Convenzione Mercedes-Benz Financial Services Italia



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CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI Convenzione Mercedes-Benz Financial Services Italia Fascicolo informativo Modello: AZ FIGC00 ALL0 ARD000 ARD000 01052013 0028 Il presente Fascicolo Informativo, contenente: 1) Nota Informativa al Contraente comprensiva del Glossario; 2) Condizioni di Assicurazione; deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. AVVERTENZA Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa. Retro di copertina AZ FIGC0 ALL0 ARD000 ARD000 01052013 0028 Pagina 2 di 2

Servizio Clienti Retro di copertina AZ FIGC0 ALL0 ARD000 ARD000 01052013 0028 Pagina 2 di 2

NOTA INFORMATIVA LA PRESENTE NOTA INFORMATIVA E REDATTA SECONDO LO SCHEMA PREDISPOSTO DALL ISVAP (ORA IVASS), MA IL SUO CONTENUTO NON E SOGGETTO ALLA PREVENTIVA APPROVAZIONE DELL ISVAP (ORA IVASS). IL CONTRAENTE DEVE PRENDERE VISIONE DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA. A INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Impresa: Allianz S.p.A., società controllata - tramite ACIF SpA - da Allianz SE Monaco (Germania) Sede legale: Largo Ugo Irneri, 1-34123 Trieste (Italia). Recapito telefonico: 800.68.68.68 Sito Internet: www.allianz.it Indirizzo di posta elettronica: info@allianz.it Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP (ora IVASS) del 21 Dicembre 2005 n 2398 ed iscritta all Albo delle imprese di assicurazione n 1.00152 e all'albo gruppi assicurativi n 018. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa Il Patrimonio netto dell Impresa è pari a 3.613 milioni di euro. La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale è pari a 403 milioni di euro. La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari 3.210 milioni di euro. L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 231,6% e rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. I dati di cui sopra sono relativi all ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2012. Si precisa, inoltre, che gli aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative saranno consultabili sul sito internet www.allianz.it. B INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Le garanzie decorrono dalle ore 24:00 della data di stipula del contratto di finanziamento/leasing. La durata è pari a quella del contratto di finanziamento/leasing. Al termine della durata delle coperture assicurative la polizza si risolve e cessa di avere efficacia; per la prosecuzione della copertura assicurativa è necessario stipulare una nuova polizza. Per maggiore dettaglio si rinvia all articolo 3 Decorrenza e durata delle garanzie della sezione Norme generali prevista dalle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA termini e modalità per l esercizio della disdetta La polizza ha durata annuale o pluriennale, non prevede tacito rinnovo e, pertanto, non è prevista disdetta. In caso di veicoli acquistati in contanti, la polizza non può avere durata superiore ai 12 mesi, non prevede tacito rinnovo e, pertanto, non è prevista disdetta. Nota Informativa ED 01/05/2013 AZ FIC00 ALL ARD000 ARD000 01052013 0028 Pagina 1 di 8

3. Coperture assicurative offerte limitazioni ed esclusioni Coperture assicurative offerte Incendio Copre i danni subiti dal veicolo assicurato, compresi gli accessori escluse le cose trasportate a seguito di incendio totale o parziale dello stesso, nonché a seguito di esplosione, scoppio - compresi quelli prodotti dall impianto di alimentazione, anche se azionato da gas liquido o metano e/o di azione del fulmine. Per maggior dettaglio si rinvia all articolo 18 Oggetto dell assicurazione incendio e furto della sezione Incendio e furto previsto dalle Condizioni di Assicurazione. Furto Copre la perdita totale o parziale del veicolo in caso di furto o di rapina tentati o consumati. E prevista l applicazione di franchigia e/o di scoperto. Per maggior dettaglio si rinvia all articolo 20 Oggetto dell assicurazione incendio e furto della sezione Incendio e furto previsto dalle Condizioni di Assicurazione. Atti vandalici La garanzia è offerta solo per alcune combinazioni di garanzie. La garanzia copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, provocati da atti di vandalismo e/o danneggiamento volontario. E prevista l applicazione di franchigia e/o di scoperto. Per maggior dettaglio si rinvia all articolo 22 Atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici) della sezione Atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici), eventi naturali, eventi sociopolitici prevista dalle Condizioni di Assicurazione. Eventi naturali La garanzia è offerta solo per alcune combinazioni di garanzie. La garanzia copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, provocati da grandine, trombe d aria, tempeste, uragani, alluvioni, inondazioni. E prevista l applicazione di franchigia e/o di scoperto. Per maggior dettaglio si rinvia all articolo 23 Eventi naturali della sezione Atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici), eventi naturali, eventi sociopolitici prevista dalle Condizioni di Assicurazione. Eventi sociopolitici La garanzia è offerta solo per alcune combinazioni di garanzie. La garanzia copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato avvenuti in conseguenza di tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse, atti di terrorismo e sabotaggio e danneggiamento volontario. E prevista l applicazione di franchigia e/o di scoperto. Per maggior dettaglio si rinvia all articolo 24 Eventi sociopolitici della sezione Atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici), eventi naturali, eventi sociopolitici prevista dalle Condizioni di Assicurazione. Rottura cristalli La garanzia è offerta solo per alcune combinazioni di garanzie. L'Impresa assicura i cristalli del veicolo indicato in polizza contro i danni materiali e diretti per rottura dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi. E prevista l applicazione di scoperto. Per maggior dettaglio si rinvia all articolo 26 Rottura cristalli della sezione Rottura cristalli prevista dalle Condizioni di Assicurazione. Kasko (autovetture) La garanzia è offerta solo per alcune combinazioni di garanzie. Copre, a seconda della formulazione prescelta dall Assicurato, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di collisione con altro veicolo identificato ( Kasko limitata a collisione ) o danni materiali e diretti subiti dal veicolo Nota Informativa ED 01/05/2013 AZ FIC00 ALL ARD000 ARD000 01052013 0028 Pagina 2 di 8

