Verbale n. 3 del 25 marzo 2011

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DELIBERAZIONE N. 31: ATTRIBUZIONE ALLE CAMERE DI COMMERCIO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ INERENTI L'AVVIO DEI PERCORSI FORMATIVI PROFESSIONALI E LO SVOLGIMENTO DEI RELATIVI ESAMI FINALI ABILITANTI NEL SETTORE DEL COMMERCIO LINEE ORGANIZZATIVE. Il Presidente richiama la comunicazione alla Giunta camerale di cui alla deliberazione n. 149 del 21 settembre 2009, con la quale si informava che la Giunta Regionale Lombarda, con delibera n. 8/9837 del 15 luglio 2009, pubblicata nel B.U.R.L. Serie Ordinaria n. 30 del 27 luglio 2009, ha attribuito alle Camere di Commercio lombarde, in attuazione dell'accordo di Programma tra Regione Lombardia e Sistema Camerale Lombardo per lo sviluppo del Sistema Lombardo, la gestione delle attività inerenti l'avvio dei percorsi formativi professionali e lo svolgimento dei relativi esami finali abilitanti, riferiti ai seguenti corsi di formazione del settore del commercio: attività di vendita dei prodotti del settore alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande; agenti e rappresentanti di commercio; agenti di affari in mediazione. Il Segretario Generale ricorda inoltre che con il provvedimento regionale sopra richiamato veniva altresì demandata a successiva delibera della Giunta Regionale l'approvazione delle modalità di organizzazione dei sopra citati percorsi formativi (a cura dei centri di formazione accreditati dalla Regione Lombardia), nonché la definizione dello standard formativo delle citate figure professionali, in termini di competenze, conoscenze e abilità. La deliberazione regionale in argomento disponeva anche che, a decorrere dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L. della deliberazione di approvazione delle modalità di organizzazione dei percorsi formativi, sarebbe cessata l'efficacia dei precedenti provvedimenti regionali e dei relativi provvedimenti attuativi di disciplina dei corsi abilitanti nei richiamati settori del commercio. Il Segretario Generale precisa che, ai sensi della vigente normativa, (Legge Regionale lombarda n. 19 del 6

agosto 2007, Deliberazione della Giunta regionale n. 8/6563 del 18 febbraio 2008, Deliberazione della Giunta regionale n. 8/6273 del 21 dicembre 2007 e il Decreto dirigenziale n. 9837 del 12 settembre 2008), i suddetti percorsi formativi abilitanti possono essere erogati esclusivamente da operatori accreditati per i servizi di istruzione e formazione (quali, ad esempio, i CFP e la società partecipata ISFOR 2000). Con deliberazione della Giunta regionale n. 9/887 del 1 dicembre 2010 è stata definitivamente fissata al 31 marzo 2011 la data di trasferimento delle sopra richiamate attività in carico alle Camere di Commercio lombarde. Con il medesimo provvedimento, la Giunta regionale ha approvato le modalità di organizzazione dei percorsi formativi in argomento, nonché i nuovi standard professionali e formativi per le citate figure professionali, validi con decorrenza dal 10 dicembre 2010, data di pubblicazione della deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. In relazione a quanto sopra esposto, vengono ora previste, in carico alle Camere di Commercio, le seguenti funzioni: ricezione della comunicazione ufficiale di avvio dei corsi abilitanti, inviata da parte degli enti formativi accreditati; predisposizione e tenuta di un apposito elenco di presidenti di commissione d'esame, nonché di un elenco di commissari esperti nelle materie d'esame, secondo criteri stabiliti dalle Camere nel rispetto della normativa vigente; nomina delle Commissione d'esame, da tenersi al termine dei corsi, per il rilascio del titolo abilitante; ricezione e tenuta dell'elenco dei partecipanti e di copia originale del verbale di esame; rilascio attestati di superamento esame finale; Restano in capo alla Regione Lombardia l'attività ispettiva e sanzionatoria sugli enti di formazione accreditati.

