FIDEJUSSIONE ASSICURATIVA A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA SPEDIZIONE TRANSFRONTALIERA DEI RIFIUTI. Premesso che la ditta C.F. e P.IVA: 02545140168 con sede in Via Montefeltro n. 6 20156 MILANO (MI), (denominata in seguito ditta Stipulante) intende effettuare una spedizione di rifiuti ai sensi del regolamento n 259/93, e relative norme di attuazione; che la spedizione é subordinata alla prestazione di idonea garanzia nell'interesse della ditta Stipulante ed a favore del Ministero dell Ambiente, a copertura delle eventuali spese sostenute dalla pubblica amministrazione per il trasporto dei rifiuti, comprese le responsabilità derivanti dagli articoli del regolamento n 259/93, il loro recupero o smaltimento e per i costi diretti ed indiretti per la bonifica dei siti inquinanti connessi alle predette operazioni, ai sensi del regolamento medesimo; CIO' PREMESSO Art. 1. Oggetto la Società ELBA ASSICURAZIONI S.p.A. (in seguito denominata Società), domiciliata presso la Rappresentanza Generale per l Italia in MILANO (MI) Via Mecenate n. 90, inserita nell elenco IVASS delle imprese d assicurazione con sede legale in uno stato UE ammesse ad operare nel territorio della Repubblica Italiana in regime di stabilimento, operante nei rami credito e cauzioni, con la presente polizza, alle condizioni che seguono nonché ai sensi e per gli effetti dell art. 1936 e seguenti del codice civile si costituisce fidejussore, nell interesse della Ditta Stipulante e dei suoi obbligati in solido ai sensi di legge - la quale accetta per sé e per i suoi successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuta per le obbligazioni derivanti dal presente contratto ed a favore del Ministero dell Ambiente Via Cristoforo Colombo n. 44 00147 Roma - C.F. n. 97047140583 - fino a concorrenza dell'importo massimo di 1.927.623,73.= (Euro unmilionenovecentoventisettemilaseicentoventitre/73) a garanzia delle eventuali obbligazioni derivanti, ai sensi del regolamento n 259/93, dalle spedizioni di rifiuti effettuate dalla Ditta Stipulante medesima. La garanzia di cui al comma 1 copre le eventuali spese sostenute dalla pubblica amministrazione per il trasporto, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti e per i costi diretti ed indiretti di bonifica dei siti inquinati connessi alle predette operazioni, ai sensi del predetto regolamento, dovuti in conseguenza di un non corretto espletamento di n. 70 spedizioni dal n. 327/3900 a 396/3900 da ROMA (RM), AMA SPA TMB DI VIA SALARIA, a EVN ABFALLVERWERTUNG NIEDEROSTERREICH GmbH, AVN-Strasse 1, (A) 3435 Zwentendorf Durnrohr di cui alla Notifica n. IT019611, per un totale di 1.550 tonnellate di rifiuti, codice CER 20.03.01 descrizione rifiuti: rifiuti urbani misti. La garanzia di cui al comma 1 comprende i casi di cui agli articoli 25 e 26 del regolamento n 259/93. CONDIZIONI GENERALI DI FIDEJUSSIONE Condizioni che regolano il rapporto tra la Società ed il Ministero dell Ambiente Art. 1. Limitazione della garanzia La società garantisce al Ministero dell Ambiente, fino alla concorrenza dell importo massimo complessivo indicato in premessa, le somme che l impresa e i suoi obbligati solidali ai sensi di legge siano tenuti a corrispondere al Ministero stesso per la copertura delle eventuali spese sostenute dalla pubblica amministrazione per il trasporto dei rifiuti compresi i casi di cui agli articoli 1del regolamento n 259/93, il loro recupero o smaltimento e per la bonifica dei siti inquinati connessi alle operazioni di cui in premessa. Nel caso in cui la fidejussione riguardi più trasporti la garanzia è comunque prestata fino alla concorrenza dell importo massimo complessivo indicato Mod. ELB99 - Ed. 01/08 Pag. 1 di 7
