Le novità in materia di salute e sicurezza sul lavoro introdotte dal Jobs Act
LEGGE 10 DICEMBRE 2014, N. 183 (C.D. «JOBS ACT») L articolo 1, comma 5, della L. 183/2014 «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro» delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per introdurre disposizioni di semplificazione e razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese, allo scopo di conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151
LEGGE 10 DICEMBRE 2014, N. 183 (C.D. «JOBS ACT») L articolo 1, comma 7, della L. 183/2014 allo scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo e di rendere più efficiente l'attività ispettiva, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, di cui uno recante un testo semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81
LEGGE 10 DICEMBRE 2014, N. 183 (C.D. «JOBS ACT») L articolo 1, comma 7, lettera l) della L. 183/2014 reca il criterio di delega relativo alla razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva, attraverso misure di coordinamento ovvero attraverso l'istituzione di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, tramite l'integrazione in un'unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'inps e INAIL Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 149
D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 151 Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 Al capo III sono previste norme di razionalizzazione e semplificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro Al capo IV sono previste disposizioni che apportano modifiche al provvedimento di sospensione dell attività imprenditoriale, di cui all articolo 14 del D.Lgs. 81/08, nei casi di lavoro irregolare o di gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro
NORME DI RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D.LGS. 151/2015) - limitazione campo di applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio - modifica composizione della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e aggiornamento delle funzioni ad essa attribuite - messa a disposizione del datore di lavoro, da parte dell Inail, anche in collaborazione con le ASL, di strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio - svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso e di emergenza, anche nelle imprese o unità produttive con più di cinque lavoratori - anticipazione dei tempi di abolizione dell obbligo di tenuta del registro infortuni
NORME DI RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D.LGS. 151/2015) - rivisitazione del regime sanzionatorio per la violazione degli obblighi di invio dei lavoratori alle visite mediche e di formazione - equiparazione del datore di lavoro al lavoratore nel caso di uso di attrezzature di lavoro - revisione della disciplina relativa all abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore - correzione di alcune disposizioni sanzionatorie per la violazione di obblighi connessi all impiego di apparecchiature elettriche e delle attrezzature di lavoro - introduzione della possibilità di ricorrere alla modalità e-learning per una parte del percorso formativo per coordinatori in materia di sicurezza - modifiche al provvedimento di sospensione dell attività imprenditoriale
LAVORO ACCESSORIO (D.LGS. 151/2015) Le disposizioni del D.Lgs. 81/08 rimangono integralmente applicabili nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio (attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile) solo nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista. Negli altri casi si applicano solo le disposizioni di cui all articolo 21 del D.Lgs. 81/08 (previsto per i componenti dell impresa familiare e dei lavoratori autonomi) Modifica articolo 3, comma 8, D.Lgs. 81/08
COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE (D.LGS. 151/2015) Riduzione da 10 a 6 del numero dei rappresentanti dei Ministeri, delle Regioni, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro. Introduzione di tre esperti in medicina del lavoro, igiene industriale e impiantistica industriale e di un rappresentante dell ANMIL. Previsione di un attività di monitoraggio e di eventuale rielaborazione/integrazione delle procedure standardizzate di valutazione dei rischi, dei modelli di organizzazione e gestione aziendale e delle indicazioni metodologiche per la valutazione del rischio stress lavoro-correlato. Modifica articolo 6 D.Lgs. 81/08
MESSA A DISPOSIZIONE DI STRUMENTI TECNICI E SPECIALISTICI (D.LGS. 151/2015) Ai fini della valutazione dei rischi saranno messi a disposizione dei datori di lavoro: - strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio resi disponibili dall Inail in collaborazione con le ASL per il tramite del Coordinamento Tecnico delle Regioni e gli organismi paritetici (inserimento del comma 3-ter nell articolo 28 D.Lgs. 81/08) - strumenti di supporto per la valutazione dei rischi, tra i quali gli strumenti informatizzati secondo il prototipo europeo OIRA Online Interactive Risk Assessment), da adottarsi con decreto del Ministero del Lavoro previo parere della Commissione Consultiva Permanente (sostituzione dell articolo 29, comma quater D.Lgs. 81/08)
SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI PRIMO SOCCORSO E DI EMERGENZA (D.LGS. 151/2015) Viene eliminata la disposizione che limitava la possibilità per il datore di lavoro di svolgere direttamente i compiti di primo soccorso e di emergenza nei soli casi di imprese o unità produttive fino a 5 lavoratori, laddove l incarico di RSPP fosse affidato a persona diversa dal datore di lavoro stesso. Pertanto, alla luce della modifica introdotta ed escluse sempre le ipotesi di cui all articolo 31, comma 6, del D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro potrà svolgere direttamente i compiti di primo soccorso e di emergenza (oltre che di RSPP) nei seguenti casi: - nelle aziende artigiani e industriali fino a 30 lavoratori - nelle altre aziende fino a 200 lavoratori Modifica articolo 34 D.Lgs. 81/08
