ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA PROFESSIONALE AI SENSI DELL'ART.2 L.4\2013

Documenti analoghi
STATUTO DEL CENTRO RETE ECUMENES

COMITATO MANIFESTAZIONI LOCALI SORAGA

La denominazione dell associazione comprende il nome dei soci fondatori.

CENTRO DI CULTURA Card. ELIA DALLA COSTA STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Articolo 1. Articolo 2

STATUTO. Capo 1. Costituzione- Sede- Durata-Oggetto. 1. E costituita l Associazione Sportiva Dilettantistica denominata ALFIERI

ALLEGATO "A" AL N DI REPERTORIO N DI RACCOLTA STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE "ENTE FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO D'ALBA".

STATUTO TERRA DEI PICCOLI ONLUS

COMUNE DI SANTA GIUSTINA BELLUNO CIRCOLO ELISA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE STATUTO. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO. dell Associazione Mastri Oleari

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SCIENTIFICO CULTURALE PROFESSIONE PSICOLOGO TITOLO I L ASSOCIAZIONE ART.1

ADEGUAMENTO STATUTO DI ASSOCIAZIONE. rappresentanti membri su nove degli Associati di diritto dell'associazione

Atto Costitutivo Associazione Teatrando

Statuto dell Associazione denominata L Abruzzo in Europa

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Centro Studi Ugo Cerletti STATUTO ASSOCIATIVO. Pagina 1 di 5

STATUTO ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI DEL CENTRO VELICO CAPRERA

STATUTO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ANIMrkhS-ONLUS

ASSOCIAZIONE FARMACISTI NON TITOLARI PROVINCIA DI VENEZIA " Cristina Brasi "

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Il presente atto disciplina lo Statuto dell'associazione Avvocati

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE GTM-AIFI

ASSOCIAZIONE CULTURALE LUCIOMAGRI.COM STATUTO ****

"STAND BY ME ACQUI ONLUS" STATUTO

Statuto ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSEGNANTI SCIENZE NATURALI A.N.I.S.N.

S T A T U T O DELL'ENTE PER IL RESTAURO E LA UTILIZZAZIONE DI PALAZZO FARNESE E PER IL RESTAURO DELLE MURA FARNESIANE DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO

Il Fondaco per Feltre

ASSOCIAZIONE CULTURALE SPORTIVA DILETTANTISTICA DI UTILITA SOCIALE PERCORSI DI BAMBOO STATUTO DENOMINAZIONE

ASSOCIAZIONE DIRIGENTI PER L INNOVAZIONE ALLIEVI SCUOLA SUPERIORE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE STATUTO

Club Milanese Automotoveicoli d Epoca Statuto approvato dall Assemblea in data 18 marzo 2015

STATUTO. Associazione di promozione sociale << LA CARTA DI ALTINO >>

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE WAGNERIANA DI MILANO (approvato dall Assemblea dei Soci in data 23 giugno 2018)

BOZZA DI STATUTO DI UN CIRCOLO

Statuto. Art. 1. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ma l obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Art.

STATUT0 DENOMINAZIONE SEDE DURATA

Associazione Direttori Casse Rurali Trentine

UNIONE REGIONALE VENETA DELLE BONIFICHE DELLE IRRIGAZIONI E DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI S T A T U T O

STATUTO. dell'"associazione Italiana Documentalisti Brevettuali", abbreviabile "AIDB".

HR CLUB CONFINDUSTRIA CUNEO - AIDP STATUTO. Art. I Denominazione - Scopi dell'associazione

Allegato A Statuto. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO dell Associazione Culturale ESSI VIVONO

Statuto dell Associazione di Promozione Sociale Creuza de ma - Pietracatella

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. ARCHITETTI ARCO ALPINO" (in sigla "AAA")

STATUTO ART.1 ART.2 ART.3 BANDA MUSICALE COMUNALE MOENA

Amici del Cammino di Santiago

I. Costituzione, sede, durata, oggetto sociale

Club Milanese Automotoveicoli d Epoca

STATUTO DENOMINAZIONE SCOPO SEDE DURATA

INGEGNERIA SENZA FRONTIERE TORINO.: STATUTO :.

