REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI UDINE PRIMA SEZIONE CIVILE

Documenti analoghi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI UDINE PRIMA SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI UDINE PRIMA SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sosteneva che il provvedimento di sospensione della patente di guida, a norma dell'art. 223 C.d.S., ha natura cautelare e trova legittima

REPUBBLICA ITALIANA. Cass /2016 Omessa comunicazione dati conducente: il trascorrere del tempo rende i ricordi evanes

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco

Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

Tribunale di Udine. - sezione civile -

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente

di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

contro nei confronti di e con l'intervento di

Una pronuncia sulla decurtazione dei punti della patente

ha pronunciato la presente

Concessione della cittadinanza italiana e vaglio del giudice amministrativo

Autore: Matranga Alfredo In: Multe e autovelox

Le variazioni ai giudizi di impugnazione

Cass /2014. Iscrizione della causa a ruolo con la velina: mera irregolarità.

Giudice dott. Alessandro COCO Sentenza depositata in data 23 aprile 2015

Cass /09: Il Ricorso al Prefetto preclude l'emissione della Cartella esattoriale

ha pronunciato la presente

Guida in stato di ebbrezza PROVVEDIMENTI PREFETTIZI IN VIA CAUTELARE

ha pronunciato la presente

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O. La Corte d Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai S E N T E N Z A

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO. Opposizione alla cartella esattoriale: modalità e termini (M.Cuomo)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia. Giulia.

Omessa notifica della cartella esattoriale: forma della opposizione (A. Ventimiglia)

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

INDICE SOMMARIO DELLE FORMULE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

SENTENZA N DEL 02/02/2010 TAR LAZIO ROMA SEZ. 2Q REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Schemi 14A 14B 14C 17A 17B

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IL GIUDICE DI PACE DI MISILMERI. Nella persona del Giudice di Pace dott. Giovanna Milia ha pronunciato la seguente SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

Il Giudice designato. nel procedimento iscritto al numero 4252/2015. SALIM HASSAN (SLMHSN70S07Z330Z), rappresentato e. contro

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE. Presidente Consigliere Consigliere Consigliere Rel. Consigliere ORDINANZA

Ric. n. 578/2004 Sent. n. 2426/08 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione,

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA. in sede giurisdizionale SENTENZA

Cass. 3613/2013: Violazione amministrativa commessa da minore di anni diciotto.

contro nei confronti di per l'annullamento

SENTENZA. XX - Attore appellante - rappresentato e difeso dagli Avv.ti S. Pennisi e T. Virgili del Foro di Modena

ha pronunciato la presente

BOZZA DI RICORSO/RECLAMO CON PROPOSTA DI MEDIAZIONE

Sottrazione dei punti della patente e giurisdizione

Cass. 7949/2017. Distanza tra autovelox e relativa segnalazione. Scritto da Francesco Annunziata Venerdì 31 Marzo :00

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

Consiglio di Stato. Sezione VI. Decisione 10 ottobre 2006, n N. 6017/06 Reg.Dec. N Reg.Ric. ANNO 2001 REPUBBLICA ITALIANA

Cittadini stranieri e nulla osta lavorativo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Seconda)

INDICE SOMMARIO. Capitolo 1 LE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO

Spese e diritti rifusi. MOTIVI DELLA DECISIONE. L opposizione non è fondata. L opponente ha proposto opposizione avverso il precetto, notificatogli l

ha pronunciato la presente


nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 2021/2014 promossa da: TAVERAS FLORIS ANDRI DE JESUS (avv. F. Loscerbo) APPELLANTE contro

Condominio - Annullamento delibera assembleare - Nomina amministratore senza maggioranza assoluta

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI Sezione Civile - Giudice del Lavoro S E N T E N Z A TRA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

2. L'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui e' stata commessa la violazione.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O. La Corte d Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai

REPUBBLICA ITALIANA. Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbale di accertamento: competenza del Giud

