DIARIO 81 Dott. Lattanzio Carlo Marzo 2013



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(1). IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Regolamento concernente la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 626 del 19 settembre 1994 e del D.M. 363/98.

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DIARIO 81 Marzo 2013

DIARIO 81 Questa pubblicazione denominata DIARIO 81 è rivolta a clienti, colleghi e collaboratori, e nasce per dare risposte alle numerose sollecitazioni pervenute circa l applicazione della normativa nazionale di settore sulla gestione della sicurezza sul lavoro e dei documenti obbligatori. L obiettivo di questa pubblicazione è fornire un supporto informativo, realizzata dal, senza avere la presupponenza di aver realizzato un opera definitiva o di sostituirsi ai testi di legge che rimangono sempre solidi e unici riferimenti ufficiali. La prima pubblicazione di questa serie mensile si concentra sul campo di applicazione della legge e sulla figura del Lavoratore. Marzo 2013 1

Quali sono le principali leggi di riferimento relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro? Le principali leggi di riferimento per gli adempimenti di sicurezza sui luoghi di lavoro sono il Decreto Legislativo 09 Aprile 2008 n. 81 Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, successivamente modificato ed integrato dalla Legge 7 Luglio 2009 n. 88 e dal Decreto Legislativo 3 Agosto 2009 n. 106. Esistono inoltre importanti norme di riferimento per la prevenzione incendi quali il Decreto Ministeriale 10 Marzo 1998 - Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell emergenza nei luoghi di lavoro, il Decreto del Presidente della Repubblica 1 Agosto 2011 n. 151 - Regolamento recante semplificazioni della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi. Il Decreto Legislativo n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro è entrato in vigore il 15 maggio 2008 e si propone di realizzare il riordino e il coordinamento della normativa vigente in un unico testo, sostituendo il D.Lgs 626/94. Ha affrontato un tema fondamentale, introducendo importanti novità per rafforzare la prevenzione degli infortuni all interno delle imprese. Troviamo, inoltre, normative specifiche quali ad esempio l Accordo Europeo del 8 ottobre 2004 inerente la valutazione del rischio stress lavoro-correlato, ed il Decreto Legislativo 26 Marzo 2001 n. 151 riguardante le lavoratrici in stato di gravidanza. 2

GUIDA ALL APPLICAZIONE DEL D.LGS. 81/08 A chi si rivolge il D.lgs. 81/08? Una delle grandi novità del Testo Unico sulla sicurezza (D.Lgs. 81/08) consiste nell ampliamento del suo campo di applicazione. Infatti, all articolo 3 Campo di applicazione comma 1, recita: Il presente decreto legislativo si applica a tutti settori di attività, privati e pubblici, e tutte le tipologie di rischio. Poi aggiunge al comma 4: Il presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente articolo. Gli adempimenti principali del D.lgs. 81/08 sono obbligatori per tutte le attività con dipendenti e/o soci prestatori all interno dell azienda. E anche vero che negli altri comma dell articolo 3 per alcuni settori, l applicazione risulta parziale o adattata alle specificità. Possiamo però affermare che ad esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l insegnamento privato supplementare e l assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili (art. 3 comma 8), il D.Lgs. 81/08 si applica anche solo parzialmente a tutti. 3

DISPOSIZIONI PARTICOLARI Il livello di dettaglio dell applicazione delle disposizioni del D.Lgs 81/08 dipende dalle tipologie di lavoratori; l applicazione integrale riguarda solo i rapporti di lavoro subordinato mentre per le altre tipologie di lavoratori si applicano unicamente alcune specifiche disposizioni e non la totalità degli obblighi (es. componenti impresa familiare). Il legislatore con l'art. 3 comma 12 del DLgs 81/08 ha stabilito che per alcuni particolari soggetti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21, ovvero: I componenti dell impresa familiare di cui all articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono (Art. 21. D.lgs. 81/08): a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III; b)munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III; c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto. I soggetti sopracitati, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di: d) beneficiare della sorveglianza sanitaria, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali; e) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali. 4