descritto in polizza verificatisi durante la circolazione a seguito di urto contro ostacoli fissi, ribaltamento, uscita di strada, collisione con altri veicoli ( Kasko completa, kasko completa danno totale ). E prevista l applicazione di franchigia e/o di scoperto. Per maggior dettaglio si rinvia all articolo 27 Oggetto dell assicurazione kasko della sezione Kasko prevista dalle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA limitazioni ed esclusioni Le coperture operano con le limitazioni e le esclusioni riportate dettagliatamente per singola garanzia nell articolo dedicato delle condizioni di assicurazione denominato esclusioni cui si rinvia per la relativa consultazione. AVVERTENZA franchigie, scoperti e massimali Le coperture sono prestate con l applicazione di franchigie, scoperti e massimali che variano da garanzia a garanzia per meccanismo di calcolo e limiti. Per maggior dettaglio si rinvia agli articoli 15 Scoperti e franchigie della sezione Norme generali e 26 Rottura cristalli della sezione Rottura cristalli previste dalle Condizioni di Assicurazione. Di seguito, a titolo esplicativo, alcuni esempi di calcolo: Franchigia (garanzia kasko completa autovetture): - ammontare del danno 10.000 - scoperto contrattuale 10% del danno (pari a 1.000) con il minimo di 515 - importo liquidato al netto della franchigia 9.000 Scoperto (garanzia furto totale e parziale autovetture): - ammontare del danno 2.000 - scoperto contrattuale 5% del danno (pari a 100) con il minimo di 155 - importo liquidato al netto dello scoperto 1.845 Massimale (rottura cristalli) - ammontare del danno 450 - limite massimo all indennizzo 400 - scoperto contrattuale 20% del danno (pari a 90) - importo liquidato al netto dello scoperto 360 4. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio - nullità AVVERTENZA: il medesimo articolo delle condizioni di assicurazione richiamato integralmente anche al successivo punto 5 - disciplina due fattispecie diverse. Nel presente punto 4 viene trattata la parte relativa alle Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. Se il contraente, alla stipulazione del contratto, rende dichiarazioni inesatte o incomplete relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, oppure successivamente non comunica ogni variazione delle circostanze che comporta un aggravamento del rischio, il pagamento dell indennizzo fatti salvi i diritti dei terzi non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, come previsto dagli articoli 1892, 1893, 1894 e del Codice Civile. Si invita a prestare particolare attenzione al fatto che, in caso di sinistro, il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra può comportare la riduzione/rifiuto dell indennizzo. Per maggior dettaglio si rinvia all articolo 17 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio- aggravamento del rischio della sezione Norme generali prevista dalle Condizioni di Assicurazione. Nota Informativa ED 01/05/2013 AZ FIC00 ALL ARD000 ARD000 01052013 0028 Pagina 3 di 8

5. Aggravamento e diminuzione del rischio AVVERTENZA: il medesimo articolo delle condizioni di assicurazione richiamato integralmente anche al precedente punto 4 - disciplina due fattispecie diverse. Nel presente punto 5 viene trattata la parte relativa all Aggravamento del rischio. Se il contraente, al momento della stipulazione del contratto, rende dichiarazioni inesatte o incomplete relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, oppure successivamente non comunica ogni variazione delle circostanze che comporta un aggravamento del rischio, il pagamento dell indennizzo fatti salvi i diritti dei terzi non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, come previsto dagli articoli 1897 e 1898 del Codice Civile. Si invita a prestare particolare attenzione al fatto che, in caso di sinistro, il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra può comportare la riduzione/rifiuto dell indennizzo. Per maggior dettaglio si rinvia all articolo 17 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - aggravamento del rischio della sezione Norme generali prevista dalle Condizioni di Assicurazione. 6. Premi Il premio assicurativo consiste nel corrispettivo pagato dal contraente per poter usufruire della copertura assicurativa entro i limiti previsti dal contratto. Il premio è corrisposto anticipatamente da Mercedes-Benz Financial Services Italia in qualità di Contraente alla Compagnia, in un unica soluzione, per tutta la durata dell Assicurazione, mediante bonifico bancario. L Assicurato provvede al pagamento del premio, corrisposto anticipatamente da Mercedes-Benz Financial Services Italia alla Compagnia, attraverso i canoni di finanziamento/leasing, che pagherà, alle scadenze pattuite, con le modalità stabilite nel contratto di finanziamento/leasing stesso. Composizione del premio imponibile (al netto delle imposte di legge) Premio puro 56,60% del premio imponibile Costi totali 43,40% del premio imponibile (di cui 35,00% provvigioni di intermediazione) Esempio Premio unico anticipato finito - 1.135,00 Premio unico anticipato imponibile - 1.000,00 (al netto delle imposte 13,5%) Premio puro 566,00 Costi totali 434,00 (di cui 350,00 provvigioni di intermediazione) AVVERTENZA: Nel caso di estinzione anticipata del finanziamento/leasing la Compagnia restituirà all assicurato Cliente la parte di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) calcolata in funzione degli anni e frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura. La Compagnia non procede alla risoluzione anticipata del contratto di assicurazione nel caso in cui l assicurato dichiari espressamente la volontà di proseguire nel rapporto assicurativo. Per maggior dettaglio si rinvia all articolo 5 Risoluzione anticipata del contratto di assicurazione Cessazione del rischio della sezione Norme generali prevista dalle Condizioni di Assicurazione. 7. Rivalse Le garanzie di cui alla presente Nota Informativa non prevedono l applicazione di rivalse. 8. Diritto di recesso Qualora l assicurazione abbia durata superiore ai cinque anni, al solo Assicurato, trascorso il quinquennio, è riconosciuta la facoltà di recedere dal contratto ai sensi di Legge. I termini e le modalità di esercizio di tale diritto sono disciplinate all articolo 7 Diritto di recesso della sezione Norme generali prevista dalle Condizioni di Assicurazione cui si rinvia. Nota Informativa ED 01/05/2013 AZ FIC00 ALL ARD000 ARD000 01052013 0028 Pagina 4 di 8

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Per legge, i diritti nascenti dal contratto assicurativo vengono meno, se non adeguatamente esercitati, in due anni (art. 2952 del Codice Civile). 10. Divieto di cessione del credito Ai sensi dell articolo 1260 del codice civile, le parti pattuiscono il divieto di cedere i crediti e i diritti derivanti dal presente contratto, salvo preventivo consenso dell impresa. Il predetto consenso si intende già prestato, nel caso di danno parziale, solo quando la riparazione del veicolo sia affidata ad un centro convenzionato Allianz S.p.A.(vedi elenco riparatori convenzionati sul sito www.allianz.it). 11. Clausola di vincolo Se il veicolo assicurato è utilizzato dal locatario in forza di un contratto di locazione finanziaria (leasing), in caso di sinistro indennizzabile - e se operante la clausola di vincolo - quanto dovuto secondo le condizioni di polizza è liquidato direttamente alla stessa società di leasing. Per maggiori dettagli si rinvia all articolo 10 vincolo a favore di società di leasing della sezione norme generali. 12. Legge applicabile al contratto La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. 13. Regime fiscale L aliquota di imposta applicata al premio garanzie Corpi Veicoli Terrestri è pari al 13,5% (di cui 1% Fondo Nazionale Antiracket). C INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE P LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 14. Sinistri Liquidazione dell indennizzo AVVERTENZA: l assicurato deve:- denunciare il sinistro entro il termine di tre giorni dalla data di avvenimento, o dalla data di conoscenza del fatto a: Mercedes-Benz Servizi Assicurativi Italia S.p.A. Servizio Sinistri - Via Giulio Vincenzo Bona,110 00156 Roma - Fax 06 23325101. La denuncia deve indicare la data, il luogo, l ora e le modalità del fatto, l entità del danno, il nome di eventuali testimoni, il luogo dove è visibile il mezzo, nonché avere in allegato la copia della carta di circolazione. In relazione al tipo di evento l assicurato deve inoltre allegare la documentazione richiesta. Per maggiore dettaglio si rinvia all articolo 12 Denuncia di sinistro e adempimenti della sezione Norme Generali prevista dalle Condizioni di Assicurazione. 15. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri preliminarmente devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e.mail) ad Allianz S.p.A. Pronto Allianz Servizio Clienti - Corso Italia n. 23, 20122 Milano Numero Verde 800686868 - Fax 02 72169145 Indirizzo e.mail: info@allianz.it. Qualora l'utente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'isvap (ora IVASS), Via del Quirinale, 21-00187 Roma Fax 06.42133.745 06.42133.353, corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato alla Compagnia ed il relativo riscontro. Resta salva comunque per il contraente/assicurato che ha presentato reclamo la facoltà di adire l Autorità giudiziaria. Nota Informativa ED 01/05/2013 AZ FIC00 ALL ARD000 ARD000 01052013 0028 Pagina 5 di 8

Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un impresa avente sede in un altro stato membro, il reclamante può chiedere l attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l esposto direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/fin-net), o - se il contraente ha domicilio in Italia - all Isvap (ora IVASS), che provvede all inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. Allianz S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Nota Informativa ED 01/05/2013 AZ FIC00 ALL ARD000 ARD000 01052013 0028 Pagina 6 di 8

GLOSSARIO Aggravamento del rischio: modifica delle caratteristiche iniziali del rischio con aumento della probabilità di danno su cui si basa il calcolo del premio; in questo caso l Impresa può richiedere l'adeguamento del premio o recedere dal contratto. Alienazione: trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà del veicolo; come nel caso di vendita, permuta, donazione o per successione a causa di morte. Assicurato: i proprietari/locatari delle autovetture o veicoli commerciali concessi in finanziamento/leasing dalla contraente o acquistate in contanti da clienti che si siano avvalsi di MBFS ITALIA in qualità di intermediario finanziario iscritto alla sez. D del RUI; Assicurazione: insieme di garanzie prestate all'assicurato tramite la polizza. Atto vandalico: gesto di ottusa malvagità, fine a se stesso, rivolto a danneggiare o distruggere una cosa. Cedente: persona che trasferisce ad altra la titolarità del contratto di assicurazione. Cessionario: soggetto che acquista dal cedente la titolarità del contratto di assicurazione. Circolazione ircolazione: movimento, fermata e sosta del veicolo. Cliente: i clienti di Mercedes Benz Financial Services italia S.p.A. che hanno sottoscritto un contratto di finanziamento/leasing avente ad oggetto autovetture ad uso privato o veicoli commerciali fino a 35 q.li o che si sono rivolti alla stessa Mercedes Benz Financial Services italia S.p.A. in qualità di intermediario finanziario iscritto alla sez. D del RUI; Concorrenza (fino alla concorrenza): raggiungimento. Contraente: Mercedes Benz Financial Services Italia Spa Danno: modifica in senso peggiorativo di un bene che sia valutabile in denaro: vi può quindi essere un danno arrecato a persone o cose. Degrado/Deprezzamento: diminuzione di valore del veicolo o di sue parti dovuta all'uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo. Demolizione: Messa fuori uso del veicolo mediante rottamazione. Disdetta: atto con cui il contraente o l Impresa comunicano la volontà di far cessare il rapporto. Distruzione: danni al veicolo tali da ridurlo a relitto. Esclusioni (di garanzia): situazioni, specificamente richiamate nel contratto, che l Impresa dichiara non essere comprese nelle garanzie assicurative. Franchigia fissa e assoluta: quota parte prestabilita del danno risarcibile, che rimane a carico dell'assicurato nel contratto di Responsabilità Civile Automobilistica. Furto: impossessamento di cosa altrui allo scopo di trarne profitto. Impresa o Compagnia: Allianz S.p.A. Incendio: combustione, con fiamma, di beni o materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e autopropagarsi. Indennizzo/indennità: somma dovuta dall Impresa al proprio assicurato, in caso di sinistro. Infortunio: evento derivante da una causa fortuita, violenta, ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, oppure la morte. Massimale: limite economico massimo entro il quale l Impresa può essere chiamata a prestare la propria garanzia nel caso si verifichi il fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. Polizza: documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione. Premio: prezzo delle garanzie assicurative, il cui pagamento è indispensabile per rendere efficace la polizza. Proporzionale (regola proporzionale): se al momento del sinistro i beni danneggiati risultano assicurati per un valore inferiore a quello reale, le somme dovute saranno proporzionalmente ridotte. Quietanza: ricevuta di avvenuto pagamento del premio emessa dall Impresa. Quotazione: quantificazione monetaria del valore di un veicolo ad una determinata data. Rapina: impossessamento della cosa altrui, sottraendola mediante violenza o minaccia, al fine di trarne profitto. Relitto: ciò che resta del veicolo in seguito a incendio o furto dello stesso. Ricovero: degenza comportante pernottamento in Istituto di cura. Risarcimento: compensazione in moneta di un danno materiale o morale. Rischio: eventualità sfavorevole legata all'attività umana o alla vita delle persone. Nota Informativa ED 01/05/2013 AZ FIC00 ALL ARD000 ARD000 01052013 0028 Pagina 7 di 8

Risoluzione: scioglimento anticipato di un contratto per volontà delle parti o per legge. Rivalsa (azione di rivalsa): diritto dell Impresa di richiedere all'assicurato il rimborso di quanto pagato, nei casi previsti da determinate pattuizioni. Satellitare (antifurto): impianto elettronico di localizzazione del veicolo ad emissione d onda. Scoperto: parte percentuale del danno - con eventuale limite minimo espresso in valore assoluto - che rimane a carico dell'assicurato nei casi previsti dalle condizioni di polizza. Sinistro: verificarsi dell evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. Surrogazione: principio per il quale l'impresa che ha pagato il danno si sostituisce nei diritti dell'assicurato verso i responsabili. Terzi: persone, fisiche o giuridiche, estranee al contratto di assicurazione. Transazione: accordo con cui le parti mettono fine ad una controversia (già iniziata o da iniziarsi) facendosi concessioni reciproche. Valore commerciale/valore di mercato: prezzo che sarebbe possibile realizzare vendendo il veicolo ad una certa data. Valore intero: forma di assicurazione contro i danni. Copre la totalità delle cose assicurate e quindi deve essere fatta per l'intero loro valore; se risulti limitata ad un valore inferiore, l'assicurato, in caso di sinistro, dovrà sostenere una parte proporzionale dei danni. Nota Informativa ED 01/05/2013 AZ FIC00 ALL ARD000 ARD000 01052013 0028 Pagina 8 di 8

