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Parere n. 3/2008 REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI Sezione di Controllo per la Regione Autonoma della Sardegna Nell Adunanza in Camera di Consiglio del 23 gennaio 2008, composta dai Magistrati: prof. avv. Giuseppe Palumbi Presidente dott. Giorgio Longu Consigliere dott. Michele Scarpa Primo Referendario nella Camera di consiglio del 23 gennaio 2008; Visto l art. 100, comma 2 della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978 n. 21, recante le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto l art. 7, comma 8 della legge 5 giugno 2003 n. 131; Vista la richiesta di parere pervenuta dal Sindaco del Comune di Selargius a mezzo nota prot. n. 30349 in data 16.11.2007; Vista l assegnazione del parere al magistrato relatore con nota di assegnazione istruttoria n. 968/Pres. in data 07.12.2007 del Presidente della Sezione di Controllo; Vista la deliberazione dell Ufficio di Presidenza del Consiglio delle Autonomie locali n. 17 in data 6.12.2007 trasmessa dal Presidente del Consiglio delle Autonomie locali con nota n. 486 in data 17.12. 2007 e rimessa al magistrato relatore con nota n. 1010/Pres. in data 19.12.2007 del Presidente della Sezione di Controllo; Vista la nota prot. n. 852 /III/3 del 21.12.2007 con cui il Magistrato istruttore ha deferito la relazione istruttoria per la discussione collegiale; Udito il relatore; P R E M E S S O Il Segretario Generale del Comune di Selargius a mezzo nota prot. n. 5717 del 28.2.2007 aveva richiesto un parere, senza richiamare l art.7, c.8, della legge n. 131 del 2003, sulla corretta procedura di ripartizione e di calcolo dell indennità da corrispondere

al vice Segretario generale ai sensi dell art. 11 CCNL del 9. 5.2006 per l attività di rogito da questi direttamente svolta. La Sezione, con parere n. 6/2007, dichiarava la questione inammissibile sia sotto il profilo soggettivo che sotto il profilo oggettivo. La questione è stata riproposta dal Sindaco del Comune di Selargius per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali che con deliberazione n. 17 in data 6.12.2007 dell Ufficio di Presidenza ha dichiarato inammissibile la questione. QUESTIONI PRELIMINARI a) ammissibilità soggettiva 1.La Sezione, nel precedente parere in termini n. 6/2007, ha chiarito esaustivamente i profili di ammissibilità soggettiva di accesso alla funzione consultiva della Sezione di Controllo della Corte dei Conti. 1.1.La riproposizione della questione, a firma del Sindaco del Comune e per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali, pone la questione prospettata sul piano della collaborazione istituzionale attuando la ratio di cui all art. 7, c. 8, della n. 131 del 2003 relativamente alla funzione consultiva della Sezione di Controllo della Corte dei Conti. 2. La richiesta in oggetto è quindi ammissibile sotto il profilo soggettivo perché proviene dal Sindaco del Comune di Selargius, autorità istituzionale costituzionalmente equiordinata agli altri organi della Repubblica e rappresentativa degli interessi esponenziali della Comunità, e come tale organo titolato a richiedere l ausilio istituzionale della Sezione della Corte dei Conti. b)ammissibilità oggettiva 3. In relazione alla valutazione di inammissibilità oggettiva di cui alla deliberazione n. 17/2007 adottata in data 6.12.2007 dal Consiglio delle Autonomie locali, come anche correttamente rappresentato in delibera, va ricordato che secondo costante giurisprudenza la valutazione del Consiglio delle Autonomie Locali non vincola la Sezione. 3.1. Infatti i profili di valutazione giuridica della questione sottoposta alla Sezione (su tutti la rilevanza della questione nell ambito della contabilità pubblica) attengono ai limiti interni della funzione consultiva, come tali di esclusiva competenza della Sezione; laddove al Consiglio delle Autonomie locali compete una valutazione di tipo politicoistituzionale (limiti esterni della funzione consultiva) sulla rilevanza istituzionale della questione per il sistema delle autonomie locali. 3.2. Inoltre il Consiglio richiama il precedente parere della Sezione che censurava anche un profilo di inammissibilità oggettiva della richiesta del parere. 3.3. Nel merito si evidenzia che la riproposizione della questione in termini generali ed astratti sana i rilievi di inammissibilità oggettiva evidenziati nel citato precedente parere. 2

