LA TARSU: CHI, COME, QUANDO

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LA TARSU: CHI, COME, QUANDO Che cos'è. La TARSU, Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, è una tassa che obbliga alla denuncia e al pagamento di quanto dovuto, con la previsione di sanzioni e la possibilità di ricorrere all'esecuzione forzata in caso di inosservanza degli obblighi. Quando è dovuta. Quando si inizia un'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, che non siano produttivi di soli rifiuti diversi dagli urbani (rifiuti speciali e pericolosi) e salvo le cause di esclusione previste dalla legge (decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 articoli 58-80). Chi è obbligato. Il soggetto obbligato è chi, di fatto, occupa o detiene i locali e le aree. A titolo esemplificativo sono soggetti obbligati: il proprietario, se occupante e detentore di fatto; il conduttore (o inquilino), eccetto l'ipotesi di locazione non superiore all'anno di civile abitazione con mobilio, dove soggetto passivo è il proprietario o l'affittacamere che gestisce l'attività; l'affittuario; il comodatario; il soggetto responsabile del tributo, ossia chi gestisce i servizi comuni di locali in multiproprietà e di centri commerciali che ha l'obbligo del versamento della tassa per i locali ed aree scoperte di uso comune. La tassa è dovuta con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o aree. Che cosa è tassato. 1) i locali. Sono, per esempio, tutte le camere o vani di un appartamento. O altrimenti ambienti chiusi o chiudibili sui quattro lati. Per le abitazioni, il terrazzo verandato e le pertinenze come il garage o box, la soffitta e la cantina sono tassabili. Devono essere utilizzabili (e deve risultare in maniera obiettiva: per esempio, si presume siano utilizzabili, se, per le civili abitazioni, ad esempio, vi sono gli allacciamenti di luce e acqua). Tolto che le abitazioni producono soltanto rifiuti urbani, per le attività economiche, bisognerà considerare la specifica destinazione d uso. 2) le aree scoperte. Se di pertinenza di civili abitazioni, non sono per lo più assoggettate alla tassa(sono escluse, per esempio, le aree a verde o i parcheggi scoperti, come tutte le aree accessorie e pertinenziali di locali. Per le attività economiche, il riferimento è all'area scoperta 1 / 5

operativa, quindi non accessoria (per esempio è tassabile l'arenile degli stabilimenti balneari, ma non l'aiuola o il parcheggio gratuito all'aperto per i clienti). Le aree scoperte pertinenziali o accessorie di aree scoperte, invece, sono sempre assoggettate (es. i viali di comunicazione tra le diverse aree scoperte di un campeggio). L'obbligo della denuncia. La denuncia è, salvo eccezioni, un obbligo sottoposto a una scadenza, con ritardo sanzionabile. Denuncia iniziale. Interessa a chi non è già iscritto a ruolo e inizia una occupazione o detenzione. E' obbligatoria. Scadenza: entro il 20 gennaio successivo all'inizio occupazione o detenzione. Un'occupazione iniziata tra il 21 gennaio 2004 e il 20 gennaio 2005 va denunciata entro il 20 gennaio 2005 per non incorrere in sanzioni. La denuncia è unica, vale a dire che comprende tutte le occupazioni e detenzioni del soggetto obbligato, comprese nel territorio comunale. La denuncia è valida per gli anni successivi, se non cambiano le condizioni di tassabilità. Denuncia di variazione. Interessa a chi è già a ruolo per la TARSU (vale a dire ha in precedenza già fatto la denuncia iniziale) e quando cambiano le condizioni di tassabilità o comunque in caso di variazioni che influiscano sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia. Es. passaggio da una abitazione ad un'altra, occupazione di ulteriori locali o aree, perdita del diritto ad una agevolazione, cambio destinazione d'uso dei locali o aree. E' obbligatoria, eccetto il caso in cui la variazione comporti un minore ammontare della tassa, dove però la denuncia è necessaria per avere l'abbuono del tributo pagato in più. Scadenza. entro il 20 gennaio successivo per la denuncia obbligatoria. Es. ho un appartamento e sono a ruolo per la TARSU, acquisto un box di cui inizio l'occupazione il 15 marzo 2004, devo obbligatoriamente dichiararlo entro il 20 gennaio 2005, pena sanzioni. La denuncia di variazione in diminuzione non deve essere presentata entro il 20 gennaio successivo, tuttavia ha valore la data di presentazione della denuncia e non quella di effettiva variazione. Se passo da un'abitazione più grande ad una più piccola in data 15 marzo 2004 in questo caso non ho l'obbligo di presentare la denuncia di variazione entro il 20 gennaio successivo (20 gennaio 2005) e non sono previste sanzioni, ma il rimborso di quanto pagato in più è possibile solo dietro denuncia e in considerazione della data di presentazione della denuncia e non di effettiva variazione. Quindi, nell'esempio, la denuncia presentata a marzo 2004 mi darà diritto a 8 mesi di rimborso, ma se presentata a settembre 2004 soltanto a 2 mesi. 2 / 5