Nell'analisi del Decreto Legislativo 81/08 si deve tener conto che il legislatore, da un lato, con l'art. 3 comma 4 del DLgs 81/08 ha stabilito che "Il presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente articolo". Dall altro lato con il successivo comma 12 ha stabilito che "Nei confronti dei componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile [ ] si applicano solo le disposizioni di cui all'articolo 21"ovvero l'obbligo di tutela agli stessi componenti dell'impresa familiare (limitatamente all'uso delle attrezzature e DPI). 5

IL LAVORATORE Per lavoratore si intende (articolo 2, comma 1, lett. a)): la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un attività lavorativa nell ambito dell organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell ente stesso; l associato in partecipazione di cui all articolo 2549 e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento (art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196) promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e/o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1 agosto 1991, n. 266; collaboratori subordinati e non; subagenti; produttori; co.co.pro; co.co.co.; ecc. 6

Se non ho dipendenti, ma solo collaboratori o simili sono obbligato a fare qualcosa? Sì. In quanto i collaboratori a progetto, occasionali, coordinati e continuativi, sub-agenti ecc. sono considerati lavoratori e quindi occorre che il Datore di lavoro attui gli adempimenti di legge. Se un attività è composta solo da soci rientra nel campo di applicazione? Si. Nel dettaglio nel D.Lgs. 81/2008 articolo 2 comma 1 viene riportata la definizione di lavoratore e nel medesimo articolo viene precisato che al lavoratore così definito è equiparato il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell ente stesso. Il socio lavoratore diviene pertanto oggetto di applicazione del D.Lgs. 81/2008. Ho solo 1 lavoratore; devo comunque adempiere a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08? Si. Indipendentemente dal numero di lavoratori, quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati. 7

Il computo dei lavoratori Le disposizioni previste nel D.Lgs. 81/2008 prevedono obblighi differenziati in funzione del numero dei lavoratori (ad esempio la possibilità di autocertificare i rischi sotto 10 lavoratori, l elezione di un Rappresentante dei lavoratori fino a 15 lavoratori, ecc.). Modalità di computo dei lavoratori Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale la recente normativa (Articolo 4) fà discendere particolari obblighi, viene previsto che non siano computati: a) i collaboratori familiari (all articolo 230-bis del codice civile); b) i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento (all articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196); c) gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature munite di videoterminali; d) i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato (articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368), in sostituzione di altri prestatori di lavoro assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro; e) i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio (articoli 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276), nonché prestazioni che esulano dal mercato del lavoro (art. 74 del medesimo decreto); f) i lavoratori la cui attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del datore di lavoro committente (legge 18 dicembre 1973, n. 877); g) i volontari (legge 11 agosto 1991, n. 266), i volontari dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico, della difesa civile e della protezione civile, i volontari che effettuano il servizio civile, i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili (decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468); h) i lavoratori autonomi (articolo 2222 del codice civile); i) i collaboratori coordinati e continuativi (articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile), nonché i lavoratori a progetto (articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276), ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del committente. 8

Viene poi previsto che i lavoratori utilizzati mediante somministrazione di lavoro (articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276) e i lavoratori assunti a tempo parziale (decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61), si computino sulla base del numero di ore di lavoro effettivamente prestato nell arco di un semestre, mentre per i lavoratori stagionali si prevede il computo sulla base del numero di giornate di lavoro complessivamente prestate nell arco di un anno. 9

Obblighi dei lavoratori Ogni lavoratore (Articolo 20) deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. I lavoratori devono in particolare: a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza; d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. 10

SANZIONI I lavoratori sono puniti: a) con l arresto fino a un mese o con l ammenda da 200 a 6000 euro nel caso non siano state osservate le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; nel caso non siano state utilizzate correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza; nel caso non siano stati utilizzati in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; nel caso siano stati rimossi senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; nel caso di mancata partecipazione ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro o di rifiuto di sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente. b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro nel caso in cui i lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, non espongano apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l indicazione del datore di lavoro. L articolo 59 prevede che i lavoratori siano puniti: a) con l arresto fino a un mese o con l ammenda da 300 a 1.000 euro per la violazione dell articolo 20, comma 2, lett. b), c), d), e), f), g), h), i); b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell articolo 20 comma 3; la stessa sanzione si applica ai lavoratori autonomi di cui alla medesima disposizione. 11