LE NOVITÀ PER LA DIRIGENZA PUBBLICA NELLA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE di Ines DE MARIO* Sommario: 1. Introduzione.2. Le novità per la dirigenza pubblica. 3. Conclusioni. 1. Introduzione È in vigore dal 28 agosto 2015 (pubblicazione in G.U. n. 187 del 13/08/2015) la legge 7 agosto 2015, n. 124 recante Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, meglio conosciuta come legge Madia. Essa si compone di 23 articoli, così suddivisi: artt. 1-7 Semplificazioni amministrative ; artt. 8-10 Organizzazione ; artt. 11-15 Personale ; artt. 16-23 Deleghe per la semplificazione normativa. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Marianna Madia, ha approvato nella seduta del 20 gennaio 2015, in * Dottore in Giurisprudenza. esame preliminare, i primi undici decreti legislativi attuativi della legge in questione. Tra le novità più salienti introdotte dalla c.d. legge Madia, di fondamentale importanza sono quelle nell ambito della dirigenza e del pubblico impiego. 2. Le novità per la dirigenza pubblica In merito alla dirigenza pubblica, l art. 11 della legge delega per l appunto rubricato Dirigenza pubblica - detta i criteri ed i princìpi direttivi, nel rispetto dei quali il Governo è chiamato a legiferare. Nella previsione legislativa l intero sistema della dirigenza pubblica deve essere articolato in ruoli unificati e coordinati, accomunati da requisiti omogenei di accesso e da procedure analoghe di reclutamento, basati sul principio del merito, dell aggior- 29
ildirittodeilavori Anno X n. 1 marzo 2016 namento continuo e della piena mobilità tra i ruoli. Inoltre, è prevista l istituzione di una banca dati la cui tenuta e gestione è stata affidata al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri - nella quale inserire il profilo professionale e gli esiti di valutazione di ciascun dirigente. L inquadramento dei dirigenti dello Stato prevede l istituzione di un ruolo unico dei dirigenti statali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in cui confluiscono i dirigenti appartenenti ai ruoli delle amministrazioni statali, degli enti pubblici non economici nazionali, delle università statali, degli enti pubblici di ricerca e delle agenzie governative, con esclusione del personale in regime di diritto pubblico. A ciò si aggiungano l eliminazione della distinzione in due fasce, la previsione di sezioni per le professionalità speciali e l introduzione di ruoli unici anche per la dirigenza delle autorità indipendenti, con confluenza dei dirigenti di ruolo delle stesse amministrazioni, ad eccezione della dirigenza scolastica. Da ultimo, è stata prevista l istituzione di una Commissione per la dirigenza statale - operante con piena autonomia di valutazione ed avente la funzione di verifica del rispetto dei criteri di conferimento e/o revoca degli incarichi e del Comitato dei garanti. Anche l inquadramento dei dirigenti delle Regioni prevede un unico ruolo dei dirigenti regionali, ove confluiscono i dirigenti di ruolo nelle Regioni, negli enti pubblici non economici regionali e nelle agenzie regionali. In particolare, rientra nel predetto ruolo la dirigenza delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e la dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, ad eccezione della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria. Inoltre, la gestione del predetto ruolo è affidata ad una Commissione per la dirigenza regionale. Altresì l inquadramento dei dirigenti degli Enti locali prevede un unico ruolo dei dirigenti degli Enti locali, ove confluiscono i dirigenti di ruolo, il mantenimento della figura del Direttore generale e l attribuzione della gestione del predetto ruolo a una Commissione per la dirigenza locale. In modo innovativo, la figura dei Segretari comunali e provinciali viene abolita (ed il relativo albo soppresso) con contestuale attribuzione alla dirigenza degli Enti locali dei compiti di attuazione dell indirizzo politico. Coloro che alla data dell entrata in vigore del decreto attuativo relativo all articolo de quo sono iscritti all Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali e verranno inseriti nelle fasce professionali A e B, nel ruolo unico dei dirigenti degli Enti locali. Specifica disciplina contempla la confluenza nel suddetto ruolo unico, dopo due anni di effettivo esercizio, di funzioni segretariali o equivalenti per coloro che sono iscritti al predetto albo, nella fascia professionale C, e per i vincitori di procedure concorsuali di ammissione al corso di accesso in carriera già avviate alla data di entrata in vigore della legge delega. Gli enti locali hanno l obbligo di nominare un dirigente apicale con compiti di attuazione dell indirizzo politico, coordinamento dell attività amministrativa e controllo della