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Transcript:

Parlamento europeo 2014-2019 Documento di seduta B8-0340/2017 15.5.2017 PROPOSTA DI RISOLUZIONE presentata a seguito di dichiarazioni del Consiglio e della Commissione a norma dell'articolo 123, paragrafo 2, del regolamento su come far funzionare la procedura di ricollocazione (2017/2685(RSP)) Esteban González Pons, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Roberta Metsola, Jeroen Lenaers, Carlos Coelho, Frank Engel, Elisabetta Gardini, Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Matera, Michał Boni a nome del gruppo PPE Cécile Kashetu Kyenge, Birgit Sippel, Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Caterina Chinnici, Miltiadis Kyrkos, Eider Gardiazabal Rubial a nome del gruppo S&D Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk a nome del gruppo ALDE Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, Sabine Lösing, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Stefan Eck, Kostadinka Kuneva, Dennis de Jong a nome del gruppo GUE/NGL RE\1126040.docx PE603.765v01-00 Unita nella diversità

Ska Keller, Judith Sargentini, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Bodil Valero, Heidi Hautala, Josep-Maria Terricabras, Eva Joly, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes a nome del gruppo Verts/ALE Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo PE603.765v01-00 2/6 RE\1126040.docx

B8-0340/2017 Risoluzione del Parlamento europeo su come far funzionare la procedura di ricollocazione (2017/2685(RSP)) Il Parlamento europeo, vista la decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'italia e della Grecia 1, vista la decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio, del 22 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'italia e della Grecia 2, vista la decisione (UE) 2016/1754 del Consiglio, del 29 settembre 2016, che modifica la decisione (UE) 2015/1601 che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'italia e della Grecia 3, vista la sua risoluzione legislativa del 9 settembre 2015 sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'italia e della Grecia 4, vista la sua risoluzione legislativa del 17 settembre 2015 sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'italia, della Grecia e dell'ungheria 5, vista la sua risoluzione legislativa del 15 settembre 2016 sulla proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio, del 22 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'italia e della Grecia 6, viste le undici relazioni della Commissione sulla ricollocazione e il reinsediamento, viste le dichiarazioni del Consiglio e della Commissione del 16 maggio 2017 su come far funzionare la procedura di ricollocazione, visto lo studio effettuato per la sua commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni dal titolo "Implementation of the 2015 Council Decisions establishing provisional measures in the area of international protection for the benefit of Italy and of Greece" ("Attuazione delle decisioni del Consiglio del 2015 che istituiscono misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'italia e della 1 GU L 239 del 15.9.2015, pag. 146. 2 GU L 248 del 24.9.2015, pag. 80. 3 GU L 268 dell'1.10.2016, pag. 82. 4 Testi approvati, P8_TA(2015)0306. 5 Testi approvati, P8_TA(2015)0324. 6 Testi approvati, P8_TA(2016)0354. RE\1126040.docx 3/6 PE603.765v01-00

