REGOLAMENTO TRASPORTO SOCIALE

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C O M U N E D I A L S E N O Provincia di Piacenza P.zza XXV Aprile 1 29010 Alseno REGOLAMENTO TRASPORTO SOCIALE Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 15.03.2012 Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 26.10.2016 Regolamento Trasporto Sociale.doc

INDICE ART. 1 - FINALITÀ DEL SERVIZIO... 3 ART. 2 - OGGETTO DEL SERVIZIO... 3 ART. 3 - DESTINATARI... 3 ART. 4 - MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE... 4 ART. 5 - TIPOLOGIE DI DESTINAZIONE... 5 ART. 6 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO... 5 ART. 7 - ACCESSO AL SERVIZIO... 5 ART. 8 - LISTE DI ATTESA E CRITERI DI PRIORITÀ... 6 ART. 9 - ACCORDI CON IL CITTADINO... 6 ART. 10 - MEZZI DI TRASPORTO E CONDUCENTI... 6 ART. 11 - ASSICURAZIONI... 6 ART. 12 - COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA AL SERVIZIO... 7 Pagina 2

ART. 1 - FINALITÀ DEL SERVIZIO 1. Il Comune di Alseno istituisce il servizio di trasporto sociale per promuovere il benessere dei propri cittadini, in particolare di quelli più svantaggiati, e delle loro famiglie, perseguendo i seguenti due obiettivi principali: garantire alla persona il diritto di vivere dignitosamente nel proprio ambiente favorendo la domiciliarità attraverso l ampliamento della rete dei servizi; sostenere la famiglia, soggetto sociale fondamentale e impegnato da una quotidianità complessa, nel compito di cura dei suoi componenti, in particolar modo qualora questi ultimi dovessero trovarsi in condizioni socio-sanitarie di rilevante ridotta autonomia. ART. 2 - OGGETTO DEL SERVIZIO 2. Il Taxi Sociale viaggia in base alle richieste dei singoli utenti residenti nel territorio comunale di Alseno. Ciò consente ai soggetti di usufruire di un servizio dedicato e quindi flessibile, effettuando viaggi individuali o collettivi. Il servizio è concepito per: accedere a servizi socio-sanitari e assistenziali, sia pubblici che privati; raggiungere uffici e sedi di pubblici servizi; trasportare studenti certificati portatori di handicaps, presso istituzioni scolastiche, pubbliche e private, facilitare il raggiungimento della sede di seggio da parte di cittadini anziani e/o disabili in occasione delle elezioni, a garanzia del diritto di voto. 3. Le richieste riguardanti l accesso o il raggiungimento di destinazioni non ricadenti nelle categorie precedenti saranno valutate di volta in volta dal Servizio Sociale. 4. Il servizio comprende il prelevamento dell utente presso la propria abitazione, il trasporto di andata e ritorno dall abitazione stessa e l accompagnamento all interno della struttura di destinazione. Non è previsto il supporto durante la fruizione del servizio stesso se si tratta di visite mediche, esami clinici, cure, ecc.. 5. Il servizio viene fornito compatibilmente con le risorse finanziarie di bilancio e con la disponibilità dei mezzi a disposizione e dei volontari. ART. 3 - DESTINATARI 1. Possono usufruire del servizio di trasporto i residenti nel Comune di Alseno che siano anziani, disabili, o adulti che si trovino in situazione di bisogno, essendo privi di idonea rete familiare (o in presenza di familiari impossibilitati a far fronte ai bisogni dell utente per significative e documentate motivazioni), e/o non possano utilizzare i mezzi pubblici. In particolare, il servizio si rivolge a: Pagina 3