Il Segretario Generale quindi riferisce la composizione delle Commissioni di esame, con riferimento alla nuova normativa regionale, così determinata: 1) corso per attività di vendita dei prodotti del settore alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande: Presidente nominato dalla Camera di Commercio in possesso del diploma di laurea; un commissario nominato dall'asl di competenza; due esperti nominati dalla Camera di Commercio; il coordinatore del corso o il direttore con possibilità di delega a un rappresentante del corpo docente. 2) corso per agenti e rappresentanti di commercio: Presidente nominato dalla Camera di Commercio in possesso del diploma di laurea; due esperti nominati dalla Camera di Commercio; il coordinatore del corso o il direttore con possibilità di delega a un rappresentante del corpo docente. 3) corso per agenti di affari in mediazione: Presidente: Segretario Generale della Camera di Commercio o suo delegato; due docenti di scuola secondaria superiore o formatori di istruzione e formazione professionale, con esperienza almeno quinquennale nelle materie attinenti il percorso formativo; due esperti nominati dalla Camera di Commercio; le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della Camera di Commercio con qualifica funzionale non inferiore alla settima, designato dal Segretario Generale; per l'espletamento della prova orale il Presidente della Camera di Commercio può integrare la composizione della Commissione, su proposta della stessa, con la nomina di un esperto per ciascuno degli specifici settori del commercio. Tale esperto è chiamato a far parte della Commissione per gli esami relativi al ramo di commercio di sua competenza. Il Segretario Generale evidenzia che lo svolgimento

degli esami abilitanti all'attività di vendita dei prodotti del settore alimentare, di somministrazione di alimenti e bevande e all'attività di agente e rappresentante di commercio, è previsto presso la sede del centro di formazione presso cui si sono tenuti i corsi. Gli esami per l'abilitazione alla professione di agente di affari in mediazione, secondo la vigente normativa, si tengono invece presso la Camera di Commercio. Al fine di uniformare le modalità di svolgimento degli esami in argomento, considerato che le attribuzioni conferite alle Camere di Commercio dalla recente normativa regionale consentono ampia autonomia gestionale, si valuterà la possibilità di far svolgere anche gli esami relativi alla professione di agente di affari in mediazione presso le sedi dei centri di formazione dove si sono tenuti i corsi. Il Segretario Generale, sentito il Dirigente dell'area Anagrafica, competente in materia di iscrizione al Registro Imprese dei soggetti che intendono svolgere le attività nei settori del commercio in argomento, ed il Dirigente dell'area Affari Istituzionali, al quale vengono affidate le competenze in materia di nomina delle Commissioni d'esame, propone che la Giunta Camerale adotti le seguenti linee operative: Elenco Presidenti Commissioni d'esame: potrà far parte dell'elenco dei Presidenti di Commissione d'esame esclusivamente personale camerale appartenente all'area Anagrafica, indipendentemente dalla categoria di inquadramento professionale. Per gli esami finali relativi ai corsi per l'esercizio di attività commerciale/somministrazione e di agente e rappresentante di commercio per far parte degli elenchi sarà necessario il possesso del diploma di laurea (così come previsto dalla specifica normativa di riferimento); Elenchi esperti per Commissioni d'esame: si procederà alla costituzione degli elenchi di esperti delle Commissioni d'esame tramite apposito bando, che preveda la possibilità di presentare domanda a soggetti in possesso di diploma di laurea in materie economico-giuridiche, che svolgano attività professionali attinenti alle materie d'esame da almeno 3 anni o di diploma di scuola media superiore che

