ALBO ON LINE DEI FORNITORI REGOLAMENTO DELLA REGIONE PUGLIA. Bozza soggetta a discussione 1

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ALBO ON LINE DEI FORNITORI DELLA REGIONE PUGLIA REGOLAMENTO Bozza soggetta a discussione 1

Art. 1 DEFINIZIONE L albo on line dei fornitori è lo strumento con cui la Regione Puglia procede alla identificazione delle imprese più qualificate a fornire i lavori, forniture ed i servizi di cui necessita. I servizi di gestione, iscrizione, aggiornamento e consultazione dell Albo sono erogati attraverso la piattaforma telematica di EmPULIA. Art. 2 - OGGETTO Il presente documento stabilisce le regole generali di funzionamento dell Albo dei Fornitori on line della Regione Puglia. Gli scopi che la Regione Puglia intende perseguire con l istituzione dell Albo sono i seguenti: introdurre criteri di selezione certi e trasparenti nelle procedure di acquisizione di beni e servizi che prevedono l invito alle imprese; dotarsi di un elenco di soggetti idonei per specializzazione, potenzialità produttiva e commerciale a cui far riferimento per l approvvigionamento di lavori, forniture e servizi nei casi previsti dalle leggi vigenti; offrire anche alle altre Pubbliche Amministrazioni pugliesi uno strumento in grado di velocizzare i processi di approvvigionamento, nel pieno rispetto della normativa in materia di appalti pubblici (D.Lgs. 163/2006 e s.m.i). L Albo non è sostitutivo degli analoghi albi costituiti a livello nazionale, ma integrativo di essi nel pieno rispetto della normativa vigente. Art. 3 - CAMPO DI APPLICAZIONE L Albo dei Fornitori potrà essere utilizzato nei seguenti casi: a) selezione degli operatori economici da invitare per gli approvvigionamenti da effettuarsi a mezzo di trattativa diretta; b) integrazione delle imprese da invitare alle procedure negoziate; c) acquisizioni in economia nei limiti e con le modalità previste all art. 125 del D.Lgs. 163/2006. Art. 4 STRUTTURA DELL ALBO DEI FORNITORI L Albo dei Fornitori di lavori, forniture e servizi è articolato in settori, comparti, categorie e classi merceologiche. E possibile visionare l elenco completo sul portale www.empulia.it. La Regione Puglia, per sopravvenute esigenze organizzative, ha facoltà di integrare e/o variare il numero e la denominazione delle classi merceologiche contenute nel suddetto elenco. Limitatamente al primo anno di operatività dell Albo, la Regione Puglia si riserva la facoltà, previa adeguata pubblicità, di aprire l iscrizione all Albo per scaglioni successivi ovvero di individuare un numero limitato di classi merceologiche per le quali consentire, all interno di un determinato arco Bozza soggetta a discussione 2

temporale, l effettuazione della procedura di iscrizione, fermo restando che entro l anno solare saranno rese disponibili tutte le classi merceologiche che compongono l Albo. Art. 5 PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE Le imprese che vorranno iscriversi all Albo Regionale dovranno preventivamente registrarsi al portale EmPULIA. L istanza dovrà essere inoltrata mediante compilazione dell apposito modulo on line disponibile sul portale e con l invio di ulteriore documentazione in allegato, secondo le modalità stabilite sul portale stesso, riportando tutti gli elementi utili alla identificazione di ciascuna impresa, quali, a titolo esemplificativo: i prodotti o i servizi in relazione ai quali intendono iscriversi, informazioni di carattere commerciale e tecnico, le certificazioni possedute, etc,. Eventuali informazioni/chiarimenti potranno essere richieste al seguente indirizzo e.mail: albo@empulia.it. L istruttoria sarà effettuata, secondo un ordine cronologico, entro il termine di 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di presentazione dell istanza, completa degli allegati previsti. La Regione Puglia comunicherà a ciascuna ditta, attraverso la piattaforma, l esito dell istruttoria. Nell ipotesi in cui non sia possibile accogliere l istanza di iscrizione, la Regione Puglia comunicherà i motivi che ostano all accoglimento della domanda; entro il termine di ulteriori 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, la ditta interessata potrà presentare chiarimenti e/o ulteriore documentazione utile all iscrizione. La Regione Puglia valuterà la documentazione integrativa prodotta. Fermo restando che le dichiarazioni possono essere rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i., la Regione Puglia si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato nelle istanze presentate. Si evidenzia, pertanto, che qualora le dichiarazioni presentate risultassero non veritiere, saranno adottati tutti i provvedimenti previsti per legge. L iscrizione all Albo diventa efficace nel momento dell inserimento del nominativo dell impresa nell elenco ufficiale dei fornitori della Regione Puglia - visibile sul portale e sul casellario informatico dell Autorità - che avverrà non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione di accettazione dell istanza. Le imprese già iscritte all Albo dei fornitori cartaceo, devono comunque effettuare l iscrizione secondo le modalità stabilite nel presente articolo. Art. 6 UTILIZZO DELL ALBO L Albo dei Fornitori potrà essere utilizzato nei casi previsti dal precedente articolo 3, privilegiando il criterio di rotazione tra le imprese, laddove applicabile. Bozza soggetta a discussione 3