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE NORME GENERALI Articolo 1 1 convenzione MBFS ITALIA Il presente contratto è riservato ad autovetture ad uso privato e veicoli commerciali fino a 35 q.li acquistati con finanziamento/leasing erogato da MBFS ITALIA o in contanti da clienti che si siano avvalsi di MBFS ITALIA in qualità di intermediario finanziario iscritto alla sez. D del RUI. Sono esclusi dalla garanzia: veicoli di tipologia diversa da quella sopraindicata (esempio: veicoli a noleggio con e senza conducente, taxi, veicoli ad uso pubblico). Articolo 2 Modalità di adesione Per aderire al presente contratto è necessario: a) sottoscrivere la scheda di adesione alle coperture assicurative offerte dalla convenzione MBFS ITALIA; b) pagare il premio assicurativo. Articolo 3 Decorrenza e durata delle garanzie Per ogni singolo veicolo le garanzie decorreranno dalle ore 24:00 della data di stipula del contratto di finanziamento/leasing e del giorno antecedente il giorno della consegna del veicolo acquistato in contanti, con esclusione del periodo di pre-consegna del veicolo. La durata è pari a quella del contratto di finanziamento/leasing erogato da MBFS ITALIA. Nel caso dei veicoli acquistati in contanti la durata della garanzia è di 12 mesi. Le garanzie di cui alla presente Convenzione verranno attivate a favore dell Assicurato da parte della Contraente. Al termine della durata del contratto di leasing/finanziamento, la polizza si risolve e cessa di avere efficacia; per la prosecuzione della copertura assicurativa è necessario stipulare una nuova polizza. Nel corso della sua validità la polizza non può essere resa valida (trasferita) su altro veicolo, né modificata relativamente alle garanzie pattuite. Non è inoltre prevista la sospensione in corso di contratto. Articolo 4 Pagamento del premio Il premio deve essere versato in un unica soluzione e a saldo anticipato dell intero periodo di validità delle coperture assicurative. Il pagamento di tutte le somme dovute in forza della presente polizza deve essere eseguito presso la sede legale dell Impresa. Articolo 5 Risoluzione anticipata del contratto di assicurazione Cessazione del rischio a) In caso di estinzione anticipata del finanziamento/leasing si determina la risoluzione anticipata del contratto assicurativo rispetto alla scadenza pattuita. In questo caso è necessario: consegnare la documentazione utile a provare l estinzione del finanziamento. Il contratto è risolto dalla data di estinzione; la Compagnia restituirà all assicurato la parte di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) calcolata in funzione degli anni e frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura. La Compagnia non procede alla risoluzione anticipata del contratto di assicurazione nel caso in cui l assicurato manifesti espressamente la volontà di proseguire nel rapporto assicurativo. b) In caso di vendita o consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, furto, cessazione della circolazione del veicolo assicurato, senza estinzione anticipata del contratto di finanziamento, si determina la cessazione del rischio. In questo caso è necessario: consegnare la documentazione utile a provare l evento che determina la risoluzione anticipata del contratto (ad esempio copia dell atto di vendita del veicolo). Il contratto è risolto dalla data di consegna dei predetti documenti, ovvero dal giorno successivo alla data di denuncia nel caso di furto del veicolo; la Compagnia restituirà all assicurato Cliente la parte di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) relativa alle eventuali annualità e/o frazioni di annualità successive a quella in cui è avvenuta la cessazione del rischio. In caso di sinistro e comunque dietro esplicita richiesta da parte della Compagnia, la Contraente si impegna a mettere a disposizione della Compagnia stessa la documentazione comprovante l avvenuta adesione alle coperture assicurative, anche successivamente alla data di risoluzione anticipata e per tutta la durata originaria della copertura. Articolo 6 Cessione del contratto di assicurazione In caso di subentro di un nuovo Cliente nel contratto di finanziamento/leasing, la Contraente deve comunicarlo alla Compagnia, la quale provvede a predisporre la cessione del contratto di assicurazione. Per i veicoli acquistati in contanti, se la vendita comporta la cessione di contratto la Contraente deve comunicarlo alla Compagnia, la quale provvede a predisporre la cessione del contratto di assicurazione. In caso di subentro nel contratto di finanziamento/leasing, la copertura assicurativa proseguirà in capo al soggetto subentrante, dalle ore 24.00 della data di sottoscrizione dell apposita Scheda di Adesione al Programma Assicurativo. Articolo 7 Diritto di recesso In caso di veicolo acquistato con finanziamento/leasing, l Assicurato ha facoltà di recedere dal contratto di assicurazione con effetto non anteriore alla data di completamento dei primi cinque anni di durata dell assicurazione. Il recesso deve essere comunicato all Impresa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso di almeno sessanta giorni rispetto alla data di effetto del recesso stesso. Articolo 8 - Sottoscrizione di assicurazioni complementari L'assicurato deve comunicare all'impresa l'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente copertura. Se non vi provvede intenzionalmente perde il diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1910 del codice civile. A parziale modifica di quanto sopra previsto, l'impresa dispensa l'assicurato dalla comunicazione in caso sia sottoscritta con altro assicuratore la garanzia GAP in quanto quest'ultima copre un rischio diverso da quello garantito con il presente accordo. Articolo 9 Divieto di cessione del credito Ai sensi dell articolo 1260 del codice civile, le parti pattuiscono il divieto di cedere i crediti e i diritti derivanti dal presente contratto, salvo preventivo consenso dell Impresa. Il predetto consenso si intende già prestato, nel caso di danno parziale, solo quando la riparazione del veicolo sia affidata ad un centro convenzionato Allianz S.p.A.(vedi elenco riparatori convenzionati sul sito www.allianz.it). Condizioni di Assicurazione AZ FIGC0 ALL0 ARD000 ARD000 01052013 0028 Pagina 1 di 8

