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Foglio informativo relativo al D/R AL PORTATORE Informazioni sulla banca BANCA DI ANGHIARI E STIA CREDITO COOPERATIVO S.C. Via Mazzini 17-52031 - Anghiari (AR) Tel. : 057578761 - Fax: 0575789889 Email: info@bancadianghiariestia.it - PEC: segreteria@pec.bccas.it - Sito internet: http://www.bancadianghiariestia.it Registro delle Imprese della CCIAA di Arezzo n. 01622460515 Iscritta all'albo della Banca d'italia n. 5407 - cod. ABI 08345 Iscritta all'albo delle società cooperative n. A161109 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti (FGD) e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti (FGO) del Credito Cooperativo. Dati e qualifica soggetto incaricato dell offerta fuori sede/a distanza (Cognome e Nome/Ragione Sociale) (Indirizzo) (Recapito telefonico e indirizzo e-mail) (Iscrizione ad Albo o Elenco) (Numero di iscrizione all'albo o Elenco) (Qualifica) Che cos'e' il deposito al risparmio Con il deposito a risparmio il cliente consegna alla banca somme di denaro perché quest'ultima le custodisca. È una forma di deposito particolarmente indicata per chi compie un numero limitato di movimenti e non ha necessità di utilizzare assegni o carte di pagamento. I depositi a risparmio possono essere: a. in forma libera: in tal caso il cliente può effettuare depositi e prelievi in qualsiasi momento; b. in forma vincolata: in tal caso i versamenti sono sempre possibili, mentre i prelievi sono ammessi solo alla scadenza. Al deposito a risparmio è collegato un libretto di risparmio, che può essere nominativo o al portatore. Tra i principali rischi vanno tenuti presente: - la variazione in senso sfavorevole al cliente delle condizioni economiche (commissioni e spese; tasso di interesse solo se il deposito è libero), ove contrattualmente previsto; - la variabilità del tasso di cambio, qualora il deposito sia in valuta estera (ad esempio, dollari USA o yen giapponesi); - il rischio di controparte, cioè l'eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al cliente le disponibilità risultanti dal deposito. Per questa ragione la banca aderisce al sistema di garanzia denominato Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, che assicura a ciascun depositante una copertura fino a 100.000,00 euro. I depositi al portatore sono esclusi dalla tutela del sistema di garanzia. Libretti nominativi Il titolare dei diritti esercitabili con il libretto nominativo è la persona a cui è intestato il libretto. Le operazioni possono essere effettuate solo dall'intestatario o da un suo delegato. Il saldo del libretto nominativo può essere di qualunque importo. Libretti al portatore Il titolare dei diritti esercitabili con il libretto al portatore è il possessore del libretto, anche se questo è intestato ad una persona diversa. Qualunque possessore del libretto al portatore può effettuare operazioni. In base alla normativa antiriciclaggio (d. lgs. n. 231/2007, art. 49): - il saldo del libretto al portatore deve essere inferiore a 1.000 euro; - il trasferimento più libretti al portatore il cui saldo complessivo sia pari o superiore a 3.000 euro è consentito solo per il tramite di banche, Poste Italiane Spa, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento (questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi dalle rimesse di denaro); le eventuali infrazioni sono punite con una sanzione pecuniaria dall 1 al 40 per cento dell'importo trasferito, con un minimo di 3.000 euro; per trasferimenti di importo complessivo superiore a 50.000 euro, la sanzione è compresa tra il 5 e il 40 per cento dell'importo trasferito, sempre con Foglio Informativo relativo al D/R AL PORTATORE - Aggiornamento n. 1 del 01/04/2016 - Pag. 1 di 5

un minimo di 3.000 euro); - in caso di trasferimento di un libretto al portatore, indipendentemente dal saldo, il cedente è tenuto a comunicare alla banca emittente, entro trenta giorni, i dati identificativi del cessionario, l'accettazione di questi e la data del trasferimento (le eventuali infrazioni sono punite con una sanzione pecuniaria dal 30 al 40 per cento del saldo del libretto, con un minimo di 3.000 euro; per le violazioni superiori a 50.000 euro, le sanzioni minima e massima sono aumentate del 50 per cento). Per le violazioni che riguardano libretti al portatore con saldo inferiore a 3.000 euro la sanzione è pari al saldo del libretto. Foglio Informativo relativo al D/R AL PORTATORE - Aggiornamento n. 1 del 01/04/2016 - Pag. 2 di 5

