DECLASSAMENTO DEI SITI DI BONIFICA D'INTERESSE NAZIONALE: I Siti di Interesse Nazionale (SIN) per le bonifiche sono da sempre oggetto di richieste e critiche in quanto sono aree inquinate che rappresentano un rischio per la salute, e un danno per l'ambiente e l'economia territoriale e generale del Paese. I SIN, sono delle aree contaminate molto estese, complessivamente il 3% dell'intero territorio nazionale, classificate fra quelle più pericolose, che necessitano interventi di bonifica del suolo, del sottosuolo e/o delle acque superficiali e sotterranee per evitate danni ambientali e sanitari. Questi siti sono stati definiti dal decreto legislativo 22/97 (decreto Ronchi) e dal decreto Ministeriale 471/99 e ripresi dal decreto legislativo 152/2006, che stabilisce che essi sono individuabili in relazione alle caratteristiche del sito, alla quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini sanitari ed ecologici, nonché considerati di pregiudizio per i beni culturali e paesaggistici. Il Ministro dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Corrado Clini, ha firmato in data 11 gennaio 2013 con protocollo n. 7 il decreto prescrivente il declassamento di ben 18 Siti di Bonifica di Interesse Nazionale a Siti di Interesse Regionale, riducendo i SIN da 57 a 39. Tale decreto sarà attuativo con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Dalla lettura del testo del decreto, già nelle sue premesse, si deduce che i siti diventati regionali, sono quelli ritenuti non soddisfacenti i requisiti dell'articolo 252 del decreto n. 152 del 2006, come modificato dall'articolo 36 bis della legge del 7 agosto 2012 n.134 che ha convertito nella Legge " Misure urgenti per la crescita del Paese". Per questi siti (SIR), le Regioni provvederanno a fare una relazione annuale al ministero sullo stato di avanzamento degli interventi di bonifica, così come previsto dal decreto n.468 del 2001 che regola il programma nazionale di bonifica e di ripristino ambientale. Nello specifico, secondo la legge 7 agosto 2012 n.134, comma 2 dell'art. 36 bis (Razionalizzazione dei criteri d'individuazione di siti d'interesse nazionale), il Decreto Ministeriale doveva essere adottato nei 120 giorni successivi, sentite le Regioni interessate. Queste ultime, secondo il successivo comma 3 dello stesso articolo, potevano farsi parte attiva verso il Ministero per la richiesta di riperimetrazione dei SIN presenti sul loro territorio. Se e quante richieste siano state avanzate dalle Regioni non è noto; di fatto però, con questo nuovo decreto, il Ministero ha adottato il provvedimento che declassa a siti regionali ben 18 siti fra i 57 SIN. Lo ha fatto inviando una comunicazione unilaterale alle Regioni di esclusione dei siti presenti sul loro territorio, chiedendo a queste ultime di confermare entro 15 giorni le decisioni del Ministero o di comunicare eventuali diverse e motivate valutazioni; in assenza delle quali, il Ministero avrebbe proceduto comunque all'esclusione. Sempre dalle premesse del Testo del Decreto, risulta che le Regioni hanno risposto, alcune condividendo le decisioni del Ministero, altre non condividendo o chiedendo più tempo per formulare le loro valutazioni. Di seguito sono riportati i dati elaborati da Federambiente relativi ai 18 siti sottoposti a declassamento:
REGIONE CAMPANIA C2 - Litorale Domitio - Flegreo ed Agro aversano Provincia: Napoli e Caserta Comune Tipologia dell intervento Bonifica e ripristino ambientale di aree inquinate da smaltimento abusivo di rifiuti ed area costiera antistante, la quale si estende per circa 75 km Perimetrazione D.M.A.T.T. 10/1/00 (d intesa con il Commissario delegato) Estensione dell area inquinata (ha) 6.711.851 m 2 volume stimato: 13.500.000 m 3 Principali agenti inquinanti R.U. e rifiuti industriali Lo smaltimento abusivo dei rifiuti ha comportato l inquinamento diffuso del suolo mentre la mancata tutela delle acque ha causato la contaminazione dei sedimenti e delle acque dei bacini lacustri. Anche le falde superficiali, a causa della presenza delle discariche di rifiuti senza impermeabilizzazione di fondo, hanno subito gravi fenomeni di compromissione della qualità delle acque Costi di messa in sicurezza e/o bonifica ( ) 75.000.000 REGIONE CAMPANIA C3 - Area del litorale vesuviano Provincia: Napoli Comune Tipologia dell intervento n.d. Perimetrazione D.M.A.T.T. 27/12/04 Estensione dell area inquinata (ha) 8.121 Principali agenti inquinanti Costi di messa in sicurezza e/o bonifica ( ) n.d. n.d.