Articolo 10 Clausola di Vincolo In caso di veicolo acquistato in leasing, la Polizza s intende vincolata nei confronti di MBFS Italia che eroga il contratto di leasing. La Compagnia si impegna, per la durata del contratto, a: - non ridurre o variare le garanzie prestate, senza il consenso della MBFS Italia; - comunicare alla MBFS Italia ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia; - non pagare, in caso di Incendio, Furto o Rapina, Atti Vandalici, Eventi socio-politici e naturali, Cristalli, Kasko, l indennizzo liquidato senza il consenso scritto della MBFS Italia e, sino alla concorrenza del suo credito rateale, versare a quest ultimo il relativo importo contro quietanza liberatoria al cui rilascio la MBFS Italia è fin da ora autorizzato dall assicurato. Articolo 11 - Determinazione del valore assicurato Alla stipula della polizza, il valore iniziale assicurato è determinato in base alla fattura di acquisto del veicolo stesso. In caso di sinistro il valore del veicolo sarà determinato applicando le percentuali di svalutazione di cui alla tabella che di seguito si riporta. Avvertenza: si ricorda che, in caso di sinistro, il valore assicurato, così determinato, sarà liquidato al netto degli scoperti e delle franchigie eventualmente previsti dalle singole garanzie (v. art. 15 Scoperti e franchigie ). PERCENTUALE DI SVALUTAZIONE PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE ASSICURATO MERCEDES E VAN Veicoli di prima immatricolazione Veicoli usati (mesi a partire da data voltura) Anzianità Veicolo Percentuale svalutazione Percentuale svalutazione (Mercedes) 0 6 mesi Valore a nuovo del veicolo 7% 7 12 mesi (0%) 9% 13 24 24% 17% 25 36 30% 22% 37 48 36% 30% 49-60 42% 37% 61-66 48% 43% 67-72 54% 49% SMART Veicoli di prima immatricolazione Veicoli usati (mesi a partire da data voltura) Anzianità Veicolo Percentuale svalutazione Percentuale svalutazione (Smart) 0 6 mesi Valore a nuovo del veicolo 7% (0%) 7 12 mesi 18% 9% 13 24 22% 17% 25 36 28% 22% 37 48 36% 30% 49-60 43% 37% 61-66 49% 43% 67-72 55% 49% Ai fini della determinazione del valore assicurato dei veicoli a chilometri 0 si considerano le stesse percentuali di svalutazione previste per i veicoli di prima immatricolazione. L anzianità del veicolo decorre dalla data di prima immatricolazione del veicolo stesso. Sono considerati veicoli a chilometri 0 i veicoli con passaggio di proprietà effettuato entro 6 mesi dalla data di immatricolazione. Articolo 12 - Denuncia di sinistro e adempimenti L assicurato deve:- denunciare il sinistro entro il termine di tre giorni dalla data di avvenimento, o dalla data di conoscenza del fatto a: Mercedes-Benz Servizi Assicurativi Italia S.p.A. Servizio Sinistri - Via Giulio Vincenzo Bona,110 00156 Roma - Fax 06 23325101, che provvederà ad inoltrarla al Polo Auto, Back Office Corporate inviando la denuncia per email all'indirizzo denuncia.callcenter@allianz.it. La denuncia deve indicare la data, il luogo, l ora e le modalità del fatto, l entità del danno, il nome di eventuali testimoni, il luogo dove è visibile il mezzo, nonché avere in allegato la copia della carta di circolazione. Nel caso di furto e rapina, nonché nel caso in cui il danno sia conseguenza di vandalismo, danneggiamento volontario o dolo di terzi, dovrà essere fatta denuncia immediata all Autorità competente. Qualora l evento si sia verificato in uno Stato estero l Assicurato, oltre alla denuncia presentata all Autorità estera, dovrà produrre copia della denuncia presentata anche all Autorità italiana. La denuncia alle Autorità dovrà sempre riportare correttamente i dati identificativi del veicolo, il proprietario del mezzo (Società Finanziaria in caso di leasing) e la denominazione esatta della Compagnia Assicuratrice. L Assicurato dovrà astenersi inoltre, salvo che per le riparazioni di prima urgenza, dall'effettuare riparazioni, alienare o rottamare il mezzo, prima della verifica dei danni effettuato da un tecnico di fiducia dell'impresa. Di seguito il riepilogo della documentazione richiesta per la gestione dei danni. Condizioni di Assicurazione AZ FIGC0 ALL0 ARD000 ARD000 01052013 0028 Pagina 2 di 8

In caso di FURTO TOTALE N. 2 originali della denuncia alle Autorità TUTTE le chiavi ricevute in dotazione Originale della carta di circolazione, se disponibile Ove la carta di circolazione non fosse disponibile, certificato cronologico con annotata la perdita di possesso o la cessazione dalla circolazione Originale del Certificato di Proprietà con annotata la Perdita di Possesso Dichiarazione di detraibilità/non detraibilità dell IVA Copia della fattura di acquisto dell autovettura Procura a Vendere a favore di Allianz S.p.A., Largo Ugo Irneri n.1, Trieste Conteggio di anticipata estinzione del contratto di leasing/finanziamento con l'indicazione del numero dei canoni pagati alla data del furto La dichiarazione di estinzione di eventuali crediti privilegiati o del fermo amministrativo Eventuale denuncia integrativa in mancanza di una o più chiavi o della carta di circolazione In caso di riacquisto di un nuovo veicolo Mercedes, al fine di ottenere la riduzione dello scoperto previsto dalla tabella 2 del successivo art.15, copia della carta di circolazione comprovante l immatricolazione del nuovo veicolo o copia della fattura rilasciata dal Concessionario al Cliente. Tenuto conto che questi documenti possono essere forniti solo dopo la liquidazione del sinistro, la Compagnia provvederà in un primo momento a corrispondere l'indennizzo decurtando lo scoperto di cui alla tabella 1 dell'art.15 e provvederà poi ad integrarlo. La liquidazione avrà luogo a decorrere dal 15 giorno successivo all acquisizione di tutti i documenti richiesti dall Impresa e comunque non prima di 30 giorni dalla data della denuncia dell evento. Resta facoltà della Compagnia decidere i casi per i quali si rendano necessari ulteriori approfondimenti istruttori; in tutti questi casi i termini di cui sopra decorreranno dalla data in cui sarà fornito alla Compagnia l esito di tali approfondimenti. In caso di DANNO TOTALE per eventi diversi dal furto Copia della carta di circolazione Copia della fattura di acquisto dell autovettura Copia del certificato di proprietà con annotata la radiazione per cessazione dalla circolazione Conteggio di anticipata estinzione del contratto di leasing/finanziamento con l'indicazione del numero dei canoni pagati alla data del furto La dichiarazione di estinzione di eventuali crediti privilegiati o del fermo amministrativo (nota: indispensabile per il finanziato dove la proprietà è in capo al cliente) In caso di riacquisto di un nuovo veicolo Mercedes, al fine di ottenere la riduzione dello scoperto previsto dalla tabella 2 del successivo art.15, copia della carta di circolazione comprovante l immatricolazione del nuovo veicolo o copia della fattura rilasciata dal Concessionario al Cliente. Tenuto conto che questi documenti possono essere forniti solo dopo la liquidazione del sinistro, la Compagnia provvederà in un primo momento a corrispondere l'indennizzo decurtando lo scoperto di cui alla tabella 1 dell'art.15 e provvederà poi ad integrarlo. In caso di DANNO PARZIALE N. 1 originale della denuncia alle Autorità nei casi di furto e rapina, nonché nel caso in cui il danno sia conseguenza di vandalismo, danneggiamento volontario o dolo di terzi Copia della carta di circolazione Copia della fattura di acquisto dell autovettura ove richiesta Indicazione del luogo ove sarà riparato il mezzo e del tempo necessario per la riparazione Preventivo di riparazione ovvero indicazione dell ammontare presunto del danno o descrizione dettagliata dei danni subiti (necessari per l eventuale incarico peritale) Copia della fattura di riparazione Foto comprovanti il danno Dichiarazione di detraibilità/non detraibilità dell IVA Nulla osta di MBSFI al pagamento Gestione dei sinistri Danni Parziali: la trattazione del danno successiva all apertura del sinistro verrà svolta esclusivamente dalla Allianz S.p.A. presso il POLO AUTO DI MILANO BACK OFFICE CORPORATE. Danni Totali: la raccolta dei documenti sarà effettuata da Mercedes-Benz Servizi Assicurativi Italia S.p.A. e successivamente inoltrata presso il POLO AUTO DI MILANO BACK OFFICE CORPORATE Numeri utili Servizio Clienti Mercedes-Benz Servizi Assicurativi Italia S.p.A. 800 914445 Polo Auto di Milano 02 72167211 L'impresa ha facoltà di richiedere, ove lo ritenga necessario, il certificato di chiusa istruttoria penale. Articolo 13 - Ritrovamento del veicolo rubato In caso di ritrovamento del veicolo o di sue parti l assicurato deve dare immediata notizia all Impresa al numero telefonico 02/72167211. Qualora il recupero sia avvenuto: prima del pagamento dell indennizzo, l indennizzo è determinato come previsto dall art. 14; dopo il pagamento dell indennizzo, l assicurato ha facoltà di scegliere se: a) procedere alla vendita del veicolo tramite l'impresa Condizioni di Assicurazione AZ FIGC0 ALL0 ARD000 ARD000 01052013 0028 Pagina 3 di 8