legalità dell azione amministrativa. Gli incarichi di dirigenza apicale cessano se non rinnovati entro 90 giorni dalla data di insediamento degli organi esecutivi. Per le Città metropolitane ed i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti è prevista la possibilità di nominare, in alternativa al dirigente apicale, un Direttore generale. I Comuni di minori dimensioni demografiche, invece, hanno l obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata. Alla dirigenza si accede solo per corsoconcorso/concorso: il requisito richiesto è il possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale ed è prevista una cadenza annuale per ciascuno dei tre ruoli sopra elencati. Lo stesso verrà indetto per un numero fisso (nel caso del corso-concorso) o variabile (nel concorso) di posti, in base al fabbisogno minimo annuale del sistema amministrativo. I vincitori del corso-concorso verranno immessi nel servizio come funzionari, con obblighi di formazione per 30
i primi tre anni. I vincitori del concorso, invece, verranno assunti a tempo determinato e, previo esame di conferma dopo il primo triennio di servizio, riassunti a tempo indeterminato. Infine, varranno a ridurre entrambi i periodi di tre anni l esperienza lavorativa nel settore pubblico o le esperienze all estero. È previsto un sistema di formazione dei pubblici dipendenti all interno della Scuola nazionale dell amministrazione, con il coinvolgimento di istituzioni nazionali ed internazionali di riconosciuto prestigio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono, altresì, previsti dei corsi di formazione per i dipendenti e i dirigenti dei Comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti. Per i dirigenti è obbligatoria la formazione permanente con previsione di obblighi formativi annuali e coinvolgimento dei dirigenti di ruolo nella formazione dei futuri dirigenti, anche gratuitamente, mediante la propria opera intellettuale. Sono semplificate le ipotesi di mobilità dei dirigenti tra le amministrazioni pubbliche e nel settore privato e previsti i casi in cui non è richiesto il previo assenso delle amministrazioni di appartenenza per la mobilità della dirigenza medica e sanitaria. Il conferimento degli incarichi dirigenziali di ruolo è attuato mediante procedure selettive e comparative con avviso pubblico, sulla base dei requisiti e criteri definiti dall amministrazione in osservanza di quelli stabiliti dalle Commissioni per la dirigenza statale, regionale e locale. L assegnazione degli incarichi deve tener conto della diversità delle esperienze maturate, anche in amministrazioni differenti, e deve ottenere il parere obbligatorio ma non vincolante delle Commissioni innanzi citate. Ai dirigenti privi di incarico verrà assicurata l erogazione del trattamento economico fondamentale, maturato prima della data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della legge 7 agosto 2015, n. 124, nonché il loro collocamento in disponibilità. La durata degli incarichi dirigenziali è di quattro anni, rinnovabili previa partecipazione alla procedura di avviso pubblico, con facoltà di rinnovo per ulteriori due anni senza procedura selettiva per una volta sola, purchè motivatamente e nei soli casi in cui il dirigente abbia ottenuto una valutazione positiva. Alla valutazione dei risultati seguiranno l eventuale conferimento di successivi incarichi dirigenziali e la costruzione del percorso di carriera. Inoltre, i presupposti oggettivi per la revoca devono essere parametrati anche al mancato raggiungimento degli obiettivi: situazione questa che certamente incrina la fiducia nelle capacità manageriali del dirigente. Si osserva che questa valutazione negativa non porta alla risoluzione del rapporto, come per i dirigenti privati, bensì a sanzioni attinenti al solo incarico dirigenziale, dal momento che lo stesso non è stato espletato secondo i presupposti oggettivi precedentemente definiti. La responsabilità dei dirigenti dovrà essere disciplinata in virtù del riordino delle disposizioni legislative relative alle ipotesi di responsabilità dirigenziale, amministrativo-contabile e disciplinare dei dirigenti. La retribuzione deve essere determinata in base all omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio, nell ambito di ciascun ruolo unico e nei limiti delle risorse a ciò complessivamente destinate. È, inoltre, prevista la possibilità di ciascun dirigente di attribuire un premio monetario annuale a non più di un decimo dei dirigenti suoi subordinati e a non più di un decimo dei suoi dipendenti. In merito al conferimento degli incarichi di Direttore generale, amministrativo, sanitario e quello di Direttore socio-sanitario delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, il Governo ha di recente adottato un decreto legislativo attuativo. A ben vedere, tale ultimo provvedimento - sulla scorta dei princìpi sanciti dalla legge 7 agosto 2015, n. 124 - ha dettato la disciplina di selezione dei direttori delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale. Essa ha luogo mediante un avviso pubblico, attraverso il quale una Commissione - nominata ogni due anni con decreto 31