Grecia"), pubblicato nel marzo 2017, visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento, A. considerando che il Parlamento, a seguito della procedura di consultazione di cui all'articolo 78, paragrafo 3, TFUE, ha approvato a larga maggioranza la sua posizione a sostegno delle decisioni di ricollocazione; B. considerando che l'approvazione delle decisioni di ricollocazione costituisce una misura di solidarietà urgente in mancanza di un sistema europeo di asilo basato sulla condivisione delle responsabilità, che però non è ancora in vigore; C. considerando che gli Stati membri si sono impegnati a ricollocare 160 000 richiedenti asilo dall'italia e dalla Grecia; che, a norma della decisione (UE) 2016/1754 del Consiglio, 54 000 di tali posti potrebbero essere destinati all'accoglienza di rifugiati siriani provenienti dalla Turchia; D. considerando che il Regno Unito ha scelto di non aderire a detto meccanismo, mentre l'irlanda ha deciso di parteciparvi; che la Danimarca ha scelto di non partecipare su base volontaria, mentre tre Stati associati hanno deciso di aderire volontariamente; E. considerando che al 27 aprile 2017 erano stati ricollocati solo 17 903 richiedenti asilo, 12 490 dei quali dalla Grecia e 5 413 dall'italia, un dato che equivale ad appena l'11 % degli obblighi assunti; F. considerando che il numero delle persone ammissibili alla ricollocazione presenti in Italia e in Grecia è attualmente inferiore a quanto stabilito nelle decisioni del Consiglio; che finora in Grecia sono stati registrati 26 997 richiedenti ammissibili, mentre gli Stati membri si sono formalmente impegnati a fornire 19 603 posti per la ricollocazione; che finora in Italia sono stati registrati 8 000 richiedenti ammissibili, mentre gli Stati membri si sono formalmente impegnati a fornire 10 659 posti; che il numero di impegni è in generale nettamente superiore al numero di persone effettivamente ricollocate; G. considerando che soltanto i richiedenti asilo che si trovavano già in Grecia prima del 20 marzo 2016 sono di fatto considerati ammissibili alla ricollocazione; che le decisioni di ricollocazione non prevedono questa data limite per l'ammissibilità né sono state modificate in tal senso; H. considerando che sono ammissibili alla ricollocazione solo i richiedenti di nazionalità il cui tasso medio di riconoscimento in base agli ultimi dati trimestrali Eurostat è pari o superiore al 75 %; che i cittadini iracheni non sono più ammissibili alla ricollocazione, in quanto il loro tasso medio di riconoscimento è sceso al di sotto del 75 %; che il Parlamento europeo, nella sua risoluzione legislativa del 15 settembre 2016 sulla proposta della Commissione che modifica la decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio, ha chiesto che anche i cittadini afghani siano ammissibili alla ricollocazione; che gli afghani sono stati il secondo gruppo di richiedenti asilo di cui l'unione si è dovuta occupare nel 2016 e che al 56,7 % di loro è stato concesso asilo; che la stragrande maggioranza di afghani giunge in Grecia; che molti di loro sono minori non accompagnati; PE603.765v01-00 4/6 RE\1126040.docx

I. considerando che in Grecia sono ancora presenti 62 300 richiedenti asilo e migranti; J. considerando che l'italia ha segnato un nuovo record in termini di arrivi nel 2016 181 436 persone (il 18 % in più rispetto al 2015), di cui il 14 % erano minori non accompagnati; che nel 2016 sono arrivati 20 700 cittadini eritrei ammissibili alla ricollocazione, ma finora l'italia ne ha registrati solo un quarto circa ai fini della ricollocazione; K. considerando che nel 2016 in Italia il numero limitato di richiedenti asilo ricollocati in altri Stati membri è stato nettamente inferiore al numero di richiedenti asilo trasferiti dagli Stati membri in Italia a norma del regolamento di Dublino; L. considerando che la Commissione, nell'ottava relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento, ha fissato un obiettivo mensile di ricollocazione, ribadito nelle relazioni successive, di 3 000 richiedenti asilo dalla Grecia e 1 500 dall'italia (al 1 aprile 2017) al fine di facilitare e accelerare la ricollocazione in modo efficace e agevole nei tempi previsti dalle decisioni del Consiglio; M. considerando che il Consiglio europeo, nella sua riunione del 15 dicembre 2016, ha approvato il piano d'azione congiunto sull'attuazione della dichiarazione UE-Turchia, che comprendeva l'obiettivo di ricollocazione per la Grecia; che il Consiglio europeo ha inoltre ribadito la richiesta di intensificare ulteriormente gli sforzi volti ad accelerare la ricollocazione, in particolare dei minori non accompagnati; N. considerando che sono state create tutte le condizioni e le infrastrutture operative necessarie per il funzionamento della procedura di ricollocazione; O. considerando che, nonostante siano stati registrati alcuni progressi, solo due Stati membri (Finlandia e Malta) sono pienamente nei tempi quanto al rispetto dei loro obblighi di ricollocazione; che la maggior parte degli Stati membri è ancora molto in ritardo; che quattro Stati membri hanno proceduto alle ricollocazioni in modo molto limitato; che due Stati membri continuano a non partecipare al meccanismo; P. considerando che la Finlandia è l'unico paese ad accogliere sistematicamente minori non accompagnati; che in Italia sono necessari circa 5 000 posti per la ricollocazione di tali minori, mentre finora è stato ricollocato soltanto un minore non accompagnato; che al 12 aprile 2017 la Grecia ha bisogno di altri 163 posti; Q. considerando che alcuni Stati membri utilizzano preferenze molto restrittive e discriminatorie, quali ricollocare soltanto le madri sole o escludere i richiedenti di nazionalità specifiche, ad esempio gli eritrei, nonché effettuare controlli di sicurezza approfonditi; che al 7 maggio 2017 gli Stati membri avevano respinto la ricollocazione di 961 persone in Grecia; R. considerando che la decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio stabilisce chiaramente che le misure di ricollocazione non dispensano gli Stati membri dall'applicare integralmente le disposizioni del regolamento (UE) n. 604/2013 (Dublino) relative al ricongiungimento familiare, alla protezione speciale dei minori non accompagnati e alla clausola discrezionale per motivi umanitari; RE\1126040.docx 5/6 PE603.765v01-00