in premessa in relazione a ciascun trasporto. Art. 2 Durata della garanzia la presente garanzia è prestata fino al ricevimento da parte della Regione o della Provincia Autonoma competente dei certificati di avvenuto corretto smaltimento o recupero di cui all art. 27, comma 2, del regolamento CEE n. 259/93, relativi alle spedizioni garantite. Qualora la fidejussione sia prestata per più trasporti il termine di cui al comma 1 è riferito al ricevimento da parte della Regione o della Provincia Autonoma competente del certificato di avvenuto corretto smaltimento o recupero relativo all ultimo trasporto dei rifiuti garantito. Art. 3 Pagamento del premio ed altri oneri L eventuale mancato pagamento del premio iniziale e dei supplementi del premio non potrà in nessun caso essere opposto all ente garantito. Imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico dell ente garantito. Art. 4 Obbligazione del fidejussore Il fidejussore è obbligato in solido col debitore principale, ai sensi di legge, al pagamento di tutte le spese ed i costi di cui all art. 1 fino a concorrenza dell importo 1.927.623,73 (Euro unmilionenovecentoventisettemilaseicentoventitre/73). La Società è obbligata a versare le somme dovute ai sensi e nei limiti della presente polizza, con esclusione del beneficio della preventiva escussione di cui all art. 1944 del codice civile e senza opporre eccezione alcuna, entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta motivata alla Società medesima da parte dell Ente garantito. La Società rimane obbligata anche dopo la scadenza del termine di cui all art. 2 purché entro quattro mesi dal predetto termine la Regione o la Provincia Autonoma competente oppure il Ministero dell Ambiente abbiano notificato alla Ditta stipulante o alla Società medesima la richiesta di attivazione della garanzia. Art. 5 Surrogazione La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all Ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la Ditta stipulante ed obbligati solidali, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. Art. 6 Forma delle comunicazioni alla Società Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa. Art. 7 Foro competente In caso di controversia tra la Società e il Ministero il Foro competente è quello di Roma. Emessa a Milano in data 23.01.2017 in 4 copie ad unico effetto Il Elba Assicurazioni S.p.A. RAPPORTI CON LA DITTA STIPULANTE Art. 8 - DURATA - CALCOLO DEL PREMIO - SUPPLEMENTI La Ditta Stipulante, all'atto della stipulazione della polizza, ha indicato la durata presuntiva del periodo di tempo occorrente per ottenere la prova della liberazione della garanzia; in base a tale dichiarazione é stato liquidato il premio iniziale. In caso di maggior durata e comunque fino alla scadenza del termine di cui all art. 4, comma 3, la Ditta Stipulante è tenuta al pagamento dei supplementi di premio. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata, nella misura e con la periodicità indicate nella tabella di ''liquidazione del premio''. Art. 9 - RIVALSA La Ditta Stipulante si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme che questa sia chiamata a versare in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 C.C. Art.10 - DEPOSITO CAUTELATIVO Nei casi previsti dall'art. 1953 C.C. la Società può pretendere che la Ditta Stipulante provveda a costituire in pegno contanti o titoli ovvero presti altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento dell'azione di regresso. Art.11 - IMPOSTE E TASSE Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti Mod. ELB99 - Ed. 01/08 Pag. 2 di 7