Le funzionalità di consultazione dell Albo consentono di individuare liste di imprese che rispondono a determinati criteri di ricerca impostati dall Amministrazione. Qualora per una classe merceologica dovesse essere presente nell Albo un numero di imprese insufficienti rispetto al numero minimo richiesto dalla vigente normativa sugli appalti, l Amministrazione utilizzatrice potrà integrare l elenco delle imprese da invitare attraverso specifiche ricerche di mercato o invitando imprese che abbiano partecipato a gare aventi oggetto analogo indette dall Amministrazione stessa. Art. 7 DURATA DELL ISCRIZIONE Le Imprese rimangono iscritte all'albo fino a quando non interviene apposito provvedimento, debitamente motivato, di sospensione e cancellazione di cui al successivo art. 9. Art. 8 RINNOVO ED AGGIORNAMENTO In conformità alla vigente normativa, al fine di mantenere aggiornate le informazioni di qualificazione relative a ciascun fornitore iscritto all Albo, la struttura regionale preposta alla gestione dell Albo invia - di norma con cadenza annuale - una comunicazione con la richiesta di confermare o meno i dati in suo possesso e di trasmettere le eventuali variazioni con le stesse modalità previste per l iscrizione all Albo. Resta salva comunque la facoltà dell Impresa iscritta di modificare in qualsiasi momento i dati contenuti nella propria istanza di iscrizione. In caso le variazioni e/o integrazioni contenute nell aggiornamento siano particolarmente rilevanti ai fini della qualificazione dell impresa, si aprirà nuovamente la fase di istruttoria, nei termini di cui al precedente art. 5, durante la quale l impresa sarà temporaneamente sospesa dall Albo. ART. 9 CAUSE DI NON ISCRIVIBILITÀ, SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE Non possono essere iscritti all'albo, i fornitori per i quali sussistono condizioni di incapacità a negoziare con la pubblica amministrazione secondo la normativa nazionale, in conformità a quanto previsto all art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. La ditta nei cui confronti si sono accertati i motivi di non iscrivibilità sopra menzionati, non può chiedere di nuovo la iscrizione prima che siano trascorsi due anni dall avvenuto accertamento. La Regione Puglia, a sua discrezione, può sospendere un impresa dall'albo per un periodo adeguato o cancellare la stessa, qualora riscontri nei confronti dei legali rappresentanti e degli amministratori quanto segue: incapacità a negoziare con la pubblica amministrazione secondo la normativa nazionale, in conformità a quanto previsto all art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; perdita dei requisiti minimi richiesti per l iscrizione all Albo; cessazione di attività; Bozza soggetta a discussione 4

ripetuti rifiuti o mancate risposte alle richieste di offerta senza giustificazioni; inadempienze contrattuali nei termini di consegna e dei collaudi; omissione di comunicazioni delle variazioni da parte dell'impresa; ogni altro caso previsto dalla vigente normativa. Il provvedimento di sospensione o cancellazione: viene adottato direttamente dal Dirigente responsabile della struttura regionale preposta alla gestione dell Albo, su segnalazione scritta da parte degli uffici regionali o di altre Amministrazioni che usufruiscono delle forniture dei materiali, beni e servizi; viene comunicato all'impresa interessata; può essere revocato, su richiesta documentata dell'impresa, qualora vengano a decadere le condizioni che hanno determinato la sospensione o cancellazione. Art. 10 DISPOSIZIONI FINALI Si informa, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, che i dati forniti saranno raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici e dalla Procedura per l utilizzo in via sperimentale della centrale di acquisto telematica della Regione Puglia. La Regione Puglia si riserva in ogni momento di modificare e/o integrare le disposizioni riportate nel presente Regolamento dandone comunicazione mediante pubblicazione di avviso sul portale www.empulia.it. Bozza soggetta a discussione 5