Regolamento delle Attività Didattiche Teorico Pratiche (Tirocini Curriculari)

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Regolamento delle Attività Didattiche Teorico Pratiche (Tirocini Curriculari) e del Tirocinio Formativo e di Orientamento al Lavoro (Art. 18 L. 196/97) Regolamento per lo svolgimento del tirocinio curriculare degli studenti iscritti ai corsi di Laurea della Facoltà di Giurisprudenza sede di Ravenna, adottato in conformità alle disposizioni previste dal "Regolamento generale d Ateneo per lo svolgimento dei Tirocini" ( approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 30/04/2003 e 1/7/2003 e dal Consiglio della Facoltà in data 1 febbraio2006) Il presente regolamento disciplina i tirocini curriculari dei seguenti corsi di laurea triennali: Corso di Laurea per Operatore Giuridico d Impresa; Corso di Laurea in Scienze Giuridiche sede di Ravenna; e dei seguenti corsi specialistici biennali: Corso di Laurea in Teoria e Tecnica della Normazione in E-Governance; nonché la realizzazione del tirocinio formativo e di orientamento al lavoro. PARTE I TIROCINIO CURRICULARE Art. 1 - Definizione del tirocinio. Il tirocinio è previsto dal DM 509/99 e dall'ordinamento Didattico dei Corsi di Studio sopra indicati e può essere svolto presso strutture interne all'ateneo o extra-universitarie. Esso consiste nella partecipazione dello studente all'attività della struttura ospitante in rapporto al programma del tirocinio stesso finalizzato al completamento del percorso formativo, in particolare attraverso l esperienza diretta del mondo del lavoro e la messa in pratica delle competenze acquisite durante gli studi. Il tipo e le modalità di partecipazione sono concordati tra un docente individuato dalla Commissione per il tirocinio (di cui al successivo art.5) denominato Tutor, il responsabile della struttura ospitante (o 1

suo delegato) denominato "referente" e lo studente. Il tirocinio non deve essere motivo di rapporto di lavoro retribuito, né essere comunque sostitutivo di manodopera aziendale o di prestazione professionale: ne sono impedimenti le esigenze in materia assicurativa, le normative sul lavoro e le responsabilità per eventuali danni. Non è considerata remunerazione l'eventuale fruizione di servizi aziendali gratuiti da parte del tirocinante. Art. 2 - Rapporti con le strutture idonee allo svolgimento del tirocinio. I rapporti con le strutture extra-universitarie (imprese o enti pubblici o privati, associazioni di categoria, ordini professionali) sono regolati da convenzioni. I rapporti con le strutture interne all'ateneo sono regolati da accordi con il Direttore della struttura. Le convenzioni e gli accordi sono stipulati in conformità al Regolamento generale per lo svolgimento delle attività di tirocinio e allo schema-tipo di convenzione approvati dagli Organi Accademici centrali. Art. 3 Criteri generali di ammissibilità al tirocinio. Nella tabella che segue sono segnalati, per i diversi corsi di laurea: il numero di crediti formativi assegnati al tirocinio, con la suddivisione delle ore di effettiva presenza nella struttura ospitante; l anno di corso a partire dal quale può essere svolto il tirocinio; il numero di esami che lo studente deve avere sostenuto per potere accedere al tirocinio (sono escluse le idoneità). Corsi di laurea triennali Totale crediti formativi Ore di presenza c/o la struttura ospitante Anno di corso Numero di esami superati - Operatore Giuridico d Impresa 7 200 II 6 - Scienze Giuridiche 7 200 I 3 Corsi specialistici biennali - Teoria e Tecnica della normazione in E-Governance 5 125 II 2

Art. 4 - Ammissione al tirocinio. La proposta d'ammissione al tirocinio, compilata su apposito modulo, deve essere presentata dallo studente alla Presidenza della Commissione (c/o la Segreteria Didattica) nei seguenti periodi: dal 1 settembre al 1 ottobre (per tirocini da svolgersi non prima del novembre successivo) dal 1 giugno al 1 luglio (per tirocini da svolgersi non prima del settembre successivo) indicando il periodo nel quale si intende svolgere il tirocinio, la sede o le sedi preferenziali (fino ad un massimo di tre), tratte dall elenco delle strutture convenzionate a disposizione presso gli uffici. Non sono ammesse le chiamate nominative. Qualora le richieste degli studenti per una determinata sede superassero le disponibilità della struttura ospitante, si provvederà a formulare una graduatoria di merito sulla base della media dei voti conseguiti dallo studente nelle prove di esame. In caso di parità si preferirà il candidato che ha sostenuto il maggior numero di esami. In caso di ulteriore parità la graduatoria sarà definita mediante sorteggio. La domanda viene esaminata dalla Commissione, di cui all'art. 5, entro i trenta giorni successivi alle date di scadenza di presentazione delle richieste. Art. 5 - Commissione per il tirocinio. I Consigli di Corso di Studio in Operatore Giuridico d Impresa, Scienze Giuridiche, sede di Ravenna e Teoria e Tecnica della Normazione in E-Governance propongono al Consiglio di Facoltà il Presidente della Commissione di tirocinio e nominano i membri della Commissione stessa alla quale sono affidati i seguenti compiti: a) compilare ed aggiornare, alla fine di ogni anno accademico, un elenco delle aziende e degli enti convenzionati; b) esaminare le domande degli studenti e approvarle, approvare i programmi del tirocinio ed indicare i tempi di svolgimento e le sedi, tenendo conto ove possibile delle istanze degli studenti interessati; 3