Condizioni economiche Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio. Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo. Caratteristiche Tipologia AL PORTATORE LIBERO Tasso di interesse Tasso* nominale annuo fisso 0,01250% Tasso effettivo** 0,01250% Tasso nominale annuo minimo 0,01250% Spese massime Importo Tenuta libretto annuale 0,00 Versamenti 0,00 Prelevamenti 0,00 Spese per comunicazioni periodiche - cartaceo 0,00 - formato elettronico Gratuito periodicità di invio Almeno annuale e all'estinzione del rapporto Spese per altre comunicazioni 3,00 Spese per altre comunicazioni mediante raccomandata 3,00 Da quantificare all'atto della richiesta in proporzione ai costi effettivamente Spese per richiesta documentazione sostenuti dalla banca. Per i costi di dettaglio si rinvia allo specifico Foglio Informativo. Assicurazione annuale 0,00 Termini di preavviso e commissioni massime Importo Importo massimo prelevabile nello stesso giorno (disponibile giornaliero) 999,99 Preavviso minimo per prelievi superiori al disponibile giornaliero due giorni Rinnovo libretto 0,000% del saldo contabile alla data di rinnovo libretto minimo 0,00 massimo 0,00 Valute Prelevamenti di contante Versamenti di contante Giorno del prelevamento Giorno del versamento Altre spese e condizioni Nella misura stabilita tempo per tempo Imposta di bollo sul rendiconto dall'amministrazione Finanziaria, salvo esenzioni previste dalle legge Modalità di calcolo degli interessi Gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno civile Periodicità di capitalizzazione competenze (applicata fino all'entrata in vigore della Delibera del Cicr attuativa dell'art. 120, comma 2, del Decreto Legislativo n. 385/93) Semestrale (30/06 e 31/12) Minimo liquidabile 0,00 Foglio Informativo relativo al D/R AL PORTATORE - Aggiornamento n. 1 del 01/04/2016 - Pag. 3 di 5

(*) Al lordo della ritenuta fiscale, attualmente del 26%; (**) Valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione degli interessi, secondo la periodicità pattuita ed indicata nel presente documento. In caso di tasso variabile per scaglioni il tasso effettivo indicato è relativo al primo scaglione. Foglio Informativo relativo al D/R AL PORTATORE - Aggiornamento n. 1 del 01/04/2016 - Pag. 4 di 5

Recesso e reclami Recesso dal contratto Il cliente può recedere in qualsiasi momento dal deposito libero, senza spese e senza penalità, prelevando l intera somma depositata. La banca può recedere in qualsiasi momento dal deposito libero rispettando il termine di preavviso previsto nel contratto. Qualora ricorra un giustificato motivo, la banca può recedere anche senza preavviso. Dal momento in cui il recesso diviene efficace, la banca cessa di corrispondere gli interessi sulle somme depositate. Se il deposito è vincolato, sia la banca che il cliente possono recedere solo dopo la scadenza del vincolo. La banca ha la facoltà di acconsentire al recesso del cliente prima della scadenza del vincolo: in tal caso è dovuta la commissione per estinzione anticipata. Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale Subito dopo l integrale prelievo delle somme depositate a seguito del recesso. Reclami I reclami vanno inviati all' Ufficio Reclami della banca (BANCA DI ANGHIARI E STIA CREDITO COOPERATIVO S.C. - Via Mazzini 17-52031 - Anghiari (AR), mail ispettorato@bancadianghiariestia.it e PEC segreteria@pec.bccas.it), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni può rivolgersi a: - Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'italia, oppure chiedere alla banca - Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it. Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell apposito registro ministeriale. Legenda Periodicità di capitalizzazione degli interessi Tasso effettivo Valuta Periodicità con la quale gli interessi vengono accreditati, producendo ulteriori interessi. Tasso, rapportato su base annua, calcolato tenendo conto degli effetti della capitalizzazione infrannuale degli interessi. Data di inizio di decorrenza degli interessi. Foglio Informativo relativo al D/R AL PORTATORE - Aggiornamento n. 1 del 01/04/2016 - Pag. 5 di 5