ABOLIZIONE OBBLIGO TENUTA REGISTRO INFORTUNI (D.LGS. 151/2015) A decorrere dal 23 dicembre 2015 viene abolito l obbligo di tenuta del registro infortuni, indipendentemente dall istituzione del SINP Modifica articolo 53, comma 6 D.Lgs. 81/08
REGIME SANZIONATORIO PER LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI INVIO DEI LAVORATORI ALLE VISITE MEDICHE E DI FORMAZIONE (D.LGS. 151/2015) In caso di violazione degli obblighi di invio dei lavoratori a visita medica (ammenda da 2.192 a 4.384 euro) e di formazione dei lavoratori, preposti, dirigenti, incaricati di primo soccorso ed emergenza, RLS (ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro): - se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati - se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati Inserimento del comma 6-bis nell articolo 55 del D.Lgs. 81/08
EQUIPARAZIONE DEL DATORE DI LAVORO AL LAVORATORE NEL CASO DI USO DI ATTREZZATURE DI LAVORO (D.LGS. 151/2015) Nella definizione di operatore («lavoratore incaricato dell uso di una attrezzatura di lavoro») viene inserito il riferimento anche al «datore di lavoro che ne fa uso» Conseguentemente, anche i datori di lavoro, in caso di uso diretto delle attrezzature comprese nell Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012, dovranno conseguire l abilitazione Modifica articolo 69, comma 1, lettera e) D.Lgs. 81/08
ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DEI GENERATORI DI VAPORE (D.LGS. 151/2015) - riprendono vigore le disposizioni del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, nel testo vigente alla data del 24 giugno 2008 - con decreto del Ministero del Lavoro saranno disciplinati i gradi dei certificati di abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore, i requisiti per l ammissione agli esami, le modalità di svolgimento delle prove e di rilascio e rinnovo dei certificati - fino alla data di emanazione del predetto decreto restano ferme le disposizioni del D.M. 1 marzo 1974 Inserimento dell articolo 73-bis nel D.Lgs. 81/08
SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONNESSI ALL USO ATTREZZATURE (D.LGS. 151/2015) Vengono corrette alcune disposizioni sanzionatorie relative all impiego di apparecchiature ed impianti elettrici e all uso di attrezzature di lavoro. Modifiche articolo 87, commi 2, 3, 4 e 6 D.Lgs. 81/08
MODALITÀ E-LEARNING PER LA FORMAZIONE DI COORDINATORI IN MATERIA DI SICUREZZA (D.LGS. 151/2015) Viene prevista la possibilità di ricorrere alla modalità e-learning per la formazione dei coordinatori in materia di sicurezza nei seguenti casi: - modulo giuridico (28 ore) del corso base - corsi di aggiornamento Modifica articolo 98, comma 3, D.Lgs. 81/08
SOSPENSIONE DELL ATTIVITA IMPRENDITORIALE PER LAVORO IRREGOLARE O PER GRAVI E REITERATE VIOLAZIONI IN MATERIA SICUREZZA (D.LGS. 151/2015) - vengono arrotondati gli importi delle somme aggiuntive da pagare per la revoca del provvedimento di sospensione - viene introdotta la possibilità di concedere il provvedimento di sospensione, ferme restando le altre condizioni, anche a fronte del pagamento del 25% della somma aggiuntiva dovuta, con versamento dell importo residuo, maggiorato del 5%, entro sei mesi dall istanza di revoca Modifica articolo 14 D.Lgs. 81/08
D.LGS. 14 GIUGNO 2015, N. 81 Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. All interno del provvedimento sono previsti riferimenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro
- lavoro intermittente - lavoro a tempo determinato - somministrazione di lavoro D.LGS. 14 GIUGNO 2015, N. 81
LAVORO INTERMITTENTE (D.LGS. N. 81/2015) Contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno. - è vietato ai datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi - nel contratto devono essere indicate le misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività Articoli 14 e 15 D.Lgs. 81/2015
LAVORO A TEMPO DETERMINATO (D.LGS. N. 81/2015) Contratto di lavoro subordinato a cui può essere apposto un termine di durata non superiore a trentasei mesi. - è vietato apporre il termine ai datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi - in caso di violazione dell obbligo di valutazione dei rischi il contratto si trasforma a tempo indeterminato Articolo 20 D.Lgs. 81/2015
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO (D.LGS. N. 81/2015) Contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore. - è vietato ai datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi - nel contratto devono essere indicati gli eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate Articoli 32 e 33 D.Lgs. 81/2015
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO (D.LGS. N. 81/2015) - il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti; il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore - l'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti Articolo 35 D.Lgs. 81/2015 e abrogazione articolo 3, comma 5, D.Lgs. 81/08
D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 149 Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. - istituzione di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata «Ispettorato nazionale del lavoro», che integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'inps e dell'inail - l Ispettorato esercita, tra le altre, le funzioni di vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle competenze già attribuite al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del D.Lgs. 81/08 - si coordina con i servizi ispettivi delle ASL al fine di assicurare l'uniformità di comportamento ed una maggiore efficacia degli accertamenti ispettivi, evitando la sovrapposizione degli interventi Articoli 1 e 2 D.Lgs. 149/2015