STATUTO Articolo 1 Costituzione e sede Associazione Amici del Quartetto Guido A. Borciani Articolo 2 Finalità

Da quante persone deve essere composto il Consiglio Direttivo? Il Consiglio Direttivo è composto in genere da un numero dispari di membri

Statuto dell Associazione AeroClub L Aquila Virtual

STATUTO CENTRO DI RICERCA E DOCUMENTAZIONE "LUIGI EINAUDI"

FEDERFARMA LAZIO - STATUTO

Il Gruppo Speleologico Natura Esplora, costituito in data 25/07/97. con scrittura privata ha autonomia organizzativa ed amministrativa; di

STATUTO. Art. 1 - Costituzione e sede

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE di COORDINAMENTO GENITORI SCUOLE CHIERI (COGEN CHIERI) Art. 1 NATURA

Federazione Italiana Operatori Geriatrici F.I.O.G. STATUTO

STATUTO ASSOCIAZIONE Art. 1. SALICEVIVO Art. 2. Art. 3. ATTIVITA FORMATIVE ATTIVITA CULTURALI Art. 4.

ART. 1 (Denominazione e sede)

Statuto (conforme alle norme previste dal D.L.vo 460/97) ASSOCIAZIONE MALATI di CHERATOCONO - ONLUS

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE AMICI DELLA GUINEA BISSAU Onlus

ASSOCIAZIONE EX STUDENTI (UCSEI) DEL CENTRO GIOVANNI XXIII. Indice Degli Articoli Statutari

Art. 3 SEDE La Società ha sede presso il Presidente in carica.

FESPA Federazione Specialisti Ambulatoriali

Associazione Ex Allievi di Villa Favorita Resina

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE UNIVERSITA DELLA TERZA ETA UNITRE UNIVERSITA DELLA TERZA ETA BUTTIGLIERA ALTA STATUTO

COMPAGNIA TEATRALE AMATORIALE " OSPEDALE IN PROSA " ********* Associazione senza scopo di lucro ********* STATUTO DELLA COMPAGNIA ********* ART.

STATUTO. Art. 1 (denominazione, sede, durata)

AINAT Associazione Italiana Neurologi Ambulatoriali Territoriali

Statuto dell Associazione Nazionale "NONSOLOGLUTINE" - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

Art. 1 - DENOMINAZIONE... 3 Art. 2 - SEDE... 3 Art. 3 - SCOPO SOCIALE... 3 Art. 4 PRINCIPI... 3 Art. 5 - ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE... 3 Art.

STATUTO DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE. E costituita a norma dell art. 36 del codice civile un Associazione. Associazione Guide Culturali di Cuggiono

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE HL7 ITALIA. Viene costituita un associazione senza scopo di lucro denominata HL7 ITALIA.

STATUTO. del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DEL COORDINAMENTO DELLA CONCILIAZIONE FORENSE

STATUTO DELLA SEDE LOCALE DI CALUSO

STATUTO. ART.1 - (Denominazione e sede) ASSOCIAZIONE GENITORI I.C. LAVERDA con sede in Piazzetta degli Alpini, 12, Comune di Breganze.

STATUTO dell Associazione "FAMIGLIA APERTA" (approvato il 30 novembre 2013)

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO ASSOCIAZIONE MASTER IN DIRITTO TRIBUTARIO DELL UNIVERSITA DI GENOVA. Art.1 Denominazione, sede, durata, riconoscimento

Associazione Magistrale Niccolò Tommaseo

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MELIÀ MONSELICE (PD)

art. 6 - La qualifica di Socio si perde per dimissioni, per mancato rinnovo annuale dell iscrizione o per revoca.

STATUTO. Associazione di promozione sociale «C ENTRO DENTRO»

STATUTO. Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE"BRACCIO DI FERRO RfE - Ricky for Ever

TITOLO IV RECESSO - ESCLUSIONE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CHICCA RAINA ONLUS

È costituita senza limiti di durata con sede in Roma la Società Italiana dei Trapianti d Organo (SITO).

STATUTO DI ASSOCIAZIONE STUDENTESCA Disposizioni generali Art. 1 E costituita a norma dell art. 36 del codice civile, un associazione studentesca

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE RUFINO TURRANIO (ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE)

S T A T U TO Tivoli 27 marzo 2008

Allegato A al rep. n. Statuto Art. 1 Costituzione a) E' costituita, ai sensi dell'art.36 e segg. del Codice Civile, l'associazione senza scopo di

La durata dell associazione ZEITBANK BRIXEN - BANCA DEL TEMPO BRESSANONE è illimitata.

PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO ANMCO RELATIVE ALLE TASK FORCE ANMCO

BOZZA DI STATUTO DI UN CIRCOLO

STATUTO ASSOCIAZIONE PER NON SENTIRSI SOLI

MODIFICHE STATUTO SIRM per ASSEMBLEA NAPOLI. Versione attuale Statuto

ASSOCIAZIONE NAZIONALE delle UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ UNITRE UNIVERSITÀ DELLA TRE ETÀ SEDE DI VOLVERA STATUTO

Statuto dell Agenzia Nazionale per la Certificazione Volontaria delle Competenze degli Ingegneri

Transcript:

ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA PROFESSIONALE AI SENSI DELL'ART.2 L.4\2013 Il giorno 26 Gennaio 2017, tra le parti: - Maria Gianserra, nata a Campobasso il 07\07\1983 C.f. GNSMRA83L47B519N - Gianni De Paola, nato a Termoli il 13\09\1979 C.f. DPLGNN79P13L113R - Fabio De Paola, nato a Termoli il 29\12\1983 C.f. DPLFBA83T29L113F SI COSTITUISCE QUANTO SEGUE Art.1 E' costituita ai sensi e per le finalità previste dall'art.2 Legge 14 Gennaio 2013 n.4, associazione di categoria professionale denominata "Federazione Naturopati e Operatori Olistici" indicabile in ogni atto di comunicazione verso terzi, compreso il presente, anche con l'acronimo "Fe.Na.O." Art. 2 La Fe.Na.O è una associazione di natura privatistica, non commerciale, fondata su base volontaria per tutelare e valorizzare le competenze professionali degli associati. Art. 3 Le attività dell'associazione sono regolamentate in maniera generale dallo Statuto, che è allegato al presente atto affinchè ne formi parte integrante e sostanziale. Art. 4 Il patrimonio dell'associazione è costituito da mobili, attrezzature che questa acquisirà, dalle quote associative dei soci e da contibuti volontari di soggetti pubblici e privati. Art. 5 Il bilancio si chiude il 31 Dicembre di ogni anno e viene reso noto ai soci entro i termini stabiliti dallo Statuto. Art. 6 Il Presidente è anche il legale rappresentante dell'associazione ed è indicato in fase costitutiva nella persona di Maria Gianserra, nata a Campobasso il 07\07\1983. Art. 7 Le attività dell'associazione sono a carattere Nazionale, e saranno possibili sedi dislocate in tutto il territorio italiano. La sede legale nonchè nazionale è individuata in Via Corsica,131 86039 Termoli. Art. 8 Per tutto quanto non previsto dal presente atto si rinvia alle norme di legge in materia. I soci Fondatori:

STATUTO ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA PROFESSIONALE "FEDERAZIONE NATUROPATI E OPERATORI OLISTICI" Art.1 La Federazione Naturopati e Operatori Olistici è una associazione di categoria professionale, senza scopo di lucro e senza fini commerciali che persegue gli scopi previsti dall'art.2 della legge 14 gennaio 2013 n.4. Nei confronti dei terzi l'associazione può essere individuata anche con l' acronimo Fe.Na.O. Art. 2 La Fe.Na.O. ha sede legale Nazionale in Via Corsica,131 86039 Termoli. Il cambio di sede legale non comporta modifica dello Statuto ma solo l'obbligo di comunicazione presso gli uffici competenti e verso i soci. Art.3 La Fe.Na.O. è disciplinata dal presente Statuto e dai regolamenti, che approvati secondo le modalità del presente Statuto, saranno vincolanti per i soci iscritti. Art.5 La Fe.Na.O. al fine di rappresentare e valorizzare le competenze professionali degli associati, garantire il rispetto delle regole deontologiche e agevolare la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza, assume i seguenti scopi: a. Costituire Registri Professionali sulla base delle qualifiche professionali acquisite dai soci iscritti, per le figure professionali non organizzate in ordini o collegi del Naturopata, Operatore Olistico, Consulente del benessere Olistico, Formatore\Tutor in Discipline Bio Naturali. b. definire i criteri e i requisiti necessari alla partecipazione e iscrizione ai Registri Fe.Na.O. attraverso appositi regolamenti interni. c. Definire i criteri e i requisiti per continuare a rimanere iscritti ai Registri Professionali Fe.Na.O. d. Definire e adottare un Codice Deontologico e di condotta condiviso. e. Mettere in essere tutta una serie di iniziative volte alla Formazione Continua Professionale attraverso accordi con Enti Formativi del Settore individuati secondo standard di qualità stabiliti da regolamenti interni. f. Costituire Registro degli Enti Formativi accreditati Fe.Na.O.