Denuncia di cessazione. Interessa a chi è già a ruolo TARSU e lascia tutte le occupazioni e detenzioni comprese nel territorio comunale. Non è obbligatoria, ma è un onere per la cancellazione dai ruoli e il rimborso del tributo non spettante. Dà diritto all'abbuono a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia è presentata, se effettuata nell'anno in cui è intervenuta la cessazione. Se la denuncia è presentata nell'anno seguente o seguenti, purché non oltre i sei mesi dalla notifica della cartella di pagamento, potrà essere rimborsato quanto pagato per gli anni seguenti, ma non si ha diritto ad alcun rimborso relativo all anno di effettiva cessazione. Come fare la denuncia Prima di presentare la denuncia occorre misurare i locali e aree assoggettabili e definire la destinazione d uso. Misurazione. Il soggetto obbligato deve effettuare la misurazione delle superfici da denunciare. I locali si misurano sul filo interno dei muri arrotondato per eccesso al metro quadrato superiore; le aree scoperte si misurano sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni che vi insistono. Attribuzione di categoria. Il soggetto obbligato deve individuare la categoria tariffaria sulla base della destinazione d'uso, o in mancanza indicare in maniera chiara la destinazione d'uso dei locali o aree. In caso di locali e aree contigui che hanno destinazioni d'uso differenti ricorrerà una delle due seguenti ipotesi: 1) esiste una destinazione d'uso principale e le altre sono da considerarsi destinazioni d'uso accessorie (principio del compendio funzionalmente unitario): tutti i locali e aree saranno inquadrati nella categoria tariffaria dell'attività principale o prevalente; 2) non esiste una destinazione d'uso principale, come nel caso delle civili abitazioni nelle quali si esercita anche un'attività professionale o economica: i locali andranno individuati in base all'una o l'altra destinazione d'uso e dove vi è l'uso promiscuo, come può avvenire, nel caso considerato, per i corridoi e i servizi igienici, la tassa è determinata in base alla tariffa prevista, 3 / 5

limitatamente al 50% della superficie dei locali medesimi. Presentazione. Uno dei coobbligati (ossia uno dei componenti del nucleo familiare o uno tra coloro che usano in comune i locali; per le persone giuridiche necessariamente il rappresentante legale o negoziale) compilano l apposito modulo previsto per il tipo di denuncia (iniziale, di variazione, di cessazione) in distribuzione presso lo sportello TARSU e le Circoscrizioni comunali. La consegna può essere fatta a mano allo sportello TARSU o al Protocollo comunale, oppure per via postale (con raccomandata), oppure via fax. L'ufficio deve rilasciare ricevuta. L'obbligo del pagamento. Si paga solo a seguito di un avviso di pagamento o cartella di pagamento che perverrà alla residenza o ad altro indirizzo indicato dal contribuente sulla denuncia. Quanto si paga. La tassa è rapportata alla superficie in metri quadrati dei locali e aree e alla categoria tariffaria di appartenenza o assimilabile, sulla base della quantità e qualità media ordinaria di produzione di rifiuti Nell'avviso di pagamento è indicato l'importo da pagare che è il prodotto di: superficie tassabile (in metri quadrati, con arrotondamento all'unità per eccesso, es. 79,01 mq = 80 mq), categoria tariffaria (es. categoria T03 corrispondente ad abitazioni, box, cantine = 1) e della tariffa stabilita annualmente dalla Giunta Comunale (es. 1,77/mq per il 2004). A questo importo vanno poi aggiunte le addizionali (ECA, MECA e tributo provinciale) in misura del 15% e dedotte le eventuali riduzioni spettanti. La tassa è dovuta ad anno solare. Come si paga. Il pagamento può essere effettuato allo sportello del Concessionario, senza ulteriore aggravio, oppure alla posta con spese a carico del contribuente. L'avviso o cartella di pagamento indica le scadenze per effettuare il pagamento. Esclusioni (vedi anche i due paragrafi sulle esenzioni e riduzioni) Sono esclusi dalla tassa: i locali o le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura (es. luoghi impraticabili o abbandonati o il cui accesso sia stabilmente impedito) o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati [es. le aree per il solo esercizio di attività sportive (Regolamento comunale, art. 9, comma 1) o le superfici ove non si verifica presenza umana se non sporadica, come per le cabine elettriche)] o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno (per esempio per lavori di manutenzione, o nel caso di abitazioni senza l'allacciamento idrico o elettrico). In questi casi vi è obbligo di presentare comunque la denuncia. 4 / 5

Esclusioni di superfici. Non vanno denunciate le superfici che producono rifiuti speciali o pericolosi. Non interessa le abitazioni, che producono soltanto rifiuti urbani. Riduzioni. (vedi anche i due paragrafi su esenzioni ed esclusioni) Sono previste le seguenti riduzioni: per le zone esterne al perimetro di raccolta o alla zona di fatto servita (cassonetti ubicati a una distanza superiore a Mt 500) - 40%; abitazioni stagionali 17%; abitazioni stagionali e residenza o dimora in località fuori del territorio nazionale 25% ; abitazioni con unico occupante: - 33%. Tali riduzioni si concedono solo a seguito di apposita istanza presentata dal contribuente. Esenzioni (vedi anche i due paragrafi su riduzioni ed esclusioni) Sono esenti: locali ed aree per uso istituzionale del Comune. Si richiama l'attenzione sul fatto che il venir meno delle condizioni che hanno dato diritto ad una agevolazione, comportano l'obbligo della denuncia di variazione. N.B.: Per quanto non riportato nella presente informativa, si rinvia a quanto disposto dalla normativa vigente (decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, articoli 58-80) e al Regolamento comunale per l'applicazione della TARSU. 5 / 5