CORTE DI APPELLO CIVILE DI

Sentenza n. 1069/2016 pubbl. il 21/04/2016 RG n. 5323/2014

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Telelaser è strumento conforme al codice della strada ( Giudice di Pace Trieste, sentenza )

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Terza SENTENZA

Autovelox e Tutor: quale tolleranza applicare? (A. Napoletano) Scritto da Antonio Napoletano Lunedì 23 Marzo :17

Scaglioni e Fasi. Fino a % Fase di studio % Fase introduttiva % Fase istruttoria % Fase decisoria % Da a 25.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima)

Giudice di Pace del Mandamento di Cosenza Sentenza n del 05 ottobre 2005 Estensore Panzera

Il Giudice di Pace di Ottaviano avvocato Anna Esposito ha pronunciato la seguente

DIRITTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

Sentenze interessanti N.29/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA

Scritto da Daniela Martedì 19 Gennaio :54 - Ultimo aggiornamento Giovedì 28 Gennaio :09

Ingiunzione fiscale. Processo

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Bis) SENTENZA

Tribunale di Prato. Dott. - R.g. n.. Udienza. Comparsa di costituzione e risposta. del Sig. XXX, nato a, il.. e residente a. in V.le.

-

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI RICORSO IN OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA EX ART. 204 BIS DEL CODICE DELLA STRADA PER

Transcript:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI UDINE PRIMA SEZIONE CIVILE Il Giudice dott.ssa Ilaria Chiarelli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d appello iscritta al n 5031/12 del R.A.C.C. in data 05.10.12, iniziata con atto di citazione notificato d a - PREFETTURA DI UDINE, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste a p p e l l a n t e c o n t r o - (B), con il procuratore e domiciliatario avvocato per procura a margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado a p p e l l a t o avente per oggetto: appello avverso la sentenza n 1033/11 pronunciata dal Giudice di Pace di Udine in data 14.12.11, depositata il 14.02.12, discussa all udienza del 14.01.13, nella quale le parti hanno formulato le seguenti CONCLUSIONI - per l appellante: Voglia l Ill.mo Tribunale di Udine nel merito: contrariis reiectis, accogliere il presente appello riformando la sentenza impugnata per i motivi sopra indicati e, per l effetto, Pag. 1

confermare il provvedimento prefettizio n. 40550/10 del 09.08.10. Spese, diritti ed onorari integralmente rifusi. - per l appellato: Respingersi l appello proposto dalla Prefettura di Udine in tutti i suoi motivi e conseguentemente confermarsi la sentenza impugnata con vittoria di spese e dei compensi di causa in modo integrale di primo e secondo grado. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (B) ha proposto opposizione davanti al Giudice di Pace di Udine all'ordinanza numero 40.550 del 2010, datata 9 agosto 2010 e notificata in data 17 agosto 2010, con la quale la Prefettura di Udine gli aveva comminato la sospensione provvisoria della patente di guida, per la durata di un anno, a seguito dell'accertata violazione dell'articolo 186 del codice della strada, contestata al (B) in data 31 luglio 2010. L'opponente censurava la legittimità del provvedimento prefettizio impugnato fondata su un accertamento dello stato di ebbrezza del conducente del tutto illegittimo, in quanto condotto in modo irrituale ed in assenza di elementi probatori inequivoci dello stato di alterazione alcolica ascrittogli. La Prefettura di Udine, costituitasi ritualmente nel giudizio di primo grado, sosteneva, invece, la correttezza del provvedimento impugnato e l'infondatezza le tesi difensive avversarie. Il Giudice di Pace, con la sentenza numero 1033 del 2011, depositata il 15 febbraio 2012, accoglieva l'opposizione ed annullava l'ordinanza impugnata, compensando integralmente fra le parti le spese del procedimento. Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello la Prefettura, deducendo che il Giudice di Pace, con argomentazione incongrua, aveva dato un'interpretazione sostanzialmente abrogatrice della Pag. 2