c) individuare tra il personale docente del Corsi di Laurea uno o più Tutor che, nell ambito dell attività didattica programmata dalla Facoltà, seguano l attività dei tirocinanti e mantengano i contatti con i responsabili delle sedi ospitanti; d) esprimere un giudizio sul proficuo perfezionamento dei tirocini, vista la relazione scritta del tirocinante di cui all art.6. La commissione si riunirà almeno quattro volte l anno: nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. La Segreteria raccoglierà i documenti da inoltrare alla commissione per il tirocinio (relazioni di fine tirocinio, istanze per riconoscimento crediti) fino al giorno 10 del mese nel quale la commissione si riunisce, i documenti presentati oltre questo termine saranno presi in esame nella riunione successiva. La commissione valuta le proposte di convenzione con nuove strutture e la risoluzione di quelle esistenti, con motivata relazione, qualora nel corso del rapporto convenzionale venga riscontrata la inidoneità della struttura al proseguimento della collaborazione. La commissione dura in carica 3 anni ed è composta da un numero fra i tre ed i cinque membri. Art. 6 - Modalità di svolgimento del tirocinio Lo studente, presa conoscenza del nominativo del Tutor e dei suoi recapiti presso la Segreteria competente, prima dell inizio del tirocinio, ha l onere di ritirare il libretto-diario presso la Segreteria Didattica nonché di prendere contatto col Tutor e col referente della struttura ospitante. Il libretto-diario è controfirmato, al fine della certificazione delle presenze e dell'attività svolta, dal responsabile (o suo delegato) dell'azienda o Ente ospitante. La durata del periodo entro cui effettuare il tirocinio sarà di 12 mesi a partire dalla data di assegnazione della sede. I tempi e i modi di accesso da parte dello studente alla struttura ospitante sono definiti tenendo conto delle esigenze/impegni degli studenti (frequenza alle lezioni, preparazione agli esami) e dell organizzazione interna all ente/azienda ospitante. Qualsiasi richiesta di rinvio dell'inizio del tirocinio, di variazione di sede o di periodo di svolgimento, dovrà essere motivata per iscritto ed esaminata ed approvata dalla Commissione di cui all'art. 5. Il tirocinio può essere effettuato in periodi diversi, ciascuno dei quali di durata non inferiore ad una settimana. 4

Al termine del tirocinio, lo studente è tenuto a produrre una relazione scritta sull esperienza svolta. La relazione deve essere controfirmata per approvazione dal referente della struttura ospitante e dal Tutor. Art. 7 Tutor e Referenti. Il Tutor segue lo studente nel tirocinio; ne concorda le modalità pratiche di svolgimento tenendo conto del programma di massima; cura, e se ne accerta, che il tirocinio sia svolto in modo appropriato. A tale scopo il tirocinante conferirà con il tutore durante lo svolgimento del tirocinio stesso. Al fine di seguire più appropriatamente i tirocinanti nell'attività aziendale, il tutore si avvale della collaborazione di "referenti", ossia dei responsabili, delle strutture ospitanti. Il Tutor si renderà disponibile a ricevere segnalazioni dello studente e/o del referente in relazione agli eventuali problemi insorti nello svolgimento del tirocinio e farà quanto possibile per la soluzione medesima affinché il tirocinio possa svolgersi con la più ampia soddisfazione del tirocinante e dell ente ospitante. Art. 8 - Assenze ed interruzioni del tirocinio. Durante il tirocinio gli studenti svolgono le mansioni loro affidate quale adempimento dei propri obblighi di iscritti ai corsi di Laurea della Facoltà di Giurisprudenza. In caso di assenza per malattia il tirocinante e' tenuto ad avvertire il responsabile dell'azienda o dell'ente convenzionato. Art. 9 - Valutazione del tirocinio. Il libretto-diario e la relazione dello studente, controfirmati secondo le modalità sopra indicate, devono essere trasmessi alla Commissione per il tirocinio almeno 4 mesi prima dell inizio della sessione per gli esami di laurea a cui lo studente intende partecipare. La Commissione effettua la valutazione finale dell attività di tirocinio svolta ovvero le opportune segnalazioni per l integrazione della documentazione presentata dallo studente. Qualora il tirocinio non venga giudicato positivamente completato, la Commissione attribuirà d ufficio un nuovo periodo di tirocinio presso lo stesso o altro ente convenzionato. 5