ildirittodeilavori Anno X n. 1 marzo 2016 del Ministro della salute - valuta i titoli formativi e professionali di ciascun candidato, nonché la comprovata esperienza dirigenziale, assegnando ad ognuno un punteggio secondo criteri specifici predefiniti nell avviso pubblico. Inoltre, è istituito presso il Ministero della salute l elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore, aggiornato con cadenza biennale e pubblicato sul sito internet del Ministero della salute. Al fine di assicurare l omogeneità nella valutazione dell attività dei direttori generali, il decreto legislativo in questione ha definito determinati criteri che tengano conto del raggiungimento di obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi sanitari, con particolare riferimento all efficienza, all efficacia, alla sicurezza, all ottimizzazione dei servizi ed al rispetto degli obiettivi economico-finanziari e di bilancio concordati. Se ricorrono gravi e comprovati motivi o la gestione presenta una situazione di altrettanto grave disavanzo o, ancora, in caso di manifesta violazione di legge o regolamenti o del principio di buon andamento e imparzialità dell amministrazione, nonchè degli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni vigenti - previa contestazione e nel rispetto del contraddittorio viene dichiarata la decadenza immediata dall incarico di Direttore generale, con contestuale risoluzione del relativo contratto. L avvenuta decadenza, infine, comporta la cancellazione dall elenco nazionale del nome del soggetto precedentemente decaduto. È di tutta evidenza la ratio dell intera procedura in materia di Dirigenza sanitaria, volta non soltanto a garantire i princìpi generali del buon andamento, trasparenza ed imparzialità della pubblica amministrazione, ma anche la corretta gestione dell apparato sanitario, pena la rimozione dagli incarichi direttivi. La revoca dell incarico e il divieto di rinnovo di conferimento di incarichi in settori sensibili ed esposti al rischio di corruzione è prevista in presenza di condanna, anche non definitiva, da parte della Corte dei conti al risarcimento del danno erariale per condotte dolose. 3. Conclusioni In conclusione - dall analisi finora effettuata in merito alle novità per la dirigenza pubblica - è evidente che l intenzione della Legge Madia è stata quella di creare procedure di reclutamento e/o di revoca basate su requisiti omogenei ed unificati, tali da garantire la valutazione obiettiva di ciascun dirigente. Quest ultimo, infatti, viene valutato sulla scorta dei propri titoli di studio e/o professionali e delle pregresse esperienze lavorative (nel settore pubblico o all estero). Inoltre, la riforma de qua ha cura della formazione di ciascun dirigente, predisponendo, a tal uopo, l accesso a corsi/concorsi ed alla Scuola nazionale dell amministrazione, con il coinvolgimento di istituzioni nazionali ed internazionali di riconosciuto prestigio. Invero, con l ausilio di questi strumenti il dirigente potrà accrescere il proprio patrimonio di conoscenze quindi la propria professionalità di modo da poter egli stesso garantire il buon andamento e la correttezza dell intero apparato amministrativo (sia statale che locale). Da ultimo, si assiste ad un inasprimento dei controlli e dei consequenziali provvedimenti a carico dei Direttori socio-sanitari di Aziende sia statali sia regionali, per cattiva gestione delle stesse. Infatti, qualora si dovessero ravvisare anomalie o irregolarità - seppur nel rispetto della contestazione e del previo contraddittorio può essere dichiarata la decadenza immediata dall incarico, con contestuale risoluzione del contratto e cancellazione del nome del direttore, precedentemente decaduto, dall elenco nazionale. 32
Abstract L autore rileva come la riforma legislativa sulla dirigenza pubblica abbia creato delle procedure di reclutamento e revoca basate su requisiti armonizzati e unificati; infatti, ogni profilo è valutato secondo la formazione e la qualifica professionale, nonché il risultato e l esperienza lavorativa (nel settore pubblico o all estero). The author notes that the law reform on public leadership has created recruitment and dismissal procedures based on harmonised requirements and standardized; in fact, each profile is rated by level of education and professional qualification, as well as the outcome and work experience (in the public sector or abroad). 33