del soggiorno all estero, salvo quanto previsto al successivo art. 11.

4 Art. 10 Modalità di presentazione della domanda La domanda dovrà essere presentata con le modalità previste dal bando, anche telematiche. I candidati dovranno indicare nella domanda: - per i ricercatori non confermati e per i ricercatori a tempo determinato: il Dipartimento di afferenza; - per assegnisti di ricerca: il Dipartimento di afferenza del docente tutor; - per i dottorandi: il Dipartimento o struttura a cui afferisce il corso di dottorato o, in alternativa, il Dipartimento di afferenza del tutor. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: - presentazione del progetto di ricerca da sviluppare all estero; - lettera di invito della struttura straniera ospitante firmata dal referente presso detta struttura, in cui si attesta il periodo durante il quale la struttura è disposta ad ospitare il richiedente. Le modalità di acquisizione della lettera sono stabilite dal Consiglio del Dipartimento. - parere favorevole del tutor, per i soggetti ove tale figura è prevista; - parere favorevole del Direttore di Dipartimento per i ricercatori non confermati e per i ricercatori a tempo determinato. Art. 11 Perdita dei requisiti di ammissibilità dopo la presentazione della domanda Qualora il beneficiario perda il requisito di ammissibilità prima dell inizio del soggiorno, la domanda non è ammissibile, o nel caso la domanda sia già stata approvata, l incentivo è revocato. Se il requisito di ammissibilità non permane per tutta la durata del soggiorno all estero, il Dipartimento stabilisce a suo insindacabile giudizio se ammettere la domanda o eventualmente ridurre il periodo approvato, fatto salvo il periodo minimo di tre mesi. Il Dipartimento può assumere una delibera di ordine generale prima di emanare il bando, inserendo tale aspetto nel bando oppure, qualora non abbia deliberato in merito, deve pronunciarsi sui singoli casi. Art. 12 Modifica della domanda intervenuta dopo l approvazione Il beneficiario può presentare richiesta motivata delle seguenti modifiche della domanda approvata prima di iniziare il soggiorno all estero. - anticipo/posticipo significativo della data di partenza e di rientro indicate in domanda - riduzione dei mesi di permanenza all estero, purché il soggiorno non risulti inferiore a tre mesi. In caso contrario l incentivo è revocato. Il Direttore decide in merito a tali richieste, acquisito il parere del tutor ove previsto e tenuto conto del limite temporale fissato all art. 4. L incentivo può essere aumentato rispetto a quello concesso, solo nel caso di prolungamento approvato del periodo. Il Dipartimento, a propria discrezione, può integrare l incentivo con rimborsi a piè di lista relativi alle spese di viaggio e soggiorno. Art. 13 Verifica dell attività svolta Al termine del periodo svolto, il beneficiario deve presentare al Consiglio del Dipartimento una relazione scientifica sull attività di ricerca svolta e un attestazione della struttura ospitante dalla

5 quale risulti in esplicito il periodo di permanenza presso la struttura stessa e una descrizione sintetica dell'attività svolta dal beneficiario. Qualora il Consiglio esprima una valutazione negativa, gli incentivi erogati ai sensi dell art.3 lettere a ) e b) sono revocati e i beneficiari sono tenuti alla restituzione di quanto percepito. Art. 14 Incompatibilità Le borse di studio erogate ai sensi del presente regolamento sono incompatibili con contributi alla mobilità finanziati da altri enti qualora siano finalizzati a coprire lo stesso periodo di soggiorno all estero, anche a titolo diverso. Le borse di studio erogate ai sensi del presente Regolamento sono cumulabili con l aumento della borsa di dottorato per attività all estero prevista dalle norme vigenti in materia di dottorato. Art. 15 Norme transitorie e finali Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino di Ateneo. Il Regolamento si applica ai bandi pubblicati dopo l entrata in vigore del presente Regolamento. Bologna, 28/06/2011 IL RETTORE Prof. Ivano Dionigi