g. Costituire Registro degli Esaminatori Fe.Na.O. h. Rilasciare agli iscritti Attestazione ai sensi dell'art. 7 della Legge 4\2013. i. Costituire lo "Sportello del Cittadino" ai sensi del Codice del Consumo. Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione può ricorrere ad accordi, protocolli d'intesa con altri Enti Pubblici e Privati. Art. 6 Possono richiedere l'iscrizione all'associazione coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: a. Attestato di Formazione rilasciato da Enti accreditati Fe.Na.O. b. Attestato di Formazione rilasciato da altri Enti formativi, previo esame d'ammissione. c. Privatisti in possesso dei requisiti minimi di attività documentabile minima di cinque anni e previo superamento di esame d'ammissione. d. Attestato di iscrizione e frequenza ai corsi presso gli enti formativi accreditati Il Candidato a Socio deve presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo nelle modalità previste dall'apposito regolamento. Possono richiedere l'iscrizione a Socio anche gli enti formativi in possesso dei requisiti previsti da apposito regolamento. I soci dell'associazione sono distinti in Socio Fondatore, e Socio Professionista ordinario, socio in formazione. Ogni socio e gli Enti Formativi accreditati hanno responsabilità civili e penali delle proprie azioni, e in nessun caso agiscono in nome e per conto della Fe.Na.O. se non espressamente delegati dal Rappresentante Legale. art. 7 Ogni Socio è tenuto al versamento della quota di iscrizione annuale stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo Fe.Na.O. e in maniera differenziata a seconda della distinzione a socio. Il socio perde il suo status in caso di morte, morosità e indegnità per violazione del presente statuto, dei regolamenti o del codice deontologico e per condanna penale attinente l'attività professionale svolta. Art. 8 Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote associative annue, da eventuali beni mobili o immobili acquisiti, eccedenze di bilancio, contributi straordinari dei soci e le tasse degli esami di ammissione, contributi di enti pubblici o privati per i fini statutari. Art. 9 Sono Organi dell'associazione : a. Assemblea Nazionale, costituita da tutti i soci in regola con il tesseramento, elegge tutti gli organi dell'associazione a livello Nazionale, approva la rendicontazione economica annuale e delibera sempre a maggioranza semplice.

b. Segreteria Nazionale costituita dal Presidente Nazionale e Segretario Nazionale, si occupa della normale amministrazione e appronta i documenti e regolamenti da sottoporre all'attenzione del consiglio nazionale e dell' assemblea Nazionale. c. Consiglio Direttivo Nazionale dura in carica cinque anni ed è costituito da: - Presidente Nazionale, che è anche rappresentante legale dell'associazione - Segretario Generale Nazionale, con funzioni tecniche di segreteria e tesoreria. - Vice Presidente Nazionale, sostituisce il Presidente in caso di impossibilità dello stesso. - 3 Consiglieri Nazionali. Il Consiglio Nazionale approva i Regolamenti e ratifica o respinge le decisioni non ordinarie della Segreteria Nazionale, le delibere sono prese a maggioranza semplice. d. Coordinatore Regionale designato dal Presidente Nazionale in accordo con il Consiglio Nazionale. Rimane in carica per la durata del Consiglio Direttivo, dal quale dipende direttamente il suo operato. e. Collegio Nazionale dei Probiviri, costituito da 3 membri eletti dall'assemblea Nazionale chiamato a derimere ogni controversia tra organi dell'associazione e Soci. f. Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre membri eletti dall'assemblea Nazionale, approvano il bilancio annuale e controllano la tenuta contabilità. g. Comitato di indirizzo e sorveglianza, svolge le attività previste dall'articolo 4 della L.4\2013 ed è costituito dai direttori didattici degli enti formativi accreditati Fe.Na.O., dalla Segreteria Nazionale e eventualmente dalle associazioni Sindacali di categoria e Associazione dei consumatori previo accordo fra le parti. Le altre sedi territoriali eventualmente istituibili sono di fatto affidate al Coordinatore Regionale, secondo modalità stabilite in apposito regolamento disposto dal Consiglio Direttivo. Art. 10 Le convocazioni dei vari organi Nazionali sono comunicate agli interessati attraverso mail e\o contatti di messaggistica on- line su appositi gruppi chiusi costituiti, con almeno 10 gg di anticipo. Art. 11 Tutte le Cariche sono rinnovabili e a titolo gratutio salvo rimborsi spesa documentati, ed erogati secondo modalità prevista da apposito regolamento.

Art. 12 E fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione e qualsiasi capitale ai soci durante tutta la vita dell associazione. Il Consiglio Direttivo presenta ogni anno entro il 30 Aprile un Rendiconto Economico-Finanziario della gestione dell anno precedente e lo sottopone all approvazione dell Assemblea Generale Nazionale. Art. 13 Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea nazionale con maggioranza qualificata secondo il codice civile. Il patrimonio residuo dell'associazione deve essere devoluto ad associazione con finalità analoga o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della L.23\12\1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Art. 14 Per quanto non previsto nel presente statuto si rimanda alle norme di leggi vigenti in materia.