previsione dell'articolo 223, terzo comma, del codice della strada. L appellante rimarcava che il Giudice di Pace aveva una cognizione limitata esclusivamente alle riscontro della correttezza formale dell'ordinanza impugnata e dell'esistenza degli atti presupposti, mentre gli era del tutto precluso l'esame del merito circa l'effettiva sussistenza del fatto reato contestato, essendo la cognizione su tali questioni devoluta esclusivamente al giudice penale. L'appellato si costituiva in giudizio, sostenendo la correttezza della sentenza impugnata, che aveva fatto applicazione dei principi giurisprudenziali elaborati dalla Suprema Corte e dalla giurisprudenza di merito in materia. Verificata la regolare costituzione del giudizio, senza che venisse espletata alcuna attività istruttoria, all udienza del 14.01.13 i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni come in epigrafe e procedevano alla discussione orale, all esito della quale il Giudice si pronunciava dando lettura del dispositivo della sentenza. In tema di sanzioni amministrative connesse alla guida in stato di ebbrezza, la sospensione della patente di guida di cui all'art. 186 del codice della strada si fonda su presupposti diversi da quelli di cui all'art. 223 del medesimo codice; nel primo caso, infatti, che costituisce fatto penalmente rilevante, la sospensione può conseguire, a titolo di sanzione accessoria, a seguito dell'accertamento del reato, mentre nel secondo la misura ha carattere preventivo e natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire che, nell'immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, il conducente del veicolo, nei cui confronti sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell'incolumità altrui, continui a tenere una condotta che può arrecare pericolo ad altri soggetti. Pag. 3

Nella fattispecie concreta in esame il giudice di prime cure ha correttamente evidenziato che difettava il presupposto essenziale per l applicazione nei confronti del conducente del veicolo della misura di carattere preventivo della sospensione della patente, ossia non vi era prova, né tantomeno un fumus proprio dei fondati elementi di una evidente responsabilità. Invero dal verbale di accertamento non emerge alcuna circostanza di per sé sintomatica dello stato di alterazione alcolica di (B). Lo stato di ebbrezza è stato accertato esclusivamente mediante l alcoltest e tuttavia tali prove non sono state eseguite correttamente, in quanto la seconda prova effettuata reca la dicitura volume insufficiente e non sono state neppure tentate altre misurazioni, onde non può dirsi rispettato il disposto dell art. 379 del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada. Appare, inoltre, condivisibile l osservazione del Giudice di Pace in merito al fatto che la presenza di un terzo scontrino, attestante il rilevamento eseguito alle ore 6.10 con esito 0.00, sul quale il nome dell odierno appellato risulta cancellato e sostituito con generalità di un soggetto diverso fanno sorgere fondati dubbi circa la regolarità delle prove eseguite ed in particolare impediscono che si possa escludere la sussistenza di un possibile scambio degli scontrini. La sentenza di primo grado va, pertanto, integralmente confermata anche in punto spese, non essendo indispensabile in questo genere di procedimenti la difesa tecnica. La parte appellante deve, invece, essere condannata alla rifusione delle spese del grado di appello sostenute dall appellato, spese che si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM n. 140/12 con le Pag. 4

massime percentuali di riduzione rispetto allo scaglione di riferimento attesa la semplicità delle questioni affrontate ed esclusa la fase istruttoria, che non si è tenuta. p. q. m. Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, 1) Rigetta l appello e per l effetto conferma integralmente la sentenza n. 1033/11 del Giudice di Pace di Udine depositata il 15.02.12; 2) Condanna l appellante all integrale rifusione delle spese del presente grado di giudizio sostenute dall appellato, spese che liquida in. 275,00 per la fase di studio,. 150,00 per la fase introduttiva ed. 350,00 per la fase decisoria oltre IVA e CPA. Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege. Così deciso in Udine, il 14.01.13. Il Giudice - Dott.ssa Ilaria Chiarelli - Pag. 5