anziani (non autosufficienti o parzialmente autosufficienti) o persone equiparate ai sensi delle vigenti normative; persone in possesso di invalidità civile o per causa di lavoro affette da momentanea e certificata patologia invalidante, impossibilitate ad usare altri mezzi; persone che devono sottoporsi a terapie prolungate per patologie particolarmente gravi quali, a titolo esemplificativo, dialisi, trattamenti antitumorali, ecc., presso specifiche strutture sanitarie; disabili certificati ai sensi delle vigenti disposizioni; adulti, anche temporaneamente non autosufficienti, che si trovino soli, senza che alcuno possa prendersi cura di loro o che in quella particolare situazione non abbiano alcuna possibilità di essere supportati dai familiari. 2. Qualora vi sia la presenza di familiari di riferimento ma che abbiano impegni di lavoro improrogabili o si trovino in particolari condizioni di difficoltà documentabili (lontananza dal congiunto, malattia, ecc.) il servizio di trasporto sociale può essere ugualmente attivato purché non vada a discapito di altri utenti che si trovano nelle condizioni di cui al precedente comma 1. La situazione di solitudine o di impossibilità per i familiari, comunque presenti, di prendersi cura del soggetto sarà valutata dal Servizio Sociale del Comune. 3. Non possono in alcuno modo essere trasportate persone che: necessitano di barella; necessitano di ambulanza; necessitano di cure di emergenza; non deambulano e sono alloggiate a piani rialzati presso stabili privi di ascensore o con ascensore che non consente l accesso a carrozzine per disabili. In presenza di montascale però qualora l utente, abbia la possibilità di raggiungere l ingresso principale dell abitazione potrà usufruire del servizio. 4. Le persone non autosufficienti con conclamati disturbi cognitivi e del comportamento, dovranno essere accompagnate da una persona di fiducia o dal legale rappresentante che dovrà garantire l opportuna assistenza. ART. 4 - MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE 1. Il Servizio di Trasporto Sociale è organizzato prioritariamente in modo collettivo, e comunque tiene conto delle esigenze e della destinazione, di andata e ritorno per raggiungere i presidi specificati nel presente regolamento. 2. Il Servizio di Trasporto Sociale è garantito compatibilmente con la disponibilità dei mezzi di trasporto a disposizione e del personale in servizio, di norma nei seguenti orari: dalle ore 7,45 alle ore 17,30 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì. Pagina 4

3. La pianificazione e l erogazione del servizio di trasporto, nonché la scelta del mezzo più idoneo sono determinati dal Servizio Sociale, mediante accordo con l utente e il conducente del veicolo al fine di conciliare le esigenze, individuali e collettive, i percorsi, i tempi. ART. 5 - TIPOLOGIE DI DESTINAZIONE 1. Il trasporto sociale è un servizio utile a garantire la mobilità in strutture in ambito provinciale. 2. In casi di assoluta e comprovata necessità o per esigenze sanitarie, valutati dal Servizio Sociale, potranno essere autorizzati a trasporti anche in ambiti territoriali extraprovinciali. ART. 6 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO 1. In caso di fermo forzato degli automezzi a disposizione per guasti o manutenzione, il servizio sarà sospeso per la durata del fermo degli stessi. Di tale fermo verrà fornita immediata comunicazione a tutti gli utenti che in precedenza all'evento avevano avanzato domanda del servizio. 2. Eventuali disdette o variazioni della prenotazione dell intervento dovranno essere comunicate al Servizio Sociale, entro 24 ore dall effettuazione del trasporto programmato. ART. 7 - ACCESSO AL SERVIZIO 1. Alle persone che per la prima volta intendono usufruire del servizio Trasporto Sociale si chiede di inoltrare la richiesta preferibilmente 10 giorni prima della data in cui si necessita del servizio. Richieste avanzate con tempi inferiori o eventuali casi di urgenza verranno esaminati e confermati a seconda della disponibilità del mezzo potranno anche non essere soddisfatte per motivi di carattere organizzativo. 2. Il percorso di attivazione del servizio avviene attraverso questi passaggi: a) formale richiesta al Servizio Sociale del Comune a cura dell interessato o dei familiari previa compilazione di specifica modulistica; b) colloquio e valutazione della richiesta da parte dell Assistente Sociale e definizione dell accordo di erogazione con gli interessati (compresa la presentazione del regolamento) e attivazione del servizio; 3. Per coloro che già sono utenti del servizio trasporto sociale e necessitano di fruire periodicamente di questo servizio è sufficiente telefonare al Servizio preferibilmente 7 giorni prima della data in cui si necessita del trasporto. Sociale del Comune 4. Per prenotare i trasporti è necessario presentarsi o telefonare al Servizio Sociale specificando data, ora e destinazione del trasporto. Pagina 5

