REGOLAMENTO PER LA VENDITA DI IMMOBILI COMUNALI

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REGOLAMENTO PER LA VENDITA DI IMMOBILI COMUNALI Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data 11/07/2005, esecutiva ai sensi di legge. Regolamento per la vendita di immobili comunali 1

INDICE Art. 1 Programmazione alienazioni Pag. 3 Art. 2 Valutazione Pag. 3 Art. 3 Responsabile del procedimento Pag. 3 Art. 4 Provenienza dei beni Pag. 4 Art. 5 Forme di gara Pag. 4 Art. 6 Indizione di gara Pag. 4 Art. 7 Destinazione urbanistica Pag. 5 Art. 8 Pubblicità Pag. 5 Art. 9 Bando Pag. 5 Art. 10 Asta pubblica Pag. 6 Art. 11 Licitazione privata Pag. 6 Art. 12 Urgenza Pag. 6 Art. 13 Svolgimento delle gare Pag. 7 Art. 14 Offerte Pag. 7 Art. 15 Trattative private Pag. 7 Art. 16 Commissione Pag. 7 Art. 17 Verbale Pag. 8 Art. 18 Contratto Pag. 8 Art. 19 INVIM Pag. 8 Art. 20 Garanzia Pag. 9 Art. 21 Prezzo Pag. 9 Art. 22 Gare esperite Pag. 9 Regolamento per la vendita di immobili comunali 2

ART. 1 PROGRAMMAZIONE ALIENAZIONI 1. Con la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione, il Comune programma le alienazioni che intende avviare nel corso dell esercizio finanziario. L esperimento delle gare deve essere effettuato nell arco dei successivi 12 mesi. 2. Tale deliberazione vale come atto fondamentale programmatorio, ai sensi dell art. 42, comma 2, lett. l) del D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora ciascuno dei beni compresi nell elenco dei beni da alienare sia accompagnato da apposita stima, ai sensi del successivo articolo. In caso contrario si deve far riferimento a quanto stabilito dal comma 4 del successivo articolo. ART. 2 VALUTAZIONE 1. I beni da alienare vengono preventivamente valutati al più probabile prezzo di mercato a cura dell Ufficio Tecnico, mediante perizia di stima. Ai fini della stima, è possibile conferire un apposito incarico ad un professionista esterno e l Ufficio Tecnico può decidere di avvalersi, per tale scopo, dell Ufficio Tecnico Erariale. 2. Il valore stimato deve essere utilizzato come base per la successiva gara. 3. In sede di programmazione annuale, qualora non si riesca ad effettuare la stima ai sensi del comma 1 del presente articolo, i beni immobili da vendere possono essere valutati secondo quanto risulta dall inventario dei beni del Comune. 4. Nel caso in cui i beni immobili vengano valutati in base all inventario dei beni comunali, la vendita deve essere preceduta da un apposita deliberazione consiliare di indizione di gara pubblica, ai sensi dell art. 42, comma 2, lett. l) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.. ART. 3 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 1. Viene nominato Responsabile del procedimento di alienazione dei beni immobili comunali, il funzionario addetto al servizio patrimonio per la parte della gestione straordinaria. 2. Il Responsabile del procedimento cura le attività necessarie all alienazione dei beni, a partire dal programma delle alienazioni. 3. Qualora la valutazione venga effettuata sulla base dell art. 2, comma 3, l indizione di gara e delle fasi successive viene effettuata direttamente dal Responsabile con proprie determinazioni. 4. E compito del Responsabile a mezzo di apposita commissione nominata dalla Giunta Comunale a provvedere all ammissione dei partecipanti alla gara, redigere il relativo verbale, sottoporre all approvazione della Giunta Comunale i risultati della gara e stipulare il relativo contratto in nome e per conto del Comune. Regolamento per la vendita di immobili comunali 3

