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Scritto da Ciro Tadicini Mercoledì 04 Maggio :15 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 04 Maggio :16


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CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 13 OTTOBRE 2017, N. 47307: sequestro preventivo disposto di iniziativa della polizia giudiziaria e garanzie difensive dell indagato «In tema di sequestro preventivo disposto di iniziativa della polizia giudiziaria ai sensi dell art. 321, comma 3 bis, cod. proc. pen., non sussiste obbligo di dare avviso all indagato, presente al compimento dell atto, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ex art.114 disp. att. cod. proc. pen.»

-247307-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da: SILVIO AMORESANO ANGELO MATTEO SOCCI CHIARA GRAZIOSI CLAUDIO CERRONI CARLO RENOLDI CAMERA DI CONSIGLIO DEL 07/02/2017 - Presidente - Sent. n. sez. 258/2017 - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE N.41246/2016 Motivazione Semplificata ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NATALE FRANCA nat&il 04/01/1944 a CAROVIGNO avverso l'ordinanza del 21/09/2016 del TRIB. LIBERTA' di BRINDISI sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI; lette le conclusioni del PG, Perla Lori: «Inammissibilità del ricorso»

RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Brindisi, in sede di riesame, con ordinanza del 21 settembre 2016 accoglieva parzialmente l'istanza di riesame di Natale Franca disponendo la restituzione delle macchine lancia piattello e confermava il sequestro probatorio limitatamente all'area a cielo aperto, di mq 6.077,20, come disposto dal P.M. e convalidato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi. 2. Ricorre per Cassazione Natale Francia, personalmente, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Violazione di legge, art. 114 delle disposizioni di attuazione del cod. proc. pen., 354 e 356, cod. proc. pen. La polizia giudiziaria al momento del sequestro non avvisava la ricorrente della facoltà di farsi assistere da un difensore, art. 114, disposizioni di attuazione, cod. proc. pen. Si rappresenta che le operazioni di sequestro sarebbero iniziate alle ore 13,15 e terminate alle ore 13,11 - prima dell'inizio -. 2. 2. Violazione di legge, art. 125, cod. proc. pen., 54 e 1161, Cod. Nav. e art. 256, comma 1, d. Igs. 152 del 2006; insussistenza del fumus dei reati. Per l'area di 1249,89 m.q. sussiste specifica concessione demaniale e quindi tale area avrebbe dovuto dissequestrarsi. Il Tribunale si è limitato ad osservare che l'esistenza del titolo abilitativo non assumeva rilevanza, per la violazione del titolo abilitativo. Motivazione priva di coerenza, completezza e ragionevolezza. Inoltre i residui di piattelli e cartucce non costituiscono «raccolta di rifiuti ex lege». Sul punto il Tribunale non fornisce motivazione. Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. La Procura Generale della Cassazione, Sostituto Procuratore Generale Perla Lori, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è infondato e deve respingersi con condanna al pagamento delle spese processuali. 4. 1. In tema di sequestro preventivo disposto di iniziativa della polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 321, comma 3 bis, cod. proc. pen., non sussiste obbligo di dare avviso all'indagato, presente al compimento dell'atto, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. (In motivazione la S.C. ha chiarito che il legislatore ha previsto l'avviso ex art. 114 cit. soltanto in relazione agli atti di cui all'art. 356 cod. proc. pen. in considerazione della vocazione probatoria di questi ultimi e della conseguente necessità di controllo della regolarità dell'operato della polizia giudiziaria). (Sez. U, n. 15453 del 29/01/2016 - dep. 13/04/2016, Giudici, Rv, 26633501). Nel nostro caso il sequestro operato dalla polizia giudiziaria è stato qualificato dagli operanti come preventivo; solo successivamente il P.M. con atto autonomo ha disposto (qualificato) il sequestro probatorio dell'area. Inoltre al momento del sequestro Franca Natale non rivestiva la qualifica di indagata, come adeguatamente motivato nell'ordinanza impugnata. Infatti dal verbale la ricorrente non risultava presente al momento del sequestro (5 luglio 2016, sopralluogo alla presenza di Natola Maria Elena, Vice Presidente dell'associazione Tiro a volo); solo successivamente la ricorrente è stata nominata custode perché titolare della concessione demaniale n. 10 del 15/10/2008. 5. Sia per il sequestro preventivo e sia per il sequestro probatorio è possibile il ricorso in Cassazione unicamente per motivi di violazione di legge e non per vizio di motivazione.

Nel nostro caso il motivo di ricorso sul fumus del reato risulta proposto per il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, art. 606, comma 1, lettera E, del cod. proc. pen. (sia letteralmente e sia nella valutazione sostanziale del ricorso). Il ricorso per Cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009 - dep. 11/11/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 - dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692). Nel nostro caso non ricorre una violazione di legge, e nemmeno l'apparenza della motivazione, e conseguentemente il ricorso deve rigettarsi. Infatti il provvedimento impugnato contiene adeguata motivazione, non contraddittoria e non manifestamente illogica: «... per avere Franca Natale, nella sua qualità di rappresentante legale dell'associazione sportiva Tiro a volo Specchiola occupato senza titolo un'area demaniale estesa per complessivi 6.228 m.q., per aver violato numerose prescrizioni imposte a pena di decadenza del titolo nella concessione demaniale n. 10... e concernente un'area di superficie pari a soli 1.248,89 m.q., e per aver raccolto rifiuti speciali non pericolosi (quintali di frammenti di piattelli, cartucce vuote e materiali vario derivante dall'attività del campo di tiro a volo così come analiticamente descritto nel processo verbale di sequestro e rappresentato nel fascicolo fotografico in atti) in assenza di alcuna autorizzazione. Passando alla valutazione del c.d. periculum in mora, ritiene il Tribunale che le uniche esigenze probatorie concernono l'area oggetto dell'occupazione demaniale e della raccolta dei rifiuti, trattandosi appunto di corpo dei reati contestati». 3 I.

P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, 7/02/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente 4