b) rientrare in possesso del veicolo restituendo l'indennizzo all'impresa Articolo 14 - Valore delle cose assicurate e determinazione dell ammontare del danno Perdita totale: l ammontare del danno è dato dal valore del veicolo assicurato calcolato in base alla quotazione determinata applicando la Tabella Percentuale di svalutazione prevista dal precedente articolo 11 Determinazione del valore assicurato. E danno totale un danno superiore al 75% del valore del veicolo. A richiesta dell impresa l assicurato dovrà prestarsi per tutte le formalità relative al trasferimento di proprietà del veicolo ad un soggetto indicato dall Impresa stessa. Danno parziale: l ammontare del danno è dato dal costo della riparazione. Se la riparazione comporta la sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, nel calcolare il costo della riparazione si tiene conto del loro deprezzamento dovuto ad usura o vetustà; ciò ad eccezione delle autovetture per le quali, per 5 anni dalla data di prima immatricolazione (in Italia o all'estero) non si considera il degrado d'uso per tutte le parti del veicolo esclusi i pneumatici, le batterie e l'impianto di scarico, su cui la non applicabilità del degrado d'uso è limitata ai primi 6 mesi. L ammontare del danno così determinato non può superare il valore del veicolo al momento del sinistro, così come determinato dalla tabella di cui all'art.11 delle condizioni di assicurazione, al netto del valore del relitto. Non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione né le spese di deposito, dei danni da mancato godimento o uso, o altri pregiudizi. Nella determinazione dell ammontare del danno si terrà conto dell incidenza dell IVA, qualora l assicurato la tenga a suo carico ed il relativo importo sia compreso nel valore assicurato. Se l assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, l Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore al momento del sinistro e quello assicurato (articolo 1907 del codice civile). In caso di veicolo locato in leasing, qualora il veicolo venga assicurato IVA compresa, l imposta verrà riconosciuta nell indennizzo in proporzione ai canoni di leasing pagati dal conduttore alla data del furto. Articolo 15 - Scoperti e franchigie Fatto salvo quanto previsto dalle singole garanzie il presente contratto opera con l applicazione dei seguenti scoperti: A) Furto totale e parziale VAN MERCEDES e AUTOVETTURE SMART e Furto parziale AUTOVETTURE MERCEDES: v. tab. 1 Tab. 1 - Furto Totale e Parziale Van Mercedes e Autovetture Smart - Furto Parziale Autovetture Mercedes PROVINCE Classe B diverso da gasolio; Van VAN MERCEDES, AUTOVETTURE SMART E AUTOVETTURE MERCEDES Modelli Classe C; C ; Classe E diverso Classe E gasolio; Classe Classe A; Classe B gasolio da gasolio; Classe CLA CLA gasolio; altri modelli diverso da gasolio Mercedes SCOPERTO MINIMO SCOPERTO MINIMO SCOPERTO MINIMO SCOPERTO MINIMO SCOPERTO MINIMO FC, PT, RA, TS 5% 155 5% 155 5% 155 10% 260 10% 260 AO, AR, BI, BL, BZ,, CL, CN, EN, LI, LU, ME, MS,, PI, PN, PO, RG, RO, SI, SR, TV, VA, 5% 155 10% 260 10% 260 15% 260 15% 260 VC AG, AL, AP, BO, CS,, CZ, FI, FM, GR, KR, LC, MC, NO, PD, PG, PU, RE, RN, RSM, 5% 155 10% 260 10% 260 15% 260 15% 260 TN, TR AN, CO, CT, FE, PA, VB 10% 260 10% 260 10% 260 15% 260 15% 260 BG, CA, CI, CR, GE, GO, IM, LO, MO, NU, OG, OR, OT, PC, PR, SP, SS, SV, 10% 260 10% 260 10% 260 15% 260 15% 260 UD, VE, VI, VR, VS AT, BN, BR, BS, LE, MN, PE, PV, RC, SO, TA, TE, TP, 10% 260 10% 260 10% 260 15% 260 15% 260 VT TO 15% 260 20% 515 20% 515 20% 515 25% 515 AQ, CB, CH, FR, IS, LT, MB, MT, PZ, RI, VV 15% 260 20% 515 20% 515 20% 515 25% 515 AV, BA, BT, CE, EE, FG, NA, SA 15% 260 20% 515 20% 515 20% 515 25% 515 MI, MB 15% 260 20% 515 20% 515 20% 515 25% 515 ROMA 15% 260 20% 515 20% 515 20% 515 25% 515 Smart Condizioni di Assicurazione AZ FIGC0 ALL0 ARD000 ARD000 01052013 0028 Pagina 4 di 8

