Circolare N. 83 del 1 Giugno 2011 Fondi di credito per i nuovi nati. Domande entro il 30.06.2011
Fondi di credito per i nuovi nati: domande entro il 30.06.2011 Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che per le famiglie i cui figli siano nati o siano stati adottati, nell'anno 2010, il 30.06.2011 scade il termine per la presentazione delle domande di prestito agevolato istituito con il "Fondo di credito per i nuovi nati", che fornisce un aiuto concreto alle famiglie italiane, rappresentando, allo stesso tempo, una effettiva agevolazione economica. Per i bambini nati o adottati, invece, nel 2011 la domanda potrà essere presentata entro il mese di giugno dell anno prossimo. Più precisamente trattasi di un agevolazione, riferita ai bambini nati o adottati nel triennio 2009-2011, che consente ai genitori di richiedere un prestito, a tasso agevolato, di un massimo di 5.000 euro presso le banche che hanno aderito all'iniziativa governativa. Ciò premesso, per conoscere più dettagliatamente tutti i vantaggi di questa agevolazione, compresi gli istituti di credito che aderiscono all iniziativa, è possibile visitare il sito web apposito, www.fondonuovinati.it o telefonare al contact center il cui numero verde è 803.164, gestito dal Dipartimento politiche per la famiglia di concerto con l'inps. 2
Premessa Come anticipato in premessa chi è diventato o diventerà genitore durante il triennio 2009-2011 potrà richiedere un prestito, a tasso agevolato, di un massimo di 5.000 euro presso gli istituti di credito e gli intermediari finanziari che avranno aderito a questa iniziativa governativa Fondo di credito per i nuovi nati ed il cui elenco è presente nella sezione Banche aderenti del sito www.fondonuovinati.it. Sostanzialmente si tratta di un credito che dovrà essere restituito all istituto bancario prescelto, ma che darà comunque la possibilità di affrontare le spese iniziali per l arrivo di un figlio. Cos è il Fondo di credito per i nuovi nati Per sostenere le spese che comporta la venuta di un figlio in famiglia, è stato istituito presso il Dipartimento per le politiche della famiglia, un Fondo volto a favorire l'accesso al credito delle famiglie con un nuovo figlio nato o adottato, attraverso il rilascio di garanzie alle banche e agli intermediari finanziari. Possono chiedere un prestito, fino a 5.000 euro da restituire entro 5 anni, i genitori dei bambini nati o adottati negli anni 2009, 2010 e 2011, senza limitazioni di reddito. La convenienza del credito Le banche e gli intermediari finanziari che aderiscono all'iniziativa applicheranno ai finanziamenti garantiti dal Fondo: un tasso annuo effettivo globale (TAEG) fisso, non superiore al 50% del tasso effettivo globale medio (TEGM) sui prestiti personali, in vigore al momento in cui il prestito è concesso. Che cos è il T.A.E.G. Il T.A.E.G. - Tasso Annuo Effettivo Globale rappresenta il costo effettivo dell'operazione espresso in percentuale che il cliente deve alla società che ha erogato il prestito o il finanziamento. Detto in poche parole il T.A.E.G. racchiude contemporaneamente sia il T.A.N. (Tasso Annuo Nominale) ossia la percentuale di interesse che grava sul prestito che le spese di emissione per la pratica e la documentazione; in pratica: T.A.N. + spese di istruttoria e documentazione = T.A.E.G. Che cos è il T.E.G.M. Il T.E.G.M. - Tasso effettivo globale medio indica il valore medio del tasso effettivamente applicato dal sistema bancario e finanziario a categorie omogenee di operazioni creditizie (ad esempio: aperture di credito in c/c, crediti personali, leasing, factoring, mutui, ecc.) nel secondo trimestre precedente. Ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all erogazione del credito. 3
I tassi rilevati sono pubblicati trimestralmente in Gazzetta Ufficiale. Il tasso effettivo globale medio risultante dall ultima rilevazione e relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà, determina la soglia oltre la quale gli interessi sono sempre usurari sulla base della legge n. 108/96. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti a pubblicizzare nei locali aperti al pubblico il TEGM. IPOTESI INDICATIVE CON RATE MENSILI PER 60 MESI IMPORTO EROGATO IMPORTO CON RATA MENSILE (TAEG = TEGM 50% (5,65%) aggiornato al I trim. 2011) 5.000 95,53 4.000 76,42 3.000 57,32 2.000 38,21 1.000 19,11 I soggetti beneficiari Possono accedere al finanziamento ammissibile alla garanzia del Fondo tutti coloro che esercitano la potestà genitoriale su bambini nati a adottati negli anni 2009, 2010 e 2011. In caso di esercizio della potestà su più di un minore può essere richiesto più di un finanziamento, mentre è ammesso un solo finanziamento per ogni bambino nato o adottato, anche in caso di potestà o affido condiviso. La domanda La domanda può essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo alla nascita o all'adozione (per quelli nati o adottati nel 2010 la richiesta può essere inviata entro 30.06.2011; per i bambini nati o adottati nel 2011 la richiesta potrà essere presentata entro il mese di giugno 2012). Per le adozioni nazionali il termine decorre dalla sentenza di affidamento preadottivo o di adozione definitiva. Mentre per le adozioni internazionali si fa riferimento al provvedimento di autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente del minore rilasciato dalla Commissione per le adozioni internazionali, sia per le adozioni pronunciate all'estero che per quelle pronunciate in Italia a conclusione del periodo di affidamento preadottivo. 4
Per le famiglie dei bambini nati o adottati nell'anno 2009 che siano portatori di malattie rare è previsto, in aggiunta, un contributo che riduce ulteriormente il tasso di interesse (TAEG) allo 0,5%. In questo caso la domanda può essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2011 e può essere contestuale rispetto alla richiesta del finanziamento ammissibile alla garanzia del Fondo, oppure successiva, entro il limite di tempo suddetto. Come deve essere formulata La domanda dovrà essere formulata compilando l apposito modulo fornito dalla banca/intermediario finanziario, dichiarando: le generalità (nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale) proprie e del minore nato o adottato (specificando in tal caso gli estremi del provvedimento); l esercizio della potestà genitoriale sul minore, specificando se esercita tale potestà da solo o insieme ad altro soggetto; in caso di esercizio della potestà condiviso, generalità dell altro soggetto e dichiarazione che è richiesto un solo prestito per ogni minore. La documentazione per il finanziamento La banca/intermediario finanziario chiederà la documentazione normalmente da essa richiesta per la concessione di un prestito: es. busta paga; dichiarazione dei redditi; ecc... La Banca o l intermediario finanziario, cui è rimessa la valutazione circa l ammissione al finanziamento, potrà chiedere in alcuni casi anche il modello ISEE. Questo a vantaggio del richiedente, in quanto è previsto che, in caso di ISEE inferiore a 15.000 euro, la garanzia dello Stato si eleva dal 50 al 75%, facilitando così l accesso al credito a fasce di reddito che, secondo l ordinaria politica delle banche, ne sarebbero escluse. OSSERVA Nel caso in cui venga richiesto anche il contributo in conto interessi per i bambini nati o adottati nel 2009 portatori di malattie rare, deve essere allegato anche il certificato di una struttura sanitaria pubblica attestante la patologia sofferta, che deve essere compresa nell elenco delle malattie rare redatto dal Ministero della salute. Come si ottiene Le famiglie che desiderano ottenere il finanziamento possono rivolgersi ad una delle banche o degli intermediari finanziari che hanno aderito all'iniziativa, il cui elenco, continuamente aggiornato, è pubblicato sul sito www.fondonuovinati.it e sul sito www.abi.it. 5
II finanziamento concesso, nella misura massima di 5.000 euro, può essere utilizzato per qualunque tipo di spesa e deve essere restituito, come sopra accennato, in un periodo massimo di cinque anni. In caso di insolvenza, si è soggetti alle ordinarie procedure esecutive per il recupero del credito, da parte della banca/intermediario finanziario per la parte non coperta dalla garanzia, e da parte del Fondo per la parte coperta dalla garanzia. La Banca/Intermediario finanziario, accertata l'ammissione alla garanzia del Fondo, delibera autonomamente sull'erogazione del finanziamento e provvede ad accreditare al beneficiario l'importo corrispondente in base alle modalità concordate con il beneficiario. È possibile estinguere il debito in un'unica soluzione o con rate da concordarsi al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento. L'arco temporale di restituzione del finanziamento deve essere concordato con la Banca/Intermediario finanziario. Nel caso in cui risulti che la concessione delle agevolazione e stata determinata da dichiarazioni mendaci o false attestazioni, si provvede alla revoca del finanziamento. 6