3.4. Nel verbale richiamato in premessa il Consiglio delle Autonomie locali dichiara inammissibile la richiesta di parere trasmessa dal Sindaco di Selargius poiché la questione proposta non sarebbe attinente alla materia della contabilità pubblica ma ad istituti amministrativi di natura retributiva. 3.4.1. Sul punto si richiama la precedente parere n. 13/2007 di questa Sezione per riaffermare il principio secondo il quale è materia di contabilità pubblica (quindi di competenza della Sezione di controllo della Corte dei Conti) la verifica della legittimità dei presupposti e dei criteri interpretativi dell erogazione di compensi a carico della finanza pubblica, tanto più quando dalla soluzione delle questioni rappresentate possono emergere effetti differenziati a carico delle finanze dell Ente. 3.5. La questione in oggetto è inoltre rilevante per la Comunità di Selargius, nei termini rappresentati dal Sindaco pro-tempore. 3.5.1. La Sezione, in questo caso, è chiamata ad una valutazione di sussistenza di un prevalente interesse istituzionale all espressione del richiesto parere con conseguente superamento della questione preliminare in ordine alla rilevanza. 3.6. La Sezione rileva sussistente tale interesse anche nella considerazione della sussistenza di oggettivi dubbi interpretativi sull attuazione della normativa e del contratto collettivo nazionale relativamente all attribuzione dei diritti di rogito. 3.7. Pertanto, in relazione a quanto sopra, la Sezione ritiene ammissibile la questione sotto l aspetto oggettivo. FATTO E DIRITTO 4. Il Sindaco del Comune di Selargius richiede un parere in materia di interpretazione della normativa relativa ai compensi al Segretario Comunale per diritti di rogito di cui all art. 21 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n 465, in relazione all art. 11 del C.C.N.L. del 9.5.2006 che riconosce il compenso per i diritti di rogito anche al personale incaricato delle funzioni di Vice Segretario per gli adempimenti posti in essere nei periodi di assenza o di impedimento del Segretario Comunale, titolare della relativa funzione, specificamente in ordine ai criteri di ripartizione dei diritti di rogito tra Segretario generale e vice Segretario generale su base annua, atteso che l importo massimo erogabile annualmente dall Ente al Segretario Generale è pari ad 1/3 dello stipendio in godimento del Segretario a norma dell art. 41, comma 4, della Legge n 312/1980, e che al vice Segretario compete una quota in relazione al periodo di effettiva sostituzione. 4.1. L art.41, c.4, della L. 11-7-1980 n. 312 stabilisce che il 75% dei diritti di rogito competono al Segretario comunale fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento. L art. 11 del CCNL del comparto autonomie locali sottoscritto in data 3

9.5.2006 riconosce il medesimo compenso al personale incaricato delle funzioni di vice - segretario, per gli adempimenti posti in essere nei periodi di assenza o di impedimento del segretario comunale e provinciale titolare della relativa funzione. 4.2. Per quanto di interesse di questa Sezione, ai fini della tutela dell interesse pubblico della Comunità e degli interessi dell amministrazione, l Ente dovrà corrispondere l indennità in oggetto entro i limiti specificati nel seguente p. 4.3. 