Manca la scheda della Sardegna (La Maddalena) La nostra organizzazione ha più volte evidenziato l'importanza della bonifica dei SIN, denunciando la mancanza da parte dei Governi che si sono succeduti, di volontà nel pretendere che i responsabili dell'inquinamento si facessero carico dei costi delle bonifiche, e di impegni concreti e risorse adeguate per la realizzazione dei Piani di Bonifica. Infatti, le bonifiche ambientali vantano un bilancio fallimentare e restano oggetto di una governance da "Stato di eccezione", soggette a leggi speciali, a commissariamenti straordinari ecc..; di fatto una paralisi del sistema, che ci consegna una situazione peggiorata, costi esorbitanti e ci priva della possibilità di rimettere a reddito le aree interessate alla bonifica. Il provvedimento in esame è preoccupante e negativo, in quanto ancora una volta, anziché procedere con le operazioni di bonifica e di rimessa a reddito, favorisce il disinteresse nazionale verso la salvaguardia del territorio, limitandosi a riversare le responsabilità e gli impegni all'ente regionale. Secondo il Ministero dell'ambiente questo nuovo provvedimento snellirà la burocrazia nelle procedure, mantenendo gli impegni di finanziamento in capo al Ministero e condizionandoli alla definizione di Accordi di Programma; il che, supponiamo, preveda la disponibilità delle Regioni ad investire risorse proprie. Questa conferma non può che indurre qualche dubbio. Infatti, in tempi di crisi, di tagli ai trasferimenti e di "spending review" è difficile pensare che le Regioni trovino nei propri bilanci le risorse necessarie alla bonifica. Inoltre, è interessante notare come il Ministero in questione sia riuscito, nel breve arco temporale intercorso tra il 7 agosto 2012 (Legge 134) e il 14 Novembre 2012, data di invio della comunicazione ministeriale alle Regioni sul declassamento, a maturare tutti gli elementi necessari per valutare quali siti escludere dalla classificazione nazionale, in quanto non rispondenti ai criteri legislativi sopra richiamati. In realtà, dopo gli ingenti stanziamenti del Governo confluiti tutti in studi e perizie, senza che si attuasse compiutamente alcun Piano di bonifica, questo decreto può essere inteso come un ridimensionamento dei siti e dunque, delle responsabilità. In tal modo in soli tre mesi si è gettata alle ortiche la speranza di una parte dell'italia di rivedere i luoghi di appartenenza territoriale, recuperati dal punto di vista ambientale e
riconsegnati per il loro riuso. Dunque, sebbene non sia cambiata la condizione di inquinamento dei siti in questione, questi vengono affidati alle Regioni, definiti meno inquinati, senza alcuna evidenza scientifica e lasciando la valutazione dei rischi persistenti in capo alla Regioni. In conclusione, la situazione in materia di attuazione delle bonifiche non cambia, salvo trovarci davanti ad un nuovo ordine di responsabilità e di passaggi ancora tutti da affrontare, quando invece, come più volte espresso dalla nostra organizzazione, la realizzazione concreta delle bonifiche, può favorire ricerca ed innovazione, creare occupazione e salvaguardare le popolazioni dai rischi persistenti e favorire il recupero e lo sviluppo del territorio. In altri termini le bonifiche possono rappresentare non un problema, ma una opportunità. Questa direzione impone, però, alcuni passaggi obbligati: la fine della gestione emergenziale, il superamento delle decisioni adottate dal nuovo decreto, la revisione della legge 13/2009, in particolare l'art.2, laddove al posto della bonifica si introduce uno scivolo in favore del riuso funzionale all'esercizio di attività di impresa. Ovvero, un Piano nazionale per le bonifiche sei SIN con destinazione di risorse finanziarie certe da parte del Governo, da adottarsi attraverso un confronto aperto e partecipato fra la cittadinanza, le forze sociali e le associazioni ambientaliste. In allegato il Decreto del Ministro del Ambiente (Prot.7 dell'11 Gennaio 2013) Oriella Savoldi Domenico di Martino Roma 27 febbraio 2013