da essa dipendenti, sono a carico della Ditta Stipulante, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. Art.12 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA SOCIETA' - FORO COMPETENTE Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa. Per quanto attiene i rapporti fra la Società e la Ditta Stipulante, il Foro competente, a scelta della parte attrice, é quello del luogo dove ha sede la Direzione della Società ovvero quello del luogo dove ha sede l'agenzia alla quale é assegnata la polizza. Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le pattuizioni di cui agli articoli seguenti: Art. 9 - Rinuncia da parte della Ditta Stipulante alle eccezioni comprese quelle di cui all'art. 1952 C.C. Art.10 - Deposito cautelativo. Il Elba Assicurazioni S.p.A. APPENDICE N. 01 CONTRAENTE: BENEFICIARIO: MINISTERO DELL'AMBIENTE ROMA MASSIMALE: 1.927.623,73 TIPO RIFIUTO: CER 20.03.01 rifiuti urbani misti. TIPO DI SPEDIZIONE: R + T ITINERARI POSSIBILI: 1. TRATTA ALTERNATIVA/ALTERNATIVE ROUTE Stati Interessati/Countries: Italia Austria Germania Austria Km totali/total km: 1.315 (km 765 Roma Brennero/km 550 Brennero Zwentendorf Dürnrohr) Luogo (site): Roma (I_00138) Via Salaria Terminal Roma (Smistamento) (I)- Moosbierbaum (A) Direzione (direction): Terminal Roma Smistamento (I) Brennero (*) (I) Brenner (*) (A) Kufstein (*) (A) Kiefersfelden (*) (DE) Freilassing (*) (DE) Salzburg (*) (A) Moosbierbaum (A) Zwentendorf Dürnrohr Strada/e (route): SS4 Treno/Train Treno/Train Stato (Country): Italia Italia/Austria/Germania/Austria - Austria Mod. ELB99 - Ed. 01/08 Pag. 3 di 7
2. TRATTA PRIMARIA/PRIMARY ROUTE Stati Interessati/States: Italia Austria Km totali/total km: 1.186 (km 765 Roma Tarvisio/km 421 Villach Zwentendorf Dürnrohr) Luogo (site): Roma (I_00138) Via Salaria Terminal Roma Smistamento (I) Moosbierbaum (A) Direzione (direction): Terminal Roma Smistamento Tarvisio (*) (I) Villach (*) (A) Moosbierbaum (A) Zwentendorf Dürnrohr Strada/e (route): SS4 Treno/Train Treno7Train Stato (Country): Italia Italia/Austria Austria 3. TRATTA ALTERNATIVA/ALTERNATIVE ROUTE Stati Interessati/Countries: Italia Austria Germania Austria Km totali/total km: 1.360 (km 810 Roma Brennero/km 550 Brennero Zwentendorf Dürnrohr) Luogo (site): Roma (I_00138) Via Salaria Terminal Ferroviario Pomezia (I) Moosbierbaum (A) Direzione (direction): Terminal Ferroviario Pomezia Brennero (*) (I) Brenner (*) (A) Kufstein (*) (A) Kiefersfelden (*) (DE) Freilassing (*) (DE) Salzburg (*) (A) Moosbierbaum (A) - Zwentendorf Dürnrohr Strada/e (route): A90 SP101A Treno/Train Treno/Train Stato (Country): Italia Italia/Austria/Germania/Austria Austria 4. TRATTA PRIMARIA/PRIMARY ROUTE Stati Interessati/States: Italia Austria Km totali/total km: 1.231 (km 810 Roma Tarvisio/km 421 Villach Zwentendorf Dürnrohr) Luogo (site): Roma (I_00138) Via Salaria Terminal Ferroviario Pomezia (I) Moosbierbaum (A) Direzione (direction): Terminal Ferroviario Pomezia Tarvisio (*) (I) Villach (*) (A) Moosbierbaum (A) Zwentendorf Dürnrohr Strada/e (route): SS4 Treno/Train Treno/Train Mod. ELB99 - Ed. 01/08 Pag. 4 di 7
Stato (Country): Italia Italia/Austria Austria DESTINO DI RECUPERO Km = 1.360 Percorso più lungo Da: AMA SPA TMB DI VIA SALARIA ROMA (RM) A: EVN ABFALLVERWERTUNG NIEDEROSTERREICH GMBH AVN-Strasse 1 - (A) 3435 Zwentendorf Durnrohr (A) MODULO DI NOTIFICA (1A): IT019611 QUANTITA COPERTA DALLA POLIZZA: 1.550 t CALCOLO CALCOLO IMPORTO DELLA GARANZIA (G = T + S) T = 300 x 1.550 t x Km 1.360 = 326.607,34.= S = 2.000.000 x 1.550 t. = 1.601.016,39.= Importo della garanzia = 1.927.623,73.= Il Elba Assicurazioni S.p.A. Mod. ELB99 - Ed. 01/08 Pag. 5 di 7
APPENDICE N. 02 DITTA STIPULANTE: C.F. e P.I. n. 02545140168 ENTE GARANTITO: MINISTERO DELL AMBIENTE Con la presente appendice che forma parte integrante ed essenziale della polizza a cui si riferisce, in comune accordo tra le Parti, si conviene quanto segue: I richiami al Regolamento CEE n. 259/93 devono intendersi riferiti al nuovo Regolamento CE n. 1013/2006, che ha sostituito il precedente Regolamento CEE n. 259/93. La garanzia finanziaria copre anche le spese di deposito di 90 giorni di cui all articolo 6, comma 1, lettera c), del Regolamento CE n. 1013/2006, fermo restando l importo massimo complessivo indicato nella premessa della Polizza. FERMO IL RESTO Fatta in 4 esemplari ad un solo effetto in Milano il, 23.01.2017 Mod. ELB99 - Ed. 01/08 Pag. 6 di 7
Mod. ELB99 - Ed. 01/08 Pag. 7 di 7