B) Furto totale AUTOVETTURE MERCEDES in caso di RIACQUISTO Mercedes: v. Tab. 2 Tab. 2 AUTOVETTURE MERCEDES Furto totale con riacquisto Mercedes PROVINCE Classe B diverso da gasolio; Classe A; Classe B gasolio Classe C; Classe E diverso da Classe E gasolio; Classe CLA gasolio; Classe CLA diverso gasolio; altri modelli da gasolio Mercedes SCOPERTO MINIMO SCOPERTO MINIMO SCOPERTO MINIMO SCOPERTO MINIMO FC, PT, RA, TS - - - - - - 5% 155 AO, AR, BI, BL, BZ, CL, CN, EN, LI, LU, ME, MS, PI, PN, PO, RG, RO, SI, SR, TV, VA, VC - - 5% 155 5% 155 10% 260 AG, AL, AP, BO, CS, CZ, FI, FM, GR, KR, LC, MC, NO, PD, PG, PU, RE, RN, RSM, TN, TR - - 5% 155 5% 155 10% 260 AN, CO, CT, FE, PA, VB 5% 155 5% 155 5% 155 10% 260 BG, CA, CI, CR, GE, GO, IM, LO, MO, NU, OG, OR, OT, PC, PR, SP, SS, SV, UD, VE, VI, VR, VS 5% 155 5% 155 5% 155 10% 260 AT, BN, BR, BS, LE, MN, PE, PV, RC, SO, TA, TE, TP, VT 5% 155 5% 155 5% 155 10% 260 TO 10% 260 15% 260 15% 260 15% 260 AQ, CB, CH, FR, IS, LT, MT, PZ, RI, VV 10% 260 15% 260 15% 260 15% 260 AV, BA, BT, CE, EE, FG, NA, SA 10% 260 15% 260 15% 260 15% 515 RM 10% 260 15% 260 15% 260 15% 515 MI, MB 10% 260 15% 260 15% 260 15% 515 C) Furto totale AUTOVETTURE MERCEDES SENZA RIACQUISTO Mercedes: v. Tab. 3 Tab. 3 AUTOVETTURE MERCEDES Furto totale senza riacquisto Mercedes PROVINCE Classe B diverso da gasolio; Classe A; Classe B gasolio Classe C; Classe E diverso da gasolio; Classe CLA diverso da gasolio Classe E gasolio; Classe CLA gasolio; altri modelli Mercedes SCOPERTO MINIMO SCOPERTO MINIMO SCOPERTO MINIMO SCOPERTO MINIMO FC, PT, RA, TS 10% 260 10% 260 10% 260 15% 260 AO, AR, BI, BL, BZ, CL, CN, EN, LI, LU, ME, MS, PI, PN, PO, RG, RO, SI, SR, TV, VA, VC 10% 260 15% 260 15% 260 20% 515 AG, AL, AP, BO, CS, CZ, FI, FM, GR, KR, LC, MC, NO, PD, PG, PU, RE, RN, RSM, TN, TR 10% 260 15% 260 15% 260 20% 515 AN, CO, CT, FE, PA, VB 15% 260 15% 260 15% 260 20% 515 BG, CA, CI, CR, GE, GO, IM, LO, MO, NU, OG, OR, OT, PC, PR, SP, SS, SV, UD, VE, VI, VR, VS 15% 260 15% 260 15% 260 20% 515 AT, BN, BR, BS, LE, MN, PE, PV, RC, SO, TA, TE, TP, VT 15% 260 15% 260 15% 260 20% 515 TO 20% 515 25% 515 25% 515 25% 515 AQ, CB, CH, FR, IS, LT, MT, PZ, RI, VV 20% 515 25% 515 25% 515 25% 515 AV, BA, BT, CE, EE, FG, NA, SA 20% 515 25% 515 25% 515 25% 515 RM 20% 515 25% 515 25% 515 25% 515 MI, MB 20% 515 25% 515 25% 515 25% 515 D) Atti vandalici, Eventi Naturali, Eventi sociopolitici e/o danneggiamento volontario, Kasko in caso di danno totale e parziale VAN MERCEDES e AUTOVETTURE SMART e danno parziale AUTOVETTURE MERCEDES: v. Tab. 4 Tab. 4 VAN MERCEDES E AUTOVETTURE MERCEDES: - Danno totale van Mercedes e autovetture Smart - Danno Parziale autovetture Mercedes SCOPERTO (%) MINIMO 10 515 Condizioni di Assicurazione AZ FIGC0 ALL0 ARD000 ARD000 01052013 0028 Pagina 5 di 8

E) Atti vandalici, Eventi Naturali, Eventi sociopolitici e/o danneggiamento volontario, Kasko in caso di danno totale AUTOVETTURE MERCEDES, CON E SENZA RIACQUISTO: v. Tab. 5 Tab. 5 Danno Totale autovetture Mercedes con riacquisto Mercedes AUTOVETTURE MERCEDES Danno Totale autovetture Mercedes senza riacquisto Mercedes Scop. Min. Scop. Min. 5% 260 15% 515 F) Cristalli, in caso di danno totale e parziale: rimane a carico dell assicurato lo scoperto del 20%. In ogni caso lo scoperto non potrà mai eccedere l importo massimo di 15.000. Articolo 16 - Estensione territoriale Salvo quanto eventualmente previsto a fronte della singola copertura, le garanzie prestate sono valide per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, per gli Stati dell'unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, del Liechtenstein e della Croazia. Articolo 17 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio aggravamento del rischio Se il contraente, alla stipulazione del contratto, rende dichiarazioni inesatte o incomplete riguardo a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, oppure successivamente omette di comunicare ogni variazione delle circostanze che comporti un aggravamento del rischio, il pagamento dell indennizzo fatti salvi i diritti dei terzi non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, come previsto dagli articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del codice civile. Articolo 18 - Rinvio alle norme di legge Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge. Articolo 19 - Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. INCENDIO E FURTO Articolo 20 Oggetto dell assicurazione incendio e furto L impresa risarcisce i danni determinati dagli eventi previsti dalle singole garanzie nei limiti dei capitali e dei massimali previsti. L impresa presta le garanzie sotto precisate per ogni singolo rischio e ha facoltà di riparare/ripristinare le cose oggetto del sinistro o provvedere ad un risarcimento in denaro per: a) INCENDIO Sono indennizzabili i danni subiti dal veicolo assicurato, compresi gli accessori - escluse le cose trasportate - a seguito di incendio totale o parziale dello stesso, nonché a seguito di esplosione, scoppio - anche se prodotti dall impianto di alimentazione, ancorché azionato da gas liquido o metano e/o di azione del fulmine. Sono anche indennizzabili: i sinistri verificatisi in conseguenza di tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse; i danni materiali e diretti provocati ai terzi, agli animali nonché ai mobili ed agli immobili dei terzi, nei casi di responsabilità civile dell assicurato in conseguenza di incendio del veicolo descritto in polizza ed esplosione e/o scoppio del carburante del veicolo stesso, a patto che il veicolo non si trovi in circolazione ed entro il limite massimo di 155.000 per sinistro. Non è indennizzabile il danno derivante da atto di vandalismo e/o danneggiamento volontario. b) FURTO TOTALE E PARZIALE In caso di furto o rapina tentati o consumati, è indennizzabile, con gli scoperti previsti dal precedente art. 15 "Scoperti e franchigie, la perdita totale del veicolo o di sue singole parti. Se compresi nel valore del veicolo sono inclusi nella garanzia: - gli optionals e gli accessori, ovvero le dotazioni stabilmente fissate al veicolo compresi gli apparecchi audiofonovisivi di serie ad installazione fissa, quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, i mangianastri, i registratori, i radiotelefoni, gli impianti di antifurto satellitare, i navigatori satellitari e altre apparecchiature simili - fornite e installate, contestualmente all acquisto, con o senza maggiorazione al prezzo di listino, dalla casa costruttrice. L esistenza degli accessori per i quali sia prevista maggiorazione del prezzo di listino dovrà essere comprovata mediante fattura. Sono inoltre assicurati: - i danni subiti dal veicolo - con l'eccezione degli accessori di cui al comma precedente - durante la circolazione abusiva conseguente al furto o alla rapina. Restano comunque esclusi i danni meccanici ed elettrici, all'impianto idraulico, non direttamente conseguenti ad urto, collisione o ribaltamento, nonché i danni causati da cose trasportate; - i danni conseguenti al tentativo di furto. Non è indennizzabile il danno derivante da atto di vandalismo e/o danneggiamento volontario. Articolo 21 - Esclusioni riguardanti r l assicurazione incendio e furto Per le garanzie di cui all art. 20, l'assicurazione esclude i sinistri verificatisi in conseguenza di: dolo o colpa grave dell'assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati; appropriazione indebita; partecipazione a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali; guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari; tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse limitatamente alla garanzia furto; Condizioni di Assicurazione AZ FIGC0 ALL0 ARD000 ARD000 01052013 0028 Pagina 6 di 8

movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, eventi atmosferici, trombe d aria, grandine, alluvioni, allagamenti, rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche). sinistri derivanti da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché di quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico, comunque manifestatosi; sinistri derivanti da atti di vandalismo e/o danneggiamento volontario. Per i veicoli con antifurto satellitare che usufruiscono del relativo sconto indicato nella Scheda di adesione, la garanzia furto, a seguito di perdita totale del veicolo, opera con lo scoperto aggiuntivo del 25% dell ammontare del danno - che deve essere sommato agli altri scoperti previsti al precedente articolo 15 Scoperti e franchigie delle condizioni di assicurazione nei casi di: installazione dell antifurto senza attivazione dell abbonamento ai servizi di sicurezza valido per la durata del rapporto di assicurazione; mancanza della documentazione tecnica di installazione e funzionamento dell impianto; mancato allarme; guasto dell impianto; di tale circostanza e del tempo necessario alla riparazione l Impresa va informata tramite fax. Il periodo della riparazione è equiparato al guasto ai fini della operatività dell assicurazione. ATTI DI DANNEGGIAMENTO VOLONTARIO (C.D. ATTI VANDALICI), EVENTI NATURALI, EVENTI SOCIOPOLITICI Articolo 22 - Atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici) L'Impresa provvede ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, provocati da atti di vandalismo e/o danneggiamento volontario così come previsto dall'art 14 delle condizioni di assicurazione. Articolo 23 - Eventi naturali L'Impresa provvede ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato provocati da grandine, trombe d'aria, tempeste, uragani, alluvioni, inondazioni così come previsto dall'art 14 delle condizioni di assicurazione. Vengono indennizzati anche i danni causati da frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, purché non derivanti da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche. Articolo 24 - Eventi sociopolitici L'Impresa provvede ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato avvenuti in conseguenza di tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse, atti di terrorismo e sabotaggio e danneggiamento volontario così come previsto dall'art 14 delle condizioni di assicurazione. Articolo 25 Esclusioni riguardanti l assicurazione atti vandalici, eventi naturali e sociopolitici L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di: dolo dell'assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla la guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati; danni causati al veicolo per motivi di ritorsione e/o vendetta; partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali; conseguenza di guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari; movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, allagamenti; urto con oggetti trasportati dal vento, tegole e neve cadute dai tetti, aspirazione di acqua nel motore rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche). ROTTURA CRISTALLI Articolo 26 - Rottura cristalli L'Impresa assicura i cristalli del veicolo indicato in polizza contro i danni materiali e diretti per rottura dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi. Non sono indennizzabili le rigature, le segnature, le screpolature e simili, né i danni provocati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli; sono inoltre esclusi dalla garanzia i danni agli specchietti retrovisori interni ed esterni ed alla fanaleria in genere. La garanzia opera con il limite massimo di indennizzo di 400,00 per evento. E previsto uno scoperto pari al 20% dell ammontare del danno che si applica anche nel caso di sinistro con danno inferiore al limite massimo di indennizzo. In altri termini: se il danno - detratto lo scoperto - risulta pari o superiore al limite massimo di indennizzo, si procede alla liquidazione di quest ultimo; se il danno detratto lo scoperto risulta inferiore al limite massimo di indennizzo, l importo da liquidare è dato dall ammontare del danno meno l applicazione dello scoperto del 20%. Il limite massimo di indennizzo si intende per ogni evento, indipendentemente dal numero di cristalli danneggiati e previa esibizione di fattura. KASKO Articolo 27 Oggetto dell assicurazione kasko L Impresa provvede ad indennizzare come previsto dall'art 14 delle condizioni di assicurazione i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza degli eventi descritti dalle singole garanzie riportate qui di seguito ai punti a) e b). L operatività delle varie garanzie deve risultare dai documenti assicurativi; quelle non indicate sono escluse. L Impresa si impegna a prestare a valore intero le garanzie sotto precisate per ogni singolo rischio ed ha facoltà di riparare/ripristinare le cose oggetto del sinistro, o provvedere ad un risarcimento in denaro per: a) KASKO COMPLETA DANNO TOTALE L Impresa si impegna a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza a seguito di urto contro ostacoli fissi, di ribaltamento, di uscita di strada o collisione con altri veicoli, verificatisi durante la circolazione. L assicurazione non comprende i danni alle apparecchiature audiofonovisive quali radio, radiotelefoni, giradischi, mangianastri, televisori, telefoni cellulari, lettori di compact disc, registratori, navigatori satellitari ed altre apparecchiature del genere, anche se stabilmente fissate sul veicolo. Sono indennizzabili esclusivamente i danni complessivi di importo superiore al 75% del valore commerciale del veicolo; rimangono pertanto esclusi i danni inferiori o parziali. b) KASKO LIMITATA A COLLISIONE L Impresa si impegna a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza a seguito di collisione con veicolo identificato. Condizioni di Assicurazione AZ FIGC0 ALL0 ARD000 ARD000 01052013 0028 Pagina 7 di 8

L assicurazione non comprende i danni alle apparecchiature audiofonovisive quali radio, radiotelefoni, giradischi, mangianastri, televisori, telefoni cellulari, lettori di compact disc, registratori, navigatori satellitari ed altre apparecchiature del genere, anche se stabilmente fissate sul veicolo. c) KASKO COMPLETA L Impresa si impegna a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza a seguito di urto contro ostacoli fissi, di ribaltamento, di uscita di strada o collisione con altri veicoli, verificatisi durante la circolazione. L assicurazione non comprende i danni alle apparecchiature audiofonovisive quali radio, radiotelefoni, giradischi, mangianastri, televisori, telefoni cellulari, lettori di compact disc, registratori, navigatori satellitari ed altre apparecchiature del genere, anche se stabilmente fissate sul veicolo. Articolo 28 - Esclusioni riguardanti l assicurazione kasko L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di: dolo dell'assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati; appropriazione indebita; partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali; guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari; tumulti, manifestazioni turbolente o violente, atti di vandalismo e/o danneggiamento volontario; sinistri verificatisi in conseguenza di movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, allagamenti, trombe d aria, eventi atmosferici, grandine, urto con oggetti trasportati dal vento, tegole e neve cadute dai tetti, aspirazione di acqua nel motore sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività; ebbrezza e/o intossicazione da alcool e/o uso volontario di droghe e/o stupefacenti e/o psicofarmaci da parte del conducente; circolazione del veicolo ad opera di conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa, dopo il sinistro, non venga rinnovata; veicolo indicato in polizza non utilizzato secondo quanto previsto dalla carta di circolazione; attivo o passivo, da manovre a spinta o a mano; nonché i guasti meccanici, elettrici e all impianto idraulico non direttamente conseguenti a urto o collisione; danni cagionati dalle e/o alle cose trasportate; circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna, sentieri di montagna) indipendentemente dall asfaltatura o meno del fondo stradale. Allianz per te La tua Area Personale sul web è ancora più ricca e aggiornata, per consultare in ogni momento la tua posizione assicurativa, e i principali documenti contrattuali. Per accedere collegati al sito Allianz.it, registrati nella sezione "Area Personale", richiedi le tue credenziali di accesso e scopri tutte le novità a te dedicate. Condizioni di Assicurazione AZ FIGC0 ALL0 ARD000 ARD000 01052013 0028 Pagina 8 di 8