La Commissione, al termine dei lavori, trasmette alla Segreteria competente il giudizio finale e la relativa documentazione. Art. 10 - Riconoscimento di attività extra universitaria ai fini del tirocinio per gli studenti dei Corsi di laurea triennale per Operatore Giuridico d Impresa e Scienze Giuridiche (tirocinio facoltativo) Gli studenti che stanno svolgendo un attività lavorativa possono ottenere l attivazione del tirocinio nell ambito dell attività svolta alle seguenti condizioni: 1. gli studenti interessati hanno l onere di presentare in via preventiva alla Commissione Tirocini del Corso, nel termine di cui all art.4, domanda di attivazione del tirocinio riferita ad un periodo lavorativo da svolgersi successivamente alla presentazione della domanda; 2. la domanda dovrà essere corredata da uno specifico progetto formativo che descriva le attività da svolgere in coerenza con i programmi degli insegnamenti del Corsi di Laurea di appartenenza e da una conforme dichiarazione del datore di lavoro, intendendosi entrambe le dichiarazioni dotate di valore autocertificativo, con le conseguenze di legge in caso di false dichiarazioni; 3. la durata dell attività lavorativa rilevante ai fini del riconoscimento dei crediti formativi non può essere inferiore a tre mesi e deve comportare un impegno non inferiore a 200 ore di lavoro e deve essere svolta fuori dal normale orario di lavoro; 4. l attività lavorativa deve comunque svolgersi conformemente al progetto formativo indicato nella domanda; 5. l approvazione del progetto formativo è subordinata alla sua congruità rispetto agli obiettivi formativi del Corso di Studi, da valutarsi discrezionalmente da parte della Commissione Tirocini; 6. l approvazione dell attività lavorativa svolta e l attribuzione dei crediti previsti sono subordinati alla positiva valutazione da parte della commissione per il tirocinio. Non può essere riconosciuta ai fini del tirocinio alcuna attività lavorativa pregressa né alcuna attività lavorativa corrente che, per quanto congrua con gli obiettivi formativi del Corsi di Laurea per Operatore giuridico d impresa e Scienze Giuridiche, non sia stata preceduta dal corretto adempimento da parte degli studenti interessati degli oneri indicati dal presente Regolamento. 6

Art. 11 - Riconoscimento di attività extra universitaria ai fini del tirocinio per gli studenti del Corso di laurea specialistica in Teoria e Tecnica della normazione in E-Governance (tirocinio obbligatorio) Gli studenti della laurea specialistica in Teoria e Tecnica della Normazione in E-Governance che esplicano, successivamente alla data di iscrizione al corso di laurea, un attività lavorativa corrispondente alle finalità formative di quest ultimo, possono chiedere il riconoscimento dell attività per il tirocinio nel rispetto delle modalità indicate all articolo precedente. PARTE II TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO AL LAVORO Art.12 Tirocinio formativo e di orientamento Il tirocinio formativo e di orientamento (previsto dall'art. 18 della l. 196/97) è uno strumento facoltativo rivolto a laureandi e/o laureati che abbiano terminato gli studi da non più di diciotto mesi, finalizzato alla conoscenza diretta al mondo del lavoro che consente di realizzare una reale esperienza lavorativa (pur non costituendo, al pari del tirocinio curriculare, un rapporto di lavoro) parallelamente o successivamente al periodo di studio. La durata massima del tirocinio non può essere superiore a dodici mesi. Art.13 Modalità di svolgimento I contenuti e la modalità di partecipazione al tirocinio sono concordati tra un docente dell'ateneo denominato Tutor ed il responsabile della struttura ospitante (o suo delegato) denominato "referente" ed il tirocinante. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute del DM 142/98 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 legge 196/97, sui tirocini formativi e di orientamento al lavoro». Art.14 Progetto formativo e di orientamento Per ciascun tirocinante verrà predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente: - il nominativo del tirocinante; - i nominativi del tutor e del responsabile aziendale; - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l indicazione dei tempi di presenza in azienda; - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio; 7

- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile. L'Università si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, segnalate dalla Società ospitante, copia della Convenzione e di ciascun Progetto formativo e di orientamento. L'indicazione della tipologia dei progetti formativi e di orientamento è attribuita alla Commissione di Tirocinio. 8