svolga attività professionali attinenti alle materie d'esame da almeno 5 anni. Il bando vale per la prima costituzione degli elenchi. Di seguito, rimarrà aperta la possibilità di accedervi, previa specifica domanda, con aggiornamento semestrale degli elenchi stessi. Una volta raggiunto un congruo numero di iscritti, le iscrizioni, con provvedimento dirigenziale, potranno essere temporaneamente bloccate, salve in ogni caso le eventuali sostituzioni di personale che, per qualsiasi motivo, venga depennato dagli elenchi. Il bando dovrà contenere lo specifico riferimento alle limitazioni di cui alla direttiva servizi, con la precisazione che l'interpretazione che ne dà la Camera è nel senso di escludere dalle Commissioni gli imprenditori, tali perché iscritti nel registro delle imprese, e gli organi politici delle associazioni (ma non i loro dipendenti) cui aderiscono gli operatori del settore al quale intendono accedere gli esaminandi. Nel bando si farà riferimento ai criteri di nomina dei componenti delle Commissioni. I criteri, in particolare, dovranno fare riferimento alla rotazione degli incarichi, conciliandoli con la vicinanza geografica della residenza degli iscritti agli elenchi a quella delle sedi di esame. Il bando conterrà anche altre linee operative alle quali il competente Ufficio camerale si atterrà nella nomina della Commissione (modalità di comunicazione nomine e casi di esclusione dall'elenco). La pertinenza delle competenze professionali dei richiedenti l'iscrizione agli elenchi con le materie d'esame è valutata, dalla Camera di Commercio, con riferimento alle materie di cui alla D.G.R. 9/887 del 1 dicembre 2010; Particolarità inerenti l'esame di abilitazione alla professione di Agente di affari in mediazione: la Camera di Commercio valuterà la possibilità di sottoscrivere accordi con gli istituti di formazione che provvedono ad organizzare i corsi di agente di affari in mediazione, ai quali saranno attribuite, così come avviene per quelli degli agenti e della somministrazione, le funzioni di gestione della segreteria organizzativa della Commissione d'esame. In tal caso l'esame si svolgerà presso l'ente di formazione. Dopo la sottoscrizione dei suddetti accordi,

coloro che, avendo frequentato il corso prescritto dalla legge, sono hanno superato l'esame, potranno ripeterlo alla prima sessione utile che si terrà presso uno degli Enti di formazione dove si sono tenuti nuovi corsi. La Camera di Commercio si riserva, comunque la possibilità di organizzare una o due sessioni all'anno di "esami di riparazione", presso la propria sede; Gettoni di presenza: si valuterà, d'intesa con gli istituti di formazione, la possibilità di rideterminare l'importo degli attuali gettoni di presenza alla luce della massima autonomia che Regione Lombardia riconosce alle Camere di Commercio, e di equipararli tra le diverse Commissioni; Avvio corsi comunicazione: gli enti che organizzano i corsi verranno invitati, entro il mese di gennaio, a comunicare il calendario degli stessi alla Camera di Commercio, che, dopo averli valutati, potrà chiedere lo spostamento delle date di avvio dei corsi in modo tale da coordinarne al meglio l'attività complessiva. LA GIUNTA sentito quanto riferito in premessa dal Presidente e valutata la proposta del Segretario Generale; vista la Deliberazione della Giunta regionale lombarda n. 9/887 del 1 dicembre 2010; con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge, d e l i b e r a a) di approvare le linee operative proposte dal Segretario Generale per la gestione delle attività connesse all'avvio dei percorsi formativi professionali e allo svolgimento dei relativi esami finali abilitanti nel settore del commercio, come descritte nelle premesse al presente provvedimento;

b) di dare mandato al Segretario Generale di adottare ogni altro provvedimento che si renda necessario per lo svolgimento delle nuove attribuzioni camerali oggetto della presente deliberazione, compresa la predisposizione di un bando pubblico di selezione degli esperti da inserire nello specifico elenco da utilizzare per la nomina delle commissioni d'esame. IL SEGRETARIO GENERALE (dr Massimo Ziletti) IL VICE PRESIDENTE (sig. Marco Palvarini)