ART. 4 PROVENIENZA DEI BENI 1. Possono essere alienati solo i beni che siano nell effettiva disponibilità del Comune, come risulta dalla conservatoria dei registri immobiliari. 2. Possono inoltre essere alienati i beni dei quali il Comune è divenuto proprietario a titolo originario per espropriazione, usucapione, invenzione ed altre cause. ART. 5 FORME DI GARA 1. Ai sensi dell art. 12 della L. 127/97, devono essere assicurati, per la scelta del contraente, criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare le offerte. 2. I contraenti vengono individuati dall Amministrazione Comunale mediante: a) asta pubblica, con il sistema del massimo rialzo sul prezzo estimativo dei beni riportato sul bando, da esprimere con offerte segrete, in busta chiusa e sigillata; b) licitazione privata, con il medesimo sistema di cui sopra; c) trattativa privata per i seguenti casi: quando l asta o la licitazione siano andate deserte, purché il prezzo e le condizioni dell asta non siano variate se non a tutto vantaggio del Comune; motivi di urgenza; qualora trattandosi di fondi interclusi o comunque, immobili per i quali è dimostrabile che non vi sarebbero pluralità di offerte, sempre che il prezzo non sia inferiore a quello di mercato. Per quegli immobile che per destinazione urbanistica siano funzionali allo svolgimento di attività di particolare interesse sociale e culturale nell ambito delle linee di indirizzo indicate dallo statuto dell ente, la pubblicità sarà limitata a quei soggetti pubblici o privati che svolgono la loro attività nell ambito sociale e/o culturale; Quando l importo dell immobile oggetto di alienazione ha un valore di stima inferiore ad 60.000,00 ART. 6 INDIZIONE DI GARA 1. La gara viene indetta con deliberazione consiliare o con deliberazione della Giunta Comunale, qualora la deliberazione consiliare di programmazione sia basata sulle valutazioni dell art. 2 del presente regolamento. A deliberazione di Consiglio o di Giunta segue una determinazione che deve prevedere i requisiti previsti dall art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. In particolare la delibera/determina deve individuare il bene come previsto dal precedente articolo, approvare il bando di gara e impegnare la spesa per le pubblicazioni. 3. Nel caso di licitazione privata, con successivo provvedimento, la Giunta stabilisce quali soggetti ammettere e approva la lettera invito a presentare le offerte, segue poi la determinazione del responsabile con al quale approva il bando di gara modello offerta. Regolamento per la vendita di immobili comunali 4

4. Qualora si proceda per trattativa privata, preceduta da gara ufficiosa, il provvedimento approva la lettera invito contenete tutti gli elementi del bando. Tale sistema viene approvato dalla Giunta Comunale a mezzo di specifica direttiva al responsabile del procedimento con indicazione delle motivazioni. ART. 7 DESTINAZIONE URBANISTICA 1. L Ufficio Tecnico mette a disposizione del Responsabile del procedimento i certificati di destinazione urbanistica degli immobili, entro il più breve tempo possibile dalla sua richiesta e comunque, in mancanza di richiesta espressa, non appena sia indetta la gara. 2. A tale fine il responsabile del procedimento deve trasmettere una copia del bando all Ufficio Tecnico. ART. 8 PUBBLICITA 1. Sono garantite adeguate forme di pubblicità alle gare, ai sensi dell art. 12 della L. 127/97. 2. Le gare devono essere pubblicate: a) all Albo Pretorio qualora si tratti di alienazioni di beni di valore inferiore a 100.000,00 inteso come valore di ogni bene da alienare. Rientrano nel presente punto la vendita di più beni il cui valore riferito a ciascuno di essi sia inferiore all importo di cui al presente punto; b) all Albo Pretorio e per estratto su un quotidiano a diffusione locale, per alienazioni di valore compreso tra 100.000,01 e 250.000,00; c) all Albo Pretorio, per estratto su un quotidiano a diffusione locale o regionale e sul Bollettino Ufficiale Regionale, per alienazioni di beni di valore superiore a 250.000,00. ART. 9 BANDO 1. Il bando di gara dovrà contenere, come requisiti minimi: indicazione del luogo e dell ufficio presso cui si effettuerà la gara; indicazione dell anno, mese e giorno in cui si procederà alla gara; in caso di licitazione privata, l indicazione dovrà essere inserita nella lettera invito; la descrizione dei beni da vendere con la loro situazione e provenienza; le modalità di presentazione dell offerta, se dovrà avvenire esclusivamente a mezzo posta o anche tramite corriere o a mano, con ricevuta dell ufficio protocollo del Comune; le modalità di compilazione dell offerta, dei documenti, dichiarazioni e attestazioni, nonché le modalità di imbustamento e sigillatura; l indicazione delle cause che comportano all esclusione della gara; l elenco delle certificazioni, penali e commerciali, da produrre. In caso di società, dovrà risultare dal certificato di registro delle imprese, che questa, negli ultimi cinque anni, non è stata sottoposta a fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata; Regolamento per la vendita di immobili comunali 5