4.3. La richiesta di parere, circoscritta ai termini così enunciati, presuppone a sua volta due ordini di questioni preliminari così sintetizzabili: a) se il limite massimo di un terzo dello stipendio debba essere riferito, quale parametro oggettivo del compenso, allo stipendio del Segretario generale sostituito, ovvero se esso debba riferirsi allo stipendio del vice Segretario generale sostituto ed effettivamente rogante; b) se lo stipendio, come sopra considerato, debba essere quello effettivamente maturato dal soggetto rogante all epoca della (o delle) sostituzioni, ovvero quello tabellare. Per il primo dei due preliminari quesiti, sembra alla Sezione che, pur considerata l oggettiva unicità della funzione rogante, il carattere non puntualmente corrispettivo del compenso così come stabilito dall art. 41, comma 3, della legge n. 312 del 1980 cit. comporti conseguentemente una configurazione rispondente ad una natura indubbiamente indennitaria. Siffatta natura indennitaria fa sì che, nella determinazione del compenso, possa prescindersi dalla possibile non coincidenza del parametro stipendiale di riferimento a seconda che risulti rogante il Segretario comunale o, in assenza, il suo sostituto, alla condizione che venga rispettato il criterio della ragionevole remunerazione della qualità e quantità di lavoro professionale svolto, pur nella sopra enunciata unità della funzione. Conseguentemente, il limite di 1/3 dello stipendio dovrà essere calcolato, in caso di sostituzione, sulla remunerazione annuale onnicomprensiva tabellare maturata dal sostituto. Per quanto concerne, poi, il secondo dei quesiti preliminari con riferimento allo stipendio annuo tabellare, si ritiene qui di recepire l orientamento della giurisprudenza amministrativa fondata sulla considerazione che, nel computo, non possa tenersi in considerazione la retribuzione in dodicesimi, percepita dal dipendente in relazione all attività di servizio effettivamente prestata. Ciò perché la limitazione in parola, sussistente in base all art. 41, della legge 8 giugno 1962, n. 604, non è stata riprodotta nel testo dell art. 41, della legge n. 312 del 1980 e la parola stipendio contenuta in quest ultima norma va intesa come stipendio annuo e, pertanto, come retribuzione teorica e non come retribuzione effettivamente percepita e ragguagliata al periodo di servizio prestato (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 18.4.1996, n. 491). 4

Risolte con tali interpretazioni le questioni preliminari e, quindi, il significato della terminologia contrattuale di cui all art. 11, comma 4, del CCNL del comparto autonomie locali, laddove questa introduce la formula in godimento senza, peraltro che quest ultima possa essere interpretata in contrasto con quella apparentemente diversa di stipendio spettante contenuta nella norma richiamata, in virtù dell insuperabilità del principio di gerarchia delle fonti, occorre esprimere il richiesto parere in ordine ai criteri di ripartizione del compenso tra il Segretario comunale ed il vice Segretario comunale, in rapporto ai periodi di sostituzione e su base annua. Tenuto conto dei rispettivi limiti massimi di corresponsione dell indennità e considerato che l intervento del sostituto nel rogito degli atti presuppone l assenza o impedimento del titolare sostituito, in un contesto continuativo ed unitario della funzione rogante, la quantificazione e redistribuzione tra gli aventi titolo del 75% dei diritti di rogito potrà trovare esito a consuntivo annuale, in rapporto all intero periodo di supplenza svolto e nei limiti stipendiali delineati nella risposta al quesito preliminare sub b, con esclusione di ulteriori voci stipendiali. P. Q. M. La Sezione, in relazione a quanto esposto in considerato, dichiara ammissibile la richiesta di parere in oggetto. Nelle suesposte considerazioni ed osservazioni è il parere della Sezione del Controllo della Corte dei Conti della Sardegna. La presente deliberazione viene trasmessa al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Selargius ed al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali. Così deliberato nella Camera di consiglio del 23 gennaio 2008 IL RELATORE dott. Michele SCARPA IL PRESIDENTE prof. avv. Giuseppe PALUMBI Depositata in Segreteria in data 4 febbraio 2008 Il Direttore Dott.ssa Anna Maria FERRERO 5