ART. 8 - LISTE DI ATTESA E CRITERI DI PRIORITÀ 1. Nel caso, vi fosse presenza di liste di attesa al servizio di trasporto o concomitanze di richieste di trasporto nel medesimo giorno e ora, ma in sedi diverse per cui non sono possibili variazioni dell appuntamento, la priorità sarà data seguendo l ordine cronologico di presentazione della domanda. ART. 9 - ACCORDI CON IL CITTADINO 1. La persona avviata al servizio di trasporto sociale per usufruirne è tenuta ad accettare le seguenti condizioni: a) in caso di terapie prolungate, prima di procedere alla loro prenotazione presso i centri sanitari, il cittadino concorda la fascia oraria più opportuna del trasporto con il Servizo Sociale; b) qualora lo ritenga necessario il Servizio Sociale potrà richiedere la presenza di un familiare come accompagnatore; c) le persone trasportate devono garantire la massima puntualità per evitare intralci o ritardi al regolare svolgimento del servizio; d) eventuali spese di parcheggio, qualora non prescindibile, sono a carico della persona trasportata. ART. 10 - MEZZI DI TRASPORTO E CONDUCENTI 1. Il servizio viene effettuato con veicoli di proprietà del Comune, o con veicoli forniti da ditte esterne per la stessa finalità, in comodato d uso gratuito all Ente, dotati di specifica attrezzatura e/o modifica strutturale per il trasporto anche di persone disabili. 2. Il servizio potrà essere effettuato con le seguenti modalità: in forma diretta da parte del Comune, con dipendenti che si renderanno disponibili; con volontari del servizio civile o altro personale volontario operante presso il Comune o presso Enti, Istituzioni o Associazioni che collaborano con l Amministrazione Comunale; attraverso il personale addetto all Assistenza Domiciliare, dipendente della ditta aggiudicataria del medesimo appalto. 3. I conducenti dei veicoli dovranno essere in possesso della patente cat. B. ART. 11 - ASSICURAZIONI 1. Le persone trasportate sono coperte da apposita assicurazione stipulata dall'amministrazione Comunale per gli automezzi di proprietà o da apposita copertura assicurativa garantita da eventuali ditte che forniscono il mezzo all ente in comodato d uso gratuito o sotto contratto di noleggio. Pagina 6

ART. 12 - COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA AL SERVIZIO 1. Il servizio è a titolo gratuito se l oggetto del servizio rientra tra quelli previsti dall articolo 2 comma 1 ed il destinatario è in possesso dei requisiti previsti dall articolo 3 del presente regolamento. 2. Qualora l oggetto del servizio non rientri tra quelli previsti dall articolo 2 comma 1 ed il destinatario non sia in possesso dei requisiti previsti dall articolo 3, previa valutazione da parte del Servizio Sociale, sarà richiesta una compartecipazione a carico dell utenza. 3. Qualora l oggetto del servizio rientri tra quelli previsti dall articolo 2 comma 1 ed il destinatario non sia residente ma domiciliato sul terriotrio comunale, in possesso comunque dei requisiti previsti dall articolo 3, sarà richiesta una compartecipazione a carico dell utenza pari al massimo previsto dalla tabella del comma successivo. 4. Il costo al chilometro è pari a 0,50, salvo specifica deliberazione da parte della Giunta Comunale. E prevista una copartecipazione degli utenti, nei casi previsti dal presente regolamento, proporzionale al valore I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), così come da tabella di seguito riportata. FASCIA ISEE DI APPARTENENZA COMPARTECIPAZIONE A CARICO UTENTE Da 0,00 a 3.000,00 esente Da 3.000,01 a 6.000,00 50 % del costo a Km Da 6.000,01 a 12.000,00 75 % del costo a Km Oltre 12.000,01 100% del costo a Km 5. L Ufficio Servizi Sociali provvede ad emettere, a carico del trasportato, l entità della copartecipazione, preferibilmente a cadenza mensile, sulla base delle tariffe previste nel presente regolamento. Pagina 7