l indicazione espressa di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, di cui agli artt. 120 e seguenti della L. 689/81; modalità di versamento e ammontare della cauzione; modalità di versamento e ammontare del deposito per le spese contrattuali; la possibilità di ammettere offerte per procura, anche per persona da nominare. Le procure devono essere formate per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Qualora le offerte vengano presentate in nome di più persone, queste s intendono solidalmente obbligate; l indicazione che il recapito dell offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente, qualora, per qualsiasi motivo il plico non giungesse a destinazione in tempo utile; l indicazione che l aggiudicazione avrà luogo anche di una sola offerta valida; il metodo di gara; il periodo entro il quale gli offerenti hanno possibilità di svincolo dalla propria offerta; il prezzo estimativo a base d asta; gli uffici presso i quali sono visionabili gli atti di gara, con indicazione dei giorni e degli orari di apertura al pubblico; l indicazione del responsabile del procedimento. Indicazione degli importi per cauzione 5% dell importo posto a base di gara da versarsi presso la tesoreria Comunale o secondo come indicato sul bando, oltre a spese d asta pari al 0.5% dell importo posto a base di gara salvo maggiore importo. La sola cauzione verrà restituita ai partecipanti a gara espletata. ART. 10 ASTA PUBBLICA 1. L asta deve avere luogo non prima del 31 giorno successivo alla pubblicazione del bando. 2. Le offerte devono obbligatoriamente pervenire, al Protocollo Generale del Comune, almeno entro le ore 12.00 del giorno antecedente a quello fissato per l apertura delle buste. ART. 11 LICITAZIONE PRIVATA 1. Qualora il Comune ricorra alla licitazione privata, dovrà essere specificato nel bando il termine per la ricezione delle domande di invito. Detto termine è fissato in giorni 15 dalla data di pubblicazione. 2. Le domande devono obbligatoriamente pervenire al Protocollo Generale entro le ore 12.00 del 15 giorno. 3. Il Responsabile del procedimento stabilisce con propria determinazione, quali soggetti da ammettere, ai sensi del presente regolamento e del bando, entro cinque giorni dallo scadere del termine di cui al comma precedente. 4. Entro cinque giorni dall approvazione dell elenco dei soggetti ammessi, dovranno essere inviate le lettere di invito a presentare l offerta. 5. L offerta dovrà essere presentata entro dieci giorni dalla data di spedizione e acquisita al Protocollo generale del Comune obbligatoriamente a pena d esclusione, entro le ore 12.00 del 10 giorno. Regolamento per la vendita di immobili comunali 6

ART. 12 URGENZA 1. In caso d urgenza tutti i termini previsti dal presente regolamento possono essere dimezzati. 2. Il provvedimento col quale viene indetta la gara deve espressamente motivare le ragioni d urgenza. ART. 13 SVOLGIMENTO DELLE GARE 1. Le gare hanno luogo nei locali del Comune espressi nel bando e/o lettera invito, alla presenza della commissione di gara al suo completo. 2. Le gare sono pubbliche e chiunque può presenziare allo svolgimento delle operazioni. ART. 14 OFFERTE 1. Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile e pertanto sono immediatamente vincolanti per l offerente, mentre ogni effetto giuridico obbligatorio nei confronti del Comune, consegue all aggiudicazione definitiva. L offerta presentata è vincolante per il periodo di 90 giorni, salvo il diverso periodo indicato nel bando. 2. Non è consentito al medesimo soggetto di presentare più offerte. 3. Non sono ammesse le offerte non presentate secondo le modalità stabilite nel bando, né offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri. 4. L aumento deve essere indicato in misura in percentuale sull importo a base di gara, espresso in cifre e in lettere. Qualora vi sia discordanza tra il prezzo in lettere e in cifre, verrà ritenuta valida l indicazione più conveniente per il Comune. ART. 15 TRATTATIVE PRIVATE 1. La trattativa privata preceduta da gara ufficiosa si conforma il più possibile alle procedure previste per la licitazione privata, ad eccezione della gara di prequalificazione. Le norme di gara sono contenute nella lettera d invito a presentare l offerta. Le buste vengono aperte pubblicamente. Regolamento per la vendita di immobili comunali 7