1. riconosce che sono stati compiuti alcuni progressi ma esprime il proprio rammarico per il mancato rispetto da parte degli Stati membri degli impegni a favore della solidarietà e della condivisione delle responsabilità; 2. accoglie con favore l'istituzione da parte dell'ufficio europeo di sostegno per l'asilo di un sistema automatizzato di abbinamento delle preferenze; invita gli Stati membri a non ricorrere a decisioni arbitrarie in merito all'accettazione di una richiesta di ricollocazione; esorta gli Stati membri a respingere le richieste esclusivamente sulla base dei motivi specifici stabiliti nelle decisioni del Consiglio sulla ricollocazione; 3. esorta gli Stati membri ad adempiere ai loro obblighi a norma delle decisioni del Consiglio e a ricollocare sistematicamente i richiedenti asilo dalla Grecia e dall'italia, compresi quelli arrivati dopo il 20 marzo 2016, fino a quando tutti i soggetti ammissibili non saranno stati ricollocati in modo efficace e agevole nei tempi previsti dalle decisioni del Consiglio; invita gli Stati membri a impegnarsi a trasferire e a effettuare trasferimenti su una base mensile stabile; 4. invita gli Stati membri a dare la priorità alla ricollocazione dei minori non accompagnati e degli altri richiedenti vulnerabili; 5. si compiace del fatto che la Commissione, nella sua decima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento del 2 marzo 2017, abbia annunciato che non esiterà ad avvalersi dei poteri ad essa conferiti dai trattati se gli Stati membri non incrementeranno rapidamente le loro ricollocazioni; ritiene che tali poteri includano la possibilità di avviare procedimenti di infrazione; 6. insiste sul fatto che gli obblighi giuridici degli Stati membri non vengono meno dopo il 26 settembre 2017 e che gli Stati membri sono tenuti, anche dopo tale data, a trasferire tutti i richiedenti ammissibili giunti fino a quel momento; 7. sottolinea che il Consiglio si è impegnato a raggiungere il traguardo di 160 000 ricollocazioni; osserva che il numero delle persone ammissibili alla ricollocazione differisce da tale cifra; invita la Commissione a proporre la proroga delle misure di ricollocazione fino all'adozione della rifusione del regolamento Dublino, in conformità della sua proposta del 4 maggio 2016 (COM(2016)0270); 8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. PE603.765v01-00 6/6 RE\1126040.docx