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AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO DETERMINA 22 dicembre 2017 Procedura Pay-Back 5% - Anno 2017. (Determina n. 2129/2017). (17A08694) (GU n.300 del 27-12-2017) IL DIRETTORE GENERALE Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e ss.mm.ii. («Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»); Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 e ss.mm.ii., recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici» e, in particolare, il comma 1 ed il comma 5, lettere f) ed f-bis) del predetto; Visto il decreto interministeriale 20 settembre 2004, n. 245, dal titolo «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'agenzia italiana del farmaco a norma dell'art. 48, comma 13 decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal decreto del Ministero della salute 29 marzo 2012, n. 53 («Modifica al regolamento e funzionamento dell'agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10 decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2012, n. 106; Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 1/5

salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui e' stato nominato Direttore generale dell'agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini; Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini e' stato confermato Direttore generale dell'agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»), il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 («Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa») e ss.mm.ii., il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 («Regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi») e ss.mm.ii., nonche' il regolamento AIFA per l'attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii. per l'accesso ai documenti amministrativi e per la dematerializzazione; Visto l'art. 1, comma 796, lettera f) legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii. («Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - finanziaria 2007»), che conferma, per gli anni 2007 e seguenti, le misure di contenimento della spesa farmaceutica assunte dall'aifa e, in particolare, la deliberazione del Consiglio di amministrazione AIFA 27 settembre 2006, n. 26; Visto l'art. 1, comma 796, lettera g), legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale consente alle aziende farmaceutiche di chiedere ad AIFA la sospensione degli effetti di cui alla deliberazione citata, previa dichiarazione di impegno al versamento alle regioni degli importi individuati da apposite tabelle di equivalenza degli effetti economico - finanziari per il Servizio sanitario nazionale; Vista la determinazione AIFA 27 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», con cui sono stati disposti la riduzione, nella misura del 5%, del prezzo al pubblico, gia' vigente, dei medicinali comunque dispensati o impiegati dal Servizio sanitario nazionale, la ridefinizione dello sconto al produttore dello 0,6%, come da determinazione AIFA 30 dicembre 2005, ed il mantenimento delle predette misure sino ad integrale copertura del disavanzo accertato per il 2006, previa verifica da effettuarsi entro il termine del 15 febbraio 2007; Visto l'art. 1, comma 3 determinazione AIFA 9 febbraio 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 febbraio 2007, n. 43, che individua le quote di spettanza dovute al farmacista ed al grossista http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 2/5

a norma dell'art. 1, comma 40 legge 23 dicembre 1996, n. 662 («Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»); Visto l'art. 1, commi 225 e 227 legge 27 dicembre 2013, n. 147 («Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2014»), che dall'anno 2014 offre la possibilita' per le aziende farmaceutiche che ne facciano richiesta, qualora interessate, di usufruire della sospensione ai sensi dell'art. 1 comma 796, lettera g) legge, della riduzione di prezzo del 5%, disposta con determinazione AIFA del 27 settembre 2006; Vista la determinazione AIFA 1 febbraio 2017, n. 157 («Procedure di pay-back 5% - Anno 2016», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 28 del 3 febbraio 2017), la quale per l'anno 2016 ne ha regolamentato la relativa procedura; Rilevato che le differenze di prezzo tra prodotti uguali o analoghi eventualmente indotte dall'applicazione del pay-back 5% non costituiscono variazioni di spesa a carico del Servizio sanitario nazionale; Considerata la comunicazione di avvio del procedimento di pay-back 5% 2017, pubblicata sul portale AIFA il 21 settembre 2017 con cui le aziende farmaceutiche sono state invitate a collegarsi a partire dalle ore 18,00 della medesima data, attraverso il link «Procedimenti di pay-back», alla sezione AIFA Front-End dedicata per prendere visione dell'elenco dei prodotti per i quali avrebbero potuto avvalersi della sospensione della riduzione del prezzo del 5% per le specialita' medicinali dietro versamento in contanti (pay-back) del relativo controvalore su appositi conti correnti indicati dalle Regioni, fissandone le tempistiche per la partecipazione al procedimento; Considerate le note di chiarimenti divulgate sul portale dell'agenzia in data 28 settembre, 6 ottobre, 10 ottobre, 18 ottobre e 24 ottobre 2017 che hanno fornito ulteriori aggiornamenti e dettagli circa le tempistiche procedurali; Considerata la comunicazione dell'11 dicembre 2017 (e relativa integrazione del 12 dicembre 2017) con cui si invitavano le aziende a comunicare, all'indirizzo pec dedicato payback5@aifa.mailcert.it, per quali specialita' medicinali entrate in commercio nell'anno 2016 intendessero usufruire della sospensione della riduzione di prezzo del 5%, al fine di concludere il procedimento di pay-back 5% 2017; Acquisite le dichiarazioni di accettazione/diniego al pay-back 5% - 2017, pervenute ad AIFA sino alle ore 18,00 del 27 ottobre 2017; Tenuto conto di tutte le altre comunicazioni di rettifica e/o inclusione pervenute alla pec dedicata fino al 15 dicembre 2017; Determina: Art. 1 http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 3/5

1. La metodologia di calcolo del pay-back 5% - 2017 (allegato 1) e' parte integrante del presente provvedimento. 2. E' approvato l'elenco delle confezioni di medicinali di cui all'art. 8, comma 10 legge 24 dicembre 1993, n. 537 e ss.mm.ii. («Interventi correttivi di finanza pubblica») classificati in classe A e H, per i quali sono ripristinati, con decorrenza 1 gennaio 2018, i prezzi in vigore al 30 settembre 2006 (nonche' quelli rideterminati successivamente a tale data), e dei medicinali per i quali, per il periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2017, in ragione dell'applicazione del pay-back, e' sospesa la riduzione del prezzo del 5% di cui alla determinazione AIFA del 27 settembre 2006, citata in premessa (allegato 2). 3. I prezzi riportati nell'allegato 2 relativo a medicinali di classe A di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono prezzi al pubblico comprensivi dell'iva applicati a fronte della loro erogazione a carico del SSN, altresi' comprensivi della riduzione prevista dalla determinazione AIFA del 3 luglio 2006. 4. I prezzi riportati nell'allegato 2 relativo a medicinali di classe H sono prezzi massimi di cessione al lordo dell'eventuale ulteriore sconto SSN applicati a fronte della loro erogazione a carico del SSN, altresi' comprensivi della riduzione prevista dalla determinazione AIFA del 3 luglio 2006. Art. 2 1. Le aziende farmaceutiche che hanno sottoscritto la dichiarazione di accettazione/diniego al pay-back 5% - 2017 dovranno provvedere a completare il versamento alle regioni degli importi calcolati sulla base dei dati a consuntivo dell'anno 2016 entro l'anno 2017. 2. Le distinte di versamento attestanti l'effettivo pagamento degli importi dovuti devono essere trasmesse entro l'anno 2017 all'apposita area dedicata al pay-back 5% 2017 e all'indirizzo PEC dedicato (AIFA Front-End: http://www.agenziafarmaco.gov.it/frontend/). Art. 3 1. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed e' efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 22 dicembre 2017 Il direttore generale: Melazzini Parte di provvedimento in formato grafico Allegato 1 http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 4/5

Parte di provvedimento in formato grafico Allegato 2 http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 5/5