2. I termini per le trattative private, precedute da gare ufficiose, possono anche essere inferiori ai 30 giorni. 3. Nel caso di trattativa diretta, l alienazione del bene avviene sulla base delle trattative direttamente condotte con l acquirente. ART. 16 COMMISSIONE 1. La commissione di gara è composta da un presidente e da due componenti e un segretario verbalizzante nominati direttamente dall Amministrazione comunale per ciascuna procedura di vendita. 2. L Amministrazione si riserva di poter nominare i componenti di cui al precedente punto anche tramite incarico a personale esterno all Amministrazione che abbiano notevole esperienza in tale settore. 3. La commissione di gara è un collegio perfetto che agisce sempre alla presenza di tutti i componenti. ART. 17 VERBALE 1. Il Segretario verbalizzante, sotto la direzione del presidente, deve redigere il verbale di svolgimento ed esito della gara. 2. Il verbale deve riportare l ora, il giorno, il mese, l anno e il luogo in cui si è dato corso all apertura delle buste; il nominativo e la carica dei componenti della commissione, il numero delle offerte pervenute, i nominativi degli intervenuti alla gara, la graduatoria delle offerte, la migliore offerta e l aggiudicazione provvisoria. 3. Il verbale non tiene luogo di contratto. Il passaggio di proprietà del bene avviene, pertanto, con la stipulazione del successivo contratto, a seguito dell aggiudicazione definitiva. 4. Quando non siano pervenute offerte nei termini, oppure le offerte non siano accettabili per qualsiasi ragione, viene compilato il verbale di diserzione della gara. ART. 18 CONTRATTO 1. La vendita viene perfezionata con contratto, con le norme e modalità previste dal codice civile. 2. Di norma il contratto viene rogato da notaio scelto dalla controparte, dovendo questa affrontare le spese contrattuali ed erariali. 3. Qualora la controparte lo richieda, il notaio viene nominato dal responsabile del procedimento, con determina. Regolamento per la vendita di immobili comunali 8

4. Sussistendo ragioni di convenienza, da valutare di volta in volta, il contratto può essere rogato dal Segretario Comunale, ai sensi dell art. 17, comma 68, lett. b), della L. 127/97. In tal caso l acquirente è tenuto a versare al Segretario comunale gli importi delle imposte di registro, ipotecarie e catastali e i diritti di cui all allegato D della L. 604/62, prima della stipulazione del contratto. 5. In ogni caso la vendita viene stipulata a corpo e non a misura. ART. 19 INVIM 1. Le alienazioni di immobili comunali sono esenti dall imposta comunale sull incremento del valore degli immobili, ai sensi dell art. 2, comma 2, del DL 599 del 25/11/1996, convertito con legge 24/01/1996, n. 5. ART. 20 GARANZIA 1. Il Comune garantisce l evizione all acquirente e la piena titolarità e libertà dei diritti venduti, dichiarando la sussistenza o meno di pesi o formalità pregiudizievoli. 2. La parte acquirente viene immessa nel possesso legale del bene alienato, a tutti gli effetti utili e onerosi, dalla data di stipulazione del contratto di compravendita. ART. 21 PREZZO 1. L acquirente deve pagare il prezzo di vendita, come risultante dagli esiti della gara o della trattativa diretta, non oltre la stipulazione del contratto, da stipularsi entro 45 giorni dall aggiudicazione. 2. In mancanza, il Comune trattiene la cauzione versata e pone a carico del mancato acquirente i costi di eventuali nuove gare, ferme restando tutte le azioni in tema di responsabilità contrattuale. ART. 22 GARE ESPERITE 1. Gli esiti delle gare sono pubblicati con le medesime forme della pubblicazione degli estratti del bando di gara. 2. L avviso di gara esperita descrive il numero delle offerte presentate, l aggiudicatario, l aumento percentuale e il prezzo contrattuale. 3. Tutte le spese di gara sono conglobate sul punto ultimo dell art. 9 del presente regolamento (spese di gara 0,50% dell importo posto a base di gara), se le somme di cui al presente punto non sono sufficienti ricoprire le spese per l espletamento della gara, le somme necessarie saranno imputate all aggiudicatario o aggiudicatari in caso si proceda a vendita di più lotti. Regolamento per la vendita di immobili comunali 9

4. In ogni caso tutte le spese di rogito frazionamenti, pubblicità atti, spese tecniche per rilievi e stime, bolli, diritti e quant altro necessario saranno a carico dei partecipanti percentuale (0,50% dell importo posto a base di gara) e aggiudicatario * * * * * Regolamento per la vendita di immobili comunali 10